CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 maggio 2025
Cassazione n. 31834/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to impugnato e i ricorsi;preso atto che il procedimento si è celebrato in udienza pubblica alla presenzadelle parti, a seguito di rituale richiesta di trattazione orale secondo quantodisposto dall’art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto:-con riferimento al ricorrente [OSCURATO:PERSONA]: annullamento conrinvio della sentenza impugnata limitatamente alla determinazione del quantumconfiscabile ed annullamento senza rinvio in relazione alla condanna al pagamentodella somma disposta a titolo di riparazione pecuniaria, con eliminazione dellastessa;-con riferimento al ricorrente [OSCURATO:PERSONA]: declaratoria diinammissibilità del ricorso;-con riferimento al ricorrente [OSCURATO:PERSONA]: declaratoria di rigetto del ricorso;udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore delle parti civili Presidenza del Consiglio deiMinistri, Ministero della Giustizia e Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e laDestinazione dei [OSCURATO:PERSONA] che ha depositato conclusioni scritte con richiestanon quantificata di liquidazione delle spese sostenute per il presente grado digiudizio e il rigetto dei ricorsi;udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],entrambi difensori del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestol’accoglimento del ricorso;udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA],che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],entrambi difensori del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento delricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Caltanissetta - giudicandoa seguito di parziale annullamento con rinvio disposto dalla Corte di Cassazionecon pronuncia in data 19/10/2023 della sentenza della medesima Corte di appellodel 20/07/2022 - per quanto in questa sede rileva, così statuiva:-rideterminava la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in anni sei e mesidieci di reclusione in relazione ai reati peculato di cui al capo 16 (limitatamentealle condotte non estinte per intervenuta prescrizione), confermava le statuizioniemesse dal giudice di primo grado in ordine alla confisca per equivalente emessanei confronti di costui limitatamente al delitto di corruzione di cui al capo 9) diimputazione sui beni indicati dallo stesso giudicante e per il complessivo importodi euro 467.962,36;-rideterminava la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in anni quattro direclusione, con interdizione dai pubblici uffici per anni cinque in relazione al reatodi corruzione di cui al capo 31) di imputazione;-dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con riferimentoal reato di cui al capo 59), riqualificato nella fattispecie di cui all’art. 318 cod. pen.,con conferma nei confronti del medesimo della condanna al risarcimento dei dannigià liquidato dal giudice di primo grado in favore della Presidenza del Consiglio deiMinistri.2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati,tramite i rispettivi difensori di fiducia.3. Nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono articolati tre motivi.3.1. Con il primo motivo si deducono la violazione di legge con riferimentoall’art. 322-ter cod. pen., nonché carenza, manifesta illogicità e/o contraddittorietàdella motivazione della sentenza impugnata in ordine alle statuizioni in punto diconfisca per equivalente fino alla concorrenza di euro 467.962,36 disposte a caricodi [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui al capo 9) della rubrica.La difesa sviluppa, al riguardo, vari profili di censura.3.1.1. Si deduce, in primo luogo, che la sentenza impugnata ha integralmenteconfermato il decisum del giudice di primo grado senza confrontarsi con il temadifensivo (prospettato con la memoria depositata in data 15 maggio 2025 nelgiudizio rescissorio allegando anche parere pro-veritate) secondo cui l’importo dieuro 467.962,36 assoggettato a confisca dal Tribunale includeva anche la sommadi euro 149.210,25 corrispondente alle dazioni corrisposte al coimputato [OSCURATO:PERSONA], tuttavia, non costituiscono il presunto profitto bensì il prezzo per ilcompimento degli atti antidoverosi contestati al capo 9) e, quindi, nonrappresentano un accrescimento del patrimonio dell’imputato ma semmai unquantum di cui egli si sarebbe privato, corrispondendole ad altri.Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il prezzo del reatocorrisposto al corrotto non è confiscabile in via diretta o per equivalente alcorruttore, a meno che esso sia successivamente rientrato nella sua sferapatrimoniale.3.1.2. Sotto altro profilo, si assume che la decisione di imputare a CappellanoSeminara una somma di cui si sarebbe privato contrasta non solo con il principiodi esclusione della solidarietà passiva tra concorrenti nel reato affermato dallapronuncia a Sezioni Unite “Massini” (laddove si è statuito che la confisca è dispostanei confronti del singolo concorrente limitatamente all’arricchimento dal medesimoconcretamente conseguito), ma anche con il principio di proporzionalità chepermea l’intero sistema delle misure ablative.Anche ove si ritenga legittima la disposta confisca del prezzo della corruzione,lo stesso è stato erroneamente quantificato atteso che la dazione in data 30 giugno2015 contestata al capo 9) ammonta non ad euro 20.000,00 ma al minor importodi euro 9.500,00 sicchè la Corte territoriale, in sede di rinvio, avrebbe comunquedovuto decurtare dal totale confiscabile la somma di euro 10.500,00.3.1.3. Quanto alla confisca del profitto del reato di corruzione di cui al capo9) della rubrica da riferirsi alla sola procedura di prevenzione Aiello, si deducequanto segue.La pronuncia è manifestamente illogica nella misura in cui si è ritenuta provatala stessa esistenza di un profitto confiscabile nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].Con memoria depositata in data 15 maggio 2025 nel giudizio rescissorio (erelativo parere pro-veritate allegato) si era argomentata l’inesistenza di qualsiasiprofitto illecito in capo al ricorrente in conseguenza del delitto di cui al capo 9).L’assunto difensivo muoveva dalla consolidata distinzione - delineata dallagiurisprudenza di legittimità - tra “reato contratto” e “reato in contratto”(l’elaborazione ermeneutica sul punto è richiamata alle pagine 13-16 del ricorso)e dal principio, ormai consolidato, secondo cui, per individuare an e quantum delprofitto confiscabile, non può prescindersi dalla esatta quantificazione delvantaggio economico conseguito che va stabilito scindendo la parte illecita delprofitto, quale diretta conseguenza del reato, da quella lecita e, come tale, nonaggredibile.Da ciò consegue che, nel caso di specie, ricorrendo l’ipotesi del “reato incontratto”, il profitto confiscabile non si identifica nell’intero corrispettivo percepitoda [OSCURATO:PERSONA] in ragione della attività professionale svolta, maunicamente nell’eventuale vantaggio economico ulteriore e indebito ottenuto inconseguenza del patto illecito essendo, secondo la stessa prospettazioneaccusatoria recepita in sentenza, i plurimi mandati professionali a lui conferiti nellaprocedura Aiello, di per sé leciti, risalgono ad un momento ampiamenteantecedente al patto corruttivo (l’attività di assistenza legale nell’ambito di dettaprocedura risale al 2004, su richiesta dell’amministratore giudiziario Dara e conautorizzazione del giudice delegato, persona fisica diversa dalla coimputataSaguto).Il collegio del rinvio (pag 46 della sentenza impugnata) ha condiviso taleprincipio individuando il profitto confiscabile nella differenza tra la complessivaliquidazione disposta in favore di [OSCURATO:PERSONA] per effetto degli atti antidoverosicompiuti dalla [OSCURATO:PERSONA] (pari a 926.324,47 euro) ed il compenso ritenuto congruodall’amministratore giudiziario Dara in relazione alle prestazioni leciteeffettivamente svolte dall’imputato (441.562,00 euro): di qui la stima effettuatanella misura di euro 484.762 (a cui poi si è aggiunto non correttamente il prezzodi cui al capo 9), con le successive decurtazioni operate dal giudice di primo grado,così individuando in euro 467.962,36 la somma definitiva assoggettata a confiscaper equivalente.Nel corso del giudizio rescissorio era stato dedotto che l’istruttoria aveva,tuttavia, restituito esiti incompatibili con tale ricostruzione.Già lo stesso Tribunale (pagg. 299 e 300 della sentenza di primo grado)aveva escluso che il compenso richiesto da [OSCURATO:PERSONA] per la propria attività lecitafosse superiore a quanto a lui effettivamente dovuto in relazione alle prestazionisvolte nella procedura Aiello ed in tal senso, da un lato, aveva valorizzato laconsulenza tecnica prodotta dall’imputato e, dall’altro, aveva affermato lainattendibilità della valutazione dell’amministratore giudiziario Dara che avevaquantificato il compendo lecito in euro 441.562,00.In sede di giudizio rescissorio si era pertanto evidenziato che tale decisum eracoperto da giudicato in quanto non attinto da impugnazione del Pubblico Ministero.Tuttavia, il collegio del rinvio - pur condividendo il principio astratto della necessitàdi scorporare dal complessivo profitto illecito le somme legittimamente spettantiall’imputato - ha affermato ciò che il Tribunale aveva già escluso e cioè che ilcomplessivo compenso liquidato a [OSCURATO:PERSONA] era incongruo rispetto alleprestazioni rese, affermando l’esistenza di una eccedenza radicalmentesconfessata dalle risultanze dibattimentali e, dunque, incorrendo in un viziomotivazionale che disarticola la tenuta logica complessiva del provvedimentoimpugnato.3.1.4. La motivazione della sentenza impugnata è poi del tutto assenterispetto al tema - logicamente subordinato - della quantificazione del presuntoprofitto assoggettabile a confisca non confrontandosi con gli specifici rilievidifensivi con cui si evidenziava che, anche a volere ritenere configurabile unaeccedenza riferibile al patto corruttivo, da essa dovevano comunque scomputarsile spese sostenute dal ricorrente per la procedura di prevenzione ed il carico fiscalee previdenziale gravante sui compensi percepiti.A sostegno di tale deduzione, nella memoria depositata nel giudizio di rinvio,era stati sviluppati rilievi di carattere tecnico contabile volti a fornire unaricostruzione puntuale del quantum da scomputare (pedissequamente trascrittialle pagg. da 25 a 34 del ricorso), così da ridimensionare il profitto del reatoaggredibile, ove anche effettivamente esistente, alla somma di euro 109.272,62.3.1.5. La pronuncia impugnata è anche censurata, sotto l’ulteriore profilo dellaviolazione del principio di proporzionalità della confisca per equivalente e del viziomotivazionale, in ordine alla erronea valutazione del valore dell’immobile sito inPalermo oggetto di confisca.Tale bene era stato stimato nell’originario decreto di sequestro preventivocome avente valore pari a 100.000,00 euro; nel dibattimento di primo grado ladifesa aveva prodotto una consulenza tecnica che attestava come il valore dimercato dell’immobile ammontasse a euro 601.000,00; il Tribunale aveva invececalcolato un valore di euro 376.000,00 euro ed in sede di appello si era dedottoche - anche a volere ritenere esatta tale valutazione - l’importo del bene sommatoa quello delle quote sociali in sequestro superava di oltre 160.000,00 euro ilquantum di prezzo/profitto confiscabile individuato in euro 467.962,36.La Corte territoriale, in sede di giudizio di rinvio, ha affermato che lasproporzione dedotta nell’atto di appello non poteva essere utilmente invocata inconsiderazione del carattere indivisibile dell’immobile e non risultando ulterioricespiti aggredibili, oltre al fabbricato e alle quote sociali in sequestro.Il collegio di merito avrebbe dovuto, invece, in aderenza all’indirizzogiurisprudenziale richiamato proprio nel provvedimento impugnato, apporre ilvincolo sull’immobile solo su quella porzione di esso, allo stato indivisibile,corrispondente al valore residuo del profitto/prezzo da assicurare, quantificabile ineuro 211.244,36 e cioè nella differenza tra euro 467.962,36 (somma di cui è statadisposta la confisca) ed euro 256.718,00 (valore delle quote sociali della LegalGest [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.).Del tutto perplessa e generica è poi la motivazione della sentenza laddovesembra ventilare la correttezza del valore dell’immobile in euro 100.000,00,facendo richiamo a fonti aperte e senza diretto confronto con la consulenza tecnicain atti, ancorata a precisi indici di valutazione che vanno ben oltre una meraverifica on line, del valore al metro quadro di immobili collocati nella zonaterritoriale di riferimento.3.1.6. La pronuncia impugnata è, infine censurata, anche con riferimento alrigetto della richiesta di sostituzione dell’immobile sito in Palermo, assoggettato aconfisca, con la somma (all’epoca pari a euro 109.400,99 ed ora ammontanti adoltre 130.000,00 euro) depositata sul conto corrente della amministrazionegiudiziaria e corrispondente ai frutti derivanti dalla riscossione del canone dilocazione del cespite sin dal momento della sua sottoposizione a sequestro.Tale decisum non è conforme ai princìpi dettati dalla giurisprudenza dilegittimità che consente l’invocata sostituzione.E’ manifestamente illogico anche l’assunto secondo cui la sostituzione avrebbeprivato l’amministrazione giudiziaria della “quasi totalità delle risorse in suopossesso” essendo evidente che, una volta restituito il cespite, l’amministrazionegiudiziaria non avrebbe più avuto alcuna gestione del bene. La motivazione è,inoltre, erronea nella parte in cui si assume che l’istanza di sostituzione era statagenericamente formulata (la difesa aveva, invece, indicato l’esatto importo dellesomme depositate sul conto corrente, comunicato dall’amministratore giudiziario)ed è altrettanto erronea ove sostiene la tardività della richiesta in quanto propostasolo in sede di repliche (non essendo prevista dal legislatore alcuna preclusione odecadenza).3.2. Con il secondo motivo si deducono in principalità la violazione dell’art.322-quater cod. pen. e carenza assoluta di motivazione in ordine alla naturaillegale della disposta riparazione pecuniaria; in via subordinata, si assume laviolazione del principio del ne bis in idem sanzionatorio per effetto del cumulo trala stessa e la confisca per equivalente.Il giudice di primo grado, con riferimento al capo 9) di imputazione, avevaordinato il pagamento, in favore del Ministero della Giustizia, della somma di euro98.906,25 a titolo di riparazione pecuniaria prevista dall’art. 322-quater cod. pen.In sede di giudizio di rinvio, si era evidenziata la natura illegale di sanzioneper violazione del principio di irretroattività, in quanto l’art. 322-quater cod. pen.è stato introdotto nel 2015, ma la sua estensione alla fattispecie di reato previstadall’art. 321 - che viene in rilievo nel caso di specie - è stata disposta solo con lalegge 9 gennaio 2019 n. 3 e, quindi successivamente alla commissione del delittodi cui al capo 9).Si era inoltre dedotto che la somma di cui è stato ordinato il pagamento aisensi dell’art. 322-quater cod. pen. avrebbe dovuto essere detratta dall’importocomplessivo assoggettato a confisca, in aderenza al principio di diritto, affermatodalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il cumulo delle due misuredetermina una violazione del principio del ne bis in idem sanzionatorio.Rispetto a tali doglianze, la Corte di appello ha totalmente omesso dipronunciarsi.3.3. Con il terzo motivo si deduce la carenza di motivazione in ordineall’aumento di pena disposto a titolo di continuazione per il delitto di cui al capo16) di imputazione.La pronuncia di annullamento emessa in sede di legittimità aveva rimesso algiudice del rinvio l’individuazione della “pena applicabile in relazione ai due episodidi peculato - non prescritti - sub capo 16)” poiché i giudici di merito avevanodisposto un unico aumento a titolo di continuazione commisurato in modocomplessivo per le quattro condotte appropriative contestate.La Corte di appello ha quantificato l’aumento in misura superiore al minimoedittale, senza tuttavia fornire alcuna motivazione sul punto.4. Nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono articolati due motivi.4.1. Con il primo motivo si propone questione di legittimità costituzionaledell’art. 29, comma primo, ultimo periodo, cod. pen. per contrasto con gli artt. 3,27, 11, 117 Cost. e art. 8 CEDU nella parte in cui tale norma prevede in misurafissa ed automatica la pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici per ladurata di anni cinque, in conseguenza di una condanna non inferiore a tre anni direclusione e non superiore a cinque.Richiamando taluni princìpi affermati dalla Corte Costituzionale nella sentenzan. 222 del 2018 in tema di pena accessoria prevista dall’art. 216, ultimo comma,legge fallimentare e dalla successiva pronuncia a Sezioni Unite n. 28910 del28/02/2019, deduce la difesa ricorrente che la disposizione censurata prevede unrigido automatismo in contrasto con le connotazioni di “mobilità” ed “ elasticità”della pena e con la sua tendenziale predeterminazione tra un minimo ed unmassimo che costituiscono corollario, da un lato, del principio di eguaglianzadettato dall’art. 3 Cost. per la necessità di proporzionare ed individualizzare lapena alla effettiva entità del fatto concreto e, dall’altro, di quelli di legalità e difunzione rieducativa della stessa sanciti dagli artt. 25, comma secondo, e 27,commi primo e terzo, Cost.La durata invariabile della pena anche accessoria nega ogni spazio alladiscrezionalità del giudice, necessaria al fine di consentire l’adeguamento dellarisposta punitiva all’effettivo disvalore oggettivo e soggettivo della singolafattispecie concreta.L’interdizione dai pubblici uffici è, per sua natura, marcatamente orientata afini di prevenzione sociale e volta ad un allontanamento del reo dal contestooperativo, professionale, economico e sociale nel quale è maturato l’illecito penale,sicchè deve essere oggetto di una modulazione personalizzata.Nel caso di specie, [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per il reato di corruzionealla pena di anni quattro di reclusione, previo riconoscimento delle circostanzedel ruolo marginale di comprimario che, secondo la stessa Corte di appello,imponeva di differenziare la sua posizione rispetto a quella dei coimputati; ove lapena accessoria prevista dall’art. 29 cod. pen. fosse “mobile”, la stessa avrebbepotuto essere determinata quantomeno in misura corrispondente alla penaprincipale.4.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione di legge in punto didosimetria della pena principale che è errata ratione temporis poiché la sanzionebase è stata parametrata sul range edittale previsto dalla legge 27/05/2019, n.69 che, tuttavia, non è applicabile nel caso di specie in quanto, sia l’accordocorruttivo che le utilità ascritte all’imputato [OSCURATO:PERSONA] (nomina di [OSCURATO:PERSONA] del20 maggio 2015 e nomina di Tre RE del 4 giugno 2025) sono intervenute in dataanteriore all’entrata in vigore della richiamata novella legislativa (14 giugno 2025)e sotto la vigenza della precedente normativa (legge 190/12) che prevedeva unaforbice edittale compresa tra i quatto e gli otto anni di reclusione.5. Nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono stati articolati due motivi.5.1. Con il primo motivo si deducono la violazione degli artt. 318 cod. pen,degli artt. 125, 129, 192, 521, 530, 546, 578, 603 e 627 codice di rito e il vizio dimotivazione, anche sotto il profilo del travisamento probatorio, per omissione,nonché la mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale e l’errataapplicazione della regola di giudizio di cui all’art. 129 cod. proc. pen. conriferimento alla declaratoria di non doversi procedere per intervenuta prescrizionedel reato di cui al capo 59), previa riqualificazione nella fattispecie di cui all’art.318 cod. pen.5.1.1. Sotto un primo profilo, si deduce che la sentenza impugnata, pur inpresenza di una parte civile costituita (la Presidenza del Consiglio dei [OSCURATO:PERSONA]) neicui confronti l’imputato è stato condannato ad un ingente risarcimento del danno(euro 150.000,00), ha improntato la propria valutazione accordando prevalenzaal parametro di giudizio meno garantito della c.d. “assoluta evidenza”, invece diapplicare la regola probatoria di cui all’art. 530, comma 2, cod. proc. pen.5.1.2. Sotto altro diverso profilo, si deduce che la sentenza impugnata, perun verso, si pone in contrasto con quanto statuito dalla Corte di cassazione nellapronuncia di annullamento con rinvio e, per altro verso, ricostruisce e risolve - intermini solo apparenti e senza confronto con le doglianze devolute negli atti diappello e nella memoria difensiva depositata in sede rescissoria - i due aspetti suiquali doveva focalizzarsi il giudizio di rinvio: la concretezza delle promesseeffettuate dall’imputato [OSCURATO:PERSONA] e l’interesse di costui nel concludere l’accordocorruttivo con la coimputata [OSCURATO:PERSONA].Quanto al primo aspetto (la concretezza delle promesse), nel giudiziorescindente, il collegio di legittimità ha dato atto che lo schema corruttivo descrittoed oggetto di contestazione consisteva nella promessa da parte di [OSCURATO:PERSONA] di futuried eventuali incarichi ai familiari di [OSCURATO:PERSONA] nella procedura di prevenzioneVirga, mentre i giudici di cognizione non avevano per nulla esplicitato il soggettoterzo che, per conto di [OSCURATO:PERSONA], avrebbe dovuto “beneficiare” i familiari in questione(così da escludere eventuali millanterie o mere vanterie da parte dello stessoNasca, funzionali ad ottenere dalla [OSCURATO:PERSONA] la nomina dell’amministratoregiudiziario [OSCURATO:PERSONA] a cui egli evidentemente molto teneva).Secondo le difese ricorrenti, la verifica demandata al giudice del rinvio eradunque la seguente: identificare il terzo e spiegare in quale modo questi avrebbepotuto far lavorare i familiari della [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito della procedura [OSCURATO:PERSONA], senzache l’amministratore [OSCURATO:PERSONA] se ne accorgesse.Tale accertamento è stato eluso dalla Corte di appello che, di contro, haaggirato surrettiziamente la questione della identificazione del terzo valorizzando“altre” condotte dell’imputato a fronte delle quali ha ritenuto privo di rilievol’identità del soggetto che avrebbe potuto e dovuto favorire le assunzioni deifamiliari della coimputata [OSCURATO:PERSONA].In tal modo, la Corte di appello ha emesso una nuova sentenza che replica ederedita la medesima incertezza logico-argomentativa che già caratterizzava lapronuncia annullata.Del resto, le “altre” condotte valorizzate dal collegio di rinvio sono prive divalenza dimostrativa rispetto al fatto ignoto da provare in quanto non fanno lucesul soggetto che, all’insaputa dell’amministratore giudiziario [OSCURATO:PERSONA], avrebbe potutofavorire l’ingresso nella procedura [OSCURATO:PERSONA] dei familiari della [OSCURATO:PERSONA]; anche la terzacondotta (l’avere fatto assumere l’avv. [OSCURATO:PERSONA] presso lo studio professionale deldott. [OSCURATO:PERSONA]) si pone in contrasto con l’ipotesi accusatoria, sicchè anche sotto taleprofilo, la pronuncia di rinvio è manifestamente illogica con riguardo allaapplicazione delle regole sul processo indiziario.5.1.3. La sentenza impugnata è ulteriormente censurabile poichè non havalutato gli esiti della rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale da cui è emersala prova decisiva ed incontrovertibile della natura millantatoria delle promesseeffettuate dall’imputato [OSCURATO:PERSONA], così incorrendo nel vizio del travisamento peromissione.Nel corso del giudizio di rinvio si è infatti proceduto alla escussione del dott.[OSCURATO:PERSONA] (il relativo verbale è allegato al ricorso) il quale ha chiarito come fosseimpossibile l’assunzione o la collaborazione professionale in una procedura diprevenzione all’insaputa dell’amministratore giudiziario; in particolare, ha spiegatoche ogni iniziativa in tal senso doveva muovere da quest’ultimo e, per essereperfezionata, occorreva un regime di pubblicità legale che ne garantisse latracciabilità, la visibilità e l’ufficialità.5.1.4. Quanto all’ulteriore profilo (l’interesse dell’imputato [OSCURATO:PERSONA] alla nominadel dott. [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore giudiziario della procedura [OSCURATO:PERSONA]), lamotivazione della sentenza impugnata è soltanto apparente limitandosi ad asserireche tale interesse consisteva nel fatto che, attraverso il coinvolgimento del terzonon identificato, oltre che dello stesso [OSCURATO:PERSONA], l’imputato [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potutoesercitare ingerenze di varia natura nella procedura di prevenzione.Tuttavia, in assenza di identificazione del “terzo”, non è possibile individuarel’interesse in questione essendo i due temi inscindibilmente legati tra loro ed ilragionamento indiziario effettuato dalla Corte di appello pretende - in termini nonconsentiti - di risalire al fatto ignoto da provare (l’interesse di [OSCURATO:PERSONA]) facendo levasu un altro fatto ignoto (la possibilità di ingerenza nella procedura [OSCURATO:PERSONA],all’insaputa di [OSCURATO:PERSONA]).Peraltro, il collegio di merito ha accreditato l’ipotesi di un potere di interventodi [OSCURATO:PERSONA] in modo apodittico, senza indicarne forme e contenuti e cioè parlandosemplicemente di non meglio precisate “ingerenze di varia natura”.5.1.5. Ancòra, la Corte distrettuale assume che l’imputato avrebbe avuto lapossibilità di influenzare la gestione della procedura [OSCURATO:PERSONA] non solo attraversol’ausilio del terzo ignoto, ma anche attraverso lo stesso [OSCURATO:PERSONA]; ciò tuttaviadetermina uno scollamento, con conseguente violazione dell’art. 521 cod. proc.pen., tra l’ipotesi ricostruttiva del collegio e l’imputazione secondo la qualel’inserimento dei familiari della coimputata [OSCURATO:PERSONA] presupponeva il necessariocoinvolgimento di una terza persona ed una attività svolta all’insaputa delnominando amministratore giudiziario [OSCURATO:PERSONA].La prova dell’interesse dell’imputato [OSCURATO:PERSONA] è stata tratta dalle seguenticondotte del ricorrente:(a) l’avere confidato alla Sagunto di avere il dott. [OSCURATO:PERSONA] “sotto mano”;(b) l’avere ricevuto una telefonata da [OSCURATO:PERSONA] nella quale quest’ultimogli comunicava che il colloquio fatto dal figlio con il dott. [OSCURATO:PERSONA] “era andato bene”;(c) l’avere caldeggiato la nomina del dott. [OSCURATO:PERSONA], sebbene la [OSCURATO:PERSONA] la ritenesse“una nomina folle”;(d) l’essersi ingerito nella gestione della procedura Bagagli.La Corte di appello ha tuttavia confuso due concetti, tra loro, distinti: unacosa è l’interesse - illecito in tesi d’accusa - perseguito dall’imputato; altra cosa èil suo preteso potere di ingerenza. Peraltro, nell’atto di appello, si era dedotto -richiamando alcune conversazioni intercettate trascurate dal giudice di primogrado - che [OSCURATO:PERSONA] era interessato alla nomina di [OSCURATO:PERSONA] perché convinto che, in talmodo, la procedura [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata amministrata correttamente.In ogni caso:a) la circostanza è frutto di una esegesi decontestualizzata e travisatadell’intercettazione ambientale progr. n. 198 del 16/06/2015 (RIT 562/15), comeemerge dalla semplice lettura della relativa trascrizione e come già evidenziatonell’atto di appello, oltre che nella memoria depositata per il giudizio rescissorio:nella conversazione de qua, [OSCURATO:PERSONA] effettivamente affermava di “avere sotto mano”[OSCURATO:PERSONA], ma immediatamente dopo chiariva il senso della frase spiegandoche, in ragione del suo ruolo di capo settore del [OSCURATO:PERSONA] della D.I.A. diPalermo, aveva avuto contatti con costui in più occasioni apprezzandone le qualitàprofessionali perché era riuscito a rilanciare le aziende sottoposte a sequestro nellaprocedura [OSCURATO:PERSONA] e ad aumentarne il fatturato; nell’atto di appello erano state postein risalto circostanze fattuali incompatibili con l’accezione che la Corte di appelloha attribuito alla espressione “ce l’ho sotto mano” (elencate alle pagine da 34 a37 del ricorso) ed a ciò si aggiunge la prova dichiarativa assunta - ma non valutata- nel giudizio rescissorio laddove il dott. [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito di un rapporto soloformale con [OSCURATO:PERSONA] e del fatto che quest’ultimo non gli aveva mai chiesto diassumere parenti e/o amici nell’ambito delle procedure di prevenzione da luigestite, né si era mai ingerito in esse;b) la circostanza è stata ricavata dalla conversazione telefonica progr. 1506 del18/07/2025 (RIT 655/15) nella quale, tuttavia, la frase di [OSCURATO:PERSONA] “non mi interessa”è significativa di un disinteresse al colloquio tra [OSCURATO:PERSONA] ed il figlio di [OSCURATO:PERSONA] enella quale non vi è alcun riferimento, esplicito o implicito, a possibili incarichilavorativi da conferire nel settore delle procedure di prevenzione; proprio per taleragione, nel giudizio rescissorio, erano stati depositati motivi nuovi ed era statarichiesta la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale con l’escussione, qualitestimoni, dei finanzieri [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], peraltro, la Corte di appello, con ordinanza del 05/12/2024, non accoglievain quanto ritenuta non indispensabile ai fini della decisione poiché estranei althema decidendum, oggetto del giudizio di rinvio. Tale decisione si rivelatotalmente erronea: in primo luogo, perché la conversazione intercettata è stataritenuta rilevante ai fini del giudizio di responsabilità, sicchè il rigetto della richiestadi integrazione istruttoria è palesemente illogica; in secondo luogo, perché ilparametro di valutazione non era “l’assoluta necessità” previsto dall’art. 603,comma 3, cod. proc. pen., bensì la previsione di cui all’art. 627, comma 2, cod.proc. pen. secondo cui il giudice del rinvio rinnova l’istruzione dibattimentale perassumere “le prove rilevanti per la decisione”;c) la circostanza origina dall’analisi della conversazione intercettata n. 26145 del09/07/2015 (RIT 488/15) dalla quale la Corte di appello ha dedotto che lacoimputata [OSCURATO:PERSONA] ben sapeva che il dott. [OSCURATO:PERSONA] era persona del tutto inadeguataad amministrare la procedura [OSCURATO:PERSONA], sicchè l’assegnazione dell’incarico a questiconferito non trovava altra giustificazione se non nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] di ingerirsiindebitamente nella gestione della medesima procedura allo scopo di favorirel’assunzione dei familiari della [OSCURATO:PERSONA]; nella memoria difensiva depositata nelgiudizio rescissorio, che il collegio di merito ha trascurato, erano state ricostruitele reali motivazioni per le quali l’imputata [OSCURATO:PERSONA] aveva affidato al dott. [OSCURATO:PERSONA] di amministratore giudiziario e la ragione, per la quale, ad un certo punto,dopo un iniziale apprezzamento, aveva maturato un’opinione negativa su taleprofessionista, tanto da definire “folle” la sua nomina; del resto, lo stesso collegiodi merito, in altro punto della gravata sentenza, ha affermato che la nomina diRizzo non poteva considerarsi un atto contrario ai doveri d’ufficio perché solosuccessivamente era emersa la sua inettitudine a gestire una procedura cosìcomplessa, il che collide con l’affermazione esattamente opposta che tale nominaera stata preordinata a soddisfare l’interesse del corruttore;d) la circostanza trae origine dalla conversazione intercettata progr. n. 198 del16/06/2015 (RIT 562/15) la quale, tuttavia, attesta semplicemente che Nascariferiva a [OSCURATO:PERSONA] le inadempienze di [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito della procedura Bagagli e lespiegava di essere intervenuto per richiamarlo ai suoi doveri e non certo peringerirsi nella sua attività; anche con riferimento a tale dialogo, la Corte di appellonon si è confrontata con la memoria difensiva depositata nel giudizio rescissorio enemmeno con le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] in sede di rinnovazione dell’istruttoriadibattimentale il quale aveva riferito che l’imputato, nelle procedure [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],si era limitato a presenziare alla fase di immissione in possesso nei benisequestrati; peraltro, il collegio di merito ha operato un salto logico poiché haaffermato il potere di ingerenza di [OSCURATO:PERSONA] nella procedura [OSCURATO:PERSONA] facendo leva sucircostanze afferenti una diversa procedura.5.2. Con il secondo motivo si deducono la violazione degli artt. 185 e 318 cod.pen., artt. 125, 538, 546, 578 e 627 del codice di rito, nonché il vizio dimotivazione in punto di irragionevole ed eccessivo risarcimento del danno in favoredella Presidenza del Consiglio dei [OSCURATO:PERSONA].Nonostante la riqualificazione giuridica del fatto nella fattispecie di cui all’art.318 cod. pen, la Corte di appello ha confermato in capo a [OSCURATO:PERSONA] la quantificazionedel danno in favore della Presidenza del Consiglio dei [OSCURATO:PERSONA] operata dal giudicedi primo grado (euro 150.000,00).Secondo le difese ricorrenti, tale quantum avrebbe dovuto essere ridotto inquanto il nocumento subito dalla parte civile è stato di minore entità rispetto aquello che sarebbe derivato ove la condotta fosse consistita in un accordocorruttivo finalizzato al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio. Ildisvalore della fattispecie di cui all’art. 318 cod. pen. è diverso rispetto a quellosotteso all’ipotesi di cui all’art. 319 cod. pen.: invero, il primo riguarda il dovere diimparzialità a cui è tenuto il pubblico ufficiale, mentre il secondo pregiudica lacorrettezza dell’azione amministrativa.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è fondatocon esclusivo riferimento alla prima censura dedotta con il secondo motivo diimpugnazione (che assorbe quella subordinata) ed è inammissibile nel resto.1.1. Le doglianze prospettate con il primo motivo in ordine alle statuizionicontenute nella sentenza impugnata in punto di confisca sono, in parte, nonconsentite e, per altra parte, manifestamente infondate.L'esame del ricorso impone, in via preliminare, di stabilire quale fossel'oggetto del giudizio rescissorio definito con la sentenza qui impugnata.E’ quindi necessario, in primo luogo, richiamare testualmente la sentenzarescindente che, al paragrafo 27 del “considerato in diritto”, così ha statuito:«Fondati sono i motivi di ricorso in favore di [OSCURATO:PERSONA] relativi alladisposta confisca per equivalente (settimo motivo del ricorso a firma dell’avvocatoMaiello, undicesimo motivo del ricorso a firma dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]). Invero, afronte degli articolati motivi di gravame attinenti al relativo capo della sentenza diprime cure, riportati dalla Corte di appello a pag. 1183, la sentenza impugnata haconfermato la confisca, ma non vi è alcuna motivazione in ordine alle ragioni perle quali sono stati respinti i motivi di appello sul punto (a pag. 1187 la Corteterritoriale si occupa di confisca ma in relazione a profili diversi). Si impone,dunque, l’annullamento con rinvio di detto capo, affinchè la Corte territorialeesamini i motivi di appello pretermessi».La sentenza rescindente ha, dunque, precisamente indicato il campodell'omissione motivazionale della sentenza annullata circoscrivendo l'oggetto deldecisum rescissorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] al solo vagliodei motivi di appello in tema di confisca originariamente proposti, coerentemente,del resto, con la peculiare natura del giudizio di rinvio che si configura come unafase ulteriore di quello di appello, diretta a completare la sentenza annullata conriguardo ai punti indicati dalla Corte di legittimità.Va allora ricostruito ciò che era stato effettivamente devoluto alla cognizionedel primo giudice di appello con riguardo alla statuizione del Tribunale che avevadisposto, a carico di [OSCURATO:PERSONA], la confisca per equivalente di quantogià sottoposto a sequestro preventivo (immobile sito in Palermo avente valore paria 100.000,00 euro e 11 quote sociali della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di valorepari a 256.718,00) e degli ulteriori beni nella sua disponibilità fino alla concorrenzadi euro 467.962,36.Ebbene, l’odierno ricorrente aveva proposto appello con due distinti atti: ilprimo a firma avv. [OSCURATO:PERSONA] che nessuna censura conteneva sul tema della confiscaed il secondo a firma avv. [OSCURATO:PERSONA] che, con il nono motivo di gravame (pag. 160e 161), aveva dedotto un’unica censura e cioè la sproporzione della misuraablativa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] “per valore eccedente l’importocomplessivo del profitto/prezzo dei reati di cui ai capi 9) 19) 20) e 21) fissato ineuro 467.932,36” così come si legge nell’intestazione.Il motivo era sviluppato sotto un solo e specifico profilo, essendosi dedotto:-che, oggetto di confisca, erano l’immobile di Palermo (stimato di valore pari a100.000,00 euro), le quote sociali della [OSCURATO:PERSONA] (valore di 256.718,00euro), oltre agli ulteriori beni nella disponibilità dell’appellante fino allaconcorrenza di 467.962,36 euro;- che, nel corso del dibattimento di primo grado, era stata prodotta dalla difesauna consulenza tecnica che stimava il valore dell’immobile di Palermo in601.000,00 euro con contestuale richiesta di riduzione del sequestro perequivalente disposto in sede di indagini;-che il Tribunale, con ordinanza del 5 aprile 2018 (quindi, in costanza di giudizio eprima ancora di disporre confisca), aveva respinto tale istanza affermando che ilvalore dell’immobile era da individuarsi in 376.000,00 euro, tenuto conto dellequotazioni immobiliari della zona territoriale in cui era collocato;- che, anche a volere ritenere corretta tale valutazione, la sommatoria della stessae del valore delle quote societarie raggiungeva la cifra di 632.718,00 euro, cosìsuperando di oltre 160.000,00 euro l’importo complessivo del prezzo/profitto.Con il settimo “motivo nuovo” proposto da entrambi i difensori, la censura dicui sopra era ulteriormente sviluppata anche sotto un diverso profilo osservandoche, vertendosi in fattispecie di “reati in contratto”, il profitto confiscabile nonpoteva identificarsi nell’intero corrispettivo percepito da [OSCURATO:PERSONA] delle attività professionali svolte, di per sé lecite, ma andavacircoscritto al solo vantaggio economico tratto dalla attività illecita di corruzione.Può dunque concludersi che, quanto al tema della confisca, l’odiernoricorrente, tramite l’atto di gravame ed il correlato motivo nuovo, aveva articolatouna censura - declinata sugli specifici aspetti di cui sopra - in punto di sproporzionedella statuizione ablativa disposta fino alla concorrenza di 467.932,36 euro inquanto eccedente l’importo complessivo del profitto/prezzo dei reati di cui ai capi9), 19), 20) e 21).Che tale fosse l’oggetto del gravame devoluto alla Corte di appello in tema diconfisca e non scrutinato è, del resto, confermato dalla lettura dei motivi di ricorsoper cassazione avverso la prima sentenza di appello ed illustrati nei paragrafi5.1.7. e 5.2.11. del “considerato in fatto” della pronuncia rescindente che sonoincentrati proprio sul tema della eccedenza.Da quanto illustrato, consegue che - alla stregua del perimetro delibativodemandato dai giudici di legittimità, circoscritto all’esame dei pretermessi motividi appello in punto di confisca - il giudice del rinvio era tenuto a pronunciarsi solosulla censura dedotta con l’appello principale e con il correlato motivo nuovo comesopra richiamati.Le ulteriori e diverse doglianze introdotte per la prima volta nel giudiziorescissorio tramite la memoria difensiva del 15 maggio 2025 (con relativi allegati)e sulle quali si incentra, per la gran parte, anche il presente ricorso (prospettandoora la violazione di legge ed ora l’assenza di motivazione) non erano scrutinabiliin quanto non correttamente devolute e, dunque, inammissibili, a nulla rilevandoche il giudice del rinvio si sia comunque espresso in relazione ad una delle tardivededuzioni.Più precisamente, affette da inammissibilità originaria e non proponibili inquesta sede - in quanto esorbitanti, appunto, dal perimetro valutativo indicatodalla sentenza rescindente - sono le seguenti prospettazioni sulle quali la Corte diappello non era tenuta a pronunciarsi in quanto dedotte solo nel giudiziorescissorio:(a) l’importo di 467.962,36 euro include anche il prezzo del reato di cui al capo 9)corrisposto al soggetto corrotto (149.210,15 euro) che, tuttavia, non è confiscabilein via diretta o per equivalente al corruttore;(b) anche, ove sottoponibile alla misura ablatoria, il prezzo della corruzionesarebbe stato erroneamente quantificato in 20.000,00 euro, anziché nella minorsomma di 9.500,00 euro;(c) dal profitto di reato dovevano scomputarsi le somme relative alle spesesostenute da [OSCURATO:PERSONA] per la gestione della procedura di prevenzioneAiello ed il carico fiscale e previdenziale gravante sulle somme percepite perl’attività professionale svolta, come calcolate nella ricostruzione tecnico-contabilecontenuta nella memoria difensiva deposita nel giudizio rescissorio.Estranea al perimetro delibativo demandato al giudice del rinvio era altresì larichiesta di sostituzione della confisca dell’immobile sito in Palermo con la sommaderivante dai fitti di locazione depositati sul conto corrente dell’amministrazionegiudiziario, avanzata solo nella fase delle repliche del giudizio rescissorio, sebbenela Corte territoriale si sia comunque espressa (pagg. 48 e 49 della sentenzaimpugnata) e fermo restando che il tema, tardivamente proposto, potrà essereoggetto di rivalutazione in fase esecutiva.Venendo, invece, al motivo di appello (e correlato motivo nuovo) attinentealla sproporzione, sotto i due diversi profili, della misura ablativa disposta dalTribunale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], il giudice del rinvio si èpronunciato, come richiesto dalla sentenza rescindente che ne aveva rilevatol’omessa pronuncia e le censure dedotte sul punto con il presente ricorso sonomanifestamente infondate.Le difese ricorrenti denunciano solo apparentemente la violazione di legge edil vizio motivazionale rispetto alle valutazioni contenute nella sentenza impugnatasui temi devoluti poiché di fatto reiterano pedissequamente le deduzioni giàproposte con l’atto di gravame avverso la pronuncia di primo grado sollecitandouna rivalutazione e diversa lettura di elementi probatori che è preclusa in sede dilegittimità.Quanto al primo profilo, relativo alla erronea valutazione del valoredell’immobile sito in Palermo, la Corte di appello - dopo avere precisato che laconfisca sino alla concorrenza dell’importo di 467.96,36 euro disposta dalTribunale riguardava la sola condotta corruttiva contestata al capo 9) diimputazione e non anche agli addebiti di cui ai capi 19), 20) e 21) per i qualiCappellano [OSCURATO:PERSONA] era stato assolto - ha dato conto, così confrontandosidirettamente con le censure difensive, che, in sede di esecuzione del sequestropreventivo avvenuta nell’ottobre 2016, il valore del cespite era stato determinatoin 100.000,00 euro, mentre nella consulenza tecnica prodotta dalla difesa erastato, invece, indicato in 601.000,00 euro e comunque in misura non inferiore a376.000,00 euro. Tuttavia, ha evidenziato come la stima offerta dal tecnico diparte non poteva ritenersi un dato certo poiché, dalla consultazione del sitodell’osservatorio del mercato immobiliare della Agenzia delle Entrate, emergevache l’immobile era collocato al confine tra due aree tra le quali, anche conriferimento al periodo oggetto di verifica, si registrava una rilevante differenzadelle quotazioni al metro quadro dei fabbricati su di esse insistenti.Si tratta di una valutazione di merito, fondata su fonti aperte di naturaqualificata, non manifestamente illogica e correlata al criterio affermato dallagiurisprudenza di legittimità secondo cui, per determinare il valore dei beni dasottoporre a sequestro probatorio per equivalente, va fatto riferimento allevalutazioni di mercato degli stessi, avendo riguardo al momento in cui la misuraablativa viene disposto (Sez. 3, n. 9146 del 14/10/2015, dep. 2016, Fundarò, Rv.266453-01; Sez. 2, n. 33464 del 21/07/2015, Armeli, Rv. 265059-01; Sez. 6, n.15807 del 09/01/2014, Anemone, Rv. 259702-01).Tale argomentazione si rivela decisiva e dirimente rispetto alla prospettatasproporzione evocata dalla difesa, anche considerato che, come precisato dallaCorte territoriale e non confutato nel ricorso, oltre alle quote sociali della LegalGest [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (di valore inferiore all’importo da confiscare), il beneimmobile in questione era l'unico cespite sul quale poteva essere applicata lamisura ablatoria.Quanto al secondo profilo dedotto con motivo nuovo di appello secondo cui,vertendosi in fattispecie di “reati in contratto”, il profitto confiscabile non potevaidentificarsi nell’intero corrispettivo percepito da [OSCURATO:PERSONA] nell’ambitodelle attività professionali svolte, di per sé lecite, ma andava circoscritto alvantaggio economico da questi conseguito per effetto dell’accordo corruttivo, laCorte di appello ha affermato l’esistenza di somme in eccedenza rispetto alcorrispettivo dovuto per le prestazioni lecite, con giudizio in fatto non rivalutabilein questa sede.Sul punto, ha osservato che nella procedura di prevenzione Aiello, l’odiernoricorrente aveva percepito una liquidazione di compensi pari ad euro 926.324,47di cui euro 441.562,00 (come attendibilmente calcolato dall’amministratoregiudiziario) lecitamente conseguiti per l’attività lecita di consulenza prestata, cosìindividuando il profitto confiscabile nella differenza tra i due valori richiamati.1.2. E’ invece fondata prima censura contenuta nel secondo motivo di ricorsocon la quale si deduce la violazione del principio di irretroattività con riferimentoalla conferma della condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della sommadi euro 98.906,25 in favore del Ministero di Giustizia a titolo di riparazionepecuniaria ai sensi dell’art. 322-quater cod. pen.1.2.1. La questione, seppure non dedotta nell’originario atto di appello eneppure nei motivi nuovi ma prospettata esclusivamente nel giudizio di rinvio, puòessere scrutinata in questa sede in quanto involgente profili di illegalità della pena,rilevabili in ogni stato e grado del procedimento (ed anche d’ufficio da questaCorte) merita accoglimento.In tema di reati contro la pubblica amministrazione, la riparazione pecuniariaprevista dall'art. 322-quater cod. pen., introdotta dall'art. 4 legge 27 maggio 2015n. 69 per il caso di condanna per peculato e corruzione, come modificata ed estesaanche al corruttore dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, è sanzione civile accessoriaavente connotazione punitiva che soggiace al principio di irretroattività di cuiall'art. 2, comma quarto, cod. pen. e non si applica ai fatti di reato commessi primadell'entrata in vigore della norma ampliativa (Sez. 6, n. 8959 del 25/01/2023, LaLa relativa applicazione in assenza dei presupposti di legge è stata da questaCorte ricondotta nell'alveo della "pena illegale” (Sez. 6, n. 12541 del 14/03/2019,Nel caso di specie, tale sanzione non era effettivamente applicabile conriferimento alla condotta corruttiva contestata al capo 9) a [OSCURATO:PERSONA] veste, appunto, di corruttore e commessa sino al settembre 2015 e, dunque, inepoca antecedente alla estensione introdotta con la legge 9 gennaio 2019, n. 3.Per tale ragione, la disposta riparazione pecuniaria va eliminata e la sentenzaimpugnata, sul punto, va annullata senza rinvio.1.2.2. Il secondo profilo di doglianza - che censura il cumulo tra la riparazionepecuniaria e la disposta confisca per equivalente - è evidentemente assorbito dallaeliminazione della prima misura, non senza rilevare che, proprio su tale specificotema, è intervenuta la Corte Costituzionale la quale, con la recentissima pronuncian. 108 del 04/05/2026, per quanto qui rileva, ha dichiarato l’illegittimitàcostituzionale dell’art. 322-quater cod. pen., nel testo introdotto dall’art. 4,comma 1, della legge 27 maggio 2015 n. 69 e, in via consequenziale, della stessadisposizione nel testo modificato dall’art. 1, comma 1, lettera q), della legge 9gennaio 2019 n. 3, in quanto l’obbligo del condannato per un reato contro laPubblica Amministrazione di pagare una somma pari al vantaggio ricavatodall’illecito viola il principio di proporzionalità per effetto del suo cumulo con laconfisca obbligatoria del prezzo o del profitto del reato dello stesso importoprevista dall’art. 322-ter cod. pen.1.3. Generico è il terzo motivo di ricorso con il quale si deduce l’assenza dimotivazione in ordine all’aumento di pena comminato a titolo di continuazione peril delitto di cui al capo 16), una volta depurato del quantum relativo alla porzionedi condotta dichiarata estinta per intervenuta prescrizione.La sentenza rescindente aveva demandato al giudice del rinvio ladeterminazione della pena applicabile in relazione ai due episodi di peculato - nonprescritti - contestati al capo 16) e sul punto la Corte di appello ha applicato perle due residue condotte appropriative un aumento complessivo di un mese direclusione.Se è vero che tale quantificazione non è sorretta da specifica motivazione, èaltrettanto vero che le difese ricorrenti si sono limitate a dedurre che il giudice delrinvio non ha argomentato sul punto, senza tuttavia indicare il concreto beneficioe risultato utile ragionevolmente ottenibile in caso di accoglimento della censuraqui dedotta.La giurisprudenza di legittimità ha affermato che, per contestare in sede dilegittimità la quantificazione della pena operata dal giudice del merito ex art. 81cod. pen., non è sufficiente la mera enunciazione della omessa motivazione, ma,in conformità ai princìpi generali della materia delle impugnazioni, occorrespecificare l’interesse che sorregge il motivo di ricorso e, segnatamente, il concretoeffetto benefico per la posizione dell’imputato (Sez. 1, n. 13079 del 20/03/2026,Glorioso, Rv. 289739-01; Sez. 1, n. 15871 del 22/02/2024, Taglialatela, nonmass.; Sez. 1, n. 46443 del 20/09/2023, Pilan, non mass.; Sez. 6, n. 44428 del05/10/2022, Spampinato, Rv. 284005-01, in motivazione; Sez. 1, n. 19751 del23/03/2021, Scali, non mass.; Sez. 2, n. 26011 del 11/04/2019, Cuocci, Rv.276117-01). Tale interesse, che deve essere specificamente allegato, puòconsistere, in via esemplificativa, nella diversità del trattamento penitenziarioderivante dalla condanna per taluno dei reati che entrano a far parte del reatocontinuato, ovvero può anche consistere nella preclusione ad ottenere un beneficioin conseguenza dell’aumento di pena quantificato dal giudice del merito.Nel caso di specie, l’imputato - ormai condannato in via definitiva per il piùgrave reato di corruzione di cui al capo 9) alla pena di anni sei e mesi sette direclusione - si duole della mancanza di motivazione con riferimento dell’aumentodi un solo mese di reclusione complessivamente inflitto per i due reati satellite dipeculato, senza spiegare quale beneficio in concreto potrebbe ragionevolmenteottenere nel giudizio di rinvio per effetto dell’eventuale accoglimento del motivo.2. Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] èinammissibile.2.1. La questione di costituzionalità prospettata con il primo motivo èpalesemente destituita di fondamento.Questa Corte si è già espressa sul punto affermando che è manifestamenteinfondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, comma primo, cod.pen., nella parte in cui prevede la pena accessoria dell'interdizione dai pubbliciuffici per la durata di anni cinque, sollevata in relazione agli artt. 3, 27, 41, 111 e117 Cost. nonché 8 Convenzione EDU, trattandosi di sanzione inserita in unmeccanismo punitivo graduale che differenzia la durata della pena accessoria inrapporto a due soglie distinte (tre anni di reclusione per l'interdizione temporaneae cinque per l'interdizione perpetua) e che, agganciandosi all'entità della penaprincipale inflitta, presuppone una valutazione in concreto della gravità del fattorimessa al potere discrezionale del giudice, sicché, escluso ogni automatismo, lanorma non è irragionevole, né distonica rispetto al principio di personalizzazioneed individualizzazione del trattamento sanzionatorio (Sez. 6, n. 9062 del16/12/2022, dep. 2023, Andolfi, Rv. 284417-01).La difesa ricorrente si limita a reiterare identica questione sostenendo lapretesa contrarietà della norma ai parametri costituzionali (artt. 3, 27, 41, 111 e117 Cost. nonché 8 Convenzione EDU) già scrutinati, anche richiamando peranalogia la pena accessoria prevista dall’art. 216, ultimo comma, leggefallimentare di cui è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale con la sentenza n.222 del 2018 della Corte costituzionale.Con argomentazioni che il Collegio condivide e qui ribadisce, si è osservatoche la pena accessoria contemplata dalla disposizione censurata non è “una penaprevista in misura fissa ed automatica che prescinde dalla valutazione della gravitàdel reato, essendo la sua applicazione regolata come conseguenza di unacondanna ad una pena non inferiore a tre anni di reclusione ed essendo quindirimesso al potere del giudice la possibilità di determinarne o meno il relativopresupposto applicativo attraverso la modulazione della pena in concreto sotto lasoglia prevista”. Si è pertanto “escluso un automatismo sanzionatorio, vertendosinel caso di una pena la cui applicazione dipende, pur sempre, dal vagliodiscrezionale della gravità del fatto”, mentre “nel caso della bancarotta, invece, laspeciale pena accessoria afferente l’esercizio dell’attività di impresa per la duratafissa di dieci anni era prevista come conseguenza automatica ed indifferenziataper tutte le variegate ipotesi di bancarotta comprese tra i tre ed i dieci anni direclusione, senza possibilità di adeguarne la misura alla diversa gravità dei fatticompresi nella stessa disposizione di legge ed irragionevolmente assimilati,nonostante la diversa gravità correlata, alla differente pena principale irrogata”.Si è ulteriormente argomentato che “il riferimento contenuto nell’art. 29 cod.pen. ad una soglia di pena minima oltre la quale la legge ritiene sempregiustificabile la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici per unaprestabilita durata fissa non appare di per sé irragionevole, né si palesa comesproporzionato o incongruo rispetto a fattispecie di reato previste da differentidisposizioni di legge ma che sono state nondimeno accomunate e valutate dallegislatore come ugualmente meritevoli della stessa pena accessoria in ragione delsuperamento di una soglia di pena principale predeterminata, non richiedendo unagraduazione di sanzione”.Il meccanismo previsto dall’art. 29 cod. pen. non si pone in contrasto neppurecon il principio della personalizzazione ed individualizzazione del trattamentosanzionatorio proprio perché “l’entità della pena principale inflitta rimessa alpotere discrezionale del giudice condiziona in concreto l’applicazione della penaaccessoria e consente un meccanismo graduale che presuppone una valutazionein concreto della gravità della condotta incriminata”.2.2. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso con ilquale si deduce l’illegalità, ratione temporis, della pena principale inflitta alricorrente che, secondo la difesa ricorrente, sarebbe stata parametrata sul rangeedittale previsto dalla legge 27/05/2015 n. 69, sebbene gli accordi corruttivi e leutilità conseguite temporalmente si collochino entrambi sotto la vigenza delsistema sanzionatorio meno grave previsto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190.[OSCURATO:PERSONA] è stato dichiarato in via definitiva responsabile didue condotte di corruzione ai sensi degli artt. 319 e 321 cod. pen. contestate nelcapo 31 e realizzate in epoca anteriore al 14 giugno 2025, data di entrata in vigoredella legge n. 69 del 2015.La Corte d’appello, nel rideterminare la sanzione inflitta in aderenza allestatuizioni della sentenza rescindente, ha confermato la sanzione base di anni seidi reclusione irrogata dal giudice di primo grado il quale in sentenza (pagg. 1264-1267) aveva espressamente affermato, in applicazione dei criteri di cui all’art. 133cod. pen., di volersi discostare dai minimi edittali di pena alla luce della gravità deifatti, anche sotto il profilo della intensità del dolo.Ne deriva che tale quantum è stato determinato con riferimento alla forbicesanzionatoria “da quattro a otto anni di reclusione” prevista dalla legge 6novembre 2012, n. 190 nella vigenza della quale gli illeciti sono stati commessi, ilche esclude la denunciata illegalità della pena inflitta.3. Parimenti inammissibile è il ricorso proposto nell’interesse di RosolinoNasca.3.1. Premesso che la sentenza qui impugnata nei confronti del ricorrente hapronunciato declaratoria di non doversi procedere con riferimento al reato di cuial capo 59), riqualificato nella fattispecie di cui all’art. 318 cod. pen., con confermadella condanna dello stesso al risarcimento del danno in favore della Presidenzadel Consiglio dei [OSCURATO:PERSONA], va evidenziato come i plurimi profili di censura dedotticon il primo motivo di ricorso appaiono tutti manifestamente infondati.3.2. Del tutto destituito di fondamento è, innanzitutto, il primo rilievodifensivo con il quale si deduce che il giudizio di responsabilità sarebbe statocondotto con riferimento al parametro di “evidenza di innocenza”, pur in presenzadi statuizioni risarcitorie in favore della parte civile costituita.Nel giudizio di appello avverso la sentenza di condanna dell'imputato ancheal risarcimento dei danni, il giudice, una volta intervenuta nelle more l'estinzionedel reato per prescrizione, non può limitarsi a prendere atto della causa estintiva,adottando le conseguenti statuizioni civili fondate sui criteri enunciati dallasentenza della Corte costituzionale n. 182 del 2021, ma è comunque tenuto, stantela presenza della parte civile, a valutare, anche a fronte di prove insufficienti ocontraddittorie, la sussistenza dei presupposti per l'assoluzione nel merito (Sez.U, n. 36208 del 28/03/2024, Calpitano, Rv. 286880-01).A tale parametro valutativo si è attenuta la Corte territoriale la quale, comemeglio si illustrerà di seguito, ha valutato i fatti nel merito sulla scorta dell’interocompendio probatorio ed è pervenuta, con "cognizione piena", alla conclusione chel'istruttoria dibattimentale aveva consegnato elementi idonei a fondare ladichiarazione di responsabilità penale dell'imputato in ordine alla contestatacondotta corruttiva, così applicando la regola di giudizio dell’oltre ogni ragionevoledubbio.3.3. La manifesta infondatezza involge anche il punto centrale del ricorsoavente ad oggetto la violazione dell’art. 627 cod. pen. poiché, secondo le difesericorrenti, il decisum della Corte di appello si porrebbe in contrasto con quantostatuito nella sentenza rescindente.La natura della censura dedotta impone di individuare precisamente ilperimetro del giudizio che la sentenza rescindente di questa Corte ha devoluto algiudice del rinvio con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA].I giudici di legittimità (paragrafo 13.3. del “considerato in diritto”) hannoaffermato che la motivazione contenuta nella annullata sentenza di appello «nonera adeguata a dare conto della sussistenza della fattispecie corruttiva per la cuiintegrazione è indispensabile in rapporto sinallagmatico tra il compimento dell’attod’ufficio e la promessa o la ricezione di una utilità la cui dazione deverappresentare l’adempimento del patto corruttivo».Dopo avere premesso che nella nozione di “altra utilità” rientrano anche leprestazioni di natura non patrimoniale, la sentenza rescindente ha precisato che«la Corte territoriale, da un lato, non chiarisce adeguatamente se la “promessa“di futuri ed eventuali incarichi ai familiari di [OSCURATO:PERSONA] avesse i necessaricaratteri di concretezza, tenuto conto che non viene neppure esplicitato chi, perconto del [OSCURATO:PERSONA], avrebbe dovuto “beneficiare” i predetti (di talchè non puòneppure escludersi che si sia trattato di millanterie dello stesso [OSCURATO:PERSONA], funzionaliad ottenere dalla presidente [OSCURATO:PERSONA] la nomina di [OSCURATO:PERSONA] a cui evidentemente moltoteneva); dall’altro lato, la sentenza non indica in modo convincente quale sarebbestato il fine effettivamente perseguito da [OSCURATO:PERSONA] attraverso tale nomina; fine che,indubbiamente, rileva per potere “colorare” in termini di illiceità l’accordo tra isoggetti ai quali l’imputazione è stata ascritta … Il giudice del rinvio accerterà, allaluce dei principi sopraindicati, la sussistenza degli elementi strutturali dellacorruzione verificando, in caso di esito positivo di tale esame, … la correttezzadella sua qualificazione in termini di corruzione propria».Tale essendo il dictum fissato in sede di legittimità, ben diversamente daquanto sostengono le difese che ne offrono una lettura non corretta (pagg. 11-14del ricorso), la sentenza rescindente non ha affatto demandato alla Corte di appellol’identificazione del terzo che avrebbe dovuto “beneficiare” i familiari dellacoimputata [OSCURATO:PERSONA]; al contrario, proprio perché non risultava individuato il terzoin questione, i giudici di legittimità hanno ritenuto necessario che il collegio dirinvio procedesse ad una precisa verifica - alla stregua delle risultanze probatoriedisponibili - in ordine alla concretezza delle promesse formulate da [OSCURATO:PERSONA] (cosìescludendo mere millanterie) e, in caso positivo, in ordine allo scopoeffettivamente perseguito da costui attraverso la pretesa nominadell’amministratore giudiziario [OSCURATO:PERSONA] alla quale - già sottolinea la pronuncia diannullamento - l’imputato “molto teneva”.Tali accertamenti sono stati puntualmente condotti dal giudice del rinviosecondo lo schema esplicitamente enunciato nella pronuncia di annullamento cheha delimitato l'oggetto e l'ambito del giudizio rescissorio al rilevato viziomotivazionale su due specifici profili sopra richiamati.Il collegio di merito si è dunque uniformato al decisum di legittimità e ciò hafatto sviluppando, sui punti controversi, un compiuto apparato argomentativotutt’altro che apparente, immune da manifesti vizi logici e da travisamento peromissione, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso.Si è proceduto infatti ad una nuova complessiva valutazione del materialeprobatorio disponendo, in parziale accoglimento delle richieste avanzate dalladifesa [OSCURATO:PERSONA], anche la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale con nuovaaudizione del teste [OSCURATO:PERSONA], amministratore giudiziario del compendiosequestrato nella procedura di prevenzione [OSCURATO:PERSONA] e con acquisizione dellaconversazione progr. n. 943 RIT 562/15.In realtà, il ricorso solo formalmente denuncia violazioni di legge etravisamento probatorio per omissione, in quanto in concreto sollecita una diversavalutazione del compendio probatorio, segnatamente una alternativa lettura edinterpretazione delle risultanze captative che non può essere delibata in sede dilegittimità a fronte di una motivazione dotata di una chiara, logica e razionaletrama argomentativa che si confronta anche con gli elementi offerti dalla difesa econ le deduzioni introdotte con gli atti di appello, con i motivi nuovi e con l’ulteriorememoria difensiva di cui vi è espressa menzione a pag. 12 della sentenzaimpugnata, in più punti espressamente confutati ed in altri implicitamentedisattesi.3.4. Con apparato argomentativo solido, coerente e perfettamente aderenteai dati conoscitivi, la Corte di appello ha in primo luogo illustrato le ragioni dellaritenuta serietà e concretezza delle indebite promesse di utilità formulate da Nascaalla coimputata [OSCURATO:PERSONA] con richiamo ad una serie di conversazioni telefoniche edambientali (riportate pressochè integralmente nel loro tenore testuale e comunquecon citazione testuale dei passaggi salienti), valorizzandole congiuntamente nellaloro interezza e in relazione alla loro sequenza logico-temporale.In particolare, ha dato conto dei dialoghi intercorsi tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] neigiorni 8, 16, 18 e 24 giugno 2015 attestanti incontrovertibilmente le promesse diprocurare impieghi lavorativi ai familiari della stessa [OSCURATO:PERSONA] ed anche a MariangelaPantò (fidanzata del figlio).Con riferimento a quest’ultima ha anche attribuito rilievo alla conversazioneprogr. n. 12941 dalla quale emergeva che [OSCURATO:PERSONA] l’aveva personalmenteincontrata, subito dopo la formulata promessa di occuparsi delle sue sortilavorative.Tale dialogo è stato valutato congiuntamente alle dichiarazioni rese in sede dirinnovazione dell’istruttoria dibattimentale da [OSCURATO:PERSONA] il quale avevaspiegato come, già nel 2014, la [OSCURATO:PERSONA] era stata occupata presso una società diconsulenza di cui egli era socio, su precisa richiesta di [OSCURATO:PERSONA] che aveva stabilitoanche il compenso mensile da corrisponderle.In tale quadro probatorio, il collegio di merito, con considerazione tutt’altroche illogica, ha ritenuto che anche la promessa di [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] di trovare unaltro impiego alla [OSCURATO:PERSONA] (che da tale azienda era stata “buttata fuori”) non potesseessere confinata nell’ambito di una finta rassicurazione.Ad ulteriore sostegno dei caratteri di serietà e concretezza delle prospettatedisponibilità a “sistemazioni lavorative”, la Corte territoriale ha evidenziato:(a) la circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] aveva già ottenuto, in precedenza, favori concretiad opera dell’imputato che si era, dunque, mostrato in tali occasioni fattivamentedisponibile a sopperire alle sue più svariate esigenze (conversazioni progr. n. 5230e 5366 del 20 maggio 2015, n. 390 del 24 giugno 2015 e n. 509 del 29 giugno2015);(b) l’espressa sollecitazione rivolta da [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] alla prudenza nei colloquitramite telefono con riferimento agli impegni assunti in suo favore, sintomo nonsolo della natura illecita degli stessi ma anche del fatto che non si trattava di meremillanterie (progr. n. 389 del 24 giugno 2015);(c) il fatto che le promesse erano state formulate da [OSCURATO:PERSONA] proprio a ridosso dellanomina di [OSCURATO:PERSONA] ad amministratore giudiziario nella procedura di prevenzioneVirga, così evidenziando un funzionale e sinallagmatico rapporto tra le dueprestazioni.Sul punto - di evidente decisiva rilevanza rispetto al profilo di valutazionedemandato dai giudici di legittimità - il collegio di merito ha richiamato in primoluogo la peculiare conversazione ambientale progr. n. 198 del 16 giugno 2015(riportata nel suo tenore testuale e, dunque, non travisata nel contenuto) nellaquale [OSCURATO:PERSONA] si era informato presso la [OSCURATO:PERSONA] dei tempi di deposito del decreto dinomina di [OSCURATO:PERSONA] lodando l’attività da questi svolta nella procedura [OSCURATO:PERSONA] (“ce l’hosotto mano e lo vedo … ha rilanciato due aziende”) ed in tal contesto,immediatamente dopo avere ricevuto le notizie di interesse, si era premuratoimmediatamente di rassicurarla circa l’incarico che, occultamente, sarebbe statoconferito al marito e alla fidanzata del figlio precisando che nessuno si sarebbeaccorto di nulla (“non comparirà da nessuna parte … viene assunto da un’altra,una terza persona, non compare da nessuna parte puoi fare interrogazione, comeanche per Mariangela non emerge assolutamente nulla, da nessuna parte, quindilo sappiamo solamente noi due e lo saprà solamente tuo marito il quale non avràrapporti con [OSCURATO:PERSONA]”). A tale colloquio ne era seguito un altro pochi giorni dopo(progr. n. 389 e 390 del 24 giugno 2015) dal quale emergeva che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] concordato la data del deposito del decreto di sequestro di prevenzioneVirga, che [OSCURATO:PERSONA], ancora una volta, aveva evidenziato le capacità di GiuseppeRizzo - di lì a poco nominato amministratore della procedura - e poi, con altrettantasignificativa contestualità, aveva fatto espresso riferimento all’incarico da conferireal di lei coniuge ed al fatto che tutto sarebbe avvenuto con incontri personali,senza parlare al telefono (“ tuo marito si incontra con chi di dovere e con me, Rizzonon lo conoscerà mai”).Rispetto a tale contestualità, ritenuta dimostrativa della serietà e concretezzadelle promesse con assunto pienamente logico, la Corte di appello ha valorizzatol’ulteriore conversazione ambientale progr n. 245 del 18 giugno 2015 attestanteche quel giorno la [OSCURATO:PERSONA] aveva ricevuto [OSCURATO:PERSONA] il quale l’aveva ringraziataper la sua prossima nomina nella procedura [OSCURATO:PERSONA] ed al quale aveva chiesto seavesse parlato con [OSCURATO:PERSONA] ricevendo risposta affermativa, immediatamente dopoaveva fatto accesso lo stesso [OSCURATO:PERSONA] (al quale ella aveva raccomandato di seguireRizzo nella amministrazione giudiziaria) rassicurandola sul suo impegno a“sistemare” anche il di lei figlio.Il giudice del rinvio ha dunque delineato un quadro probatorio convergente edunivoco rispetto al tema della serietà e concretezza delle promesse formulate daNasca ed accettate dalla [OSCURATO:PERSONA] che non è stato affatto eluso ma, al contrario,esplorato appieno. E, alla luce di tale compendio - con considerazione nonmanifestamente illogica - ha ritenuto irrilevante il fatto che non fosse emersal’identità del soggetto concretamente deputato ad assumere i familiari dellaSaguto.L’assunto difensivo con il quale si censura la valenza dimostrativa dei fattiposti a fondamento del carattere serio e concrete degli impegni assunti da Nascacostituisce mera doglianza di merito e, del resto, si connota anche per genericitàvalorizzate dalla Corte di appello, obliterando l’elemento decisivo, e valorizzatocongiuntamente ad ulteriori dati, costituito dalla significativa contestualità dellanomina di [OSCURATO:PERSONA] in veste di amministratore giudiziario, concordata dallaSaguto con [OSCURATO:PERSONA] e le comunicazioni di quest’ultimo alla donna in ordine aiconcreti dettagli delle modalità (occulte) di “sistemazione” dei suoi familiari.Quanto al dedotto travisamento per omissione delle dichiarazioni di Rizzosentito rese nel giudizio rescindente, effettivamente la sentenza impugnata nonmenziona la parte della deposizione ove il teste aveva affermato l’impossibilità diassumere un soggetto in una procedura di prevenzione all’insaputadell’amministratore giudiziario essendovi un regime di pubblicità legale; tuttavia,tale mancata valutazione non disarticola il ragionamento probatorio e cioè nondetermina una frattura logica tra la premessa fattuale del ragionamento e laconclusione che ne viene tratta, rendendo in tal modo la motivazioneinsanabilmente contraddittoria.Ed invero, con confutazione implicita delle deduzioni difensive secondo cuiRizzo non avrebbe potuto rimanere all’oscuro dell’ingresso dei familiari dellaSaguto nella procedura di prevenzione, il collegio di merito ha richiamato leinequivocabili conversazioni intercettate da cui emergeva la rappresentazione daparte di [OSCURATO:PERSONA] di una assunzione di [OSCURATO:PERSONA] (coniuge della [OSCURATO:PERSONA]) adopera di una terza persona, sicchè costui (come anche la [OSCURATO:PERSONA]) non sarebbe maiformalmente comparso nella procedura in questione e non avrebbe avuto alcunrapporto ed interlocuzione con [OSCURATO:PERSONA] il quale, dunque, tramite tali modalità sarebbestato “bypassato”, rimanendo ignaro di tutto.Può dunque concludersi che il controllo logico e giuridico della motivazionedella sentenza impugnata con riferimento al primo profilo di valutazionedemandato al giudice del rinvio restituisce un costrutto argomentativo puntuale,esente da manifeste illogicità nella interpretazione dei risultati probatori econnotato da congrua applicazione dei criteri legali di valutazione degli stessidettati dall’art. 192 cod. proc. pen.3.5. Analoghe considerazioni valgono con riferimento alla valutazione delsecondo profilo che doveva riguardare l’accertamento dello scopo effettivamenteperseguito da [OSCURATO:PERSONA] con la nomina ad opera della [OSCURATO:PERSONA] - quale contropartitadelle concrete e serie promesse di utilità - dell’amministratore della procedura diprevenzione [OSCURATO:PERSONA] nella persona di [OSCURATO:PERSONA].Anche con riferimento a tale tema, la Corte di appello ha approntato unapparato argomentativo tutt’altro che apparente ma, al contrario, esistente eperfettamente intellegibile nel suo percorso logico, fondato anch’esso sullavalutazione sinergica di plurimi esiti captativi, richiamati nel loro reale contenutoed ancora una volta raccordati tra loro sul piano della concatenazione temporalee logica, così compiendo una valutazione completa e coerente.Il ricorso - pur formalmente denunziando il travisamento dei contenuti di unodei colloqui intercettati (progr. n. 198 del 16/06/2015) - contesta in realtàl’interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni che, come ènoto, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudicedi merito il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità senon nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione concui esse sono recepite, non ravvisabile nella specie.Di rilievo è stata ritenuta, in primo luogo, la conversazione progr n. 198 del16 giugno 2015, riportata nel suo contenuto testuale, per la parte di interesse, elogicamente interpretata come espressione del concreto interesse di [OSCURATO:PERSONA] allagestione, in generale, delle procedure di prevenzione pendenti presso la sezionedel Tribunale presieduta da [OSCURATO:PERSONA].La Corte di appello ha dato conto di come l’imputato, nel corso del colloquio,aveva dichiarato di essere intervenuto personalmente nell’ambito di due procedureGiardina e Rappa, pur in assenza prerogative istituzionali in tal senso, sopperendoripetutamente alle inerzie di gestione dell’amministratore [OSCURATO:PERSONA], da luispecificamente descritte.Con specifico riferimento alla procedura [OSCURATO:PERSONA], è stata valorizzata laconversazione ambientale captata all’interno della abitazione della [OSCURATO:PERSONA] dallaquale emergeva che per l’eventuale revoca dell’incarico gestorio a [OSCURATO:PERSONA]- conferito d’intesa con l’imputato e rivelatosi, tuttavia, fallimentare - occorreva“parlare con [OSCURATO:PERSONA]”.Tale esito captativo è stato valutato congiuntamente ai successivi contattitelefonici (progr. n. 1506 e 1507 del 18 luglio 2015) intrattenuti dall’imputato conil collega [OSCURATO:PERSONA] il quale lo aveva informato dell’esito positivo delcolloqui effettuato dal figlio con [OSCURATO:PERSONA], venendo interrotto dallo stessoNasca che aveva palesato di non volere parlare di ciò ( “… non mi interessa …”)ma poi, solo due minuti dopo, aveva richiamato il suo interlocutore fissando unincontro di persona, così mostrando non un reale disinteresse sulla questione mail preciso intento di affrontare la questione de visu, senza il rischio di essereintercettati.Entrambe le conversazioni sono state interpretate dal collegio di merito -senza alcuna aporia logica - come dimostrative del preciso interesse personale diNasca alla nomina di [OSCURATO:PERSONA] quale amministratore giudiziario della procedura Virgaperché ciò gli avrebbe consentito il sostanziale controllo della gestione della stessa(del tutto estraneo alla sua posizione istituzionale di appartenente alla D.I.A. diPalermo), anche coinvolgendo persone da lui scelte, tra cui i familiari della Sagutoda inserire in modo occulto.Ad ulteriore sostegno di tale assunto, la Corte di appello ha evidenziato chelo stesso [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito alla [OSCURATO:PERSONA] di avere [OSCURATO:PERSONA] “sotto mano” (progr. n.198 del 16 giugno 2015) e che la [OSCURATO:PERSONA], dal canto suo, aveva esternato ai colleghidi avere nominato [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore, solo perché “amico di [OSCURATO:PERSONA]” chelo “aveva voluto”, sebbene si trattasse di una “nomina folle” (conversazioniintercettate in data 8 e 10 luglio 2015).Tali dati captativi lumeggiavano, pertanto, la vera natura dei rapporti traNasca e [OSCURATO:PERSONA], al di là della mera formale circostanza, richiamata dalle difese, chei due si dessero del “lei”, e l’interesse personale perseguito dall’imputato.A fronte di tale costrutto argomentativo, sono allora manifestamente infondatii rilievi difensivi che deducono la mera apparenza della motivazione e il carattereapodittico dell’affermato interesse personale di [OSCURATO:PERSONA] alla designazione di Rizzoquale amministratore della procedura [OSCURATO:PERSONA] che sarebbe stato delineato in modovacuo ed indefinito perchè privo di indicazioni in ordine alla forma e ai contenuti.Le conversazioni intercettate non risultano travisate nel loro contenuto e diesse la Corte di appello ha fornito una lettura sinergica (diversamente dalle difesericorrenti che hanno invece parcellizzato ciascuna di esse deprivandole del lorosignificato complessivo), evidenziando la loro valenza dimostrativa rispetto allaverifica demandata al giudizio di rinvio, per nulla illogica o decontestualizzata e,come tale, non censurabile in questa sede.Priva di confronto con la sentenza impugnata è poi la deduzione difensivasecondo cui il collegio di merito avrebbe trascurato la deposizionedell’amministratore [OSCURATO:PERSONA] nella parte in cui aveva riferito di un rapporto soloformale con [OSCURATO:PERSONA]; al contrario, tale elemento probatorio è stato espressamenteritenuto recessivo poiché dalla conversazioni intercettate emergeva in chiaro unrapporto di amicizia tra i due e, per stessa ammissione della [OSCURATO:PERSONA], il fatto cheRizzo era stato designato amministratore sol perché ciò era stato fortementevoluto dall’imputato.Del pari, del tutto parziale è la rappresentazione, da parte delle difese, delcontenuto dei contatti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che, invece, la Corte territoriale havalutato per intero dando conto del disinteresse effettivamente palesato altelefono dall’imputato rispetto al colloquio del figlio del suo interlocutore con Rizzoche, tuttavia, ha interpretato, in maniera non illogica, come un tentativo di evitareconversazioni telefoniche compromettenti.Non censurabile è il diniego dell’invocata rinnovazione dell’istruttoriadibattimentale con audizione di tre luogotenenti della Guardia di Finanza su quantoa loro conoscenza in ordine alla assunzione del figlio di [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito dellaprocedura [OSCURATO:PERSONA].La Corte di appello ha espresso un giudizio di non rilevanza di tali integrazioniprobatorie ai fini della decisione da assumere in sede di rinvio e, dunque, in lineacon il disposto di cui all’art. 627, comma 2, cod. proc. pen.Del resto, la conversazione intercettata tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] acclaravapacificamente l’esito positivo del colloquio tra il figlio di quest’ultimo el’amministratore giudiziario [OSCURATO:PERSONA] che, a prescindere dai suoi contenuti ed esiti,era uno (ma non il solo) elemento indicativo dell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] al controllodella procedura e al coinvolgimento nella stessa di soggetti da lui personalmentescelti.Manifestamente infondato è poi l’assunto che denuncia uno scollamento, conconseguente violazione dell’art. 521 cod. proc. pen. tra l’ipotesi ricostruttiva delcollegio e l’imputazione.La Corte territoriale ha tratto dagli esiti captativi la prova dell’interesse diNasca alla nomina di [OSCURATO:PERSONA] quale amministratore giudiziario della procedura perpotere, attraverso tale designazione, esercitare un controllo sulla gestione anchecoinvolgendo soggetti da lui personalmente scelte, così come precisamentecontestato in imputazione.4. Generico è il secondo motivo di ricorso con il quale si deduce che,nonostante la riqualificazione giuridica del fatto contestato al capo 59) nellafattispecie di corruzione per l’esercizio della funzione avente minor disvalorerispetto all’ originario addebito, la Corte di appello non ha ridotto la quantificazionedel risarcimento del danno in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministrioperata dal giudice di primo grado.La censura muove da un principio meramente astratto (il prospettato diversodel disvalore delle due fattispecie), sanza tuttavia addentrarsi a delineare laminore offensività in concreto della condotta serbata dall’imputato, rimastainalterata nella sua materialità atteso che l’intervenuta riqualificazione è statosemplicemente lo speculare effetto della natura attribuita all’atto compiuto dallacoimputata [OSCURATO:PERSONA] (la nomina dell’amministratore giudiziario [OSCURATO:PERSONA]) la cuicontrarietà ai doveri di ufficio è stata esclusa.Sul punto, la Corte di appello (pagg 40 e 41 della sentenza impugnata) haeffettuato una valutazione discrezionale motivata e pertanto non sindacabile inquesta sede, ritenendo comunque congrua la statuizione risarcitoria posta a caricodi [OSCURATO:PERSONA] dal giudice di primo grado in ragione del danno all’immagine derivato allaamministrazione della giustizia dalle condotte illecite dell’imputato commesse inconcorso con un soggetto appartenente alla magistratura e nell’ambito delpeculiare settore delle misure di prevenzione deputato a contrastare l’infiltrazionedella criminalità organizzata nel settore economico.5. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] NicolaSantangelo e da [OSCURATO:PERSONA] consegue la condanna degli stessi al pagamentodelle spese processuali relative al presente grado di giudizio e al versamento,ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.5.1. [OSCURATO:PERSONA] va condannato inoltre alla rifusione delle richieste spesedi rappresentanza ed assistenza sostenute dalle parti civili Presidenza del [OSCURATO:PERSONA], Ministero della Giustizia e Agenzia Nazionale per l'Amministrazione ela Destinazione dei [OSCURATO:PERSONA] che si liquidano in complessivi euro 3.686,00oltre accessori di legge, somma così equitativamente liquidata in mancanza di notaspese.Al riguardo va ricordato come questa Corte ha chiarito che, in tema di speseprocessuali, la parte civile ha diritto ad ottenerne la liquidazione qualora abbiaformulato richiesta di condanna della controparte alla rifusione non essendo,viceversa, necessario che abbia presentato apposita nota spese ai sensi dell'art.153 disp. att. cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 38772 del 01/12/2025, Cama, non mass.;Sez. 6, n. 19271 del 05/04/2022, Palmeri, Rv. 283379-01; Sez. 4, n. 2311 del05/12/2018, dep. 2019, Grasso, Rv. 274957-01).5.2. Va invece rigettata la richiesta di liquidazione delle spese sostenute dallesunnominate parti civili avanzata nei confronti dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA]Seminara [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] i cui motivi di impugnazionededotti in questa sede attengono esclusivamente al trattamento sanzionatorio ealle statuizioni di confisca: si tratta di profili estranei alla tutela di interessi dinatura risarcitoria e non suscettibili di incidere sul diritto al risarcimento del dannoe sulla sua liquidazione e, quindi, privi di ripercussioni sulle conseguenzerisarcitorie (cfr, da ultimo, Sez. U, n. 40000 del 26/06/2025, E., Rv. 288799-01che, seppure in fattispecie diversa da quella in esame, ha affermato l’interessedella parte civile ad impugnare o a resistere, con conseguente diritto alla rifusionedelle spese sostenute nei gradi d'impugnazione, nel giudizio in cui si controvertasoltanto di aspetti non indifferenti per gli interessi civili). P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di CappellanoSeminara [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla condanna al pagamento della somma di euro98.906,25 disposto a titolo di riparazione pecuniaria, statuizione che elimina.Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremilain favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, [OSCURATO:PERSONA] alpagamento delle spese di rappresentanza ed assistenza sostenute dalle parti civiliPresidenza del Consiglio dei [OSCURATO:PERSONA], Ministero della Giustizia e Agenzia Nazionaleper l'Amministrazione e la Destinazione dei [OSCURATO:PERSONA] che liquida in euro3.686,00 oltre accessori di legge. Rigetta la richiesta di liquidazione delle speseprocessuali sostenute dalle sunnominate parti civili nei confronti di CappellanoSeminara [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA].Così deciso il giorno [OSCURATO:DATA_NASCITA]Il Consigliere estensore Il PresidenteMariapaola [OSCURATO:PERSONA]