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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 20175/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 22122/2020R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del l iquidatore e legale rappresentante pro tempore;elettivamente domiciliata in Roma , Via di Panico n.72, presso lo S tudio dell ’ A vvocato [OSCURATO:PERSONA], ( ), che la rappresenta e difende , in virtù di procura in calce al ricorso; -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del Curatore ; elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.37, presso lo Studio dell’[OSCURATO:PERSONA]; rappresenta to e dife so dall’[OSCURATO:PERSONA] mbenedetto ( ), in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrentee ricorrente incidentale- nonché di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore; rappresentatae difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] M archese ( ) , in virtù di procura speciale in atti; -controricorrente- avverso la sentenza n. 684/2020della CORTE d’APPELLO dell’AQUILA, depositata il 15 maggio 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3 aprile 2023 dal Consigliere relatore, PaoloSPAZIANI.

Considerato che la Banca di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] – prem e sso che tra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. era stato stipulato un contratto in forza del quale la prima si era obbligata a fornire alla seconda il servizio di accesso alla rete locale di [OSCURATO:SOCIETA]., al fine di consentirledi prestare servizi di telecomunicazione in esclusiva nel territorioprevisto dal contratto; che, a garanzia dell’a d empimento delle proprie obbligazioni , [OSCURATO:SOCIETA]. aveva prestato una garanzia fideiussoria a prima richiesta, rilasciata da essa banca, pe r l’importo di Euro 100.000; e che [OSCURATO:SOCIETA]. aveva deciso di escuterela garanzia, richiedendole il pagamento del la predetta somma –convenne in giudizio , dinanzi al Tribunale di Sulmona, entrambi le società, domandando : a) che fosse accertata la natura giuridica di fideiussione della garanzia da essa rilasciata nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. e in favore di [OSCURATO:SOCIETA].; b) che fosse accertato il grave inadempimento di Digi tel Italia [OSCURATO:SOCIETA]. alle obbligazion i derivanti dal contratto stipulato con [OSCURATO:SOCIETA].; c) e che fosse dichiarata l’invalidità o l’inefficacia della garanzia da essa rilasciata a favore di [OSCURATO:SOCIETA].; nel contradittorio con le società convenute, il Tribunale di Sulmona rigettò la domanda , sul rilievo che la garanzia rilasciata in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. integrasse, non già una fideiussione , bensì un contratto autonomo di garanzia; il primo giudice, tuttavia, accertò ugualmente l’ inadempimento di [OSCURATO:SOCIETA]. (pronunciando la risoluzione , per sua colpa , del contratto stipulatocon [OSCURATO:SOCIETA].), per violazione dell’obbligo, impostole con provvedimento dell’Autorità G arante della Concorrenza e del Mercato,di informare la propria cliente della c ircostanza che, a seguito della contestazione di irregolarità nella gestione dei rapporti con [OSCURATO:SOCIETA]. , le era stato inibito l’ accesso alla rete di interconnessione Telecom, con conseguenteimpossibilità di continuare ad offrire il servizio ai propri clienti , di cui era stata pertanto pregiudicatal’operatività sul mercato; avversola sentenza del Tribunale di Sulmona proposero appello principale [OSCURATO:SOCIETA]. (la quale invocò l’accertamento della natura di fideiussionedella polizza e la declaratoria della sua inefficacia in ragione dell’inadempimento di [OSCURATO:SOCIETA]. ) e appello incidentale sia la Banca di CreditoCooperativo di [OSCURATO:PERSONA] (che riproposele domande formulate in primo grado) , sia [OSCURATO:SOCIETA] s.r .l., che invece censuròil vizi o di ultra - petizione contenuto nella sentenza impugnata, per avere dichiarato la risoluzione del contratto per suo inadempimento, in mancanza della corrisponde n te domanda della contropartecontrattuale;la Corte d’appello dell’Aquila, con sentenza 15 maggio 2020, n. 684, ha rigettato l’impugnazione di [OSCURATO:SOCIETA]. e accolto quelle della [OSCURATO:SOCIETA]. , dichiarando l’inefficacia della polizza , pur qualificando lastessa come contratto autonomo di garanzia e non come fideiussione; la Corte territoriale ha, infatti,ritenuto che fosse stata sollevata dal garante l’ e xceptio doli e che tale eccezione fosse fondata , avuto riguardo, per un verso , al comprovato inadempimento d ella società garantita e per l’altro, al - parimenti evidente - abuso del diritto d a parte sua, pe r avere richiesto di escutere la polizza ne l la piena consapevolezza di non esserein grado di fornire i servizi dedotti n el contratto garantito, a causa dell’interruzione dei servizi di interconnessione disposta dallaTelecom; avverso la sentenza della Corte abruzzese ha proposto ricorso percassazione [OSCURATO:SOCIETA]. , sulla base d i due motivi ; ha resistito con controricorso la Banca di C redito C ooperativ o di [OSCURATO:PERSONA]; ha resistitoaltresì, con distinto controricorso , il F allimento della società [OSCURATO:SOCIETA]., proponendo anche ricorso incidentale sorretto da un unico motivo; il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte; [OSCURATO:SOCIETA]. e la Banca di C redito Cooperativo di [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memorie.

Considerato che: nella memoria illustrativa, la ricorrenteprincipale ha evidenziato che la sentenza d’appello oggetto del presente ricorso per cassazione è stata impugnata anche per revocazione e che tale impugnazione è stata dichiarata inammissibile con sentenza 21 luglio 2021, n. 1157 della stessa Corte d’appellodell’Aquila;avverso questa sentenza è stato proposto il ricorso per cassazione contrassegnato con il n.

R .

G. 27193/2021, oggetto di prossima trattazione; sussistono, dunque, ragioni di opportunità perché il presente ricorso venga chiamato nella stessa udienza con il ricorso sub R.G. n. 27193/2021; [OSCURATO:PERSONA] C orte rinvia a nuovo ruolo, affinché il presente ricorso sia chiamato nella stessa udienza con il ricorso sub R.G. n. 27193 del 2021.

Così decisoin Roma, nella camera

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 22122/2020R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del l iquidatore e legale rappresentante pro tempore;elettivamente domiciliata in Roma , Via di Panico n.72, presso lo S tudio dell ’ A vvocato [OSCURATO:PERSONA], ( ), che la rappresenta e difende , in virtù di procura in calce al ricorso; -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del Curatore ; elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.37, presso lo Studio dell’[OSCURATO:PERSONA]; rappresenta to e dife so dall’[OSCURATO:PERSONA] mbenedetto ( ), in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrentee ricorrente incidentale- nonché di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore; rappresentatae difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] M archese ( ) , in virtù di procura speciale in atti; -controricorrente- avverso la sentenza n. 684/2020della CORTE d’APPELLO dell’AQUILA, depositata il 15 maggio 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3 aprile 2023 dal Consigliere relatore, PaoloSPAZIANI. Considerato che la Banca di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] – prem e sso che tra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. era stato stipulato un contratto in forza del quale la prima si era obbligata a fornire alla seconda il servizio di accesso alla rete locale di [OSCURATO:SOCIETA]., al fine di consentirledi prestare servizi di telecomunicazione in esclusiva nel territorioprevisto dal contratto; che, a garanzia dell’a d empimento delle proprie obbligazioni , [OSCURATO:SOCIETA]. aveva prestato una garanzia fideiussoria a prima richiesta, rilasciata da essa banca, pe r l’importo di Euro 100.000; e che [OSCURATO:SOCIETA]. aveva deciso di escuterela garanzia, richiedendole il pagamento del la predetta somma –convenne in giudizio , dinanzi al Tribunale di Sulmona, entrambi le società, domandando : a) che fosse accertata la natura giuridica di fideiussione della garanzia da essa rilasciata nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. e in favore di [OSCURATO:SOCIETA].; b) che fosse accertato il grave inadempimento di Digi tel Italia [OSCURATO:SOCIETA]. alle obbligazion i derivanti dal contratto stipulato con [OSCURATO:SOCIETA].; c) e che fosse dichiarata l’invalidità o l’inefficacia della garanzia da essa rilasciata a favore di [OSCURATO:SOCIETA].; nel contradittorio con le società convenute, il Tribunale di Sulmona rigettò la domanda , sul rilievo che la garanzia rilasciata in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. integrasse, non già una fideiussione , bensì un contratto autonomo di garanzia; il primo giudice, tuttavia, accertò ugualmente l’ inadempimento di [OSCURATO:SOCIETA]. (pronunciando la risoluzione , per sua colpa , del contratto stipulatocon [OSCURATO:SOCIETA].), per violazione dell’obbligo, impostole con provvedimento dell’Autorità G arante della Concorrenza e del Mercato,di informare la propria cliente della c ircostanza che, a seguito della contestazione di irregolarità nella gestione dei rapporti con [OSCURATO:SOCIETA]. , le era stato inibito l’ accesso alla rete di interconnessione Telecom, con conseguenteimpossibilità di continuare ad offrire il servizio ai propri clienti , di cui era stata pertanto pregiudicatal’operatività sul mercato; avversola sentenza del Tribunale di Sulmona proposero appello principale [OSCURATO:SOCIETA]. (la quale invocò l’accertamento della natura di fideiussionedella polizza e la declaratoria della sua inefficacia in ragione dell’inadempimento di [OSCURATO:SOCIETA]. ) e appello incidentale sia la Banca di CreditoCooperativo di [OSCURATO:PERSONA] (che riproposele domande formulate in primo grado) , sia [OSCURATO:SOCIETA] s.r .l., che invece censuròil vizi o di ultra - petizione contenuto nella sentenza impugnata, per avere dichiarato la risoluzione del contratto per suo inadempimento, in mancanza della corrisponde n te domanda della contropartecontrattuale;la Corte d’appello dell’Aquila, con sentenza 15 maggio 2020, n. 684, ha rigettato l’impugnazione di [OSCURATO:SOCIETA]. e accolto quelle della [OSCURATO:SOCIETA]. , dichiarando l’inefficacia della polizza , pur qualificando lastessa come contratto autonomo di garanzia e non come fideiussione; la Corte territoriale ha, infatti,ritenuto che fosse stata sollevata dal garante l’ e xceptio doli e che tale eccezione fosse fondata , avuto riguardo, per un verso , al comprovato inadempimento d ella società garantita e per l’altro, al - parimenti evidente - abuso del diritto d a parte sua, pe r avere richiesto di escutere la polizza ne l la piena consapevolezza di non esserein grado di fornire i servizi dedotti n el contratto garantito, a causa dell’interruzione dei servizi di interconnessione disposta dallaTelecom; avverso la sentenza della Corte abruzzese ha proposto ricorso percassazione [OSCURATO:SOCIETA]. , sulla base d i due motivi ; ha resistito con controricorso la Banca di C redito C ooperativ o di [OSCURATO:PERSONA]; ha resistitoaltresì, con distinto controricorso , il F allimento della società [OSCURATO:SOCIETA]., proponendo anche ricorso incidentale sorretto da un unico motivo; il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte; [OSCURATO:SOCIETA]. e la Banca di C redito Cooperativo di [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memorie. Considerato che: nella memoria illustrativa, la ricorrenteprincipale ha evidenziato che la sentenza d’appello oggetto del presente ricorso per cassazione è stata impugnata anche per revocazione e che tale impugnazione è stata dichiarata inammissibile con sentenza 21 luglio 2021, n. 1157 della stessa Corte d’appellodell’Aquila;avverso questa sentenza è stato proposto il ricorso per cassazione contrassegnato con il n. R . G. 27193/2021, oggetto di prossima trattazione; sussistono, dunque, ragioni di opportunità perché il presente ricorso venga chiamato nella stessa udienza con il ricorso sub R.G. n. 27193/2021; [OSCURATO:PERSONA] C orte rinvia a nuovo ruolo, affinché il presente ricorso sia chiamato nella stessa udienza con il ricorso sub R.G. n. 27193 del 2021. Così decisoin Roma, nella camera
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