CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 20175/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 22122/2020R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del l iquidatore e legale rappresentante pro tempore;elettivamente domiciliata in Roma , Via di Panico n.72, presso lo S tudio dell ’ A vvocato [OSCURATO:PERSONA], ( ), che la rappresenta e difende , in virtù di procura in calce al ricorso; -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del Curatore ; elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.37, presso lo Studio dell’[OSCURATO:PERSONA]; rappresenta to e dife so dall’[OSCURATO:PERSONA] mbenedetto ( ), in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrentee ricorrente incidentale- nonché di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore; rappresentatae difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] M archese ( ) , in virtù di procura speciale in atti; -controricorrente- avverso la sentenza n. 684/2020della CORTE d’APPELLO dell’AQUILA, depositata il 15 maggio 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3 aprile 2023 dal Consigliere relatore, PaoloSPAZIANI. Considerato che la Banca di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] – prem e sso che tra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. era stato stipulato un contratto in forza del quale la prima si era obbligata a fornire alla seconda il servizio di accesso alla rete locale di [OSCURATO:SOCIETA]., al fine di consentirledi prestare servizi di telecomunicazione in esclusiva nel territorioprevisto dal contratto; che, a garanzia dell’a d empimento delle proprie obbligazioni , [OSCURATO:SOCIETA]. aveva prestato una garanzia fideiussoria a prima richiesta, rilasciata da essa banca, pe r l’importo di Euro 100.000; e che [OSCURATO:SOCIETA]. aveva deciso di escuterela garanzia, richiedendole il pagamento del la predetta somma –convenne in giudizio , dinanzi al Tribunale di Sulmona, entrambi le società, domandando : a) che fosse accertata la natura giuridica di fideiussione della garanzia da essa rilasciata nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. e in favore di [OSCURATO:SOCIETA].; b) che fosse accertato il grave inadempimento di Digi tel Italia [OSCURATO:SOCIETA]. alle obbligazion i derivanti dal contratto stipulato con [OSCURATO:SOCIETA].; c) e che fosse dichiarata l’invalidità o l’inefficacia della garanzia da essa rilasciata a favore di [OSCURATO:SOCIETA].; nel contradittorio con le società convenute, il Tribunale di Sulmona rigettò la domanda , sul rilievo che la garanzia rilasciata in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. integrasse, non già una fideiussione , bensì un contratto autonomo di garanzia; il primo giudice, tuttavia, accertò ugualmente l’ inadempimento di [OSCURATO:SOCIETA]. (pronunciando la risoluzione , per sua colpa , del contratto stipulatocon [OSCURATO:SOCIETA].), per violazione dell’obbligo, impostole con provvedimento dell’Autorità G arante della Concorrenza e del Mercato,di informare la propria cliente della c ircostanza che, a seguito della contestazione di irregolarità nella gestione dei rapporti con [OSCURATO:SOCIETA]. , le era stato inibito l’ accesso alla rete di interconnessione Telecom, con conseguenteimpossibilità di continuare ad offrire il servizio ai propri clienti , di cui era stata pertanto pregiudicatal’operatività sul mercato; avversola sentenza del Tribunale di Sulmona proposero appello principale [OSCURATO:SOCIETA]. (la quale invocò l’accertamento della natura di fideiussionedella polizza e la declaratoria della sua inefficacia in ragione dell’inadempimento di [OSCURATO:SOCIETA]. ) e appello incidentale sia la Banca di CreditoCooperativo di [OSCURATO:PERSONA] (che riproposele domande formulate in primo grado) , sia [OSCURATO:SOCIETA] s.r .l., che invece censuròil vizi o di ultra - petizione contenuto nella sentenza impugnata, per avere dichiarato la risoluzione del contratto per suo inadempimento, in mancanza della corrisponde n te domanda della contropartecontrattuale;la Corte d’appello dell’Aquila, con sentenza 15 maggio 2020, n. 684, ha rigettato l’impugnazione di [OSCURATO:SOCIETA]. e accolto quelle della [OSCURATO:SOCIETA]. , dichiarando l’inefficacia della polizza , pur qualificando lastessa come contratto autonomo di garanzia e non come fideiussione; la Corte territoriale ha, infatti,ritenuto che fosse stata sollevata dal garante l’ e xceptio doli e che tale eccezione fosse fondata , avuto riguardo, per un verso , al comprovato inadempimento d ella società garantita e per l’altro, al - parimenti evidente - abuso del diritto d a parte sua, pe r avere richiesto di escutere la polizza ne l la piena consapevolezza di non esserein grado di fornire i servizi dedotti n el contratto garantito, a causa dell’interruzione dei servizi di interconnessione disposta dallaTelecom; avverso la sentenza della Corte abruzzese ha proposto ricorso percassazione [OSCURATO:SOCIETA]. , sulla base d i due motivi ; ha resistito con controricorso la Banca di C redito C ooperativ o di [OSCURATO:PERSONA]; ha resistitoaltresì, con distinto controricorso , il F allimento della società [OSCURATO:SOCIETA]., proponendo anche ricorso incidentale sorretto da un unico motivo; il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte; [OSCURATO:SOCIETA]. e la Banca di C redito Cooperativo di [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memorie. Considerato che: nella memoria illustrativa, la ricorrenteprincipale ha evidenziato che la sentenza d’appello oggetto del presente ricorso per cassazione è stata impugnata anche per revocazione e che tale impugnazione è stata dichiarata inammissibile con sentenza 21 luglio 2021, n. 1157 della stessa Corte d’appellodell’Aquila;avverso questa sentenza è stato proposto il ricorso per cassazione contrassegnato con il n. R . G. 27193/2021, oggetto di prossima trattazione; sussistono, dunque, ragioni di opportunità perché il presente ricorso venga chiamato nella stessa udienza con il ricorso sub R.G. n. 27193/2021; [OSCURATO:PERSONA] C orte rinvia a nuovo ruolo, affinché il presente ricorso sia chiamato nella stessa udienza con il ricorso sub R.G. n. 27193 del 2021. Così decisoin Roma, nella camera