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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 46/1987

ECLI:IT:COST:1987:46
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Con ricorso notificato il 21 maggio 1981 il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 41, terzo comma, e 42, secondo comma, della Costituzione, della legge regionale della Valle d'Aosta riapprovata dal Consiglio regionale il 29 aprile 1981, recante "Apposizione del vincolo di destinazione sugli immobili adibiti ad uso alberghiero", nella parte in cui vincola alla loro attuale destinazione, sino al 31 dicembre 1982, gli immobili che, alla data di entrata in vigore della legge stessa, siano adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda.

Secondo quanto si assume in ricorso, pur tenendosi conto della competenza legislativa primaria della regione Valle d'Aosta in materia di turismo ed industria alberghiera, la legge impugnata supererebbe tuttavia "l'ambito della potestà legislativa regionale, sia perché appaiono evidenti le esigenze di carattere unitario connesse alla disciplina del vincolo alberghiero, sia per l'attinenza della normativa a profili di diritto privato, preclusi per definizione alla competenza regionale".

L'apposizione del vincolo costituirebbe insomma oggetto di una riserva di legge dello Stato in relazione agli artt. 41, terzo comma, e 42, secondo comma, Cost.; legge non più esistente al momento dell'approvazione della legge regionale impugnata, ma essenziale perché le regioni possano dettare norme ulteriori volte a meglio adeguare la normativa alle particolari situazioni locali.

La regione Valle d'Aosta, costituitasi in giudizio, ha chiesto la reiezione del ricorso, negando che la legge impugnata ecceda i limiti della propria competenza legislativa ed affermando, in particolare, che è sicuramente consentito alla Regione di incidere su posizioni soggettive dei privati nel perseguimento di finalità pubbliche strettamente rientranti nell'ambito di una materia di competenza regionale (come, nella specie, l'"industria alberghiera" ed il "turismo", ex art. 2, lettera q), dello Statuto speciale).

La sopravvenuta legge quadro per il turismo 17 maggio 1983, n. 217, all'art. 8, primo comma, demanda alle regioni di sottoporre, con specifiche leggi, "a vincolo di destinazione le strutture ricettive", senza alcuna indicazione relativa alla durata del vincolo stesso.

A tale sopravvenuta normativa di principio dovrà, d'ora in avanti, aversi dunque riguardo in ordine all'estensione del vincolo alberghiero, sul quale la Corte ha tra l'altro già avuto occasione di pronunciarsi con S. n. 4 del 1981 dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, d.l. n. 460 del 1967, convertito nella l. n. 628 del 1970, sul rilievo che l'incidenza del vincolo alberghiero sui soli immobili adibiti a tale uso prima del 1945 integrasse una disparità di trattamento tra proprietari non più sorretta, a causa del notevole sviluppo del settore alberghiero, da alcuna razionale giustificazione.

Inoltre, essendo il suo termine di efficacia già scaduto, la legge impugnata non può più trovare applicazione, onde va dichiarata l'intervenuta cessazione della materia del contendere.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale promossa dal Governo, in riferimento agli artt. 41, terzo comma, e 42, secondo comma, Cost., con ricorso notificato il 21 maggio 1981, avverso la legge della regione Valle d'Aosta, riapprovata il 29 aprile 1981, recante "Apposizione di vincolo di destinazione sugli immobili adibiti ad uso alberghiero", nella parte in cui vincola alla destinazione alberghiera sino al 31 dicembre 1982 gli immobili attualmente adibiti ad uso di albergo.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta l'11 febbraio 1987.

Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA]

[OSCURATO:PERSONA]: FERRARI

Depositata in cancelleria il 17 febbraio 1987. Il direttore della cancelleria: VITALE

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Con ricorso notificato il 21 maggio 1981 il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 41, terzo comma, e 42, secondo comma, della Costituzione, della legge regionale della Valle d'Aosta riapprovata dal Consiglio regionale il 29 aprile 1981, recante "Apposizione del vincolo di destinazione sugli immobili adibiti ad uso alberghiero", nella parte in cui vincola alla loro attuale destinazione, sino al 31 dicembre 1982, gli immobili che, alla data di entrata in vigore della legge stessa, siano adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda. Secondo quanto si assume in ricorso, pur tenendosi conto della competenza legislativa primaria della regione Valle d'Aosta in materia di turismo ed industria alberghiera, la legge impugnata supererebbe tuttavia "l'ambito della potestà legislativa regionale, sia perché appaiono evidenti le esigenze di carattere unitario connesse alla disciplina del vincolo alberghiero, sia per l'attinenza della normativa a profili di diritto privato, preclusi per definizione alla competenza regionale". L'apposizione del vincolo costituirebbe insomma oggetto di una riserva di legge dello Stato in relazione agli artt. 41, terzo comma, e 42, secondo comma, Cost.; legge non più esistente al momento dell'approvazione della legge regionale impugnata, ma essenziale perché le regioni possano dettare norme ulteriori volte a meglio adeguare la normativa alle particolari situazioni locali. La regione Valle d'Aosta, costituitasi in giudizio, ha chiesto la reiezione del ricorso, negando che la legge impugnata ecceda i limiti della propria competenza legislativa ed affermando, in particolare, che è sicuramente consentito alla Regione di incidere su posizioni soggettive dei privati nel perseguimento di finalità pubbliche strettamente rientranti nell'ambito di una materia di competenza regionale (come, nella specie, l'"industria alberghiera" ed il "turismo", ex art. 2, lettera q), dello Statuto speciale). La sopravvenuta legge quadro per il turismo 17 maggio 1983, n. 217, all'art. 8, primo comma, demanda alle regioni di sottoporre, con specifiche leggi, "a vincolo di destinazione le strutture ricettive", senza alcuna indicazione relativa alla durata del vincolo stesso. A tale sopravvenuta normativa di principio dovrà, d'ora in avanti, aversi dunque riguardo in ordine all'estensione del vincolo alberghiero, sul quale la Corte ha tra l'altro già avuto occasione di pronunciarsi con S. n. 4 del 1981 dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, d.l. n. 460 del 1967, convertito nella l. n. 628 del 1970, sul rilievo che l'incidenza del vincolo alberghiero sui soli immobili adibiti a tale uso prima del 1945 integrasse una disparità di trattamento tra proprietari non più sorretta, a causa del notevole sviluppo del settore alberghiero, da alcuna razionale giustificazione. Inoltre, essendo il suo termine di efficacia già scaduto, la legge impugnata non può più trovare applicazione, onde va dichiarata l'intervenuta cessazione della materia del contendere. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale promossa dal Governo, in riferimento agli artt. 41, terzo comma, e 42, secondo comma, Cost., con ricorso notificato il 21 maggio 1981, avverso la legge della regione Valle d'Aosta, riapprovata il 29 aprile 1981, recante "Apposizione di vincolo di destinazione sugli immobili adibiti ad uso alberghiero", nella parte in cui vincola alla destinazione alberghiera sino al 31 dicembre 1982 gli immobili attualmente adibiti ad uso di albergo. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta l'11 febbraio 1987. Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]: FERRARI Depositata in cancelleria il 17 febbraio 1987. Il direttore della cancelleria: VITALE
Sentenza Corte costituzionale n. 46/1987 — Fons Iuris — Fons Iuris