CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 19 aprile 2023
Cassazione n. 19817/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
- Rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso N. 29739/2020R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliat o in Roma, [OSCURATO:PERSONA] , presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difes a da ll’ avv. [OSCURATO:PERSONA],come da procura in calce al controricorso -controricorrente - N. 29739/20R.G. e contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura generale dello Stato e domiciliato presso i suoi uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 -controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermon. 626/2020, depositata il 27.4.2020; udita la relazione della causa svolta nella udienza pubblica “cameralizzata” del 19.4.2023dal Consigliere r el atore dr. S alvatore S aija ; lette le conclusioni scritte delP.G. dr. [OSCURATO:PERSONA] , che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:SOCIETA]., struttura sanitaria convenzionata con il S.S.R. per la branca FKT, con atto del 20.9.2010 convenne in giudizio l’ASP di Trapani e l’Assessorato regionale alla Salute, per il riconoscimento del diritto alla retribuzione di prestazioni rese nell’anno 2007, reclamando la corretta esecuzione del contratto stipulato con l’ASP in conformità con i DD.AA. n. 2594/2007 e 912/2008. Espose che nel gennaio 2008 aveva siglato il contratto individuale con l’ASP, una volta concluso il periodo d’interesse e accertato un fatturato di € 1.156.459,67, inferiore al budget assegnato di € 1.236.115,65; l’ASPdi Trapani, tuttavia, provv ide in seguito a rideterminare i budget con tutte le strutture convenzionate (stante l’insufficienza dei fondi disponibili , originariamente pari ad € 29 mln.), comprese quelle che avevano mantenuto la fatturazione nell’ambito dei budget concordato(come essa ricorrente), anziché limitare l’impatto alle sole strutture che avevano operato in extrabudget; che, N. 29739/20R.G. conseguentemente, per l’anno 2007, la propria pretesa era stata unilateralmente rideterminata con decurtazione di € 73.651,24, somma di cui chiedeva al Tribunale di Trapani accertarsi la debenza, da parte dell’ASP,con conseguente sua condanna, oltre accessori. L’adito Tribunale rigettò la domandacon sentenza del 20.2.2015, in quanto l’attrice aveva travisato il contenuto del D.A. n. 912/2008, precedente lo stanziamento aggiuntivo per le prestazioni specialistiche del 2007, avendo rifiutato la proposta transattiva avanzata dall’ASP e non avendo considerato che le somme aggiuntive non erano di sua spettanza, bensì vincolate a specifica destinazione, i cui presupposti non si erano verificati. Proposto gravame dalla società, la Corte d’appello di Palermo lo rigettò con sentenza del 27.4.2020, confermando la prima decisione e ritenendo insussistente l’inadempimento del contratto individuale del 7.1.2008, relativo all’integrazione, per gli anni 2007-2009, per la specialistica convenzionata esterna; ciò in quanto la tesi attorea si fondava su una errata interpretazione del D.A. n. 912/2008, emanato per porre rimedio ad una situazione potenzialmente foriera di rilevante contenzioso e derivante dal precedente D.A. n. 2594/2007. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione il [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:SOCIETA]., sulla base di tre motivi, illustrati da memoria, cui resistono con distinti controricorsi l’A SP di Trapani , che ha anch’essa depositato memoria, nonché l’Assessorato alla Salute della Regione Sicilia. Il P.G.ha chiesto il rigetto del ricorso. N. 29739/20R.G. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 – Con il primo motivo si lamenta la “ violazione de gli art t . 8 quinquies e sexies d.lgs. 502/92 e s.m.i. – violazione e falsa applicazione del D.A. 22/11/2007 in G.U.R.S.14/12/07 n. 58 p. I^ e del D.A. 21/4/2008, in G.U.R.S. 30/5/08 n. 24 p. I^, nonché dell’accordo collettivo di cui al verbale di contrattazione 8/4/2008”, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., giacché l’ASP aveva indebitamente ridotto il fatturato legittimamente prodotto da essa ricorrenteper l’anno 2007, incidendo sul budget già pattuito; si chiede quindi di affermare il principio di diritto per cui nessuna modifica unilaterale dei contratti stipulati con le Azienda sanitariepuò giustificarsi. 1.2 –Con il secondo motivo si censura l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. , giacché, in relazione alle proposte transattive dell’Azienda, essa società ne aveva reiteratamente ribadito la nullità, non sussistendo alcuna controversia pendente tra le parti, dato non preso in considerazione dalla Corte territoriale. 1.3 –Con il terzo motivo, infine, si censura la “ violazione de gli art t . 91 e segg. c.p.c.- Errata applicazione dei principi sul riparto delle spese del giudizio ”, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c., contestandosi la liquidazione delle spese come operata dalla Corte d’appello. 2.1 –Il primo motivo è inammissibile perché non in linea con i dettami dell’art. 366, comma 1, nn. 4e 6, c.p.c., nel testo vigente ratione temporis, difettando delnecessario requisito di specificità : la censur a , infatti, n on si confronta con la decisione impugnata e non ne coglie la ratio;manca, inoltre, anche l’indicazione N. 29739/20R.G. dell’epoca della produzione in giudizio e della collocazione processuale della consistentedocumentazione pure richiamata nel mezzo in esame. In proposito, è appena il caso di precisare che il giudizio di cassazione è un giudizio impugnatorio a critica vincolata, incui il ricorrente deve rivolgersi alla Corte individuando uno o più specificivizi di legittimità – che, in tesi, affligg ono la decisione impugnata –scegliendoli dal novero di quelli elencati dall ’ art. 360, comma 1, e nel rispetto, tra l’altro, dei requisiti di contenuto-forma di cui agli artt. 365 e 366 c.p.c. 2.2– Quanto al profilo del difetto di specificità de l motiv o , vale la pena qui ribadire che “In tema di ricorso per cassazione, il principio di specificità di cui all’art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c. richiede per ogni motivo l’indicazione della rubrica, la puntuale esposizione delle ragioni per cui è proposto nonché l’illustrazione degli argomenti posti a sostegno della sentenza impugnata e l’analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo, come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della pronunzia” (da ultimo, Cass. n. 17224/2020). E ancora, con specifico riferimento al preteso vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, non può che richiamarsi il principio, ancor più di recente affermato da Cass., Sez. Un., n. 23745/2020, secondo cui “In tema di ricorso per cassazione, l’onere di specificità dei motivi, sancito dall’art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d’inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, N. 29739/20R.G. al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa”. Ed infine (per quanto qui interessa), va ribadito l’ulteriore principio secondo cui “Le espressioni violazione o falsa applicazione di legge, dicui all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., descrivono i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto: a) quello concernente la ricerca e l’interpretazione della norma ritenuta regolatrice del caso concreto; b) quello afferente all’applicazione della norma stessa una volta correttamente individuata ed interpretata. Il vizio di violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell’attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata; il vizio di falsa applicazione di legge consiste, o nell’assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista -pur rettamente individuata e interpretata -non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione. Non rientra nell’ambito applicativo dell’art. 360, comma 1, n. 3, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità” (Cass. n. 640/2019). N. 29739/20R.G. 2.3–Orbene, dalla lettura della censur a in esame, risulta di tutta evidenza come essa non si conformi affatto ai superiori dettami, perché neppure contiene il benché minimo sviluppo argomentativo circa il contenuto dei precetti normativi che si assumono violati, né il conseguente raffronto con le pertinenti decisioni adottate dal giudice del merito, che restano sullo sfondo dell’esposizione, senza essere attinte da congruenti e conferenti critiche a dimostrazione dei pur denunciati e pretesi errores in iudicando. Insomma, anziché evidenziare in cosa le statuizioni adottate dal giudice del merito si discostino dai precetti normativi che pure si assumono violati (nei termini poc’anzi evidenziati), col ricorso in esame la ricorrente prospetta considerazioni generiche e assolutamente aspecifiche, omettendo persino di confrontarsi, con la necessaria analiticità, con gli snodi motivazionali su cui poggia la decisione qui impugnata, neppure richiamati nel corpo del mezzo stesso. 2.4 –Il mezzo in esame, poi, non rispetta il precetto di cui all’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., giacché vengono richiamati contratti, deliberazioni di Giunta, ecc., senza specificare quando essi siano stati versati in atti, né quale sia la loro attuale collocazione processuale. Si aggiunga poi che, quanto al contenuto dei DD.AA. pure richiamati, il ricorso non ne contiene una adeguata formulazione riassuntiva, così pure profilandosi una ulteriore ragione di inammissibilità per deficit espositivo, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. 3.1 – Il secondo motivo è anch’esso inammissibile, ma per violazione dell’art. 348-ter, comma 4, c.p.c. N. 29739/20R.G. Infatti, è incontroverso che la decisione d’appello e quella di primo grado, quanto alla sussistenza dei presupposti fattuali per l’applicazione del ridimensionamento operato dal D.A. n. 912/2008, e quindi sulla stessa operatività delle proposte transattive da parte dell’ASL, sono fondat e sulle medesime ragioni , sicché il ricorso per cassazione non può essere proposto , al riguardo, per il preteso omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., ai sensi della norma processuale poc’anzi richiamata. 4.1 –Il terzo motivo, infine, è inammissibile anch’esso per difetto di specificità. Laricorrente, infatti, assume l’eccessività della liquidazione delle spese operata dalla Corte d’appello, senza tuttavia indicare analiticamente in cosa consisterebbe il pur denunciato errore; possono qui richiamarsi, per brevità, le considerazioni già svolte al par.2.3. 5.1 –In definitiva, il ricorso è inammissibil e . Le spese del giudizio di legittimità , liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. In relazione alla data di proposizione del ricorso(successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228). P. Q. M. la Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese, che liquida in favore dell’ASP di Trapani in € 5.200,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario spese generali in misura pari al 15%, oltre accessori di legge, ed in favore dell’Assessorato alla Salute della Regione Sicilia in € 5.200,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. N. 29739/20R.G. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ilricorso, a no