CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 settembre 2024
Cassazione n. 39075/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; dt. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di legge per avere la Corte territoriale ritenuto sussistente il reato di rapina ascritto all'odierno ricorrente pur non potendosi ravvisare nella sua condotta i presupposti della violenza e della minaccia, non è consentito in questa sede, perché fondato su profili di censura che si risolvono nella reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi con congrue e logiche argomentazioni dalla corte di merito (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01); che, dunque, il suddetto motivo di ricorso deve considerarsi non specifico, ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso, nel cui apparato motivazionale, la Corte di appello, come emerge in particolare a pag. 4, ha compiutamente esplicato gli elementi e le ragioni per cui il fatto commesso dal ricorrente debba ritenersi correttamente qualificato ai sensi dell'art. 628, cod. pen., essendone integrati tutti i requisiti necessari (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 Settembre 2024 [OSCURATO:PERSONA]