CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 maggio 2022
Cassazione n. 29744/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/06/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il primo motivo è volto sollecitare una diversa valutazione inerente al merito, non consentita in questa sede, a fronte dì una motivazione tutt'altro che illogica, con cui sulla base di un coerente percorso argomentativo è stato dato conto della falsità delle dichiarazioni rese dalla ricorrente al difensore del proprio compagno, contestata solo sulla base di una frammentazione del quadro probatorio, di cui al contrario la Corte ha fornito una lettura complessiva; Considerato che il secondo motivo si risolve nella generica censura della non arbitraria valutazione operata dalla Corte in ordine alla congruità del trattamento sanzionatorio, peraltro di poco superiore al minimo edittale e comunque commisurato alla concreta natura della condotta, in assenza della specifica indicazione di elementi tali da giustificarne la riduzione; Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 maggio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] 'dent