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CassazionesentenzaSezione U

Cassazione n. 28116/2023

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ZIONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] gli atti del procedimento n. 12228-2023 R.G., relativo al ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difes o da gli A vvocat i [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentatae difesa dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – e contro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentat a e difes a d all’ A vvocat o [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – nonchénei confronti di [OSCURATO:PERSONA], REGIONE VENETO, [OSCURATO:SOCIETA].

A [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:SOCIETA]. ; -intimati - avverso la sentenza del Con siglio di Stato n. 279 9 - 202 3 , depositata il 20marzo 202 3 ; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata allaparte ricorrent e il 20 luglio 2023; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la part e ricorrenteabbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento: in favore dellacontroricorrente E ngie servizi S. p .A. delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 8.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge; in favore dellacontroricorrente [OSCURATO:PERSONA] S. p .A. delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 8.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ZIONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] gli atti del procedimento n. 12228-2023 R.G., relativo al ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difes o da gli A vvocat i [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentatae difesa dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – e contro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentat a e difes a d all’ A vvocat o [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – nonchénei confronti di [OSCURATO:PERSONA], REGIONE VENETO, [OSCURATO:SOCIETA]. A [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:SOCIETA]. ; -intimati - avverso la sentenza del Con siglio di Stato n. 279 9 - 202 3 , depositata il 20marzo 202 3 ; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata allaparte ricorrent e il 20 luglio 2023; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la part e ricorrenteabbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento: in favore dellacontroricorrente E ngie servizi S. p .A. delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 8.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge; in favore dellacontroricorrente [OSCURATO:PERSONA] S. p .A. delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 8.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di
Sentenza Cassazione n. 28116/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris