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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 08711/2022

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la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 28477 del ruolo generale dell'anno 2020, proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica(PEC)[OSCURATO:EMAIL]; -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, n. 94/05/20, depositata il 3 febbraio 2020.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 febbraio 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] - l'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] del Veneto aveva rigettato l'appello proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 195/03/2018 della [OSCURATO:PERSONA] di Treviso di accoglimento del ricorso proposto dalla contribuente avverso la cartella di pagamento n. 11320170002824076002 con la quale era stata iscritta a ruolo Iva e Irap, per l'anno 2003, a seguito di prodromico avviso di accertamento notificato al contribuente, quale ex socio della società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. (estinta nel 2008), in relazione a verifica fiscale operata nei confronti della società; -la CTP di Treviso aveva accolto il ricorso del contribuente stante l'annullamento del presupposto avviso di accertamento, in forza di sentenza della CTP di Treviso confermata dalla sentenza della CTR del Veneto 62/2/2017, per decadenza dell'azione accertatrice in capo al socio [OSCURATO:PERSONA], non essendo applicabile il raddoppio dei termini per l'accertamento; -avverso la sentenza aveva proposto appello l'Ufficio deducendo che la pronuncia di decadenza dell'azione di accertamento dovesse intendersi limitata all'accertamento dei maggiori redditi di partecipazione non ricomprendendo i debiti societari (Iva e Irap), essendo stati questi ultimi definitivamente accertati e essendo riscuotibili nei confronti degli ex soci della società in nome collettivo, illimitatamente e solidalmente responsabili ai sensi dell'art. 2291 c.c.; aveva controdedotto il contribuente chiedendo la conferma della sentenza di primo grado, operando la decadenza sia per le imposte dirette che per quelle indirette; -la CTR, in punto di diritto, ha affermato che la cartella di pagamento era illegittima in quanto la CTR del Veneto (con la sentenza n. 2/2/2017) aveva "dichiarato la decadenza dell'azione accertatrice dell'avviso di accertamento che l'aveva generata", stante l'inapplicabilità in capo al contribuente del raddoppio dei termini per mancanza della denuncia penale; in particolare, era infondata la tesi dell'Agenzia delle entrate secondo cui la pronuncia di decadenza dovesse intendersi limitata agli accertamenti di maggiori redditi di partecipazione senza includere i debiti societari in quanto l'annullamento dell'avviso di accertamento prodromico "comporta[va] anche l'annullamento delle imposte in esso liquidate"; - il contribuente resiste con controricorso; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; -il contribuente ha depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'unico motivo di ricorso, l'Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2291 c.c., 43 del d.P.R. n. 600/73, 68 del d.lgs. n. 546/92 per avere la CTR erroneamente ritenuto che la accertata decadenza dal potere impositivo rispetto all'accertamento del maggior reddito di partecipazione dovesse condurre alla totale esclusione della responsabilità illimitata e solidale del socio per qualsiasi debito tributario della società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. (estinta nel 2008), ancorché- premesso che la cartella impugnata era fondata non sull'avviso di accertamento emesso nei confronti del socio [OSCURATO:PERSONA] ma su quello emesso nei confronti della società per debiti Irap e Iva nella misura in cui era stato parzialmente confermato dalla sentenza della CTR Veneto n. 62/02/2017- la decadenza dal potere impositivo accertata nella sentenza n. 62/02/2017 riguardasse l'accertamento del maggior reddito di partecipazione ai fini delle imposte dirette da imputare al socio per il principio trasparenza e non anche il debito Iva e Irap verificato in capo alla società, riscuotibile nei confronti dell' ex socio ex art. 2291 c.c. senza, peraltro, necessità di emanazione di un apposito avviso di accertamento nei suoi confronti.

In dissonanza con la proposta del relatore (Cass., sez. un., Sez.

U, Ordinanza n. 8999 del 16/04/2009; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27305 del 07/10/2021) il motivo è fondato.

Dalla sentenza impugnata si evincono i suddetti fatti: a seguito di una verifica fiscale nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. (cancellata dal registro delle imprese nel 2008) per le annualità 2003-2005, venivano notificati agli ex soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (a quest'ultimo solo per il 2003) avvisi di accertamento ai fini delle imposte dirette (per maggior reddito di partecipazione) e delle imposte indirette (Iva e Irap quali tributi societari).

La CTP di Treviso, con decisione -confermata in appello dalla CTR del Veneto con sentenza n. 62/02/2017 (allegata al ricorso)- dichiarava la "decadenza dell'Agenzia delle entrate dall'azione accertatrice in capo al socio [OSCURATO:PERSONA]" non potendo trovare applicazione nei confronti di quest'ultimo (contrariamente a quanto avvenuto per l'altro socio) il raddoppio del termine.

A seguito della sentenza n. 62/02/2017, veniva emessa cartella notificata all'ex socio [OSCURATO:PERSONA], a titolo di Iva e Irap per i debiti societari.

Occorre premettere che, ai sensi dell'art. 2495 cod. civ. (nel testo risultante dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, la cui entrata in vigore come noto è fissata al 10 gennaio 2004), l'iscrizione della cancellazione di società di capitali nel registro delle imprese comporta l'estinzione della società, restando irrilevante l'eventuale esistenza di rapporti giuridici ancora pendenti.

Come noto, le Sezioni Unite hanno riconosciuto alla norma «effetto espansivo» anche alle società di persone, di modo che anche per esse si produce l'effetto estintivo conseguente alla cancellazione, sebbene per queste ultime la relativa pubblicità conservi natura dichiarativa.

E ciò anche per le cancellazioni che abbiano avuto luogo anteriormente alla data di entrata in vigore della nuova formulazione della norma, con effetto però in tal caso da quest'ultima data: 1° gennaio 2004 (v.

Cass. Sez.

U. 22/02/2010, n. 4062).

L'atto impositivo emesso nei confronti di una società di persone è validamente notificato, dopo l'estinzione della stessa, ad uno dei soci, poiché, analogamente a quanto previsto dall'art. 65, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973 per l'ipotesi di morte del debitore, ciò si correla al fenomeno successorio che si realizza rispetto alle situazioni debitorie gravanti sull'ente e realizza, peraltro, lo scopo della predetta disciplina di rendere edotto almeno uno dei successori della pretesa azionata nei sj confronti della società (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 25487 del 12/10/2018 ).

In tema di cartelle esattoriali, è valida la notifica effettuata a mani di uno dei soci della società di persone dopo la sua estinzione a seguito di cancellazione dal registro delle imprese, giacché - analogamente a quanto previsto dall'art. 65, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973 per il caso di morte del debitore e di notifica effettuata impersonalmente e collettivamente nell'ultimo domicilio dello stesso, con effetti valevoli nei confronti degli eredi - essa trova fondamento nel fenomeno successorio che si realizza con riferimento alle situazioni debitorie gravanti sul dante causa, con ciò realizzandosi comunque lo scopo della citata disciplina, che è quello di rendere edotto almeno uno dei successori della pretesa validamente azionata nei confronti della società (Cass., sez. 5, n. 31037/2017; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 24793 del 05/11/2020).

Del tutto correttamente, poi, il debito tributario validamente iscritto a ruolo nei confronti della contribuente (società estinta) è stato ritenuto azionabile nei confronti dei soci, sia perché coobbligati solidali, sia perché, comunque, successori ex lege della società medesima (v.

Cass. Sez.

U 12/03/2013, n. 6070 e n. 6072).

La CTR ha mal governato i suddetti principi, nel ritenere che l'accertata decadenza dell'Amministrazione dal potere impositivo con riguardo all'accertamento operato in capo al contribuente (evidentemente con riguardo alle imposte dirette per maggior reddito da partecipazione) potesse comportare l'illegittimità della iscrizione a ruolo operata in forza della cartella in questione esclusivamente con riferimento al debito tributario societario ai fini Irap e Iva ("la cartella di pagamento in contestazione va annullata perché questa Commissione tributaria regionale ha dichiarato la decadenza dell'azione accertatrice dell'avviso di accertamento che l'ha generata.

All'accertamento in capo all'appellato non è stato applicato il raddoppio dei termini per assenza della notizia di reato... l'annullamento dell'avviso di accertamento comporta anche l'annullamento delle imposte in esso liquidate"); con ciò sovrapponendo indebitamente il piano dell'accertamento del maggior reddito da partecipazione in capo al contribuente ex socio e quello della iscrizione a ruolo di cui alla cartella impugnata dei debiti societari (Iva e Irap) per i quali il socio era responsabile solidalmente e illimitatamente (ex art. 2291 c.c.) quale successore ex lege della società.

3. In conclusione, va accolto il ricorso, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla CTR del Veneto, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità; P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 28477 del ruolo generale dell'anno 2020, proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica(PEC)[OSCURATO:EMAIL]; -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, n. 94/05/20, depositata il 3 febbraio 2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 febbraio 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] - l'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] del Veneto aveva rigettato l'appello proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 195/03/2018 della [OSCURATO:PERSONA] di Treviso di accoglimento del ricorso proposto dalla contribuente avverso la cartella di pagamento n. 11320170002824076002 con la quale era stata iscritta a ruolo Iva e Irap, per l'anno 2003, a seguito di prodromico avviso di accertamento notificato al contribuente, quale ex socio della società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. (estinta nel 2008), in relazione a verifica fiscale operata nei confronti della società; -la CTP di Treviso aveva accolto il ricorso del contribuente stante l'annullamento del presupposto avviso di accertamento, in forza di sentenza della CTP di Treviso confermata dalla sentenza della CTR del Veneto 62/2/2017, per decadenza dell'azione accertatrice in capo al socio [OSCURATO:PERSONA], non essendo applicabile il raddoppio dei termini per l'accertamento; -avverso la sentenza aveva proposto appello l'Ufficio deducendo che la pronuncia di decadenza dell'azione di accertamento dovesse intendersi limitata all'accertamento dei maggiori redditi di partecipazione non ricomprendendo i debiti societari (Iva e Irap), essendo stati questi ultimi definitivamente accertati e essendo riscuotibili nei confronti degli ex soci della società in nome collettivo, illimitatamente e solidalmente responsabili ai sensi dell'art. 2291 c.c.; aveva controdedotto il contribuente chiedendo la conferma della sentenza di primo grado, operando la decadenza sia per le imposte dirette che per quelle indirette; -la CTR, in punto di diritto, ha affermato che la cartella di pagamento era illegittima in quanto la CTR del Veneto (con la sentenza n. 2/2/2017) aveva "dichiarato la decadenza dell'azione accertatrice dell'avviso di accertamento che l'aveva generata", stante l'inapplicabilità in capo al contribuente del raddoppio dei termini per mancanza della denuncia penale; in particolare, era infondata la tesi dell'Agenzia delle entrate secondo cui la pronuncia di decadenza dovesse intendersi limitata agli accertamenti di maggiori redditi di partecipazione senza includere i debiti societari in quanto l'annullamento dell'avviso di accertamento prodromico "comporta[va] anche l'annullamento delle imposte in esso liquidate"; - il contribuente resiste con controricorso; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; -il contribuente ha depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'unico motivo di ricorso, l'Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2291 c.c., 43 del d.P.R. n. 600/73, 68 del d.lgs. n. 546/92 per avere la CTR erroneamente ritenuto che la accertata decadenza dal potere impositivo rispetto all'accertamento del maggior reddito di partecipazione dovesse condurre alla totale esclusione della responsabilità illimitata e solidale del socio per qualsiasi debito tributario della società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. (estinta nel 2008), ancorché- premesso che la cartella impugnata era fondata non sull'avviso di accertamento emesso nei confronti del socio [OSCURATO:PERSONA] ma su quello emesso nei confronti della società per debiti Irap e Iva nella misura in cui era stato parzialmente confermato dalla sentenza della CTR Veneto n. 62/02/2017- la decadenza dal potere impositivo accertata nella sentenza n. 62/02/2017 riguardasse l'accertamento del maggior reddito di partecipazione ai fini delle imposte dirette da imputare al socio per il principio trasparenza e non anche il debito Iva e Irap verificato in capo alla società, riscuotibile nei confronti dell' ex socio ex art. 2291 c.c. senza, peraltro, necessità di emanazione di un apposito avviso di accertamento nei suoi confronti. In dissonanza con la proposta del relatore (Cass., sez. un., Sez. U, Ordinanza n. 8999 del 16/04/2009; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27305 del 07/10/2021) il motivo è fondato. Dalla sentenza impugnata si evincono i suddetti fatti: a seguito di una verifica fiscale nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. (cancellata dal registro delle imprese nel 2008) per le annualità 2003-2005, venivano notificati agli ex soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (a quest'ultimo solo per il 2003) avvisi di accertamento ai fini delle imposte dirette (per maggior reddito di partecipazione) e delle imposte indirette (Iva e Irap quali tributi societari). La CTP di Treviso, con decisione -confermata in appello dalla CTR del Veneto con sentenza n. 62/02/2017 (allegata al ricorso)- dichiarava la "decadenza dell'Agenzia delle entrate dall'azione accertatrice in capo al socio [OSCURATO:PERSONA]" non potendo trovare applicazione nei confronti di quest'ultimo (contrariamente a quanto avvenuto per l'altro socio) il raddoppio del termine. A seguito della sentenza n. 62/02/2017, veniva emessa cartella notificata all'ex socio [OSCURATO:PERSONA], a titolo di Iva e Irap per i debiti societari. Occorre premettere che, ai sensi dell'art. 2495 cod. civ. (nel testo risultante dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, la cui entrata in vigore come noto è fissata al 10 gennaio 2004), l'iscrizione della cancellazione di società di capitali nel registro delle imprese comporta l'estinzione della società, restando irrilevante l'eventuale esistenza di rapporti giuridici ancora pendenti. Come noto, le Sezioni Unite hanno riconosciuto alla norma «effetto espansivo» anche alle società di persone, di modo che anche per esse si produce l'effetto estintivo conseguente alla cancellazione, sebbene per queste ultime la relativa pubblicità conservi natura dichiarativa. E ciò anche per le cancellazioni che abbiano avuto luogo anteriormente alla data di entrata in vigore della nuova formulazione della norma, con effetto però in tal caso da quest'ultima data: 1° gennaio 2004 (v. Cass. Sez. U. 22/02/2010, n. 4062). L'atto impositivo emesso nei confronti di una società di persone è validamente notificato, dopo l'estinzione della stessa, ad uno dei soci, poiché, analogamente a quanto previsto dall'art. 65, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973 per l'ipotesi di morte del debitore, ciò si correla al fenomeno successorio che si realizza rispetto alle situazioni debitorie gravanti sull'ente e realizza, peraltro, lo scopo della predetta disciplina di rendere edotto almeno uno dei successori della pretesa azionata nei sj confronti della società (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 25487 del 12/10/2018 ). In tema di cartelle esattoriali, è valida la notifica effettuata a mani di uno dei soci della società di persone dopo la sua estinzione a seguito di cancellazione dal registro delle imprese, giacché - analogamente a quanto previsto dall'art. 65, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973 per il caso di morte del debitore e di notifica effettuata impersonalmente e collettivamente nell'ultimo domicilio dello stesso, con effetti valevoli nei confronti degli eredi - essa trova fondamento nel fenomeno successorio che si realizza con riferimento alle situazioni debitorie gravanti sul dante causa, con ciò realizzandosi comunque lo scopo della citata disciplina, che è quello di rendere edotto almeno uno dei successori della pretesa validamente azionata nei confronti della società (Cass., sez. 5, n. 31037/2017; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 24793 del 05/11/2020). Del tutto correttamente, poi, il debito tributario validamente iscritto a ruolo nei confronti della contribuente (società estinta) è stato ritenuto azionabile nei confronti dei soci, sia perché coobbligati solidali, sia perché, comunque, successori ex lege della società medesima (v. Cass. Sez. U 12/03/2013, n. 6070 e n. 6072). La CTR ha mal governato i suddetti principi, nel ritenere che l'accertata decadenza dell'Amministrazione dal potere impositivo con riguardo all'accertamento operato in capo al contribuente (evidentemente con riguardo alle imposte dirette per maggior reddito da partecipazione) potesse comportare l'illegittimità della iscrizione a ruolo operata in forza della cartella in questione esclusivamente con riferimento al debito tributario societario ai fini Irap e Iva ("la cartella di pagamento in contestazione va annullata perché questa Commissione tributaria regionale ha dichiarato la decadenza dell'azione accertatrice dell'avviso di accertamento che l'ha generata. All'accertamento in capo all'appellato non è stato applicato il raddoppio dei termini per assenza della notizia di reato... l'annullamento dell'avviso di accertamento comporta anche l'annullamento delle imposte in esso liquidate"); con ciò sovrapponendo indebitamente il piano dell'accertamento del maggior reddito da partecipazione in capo al contribuente ex socio e quello della iscrizione a ruolo di cui alla cartella impugnata dei debiti societari (Iva e Irap) per i quali il socio era responsabile solidalmente e illimitatamente (ex art. 2291 c.c.) quale successore ex lege della società. 3. In conclusione, va accolto il ricorso, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla CTR del Veneto, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità; P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla
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