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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 23589/2023

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to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio; sentito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Roma ha rigettato l'appello avverso l'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Frosinone aveva applicato nei confronti del ricorrente le misure interdittive del divieto di esercitare l'attività professionale di ragioniere commercialista e di ricoprire uffici direttivi delle persone giuridiche per 12 mesi, in relazione ai reati di associazione per delinquere e indebita percezione di erogazioni pubbliche (artt. 416 e 316-ter cod.pen.) di cui ai capi A e 0-bis delle imputazioni provvisorie.

Il Tribunale ha sottolineato la permanenza dell'interesse del ricorrente a coltivare l'impugnazione solo relativamente al reato di associazione per delinquere di cui al capo A, tenuto conto che il Giudice per le indagini preliminari, con successiva ordinanza del 14 luglio 2022, aveva revocato la misura in relazione all'altro capo di imputazione per assenza di gravità indiziaria.

Il Tribunale, sulla base di una serie di intercettazioni, documenti, prove testimoniali e accertamenti di polizia giudiziaria, ha ritenuto che vi fossero gravi indizi di colpevolezza in ordine al fatto che il ricorrente avesse asservito la sua attività professionale di commercialista agli interessi di un gruppo societario - capeggiato dal coindagato [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva come suo braccio destro il nipote [OSCURATO:PERSONA] - dedito alla commissione di frodi fiscali attraverso l'utilizzo di società fittizie operanti nel settore del commercio delle bevande, con la predisposizione di false fatturazioni, il mancato pagamento dell'IVA ed il riciclaggio dei proventi illeciti.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte ritenuto inutilizzabili le intercettazioni telefoniche ed ambientali in quanto autorizzate con provvedimenti emessi nell'ambito di diverso procedimento penale in assenza di connessione «forte» ex art. 12 cod. proc. pen..

Il quadro indiziario si sarebbe basato pressoché esclusivamente sul contenuto di intercettazioni ed il procedimento nel quale erano state disposte non riguardava il ricorrente ed era stato avviato, a carico di altri soggetti, per reati differenti quali quelli di cui agli artt. 512-bis e 416-bis.1. cod.pen..

Tra quei reati e quelli contestati al ricorrente esisterebbe soltanto un rapporto di mera occasionalità ed il Tribunale non avrebbe spiegato il diverso assunto sostenuto in merito all'esistenza di una connessione «forte», andando a collidere con i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità richiamata in ricorso; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari aveva revocato la misura in relazione al reato di cui all'art. 316-ter cod.pen., sicché le accuse mosse al ricorrente non contemplano alcun reato-fine, circostanza che avrebbe dovuto pesare nella valutazione dei gravi indizi del reato-mezzo, ritenuti sulla sola constatazione che il ricorrente avesse svolto attività professionale lecita nell'ambito delle società che si assume fossero dirette a scopi illeciti e sulla sola base di due conversazioni 2 m telefoniche intercorse con il coindagato [OSCURATO:PERSONA], soggetto che collaborava con il regista occulto della vicenda [OSCURATO:PERSONA].

Tali colloqui non sarebbero rivelativi della consapevolezza dell'indagato dell'attività illecita sottostante.

Neanche il Giudice per le indagini preliminari, nel provvedimento genetico, avrebbe indicato le condotte concrete commesse dal ricorrente e dimostrative del suo ruolo nell'ipotizzata associazione per delinquere, sicché il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare la nullità dell'ordinanza impositiva della misura cautelare, la cui totale assenza di motivazione non era emendabile, così come era stato segnalato con l'atto di appello senza che il Tribunale avesse fornito risposta.

Il ricorrente trasfonde in ricorso il contenuto dell'atto di appello per dimostrare che le doglianze ivi rappresentate sulla sussistenza degli indizi non sarebbero state valutate dal Tribunale.

Si cita la «vicenda Girolami», conclusasi con un provvedimento di archiviazione in altro procedimento e nella quale il ricorrente aveva assunto solo la posizione di consulente, ancora ed illogicamente rispolverata dal Tribunale nonostante il suo esito.

Si contesta il contenuto di un colloquio intercettato (quello del 10 settembre 2020) ritenendo non potersi evincere da esso alcuna attività fraudolenta del ricorrente nella predisposizione di note di credito, per quanto meglio precisato ai fgg. 14 e 15 del ricorso.

L'altra intercettazione del 21 ottobre 2020 era già stata ritenuta dallo stesso Giudice per le indagini preliminari non probante in relazione alla imputazione di cui all'art. 326-ter cod.pen..

Pertanto, il Tribunale sarebbe incorso in un travisamento della prova motivando in maniera illogica sulla gravità indiziaria, ricavandola dai rapporti leciti - tra cliente e consulente commerciale - intercorsi, peraltro sporadicamente, tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA].

Nemmeno i risultati dei tabulati telefonici avrebbe efficacia dimostrativa, inerendo sempre alla liceità dei rapporti professionali intrattenuti dal ricorrente, non potendosi ritenere certi i contatti con [OSCURATO:PERSONA] attraverso un'utenza solo presumibilmente riferibile a costui, come affermato dalla stessa ordinanza impugnata; 3) violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla proporzionalità della misura, applicata nella sua massima estensione temporale, rispetto al ruolo ed alla personalità del ricorrente.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato e generico. 1.

Sulla questione processuale, che ha priorità logica, inerente alla eccepita nullità della ordinanza genetica, occorre precisare che è lo stesso ricorrente a segnalare che il Giudice per le indagini preliminari aveva fatto riferimento, in varie pagine, al materiale investigativo a carico dell'indagato, come si desume, in particolare, dai fogli 223 e 224 del provvedimento impositivo della misura.

Non si versa, pertanto, in un caso di motivazione inesistente o meramente apparente dell'ordinanza genetica che, in quanto tale, non sarebbe stata emendabile dal Tribunale in sede di riesame secondo i principi giurisprudenziali richiamati anche dal ricorrente.

2. In ordine alla eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni, oltre a non superare la prova di resistenza - tenuto conto della presenza delle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA], di tabulati telefonici, di indagini della Guardia di Finanza, elementi sui quali nulla si dice in ricorso - la prospettazione del ricorrente è anche generica nel sostenere l'esistenza di una connessione solo occasionale tra i fatti per cui si procede e quelli inerenti ad altra indagine, anche tenuto conto che nel presente procedimento sono stati contestati al coindagato [OSCURATO:PERSONA] - che si assume essere il dominus della vicenda illecita - reati di intestazione fittizia inquadrati come delitti-fine della fattispecie associativa per cui si procede a carico del ricorrente, a dimostrazione della connessione esistente tra i reati per cui si procede e quelli oggetto di investigazioni in altro procedimento.

3. Quanto alle censure inerenti alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, il ricorso è generico e fornisce interpretazioni di merito delle vicende e del significato solo di alcuni dei dialoghi intercettati indicati dal Tribunale e che, come si ripete, non costituiscono gli unici elementi investigativi a carico del ricorrente.

Non ci si confronta con il dato di insieme che l'indagato si era occupato quale commercialista della gestione contabile-amministrativa delle varie società "cartiere" riconducibili al sodalizio illecito contestato, che ponevano in essere le false fatturazioni per operazioni inesistenti finalizzate alle frodi fiscali.

Egli - come dimostrato dall'esame dei tabulati telefonici cui si fa riferimento a fg. 9 dell'ordinanza impugnata - era in costante contatto con il coindagato [OSCURATO:PERSONA], nipote del [OSCURATO:PERSONA] e suo alter ego, coadiuvato dal ricorrente nella gestione (non formale ma di fatto) della società TOPS s.r.I., alla quale è stato riconosciuto dal Tribunale un ruolo decisivo nel sistema illecito scolpito nella imputazione provvisoria e nel provvedimento impugnato.

In quell'ambito, secondo le dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA], direttore di una filiale della [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente si era evidenziato come commercialista 4 m della società TOPS s.r.I., fornendo documenti utili all'ottenimento di finanziamenti e consegnando all'uopo un bilancio societario non depositato alla camera di Commercio, a dimostrazione del possesso della documentazione contabile della società pilota e della sua consapevolezza della gestione illecita delle operazioni da parte del Posillipo, che nessun ruolo formale aveva in seno alla TOPS s.r.I..

Tali acquisizioni sono state ritenute decisive dal Tribunale per interpretare, con valutazioni di merito qui non rivedibili perché prive di vizi logico-giuridici, le conversazioni tra l'indagato e lo stesso Posillipo, che si pongono a conferma dell'assunto accusatorio fondato su elementi con i quali il ricorso non si confronta adeguatamente (cfr. fgg. 6-8 dell'ordinanza impugnata, che segnala dialoghi nei quali l'indagato spingeva Posillipo ad emettere note di credito fasulle per fronteggiare temuti controlli della Guardia di Finanza sulle società del "gruppo").

In altra vicenda, citata dal Tribunale (indicata come vicenda «Girolami») e relativa ad altra indagine, quel che rileva in questa sede, secondo il corretto percorso logico del Tribunale, è la prova dei rapporti personali e diretti tra il ricorrente ed il coindagato e regista delle operazioni illecite [OSCURATO:PERSONA], il cui «quartier generale», peraltro, era stato individuato presso la sede di due delle società del gruppo in favore delle quali il Martina aveva prestato la sua opera professionale e che operavano illecitamente come le altre (fg. 9 dell'ordinanza impugnata).

Tanto supera ed assorbe ogni altra considerazione difensiva in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato associativo contestato al ricorrente e del suo ruolo, dovendosi solo ricordare, in punto di diritto, che, in materia di reati associativi, la commissione dei "reati-fine", di qualunque tipo essa sia, non è necessaria né ai fini della configurabilità dell'associazione né ai fini della prova della sussistenza della condotta di partecipazione (Sez. 4, n. 11470 del 09/03/2021, Scarcello, Rv. 280703; Sez. 3, n. 9459 del 06/11/2015, dep. 2016, Rv. 266710; Sez. 2, n. 24194 del 16/03/2010, Bilancia, Rv. 247660).

4. Infine, in ordine al profilo inerente alle esigenze cautelari, il provvedimento impugnato, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, ha fornito adeguata motivazione sul pericolo di recidiva e sulla congruità e proporzionalità della misura cautelare disposta, anche in ragione del tempo di sua applicazione, giustificato dalla professionalità manifestata dal ricorrente nell'inserirsi nel disegno illecito dei sodali, dall'importanza del suo ruolo e dal protrarsi nel tempo del suo contributo stabile e sistematico.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 01.03.2022.

Il Consigliere estensor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio; sentito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Roma ha rigettato l'appello avverso l'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Frosinone aveva applicato nei confronti del ricorrente le misure interdittive del divieto di esercitare l'attività professionale di ragioniere commercialista e di ricoprire uffici direttivi delle persone giuridiche per 12 mesi, in relazione ai reati di associazione per delinquere e indebita percezione di erogazioni pubbliche (artt. 416 e 316-ter cod.pen.) di cui ai capi A e 0-bis delle imputazioni provvisorie. Il Tribunale ha sottolineato la permanenza dell'interesse del ricorrente a coltivare l'impugnazione solo relativamente al reato di associazione per delinquere di cui al capo A, tenuto conto che il Giudice per le indagini preliminari, con successiva ordinanza del 14 luglio 2022, aveva revocato la misura in relazione all'altro capo di imputazione per assenza di gravità indiziaria. Il Tribunale, sulla base di una serie di intercettazioni, documenti, prove testimoniali e accertamenti di polizia giudiziaria, ha ritenuto che vi fossero gravi indizi di colpevolezza in ordine al fatto che il ricorrente avesse asservito la sua attività professionale di commercialista agli interessi di un gruppo societario - capeggiato dal coindagato [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva come suo braccio destro il nipote [OSCURATO:PERSONA] - dedito alla commissione di frodi fiscali attraverso l'utilizzo di società fittizie operanti nel settore del commercio delle bevande, con la predisposizione di false fatturazioni, il mancato pagamento dell'IVA ed il riciclaggio dei proventi illeciti. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte ritenuto inutilizzabili le intercettazioni telefoniche ed ambientali in quanto autorizzate con provvedimenti emessi nell'ambito di diverso procedimento penale in assenza di connessione «forte» ex art. 12 cod. proc. pen.. Il quadro indiziario si sarebbe basato pressoché esclusivamente sul contenuto di intercettazioni ed il procedimento nel quale erano state disposte non riguardava il ricorrente ed era stato avviato, a carico di altri soggetti, per reati differenti quali quelli di cui agli artt. 512-bis e 416-bis.1. cod.pen.. Tra quei reati e quelli contestati al ricorrente esisterebbe soltanto un rapporto di mera occasionalità ed il Tribunale non avrebbe spiegato il diverso assunto sostenuto in merito all'esistenza di una connessione «forte», andando a collidere con i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità richiamata in ricorso; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari aveva revocato la misura in relazione al reato di cui all'art. 316-ter cod.pen., sicché le accuse mosse al ricorrente non contemplano alcun reato-fine, circostanza che avrebbe dovuto pesare nella valutazione dei gravi indizi del reato-mezzo, ritenuti sulla sola constatazione che il ricorrente avesse svolto attività professionale lecita nell'ambito delle società che si assume fossero dirette a scopi illeciti e sulla sola base di due conversazioni 2 m telefoniche intercorse con il coindagato [OSCURATO:PERSONA], soggetto che collaborava con il regista occulto della vicenda [OSCURATO:PERSONA]. Tali colloqui non sarebbero rivelativi della consapevolezza dell'indagato dell'attività illecita sottostante. Neanche il Giudice per le indagini preliminari, nel provvedimento genetico, avrebbe indicato le condotte concrete commesse dal ricorrente e dimostrative del suo ruolo nell'ipotizzata associazione per delinquere, sicché il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare la nullità dell'ordinanza impositiva della misura cautelare, la cui totale assenza di motivazione non era emendabile, così come era stato segnalato con l'atto di appello senza che il Tribunale avesse fornito risposta. Il ricorrente trasfonde in ricorso il contenuto dell'atto di appello per dimostrare che le doglianze ivi rappresentate sulla sussistenza degli indizi non sarebbero state valutate dal Tribunale. Si cita la «vicenda Girolami», conclusasi con un provvedimento di archiviazione in altro procedimento e nella quale il ricorrente aveva assunto solo la posizione di consulente, ancora ed illogicamente rispolverata dal Tribunale nonostante il suo esito. Si contesta il contenuto di un colloquio intercettato (quello del 10 settembre 2020) ritenendo non potersi evincere da esso alcuna attività fraudolenta del ricorrente nella predisposizione di note di credito, per quanto meglio precisato ai fgg. 14 e 15 del ricorso. L'altra intercettazione del 21 ottobre 2020 era già stata ritenuta dallo stesso Giudice per le indagini preliminari non probante in relazione alla imputazione di cui all'art. 326-ter cod.pen.. Pertanto, il Tribunale sarebbe incorso in un travisamento della prova motivando in maniera illogica sulla gravità indiziaria, ricavandola dai rapporti leciti - tra cliente e consulente commerciale - intercorsi, peraltro sporadicamente, tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA]. Nemmeno i risultati dei tabulati telefonici avrebbe efficacia dimostrativa, inerendo sempre alla liceità dei rapporti professionali intrattenuti dal ricorrente, non potendosi ritenere certi i contatti con [OSCURATO:PERSONA] attraverso un'utenza solo presumibilmente riferibile a costui, come affermato dalla stessa ordinanza impugnata; 3) violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla proporzionalità della misura, applicata nella sua massima estensione temporale, rispetto al ruolo ed alla personalità del ricorrente.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato e generico. 1. Sulla questione processuale, che ha priorità logica, inerente alla eccepita nullità della ordinanza genetica, occorre precisare che è lo stesso ricorrente a segnalare che il Giudice per le indagini preliminari aveva fatto riferimento, in varie pagine, al materiale investigativo a carico dell'indagato, come si desume, in particolare, dai fogli 223 e 224 del provvedimento impositivo della misura. Non si versa, pertanto, in un caso di motivazione inesistente o meramente apparente dell'ordinanza genetica che, in quanto tale, non sarebbe stata emendabile dal Tribunale in sede di riesame secondo i principi giurisprudenziali richiamati anche dal ricorrente. 2. In ordine alla eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni, oltre a non superare la prova di resistenza - tenuto conto della presenza delle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA], di tabulati telefonici, di indagini della Guardia di Finanza, elementi sui quali nulla si dice in ricorso - la prospettazione del ricorrente è anche generica nel sostenere l'esistenza di una connessione solo occasionale tra i fatti per cui si procede e quelli inerenti ad altra indagine, anche tenuto conto che nel presente procedimento sono stati contestati al coindagato [OSCURATO:PERSONA] - che si assume essere il dominus della vicenda illecita - reati di intestazione fittizia inquadrati come delitti-fine della fattispecie associativa per cui si procede a carico del ricorrente, a dimostrazione della connessione esistente tra i reati per cui si procede e quelli oggetto di investigazioni in altro procedimento. 3. Quanto alle censure inerenti alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, il ricorso è generico e fornisce interpretazioni di merito delle vicende e del significato solo di alcuni dei dialoghi intercettati indicati dal Tribunale e che, come si ripete, non costituiscono gli unici elementi investigativi a carico del ricorrente. Non ci si confronta con il dato di insieme che l'indagato si era occupato quale commercialista della gestione contabile-amministrativa delle varie società "cartiere" riconducibili al sodalizio illecito contestato, che ponevano in essere le false fatturazioni per operazioni inesistenti finalizzate alle frodi fiscali. Egli - come dimostrato dall'esame dei tabulati telefonici cui si fa riferimento a fg. 9 dell'ordinanza impugnata - era in costante contatto con il coindagato [OSCURATO:PERSONA], nipote del [OSCURATO:PERSONA] e suo alter ego, coadiuvato dal ricorrente nella gestione (non formale ma di fatto) della società TOPS s.r.I., alla quale è stato riconosciuto dal Tribunale un ruolo decisivo nel sistema illecito scolpito nella imputazione provvisoria e nel provvedimento impugnato. In quell'ambito, secondo le dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA], direttore di una filiale della [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente si era evidenziato come commercialista 4 m della società TOPS s.r.I., fornendo documenti utili all'ottenimento di finanziamenti e consegnando all'uopo un bilancio societario non depositato alla camera di Commercio, a dimostrazione del possesso della documentazione contabile della società pilota e della sua consapevolezza della gestione illecita delle operazioni da parte del Posillipo, che nessun ruolo formale aveva in seno alla TOPS s.r.I.. Tali acquisizioni sono state ritenute decisive dal Tribunale per interpretare, con valutazioni di merito qui non rivedibili perché prive di vizi logico-giuridici, le conversazioni tra l'indagato e lo stesso Posillipo, che si pongono a conferma dell'assunto accusatorio fondato su elementi con i quali il ricorso non si confronta adeguatamente (cfr. fgg. 6-8 dell'ordinanza impugnata, che segnala dialoghi nei quali l'indagato spingeva Posillipo ad emettere note di credito fasulle per fronteggiare temuti controlli della Guardia di Finanza sulle società del "gruppo"). In altra vicenda, citata dal Tribunale (indicata come vicenda «Girolami») e relativa ad altra indagine, quel che rileva in questa sede, secondo il corretto percorso logico del Tribunale, è la prova dei rapporti personali e diretti tra il ricorrente ed il coindagato e regista delle operazioni illecite [OSCURATO:PERSONA], il cui «quartier generale», peraltro, era stato individuato presso la sede di due delle società del gruppo in favore delle quali il Martina aveva prestato la sua opera professionale e che operavano illecitamente come le altre (fg. 9 dell'ordinanza impugnata). Tanto supera ed assorbe ogni altra considerazione difensiva in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato associativo contestato al ricorrente e del suo ruolo, dovendosi solo ricordare, in punto di diritto, che, in materia di reati associativi, la commissione dei "reati-fine", di qualunque tipo essa sia, non è necessaria né ai fini della configurabilità dell'associazione né ai fini della prova della sussistenza della condotta di partecipazione (Sez. 4, n. 11470 del 09/03/2021, Scarcello, Rv. 280703; Sez. 3, n. 9459 del 06/11/2015, dep. 2016, Rv. 266710; Sez. 2, n. 24194 del 16/03/2010, Bilancia, Rv. 247660). 4. Infine, in ordine al profilo inerente alle esigenze cautelari, il provvedimento impugnato, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, ha fornito adeguata motivazione sul pericolo di recidiva e sulla congruità e proporzionalità della misura cautelare disposta, anche in ragione del tempo di sua applicazione, giustificato dalla professionalità manifestata dal ricorrente nell'inserirsi nel disegno illecito dei sodali, dall'importanza del suo ruolo e dal protrarsi nel tempo del suo contributo stabile e sistematico. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 01.03.2022. Il Consigliere estensor
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