CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 dicembre 2021
Cassazione n. 01970/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Salerno confermava la pronuncia con la quale il primo giudice aveva condannato Siny NDIAYE per il reato di ricettazione di merce contraffatta. 2. Propone ricorso Siny NDIAYE, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione di legge e vizio motivazionale per i motivi poi ribaditi in una memoria difensiva. 3. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi non consentiti e manifestamente infondati. 3.1. Il profilo della nullità della sentenza per indeterminatezza del capo d'imputazione era stato dedotto per la prima volta con i motivi nuovi in appello, quindi tardivamente, trattandosi di nullità relativa (Sez. 3, n. 19649 del 27/02/2019, S., Rv. 275749; Sez. 6, n. 50098 del 24/10/2013, C., Rv. 257910; Sez. 5, n. 20739 del 25/03/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 247590). 3.2. E' tardiva anche l'altra eccezione in rito, inerente alla notifica al difensore di fiducia quale domiciliatario, non proposta alla Corte di appello dallo stesso difensore, presente all'udienza. Trattandosi di una notifica non omessa ma in ipotesi effettuata al difensore di fiducia in luogo che all'imputato, si era in presenza di una nullità a regime intermedio, che risulta sanata dalla mancata tempestiva deduzione avanti la Corte di appello (Sez. U, n. 58120 del 22/06/2017, Tuppi, Rv. 271771; Sez. 6, n. 8048 del 31/01/2019, Lamarina, Rv. 275425; Sez. 1, n. 17123 del 07/01/2016, Fenyves, Rv. 266613; Sez. 4, n. 40066 del 17/09/2015, Bellucci, Rv. 264505). L'eccezione, peraltro, è priva di ogni fondamento, considerato che - secondo la costante giurisprudenza di questa Corte - l'elezione di domicilio contenuta nella istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato opera anche nel procedimento principale per cui il beneficio è richiesto, a nulla rilevando l'espressa volontà dell'imputato di limitarne gli effetti esclusivamente al procedimento incidentale, in quanto, ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen., non sono consentite parcellizzazioni degli effetti delle dichiarazioni di domicilio effettuate nell'ambito di uno stesso procedimento (Sez. 4, n. 12243 del 13/02/2018, Villani, Rv. 272246; Sez. 5, n. 29695 del 13/05/2016, Chielli, Rv. 267501; Sez. 3, n. 14416 del 19/02/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255029; Sez. 1, n. 1841 del 18/12/2008, dep. 2009, Conforti, Rv. 242713; Sez. 1, n. 45785 del 2/12/2008, Ambrosino, Rv. 242576). 3.3. Privo di ogni pregio è il terzo motivo, considerato che il delitto presupposto della ricettazione è quello previsto dall'art. 473 cod. pen., non già quello ex art. 474 c.p., dal quale l'imputato è stato assolto, che con la ricettazione, invece, può concorrere (Sez. U, n. 23427 del 09/05/20001, Ndiaye, Rv. 218771). 4. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7 dicembre 2021. Il Consigliere este