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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 09246/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Perugia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette per l'imputato la memoria di replica dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Perugia rigettava la richiesta di revisione della sentenza ex art. 444 cod.proc.pen. emessa dal Gup del Tribunale di Velletri in data 15/05/2023 (irrevocabile il 02/06/2023), nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di cui agli artt. 10 e 10-quater d.lgs 74/2000.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia munito di procura speciale, articolando motivi, con i quali deduce violazione dell'art. 630, comma 1, lett. c) e d) cod.proc.pen. e vizio di motivazione.

Argomenta che la Corte di appello aveva erroneamente ritenuto inammissibile la richiesta di revisione, presentata in ordine al solo reato di cui all'art. 10 d.lgs 74/2000, in violazione del principio di diritto secondo cui le prove nuove che giustificano la predetta richiesta non sono solo le prove sopravvenute ma anche quelle non acquisite o non valutate neanche implicitamente nel precedente giudizio di merito; infatti, la Corte di appello non aveva considerato la prova non acquisita e non valutata nel giudizio di merito costituita dalla documentazione elettronica digitale obbligatoria (fatture, ricevute e scontrini fiscali, dichiarazioni, bilanci, modelli F23 e F24, contratti, CUD, DDT, corrispondenza, pec) presente presso le istituzioni; sul punto, quindi, la motivazione risultava carente, avendo la Corte di appello argomentato solo in ordine alla richiesta di audizione del legale rappresentante della società, che non costituiva, invece, per l'istante una prova decisiva o fondamentale.

Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Va osservato, in premessa, che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la revisione della sentenza di patteggiamento richiesta per la sopravvenienza o la scoperta di nuove prove, comporta una valutazione di queste ultime alla luce della regola di giudizio posta per il rito alternativo, con la conseguenza che le stesse devono consistere in elementi tali da dimostrare la sussistenza di cause di proscioglimento dell'interessato secondo il parametro di giudizio dell'art. 129 cod. proc. pen., come applicabile nel patteggiamento (ex plurimis, Sez. 5, n. 12096 del 20/01/2021, Rv. 280759; Sez. 6 n. 5238 del 29/01/2018, Rv. 272129; Sez. 6, n. 10299 del 13/12/2013, dep. 04/03/2014, Rv. 258997).Invero, sulla revisione della pronuncia di applicazione della pena su richiesta delle parti si riflettono i limiti strutturali del rito speciale su cui si chiede di innestare il giudizio di revisione, atteso che il giudice è chiamato al controllo sui termini dell'accordo in base alle evidenze istruttorie disponibili e alla valutazione della sussistenza di cause di non punibiltà che potrebbero condurre ad una sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

Alla stessa stregua, gli elementi in base ai quali si chiede la revisione della sentenza di patteggiamento dovranno essere tali da dimostrare che il soggetto cui è stata applicata la pena concordata deve essere prosciolto per la presenza di una o più delle cause elencate nell'art. 129 cod. proc. pen., per evitare che, attraverso lo strumento della revisione, possano essere alterate la struttura e la fisionomia del patteggiamento e vanificati gli obiettivi di accelerazione e deflazione propri del rito in parola.

La soluzione prospettata, in altri termini, non deriva da un'astratta esigenza di "simmetria" tra la natura e l'ambito del patteggiamento e del relativo procedimento di revisione, ma da un'interna elementare esigenza di coerenza interna del sistema processuale che deve garantire, per un verso, il soddisfacimento delle istanze di giustizia e, per l'altro, la riparazione dell'errore, senza consentire che la riparazione diventi lo strumento per ottenere tutto ciò a cui si è consapevolmente rinunciato con la scelta del predetto rito alternativa (Sez. 6, n. 31374 del 24/05/2011, Rv. 250684).

E va anche ricordato che questa Corte ha valutato come inammissibile per manifesta infondatezza la questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 27 e 111 Cost., della disciplina in tema di revisione della sentenza di patteggiamento, nella interpretazione esposta, e, che, come detto, per simmetria, impone di valutare le prove nuove o sopravvenute secondo la regola di giudizio di cui all'art. 129, comma 1, cod. proc. pen. propria del patteggiamento, atteso che il consenso prestato per la definizione del processo con l'applicazione della pena implica l'accettazione integrale del relativo "statuto" anche per la fase di revisione (Sez. 5, n. 12096 del 20/01/2021,Rv.280759 - 01)

2. Tanto premesso, nella specie, il ricorrente lamenta la mancata valutazione da parte della Corte di appello della prova digitale esistente presso le istituzioni e, cioè, la documentazione che sarebbe stata depositata quale documentazione contabile digitale elettronica obbligatoria.

Tale prova documentale costituirebbe prova non valutata nel giudizio di merito.

La deduzione è generica e, comunque, manifestamente infondata.

Il ricorrente non individua specificamente la documentazione in questione (indicata genericamente come fatturazione elettronica e relative dichiarazioni e bilanci) nè, soprattutto, deduce che della stessa, nel giudizio di merito, vi sarebbe stata prova o che, comunque, la circostanza sarebbe stata specificamente allegata dall'imputato.

Non si rappresenta, quindi, che dagli atti del giudizio di merito o dalle dichiarazioni rese dalle parti in tale giudizio risultassero elementi concreti in merito ad un effettivo deposito della documentazione contabile digitale elettronica obbligatoria.

Pertanto, in considerazione della "simmetria" tra la natura e l'ambito del patteggiamento e del relativo procedimento di revisione, tale elemento, non rientrando nelle risultanze disponibili nel giudizio di merito, non può trovare ingresso nel giudizio di revisione.

Va ricordato e ribadito che, in tema di patteggiamento, è dovere indeclinabile del giudice esaminare, prima della verifica dell'osservanza dei limiti di legittimità della proposta di pena concordata, gli atti del procedimento al fine di riscontrare l'eventuale esistenza di una qualsiasi causa di non punibilità, la cui operatività, giustificando il proscioglimento dell'imputato e creando un impedimento assoluto all'applicazione della sanzione, è necessariamente sottratta ai poteri dispositivi delle parti.

Tale operazione preliminare consiste, però, in una ricognizione allo stato degli atti, che può condurre a una pronuncia di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. soltanto se le risultanze disponibili rendano palese l'obiettiva esistenza di una causa di non punibilità, indipendentemente dalla valutazione compiuta dalle parti e senza la necessità di alcun approfondimento probatorio e di ulteriori acquisizioni (Sez.U, n. 3 del 25/11/1998, dep.22/02/1999, Rv.212437 - 01; Sez.1, n. 752 del 27/01/1999, Rv.212742 - 01).

E per quanto riguarda il giudizio negativo sulla ricorrenza di alcuna delle ipotesi previste dall'art.129 cod. proc. pen., si è affermato che l'obbligo di una specifica motivazione sussiste, per la natura stessa della delibazione, soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle dichiarazioni delle parti risultino elementi concreti in ordine alla non ricorrenza delle suindicate ipotesi ( Sez.U, n 5777del 27/03/1992, Rv.191135 - 01).

3. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proc

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Perugia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette per l'imputato la memoria di replica dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Perugia rigettava la richiesta di revisione della sentenza ex art. 444 cod.proc.pen. emessa dal Gup del Tribunale di Velletri in data 15/05/2023 (irrevocabile il 02/06/2023), nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di cui agli artt. 10 e 10-quater d.lgs 74/2000. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia munito di procura speciale, articolando motivi, con i quali deduce violazione dell'art. 630, comma 1, lett. c) e d) cod.proc.pen. e vizio di motivazione. Argomenta che la Corte di appello aveva erroneamente ritenuto inammissibile la richiesta di revisione, presentata in ordine al solo reato di cui all'art. 10 d.lgs 74/2000, in violazione del principio di diritto secondo cui le prove nuove che giustificano la predetta richiesta non sono solo le prove sopravvenute ma anche quelle non acquisite o non valutate neanche implicitamente nel precedente giudizio di merito; infatti, la Corte di appello non aveva considerato la prova non acquisita e non valutata nel giudizio di merito costituita dalla documentazione elettronica digitale obbligatoria (fatture, ricevute e scontrini fiscali, dichiarazioni, bilanci, modelli F23 e F24, contratti, CUD, DDT, corrispondenza, pec) presente presso le istituzioni; sul punto, quindi, la motivazione risultava carente, avendo la Corte di appello argomentato solo in ordine alla richiesta di audizione del legale rappresentante della società, che non costituiva, invece, per l'istante una prova decisiva o fondamentale. Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Va osservato, in premessa, che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la revisione della sentenza di patteggiamento richiesta per la sopravvenienza o la scoperta di nuove prove, comporta una valutazione di queste ultime alla luce della regola di giudizio posta per il rito alternativo, con la conseguenza che le stesse devono consistere in elementi tali da dimostrare la sussistenza di cause di proscioglimento dell'interessato secondo il parametro di giudizio dell'art. 129 cod. proc. pen., come applicabile nel patteggiamento (ex plurimis, Sez. 5, n. 12096 del 20/01/2021, Rv. 280759; Sez. 6 n. 5238 del 29/01/2018, Rv. 272129; Sez. 6, n. 10299 del 13/12/2013, dep. 04/03/2014, Rv. 258997).Invero, sulla revisione della pronuncia di applicazione della pena su richiesta delle parti si riflettono i limiti strutturali del rito speciale su cui si chiede di innestare il giudizio di revisione, atteso che il giudice è chiamato al controllo sui termini dell'accordo in base alle evidenze istruttorie disponibili e alla valutazione della sussistenza di cause di non punibiltà che potrebbero condurre ad una sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. Alla stessa stregua, gli elementi in base ai quali si chiede la revisione della sentenza di patteggiamento dovranno essere tali da dimostrare che il soggetto cui è stata applicata la pena concordata deve essere prosciolto per la presenza di una o più delle cause elencate nell'art. 129 cod. proc. pen., per evitare che, attraverso lo strumento della revisione, possano essere alterate la struttura e la fisionomia del patteggiamento e vanificati gli obiettivi di accelerazione e deflazione propri del rito in parola. La soluzione prospettata, in altri termini, non deriva da un'astratta esigenza di "simmetria" tra la natura e l'ambito del patteggiamento e del relativo procedimento di revisione, ma da un'interna elementare esigenza di coerenza interna del sistema processuale che deve garantire, per un verso, il soddisfacimento delle istanze di giustizia e, per l'altro, la riparazione dell'errore, senza consentire che la riparazione diventi lo strumento per ottenere tutto ciò a cui si è consapevolmente rinunciato con la scelta del predetto rito alternativa (Sez. 6, n. 31374 del 24/05/2011, Rv. 250684). E va anche ricordato che questa Corte ha valutato come inammissibile per manifesta infondatezza la questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 27 e 111 Cost., della disciplina in tema di revisione della sentenza di patteggiamento, nella interpretazione esposta, e, che, come detto, per simmetria, impone di valutare le prove nuove o sopravvenute secondo la regola di giudizio di cui all'art. 129, comma 1, cod. proc. pen. propria del patteggiamento, atteso che il consenso prestato per la definizione del processo con l'applicazione della pena implica l'accettazione integrale del relativo "statuto" anche per la fase di revisione (Sez. 5, n. 12096 del 20/01/2021,Rv.280759 - 01) 2. Tanto premesso, nella specie, il ricorrente lamenta la mancata valutazione da parte della Corte di appello della prova digitale esistente presso le istituzioni e, cioè, la documentazione che sarebbe stata depositata quale documentazione contabile digitale elettronica obbligatoria. Tale prova documentale costituirebbe prova non valutata nel giudizio di merito. La deduzione è generica e, comunque, manifestamente infondata. Il ricorrente non individua specificamente la documentazione in questione (indicata genericamente come fatturazione elettronica e relative dichiarazioni e bilanci) nè, soprattutto, deduce che della stessa, nel giudizio di merito, vi sarebbe stata prova o che, comunque, la circostanza sarebbe stata specificamente allegata dall'imputato. Non si rappresenta, quindi, che dagli atti del giudizio di merito o dalle dichiarazioni rese dalle parti in tale giudizio risultassero elementi concreti in merito ad un effettivo deposito della documentazione contabile digitale elettronica obbligatoria. Pertanto, in considerazione della "simmetria" tra la natura e l'ambito del patteggiamento e del relativo procedimento di revisione, tale elemento, non rientrando nelle risultanze disponibili nel giudizio di merito, non può trovare ingresso nel giudizio di revisione. Va ricordato e ribadito che, in tema di patteggiamento, è dovere indeclinabile del giudice esaminare, prima della verifica dell'osservanza dei limiti di legittimità della proposta di pena concordata, gli atti del procedimento al fine di riscontrare l'eventuale esistenza di una qualsiasi causa di non punibilità, la cui operatività, giustificando il proscioglimento dell'imputato e creando un impedimento assoluto all'applicazione della sanzione, è necessariamente sottratta ai poteri dispositivi delle parti. Tale operazione preliminare consiste, però, in una ricognizione allo stato degli atti, che può condurre a una pronuncia di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. soltanto se le risultanze disponibili rendano palese l'obiettiva esistenza di una causa di non punibilità, indipendentemente dalla valutazione compiuta dalle parti e senza la necessità di alcun approfondimento probatorio e di ulteriori acquisizioni (Sez.U, n. 3 del 25/11/1998, dep.22/02/1999, Rv.212437 - 01; Sez.1, n. 752 del 27/01/1999, Rv.212742 - 01). E per quanto riguarda il giudizio negativo sulla ricorrenza di alcuna delle ipotesi previste dall'art.129 cod. proc. pen., si è affermato che l'obbligo di una specifica motivazione sussiste, per la natura stessa della delibazione, soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle dichiarazioni delle parti risultino elementi concreti in ordine alla non ricorrenza delle suindicate ipotesi ( Sez.U, n 5777del 27/03/1992, Rv.191135 - 01). 3. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proc
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