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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 novembre 2021

Cassazione n. 46460/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Ancona ha confermato la condanna emessa dal Tribunale di Pesaro il 13 marzo 2017, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati ascrittile, di cui agli artt. 81, comma 2, 110, 624, 625 n. 4 e 7 cod. pen., alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 140 di multa, con le circostanze attenuanti generiche reputate equivalenti alle aggravanti, con il beneficio della sospensione condizionale della pena.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputata, per il tramite del difensore, deducendo vizio di motivazione e violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.

Si assume che il diniego fonda sulla sussistenza della continuazione tra i reati, di per sé valutata ostativa, senza motivazione.

Non sarebbe stato considerato che ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità, rilevabile, secondo il ricorrente, anche d'ufficio dalla Corte di cassazione, è ostativa l'abitualità del comportamento che, nel caso di specie, non sarebbe stato in alcuna parte esaminato dal giudice di merito.

Inoltre, si osserva che il diniego nell'assenza di motivazione espressa da parte della Corte sarebbe giustificato proprio dalla sussistenza del vincolo della continuazione.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo.

In particolare, risulta dirimente il titolo di reato contestato e ritenuto nelle sentenze di merito, trattandosi di furto pluriaggravato per il quale la pena edittale è superiore a cinque anni nel massimo.

Sicché osta, come riconosciuto dalla Corte d'appello, all'applicazione della causa di non punibilità la previsione di cui all'art. 131-bis, ultimo comma cod. pen., anche alla luce dell'intervento della Corte Costituzionale, con sentenza n. 156 del 2020 (pubblicata il 21/7/2020), intervenuta dopo la presentazione del ricorso per cassazione.

4. Consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.

Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in ragione dei motivi devoluti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 10/11/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] pe z.›.) A [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Ancona ha confermato la condanna emessa dal Tribunale di Pesaro il 13 marzo 2017, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati ascrittile, di cui agli artt. 81, comma 2, 110, 624, 625 n. 4 e 7 cod. pen., alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 140 di multa, con le circostanze attenuanti generiche reputate equivalenti alle aggravanti, con il beneficio della sospensione condizionale della pena. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputata, per il tramite del difensore, deducendo vizio di motivazione e violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. Si assume che il diniego fonda sulla sussistenza della continuazione tra i reati, di per sé valutata ostativa, senza motivazione. Non sarebbe stato considerato che ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità, rilevabile, secondo il ricorrente, anche d'ufficio dalla Corte di cassazione, è ostativa l'abitualità del comportamento che, nel caso di specie, non sarebbe stato in alcuna parte esaminato dal giudice di merito. Inoltre, si osserva che il diniego nell'assenza di motivazione espressa da parte della Corte sarebbe giustificato proprio dalla sussistenza del vincolo della continuazione. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo. In particolare, risulta dirimente il titolo di reato contestato e ritenuto nelle sentenze di merito, trattandosi di furto pluriaggravato per il quale la pena edittale è superiore a cinque anni nel massimo. Sicché osta, come riconosciuto dalla Corte d'appello, all'applicazione della causa di non punibilità la previsione di cui all'art. 131-bis, ultimo comma cod. pen., anche alla luce dell'intervento della Corte Costituzionale, con sentenza n. 156 del 2020 (pubblicata il 21/7/2020), intervenuta dopo la presentazione del ricorso per cassazione. 4. Consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in ragione dei motivi devoluti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/11/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] pe z.›.) A [OSCURATO:PERSONA]
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