CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 gennaio 2024
Cassazione n. 13680/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdatia=22151=all udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale la Corte di appello di Napoli l'ha condannata per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. La ricorrente deduce, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio, e con il secondo motivo, vizio della motivazione nelle statuizioni relative alla pena. Il ricorso è inammissibile in quanto sottoscritto dalla ricorrente personalmente e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. L'art. 613, comma 1, cod. proc. v pen., non prede la possibilità, per l'imputato, di presentare ricorso personale. La rappresentanza tecnica da parte di difensore abilitato è, infatti, sempre necessaria, perfino se ricorrente sia un avvocato cassazionista, dovendosi escludere la difesa personale dell'interessato (Sez. 3, n. 19964 del 29-3-2007). Si è, d'altronde, chiarito, in giurisprudenza, che il principio dell'inderogabilità della rappresentanza tecnica da parte di difensore abilitato, perfino se il ricorrente sia avvocato cassazionista, è compatibile con il diritto di difendersi da sè, riconosciuto dall'art. 6, comma 2, lett. c), della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali: norma quest'ultima che implica l'obbligo di assicurare il diritto della parte di contribuire, unitamente al difensore tecnico, alla ricostruzione del fatto ed alla individuazione delle conseguenze giuridiche solo nel giudizio di merito e non anche in quello di legittimità (Sez. 2, n. 2724 del 19/12/2012, Rv. 255082; Sez. 3, n. 19964 del 29/03/2007, Rv. 236734). Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 26 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il P