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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 settembre 2025

Cassazione n. 35105/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che confermava la responsabilità dell'imputato e il trattamento sanzionatorio inflitto per i delitti di rapina, ricettazione e altro; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio della motivazione posta a fondamento del giudizio di responsabilità, reitera rilievi che la Corte di merito ha adeguatamente scrutinato e disatteso sulla scorta di una motivazione priva di aporie ed illogicità manifeste nonché esente dai prospettati travisamenti, con la quale il ricorrente non si confronta in termini di puntualità censoria; che la Corte di merito ha ampiamente illustrato ( pag. 5 e segg.) le risultanze che fondano il ritenuto concorso del prevenuto nei reati addebitati, efficacemente contrastando le obiezioni difensive, in questa sede riproposte e tendenti a una non consentita rivalutazione del compendio probatorio acquisito in atti; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il giorno 23 settembre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nt

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che confermava la responsabilità dell'imputato e il trattamento sanzionatorio inflitto per i delitti di rapina, ricettazione e altro; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio della motivazione posta a fondamento del giudizio di responsabilità, reitera rilievi che la Corte di merito ha adeguatamente scrutinato e disatteso sulla scorta di una motivazione priva di aporie ed illogicità manifeste nonché esente dai prospettati travisamenti, con la quale il ricorrente non si confronta in termini di puntualità censoria; che la Corte di merito ha ampiamente illustrato ( pag. 5 e segg.) le risultanze che fondano il ritenuto concorso del prevenuto nei reati addebitati, efficacemente contrastando le obiezioni difensive, in questa sede riproposte e tendenti a una non consentita rivalutazione del compendio probatorio acquisito in atti; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 23 settembre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nt
Sentenza Cassazione n. 35105/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris