CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 08749/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Angelo edomiciliato per legge presso la Cancelleria della Corte di cassazione; -ricorrente - contro Agenzia delle Dogane, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difes a dall ’Avv ocatura generale dello Stato e domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi n. 12 ; - controricorrente - avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di Catanzaro n. 1980/2016pubblicata il 18 febbraio 2017 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 febbraio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: Pubblico impiego Tributi locali [OSCURATO:PERSONA], dipendente dell’Agenzia delle Dogane inquadrato nella fascia retributiva F3, area terza CCNL comparto agenzie fiscali quadriennio normativo 2002-2005, ha adito i l Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] contestando il rigetto, da parte della menzionata Agenzia, della sua richiesta di essere ammesso alla procedura di selezione per il passaggio alla fascia retributiva F4. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], nel contraddittorio delle parti, ha accolto il ricorso. L’Agenzia delle Dogane ha proposto appello che la Corte d’appello di Catanzaro, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 1980/2016, ha accolto. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi. L’Agenzia delle Dogane si è difesa con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1)Con il primo motivo il ricorrente lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio in quanto la corte territoriale non avrebbe tenuto conto di una serie di circostanze da lui dedotte con l’atto di appello, quali l’impossibilità per la P.A. di avvalersi, nella specie, di atti unilaterali, come quello che lo aveva escluso dalla procedura in esame, in luogo di atti negoziali, il mancato rispetto degli oneri di buona fede e correttezza e del procedimento previsto dalla legge n. 241 del 1990, la consumazione del potere disciplinare e l’irrilevanza di eventi verificatisi “a distanza di decenni dall’indizione della procedura selettiva”. Ad avviso del ricorrente la sentenza di primo grado sarebbe passata in giudicato perché l’Agenzia delle Dogane non avrebbe contestato con il suo appello tali circostanze, ma avrebbe solo lamentato la non incidenza sulla fattispecie in esame del menzionato atto unilaterale. La doglianza è infondata. La corte territoriale ha risposto a tutte le questioni sollevate dal ricorrente, avendo chiarito che il supposto atto unilaterale altro non era che un comune bando di una procedura di selezione interna, privo di qualsiasi contenuto disciplinare, del tutto coerente con la natura del rapporto di pubblico impiego privatizzato in esame. Nessuna violazione del principio di buona fede o della legge n. 241 del 1990 vi è stata secondo il giudice di appello, che ha rilevato la regolare pubblicazione del detto bando e che l’Agenzia delle Dogane aveva applicato, nella presente vicenda, le clausole in tale bando presenti. La Corte d’appello di Catanzaro ha pure verificato che il ricorrente non aveva contestato la mancanza, nel bando de quo, di una “circoscrizione temporale”. Priva di valenza è la contestazione attinente alla formazione del giudicato, peraltro, generica, in quanto l’Agenzia delle Dogane, affermando con il suo gravame la legittimità dellaprocedura seguita, aveva sostanzialmente contestato tutti i profili della motivazione della decisione di primo grado che siffatta legittimità avevano negato. 2)Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo e la violazione e falsa applicazione di norme di diritto perché la corte territoriale avrebbe omesso di esaminare l’eccezione contenuta nella pagina 4 della sua memoria difensiva di secondo grado concernente la tardività della produzione documentale di controparte in secondo grado. Inoltre, ribadisce che la qualificazione, da parte del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], come atto disciplinare, del provvedimento contestato era passata in giudicato. La doglianza è infondata.La Corte d’appello di Catanzaro ha espressamente rigettato a pagina 5 della decisione l’eccezione di “inammissibilità di nuova produzione, in quanto dall’esame del fascicolo di parte non risulta affatto che l’appellante abbia integrato la produzione documentale di primo grado”. Per ciò che concerne la questione del giudicato, l’appello dell’Agenzia delle Dogane aveva rimesso in questione tutti i profili concernenti la legittimità della procedura seguita e, quindi, pure la questione della natura disciplinare del bando di selezione. 3)Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in quanto sarebbe passata in giudicato l’affermazione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla natura unilaterale del provvedimento dell’Agenzia delle Dogane contestato. La doglianza è infondata, in quanto la Corte d’appello di Catanzaro ha semplicemente qualificato l’atto contestato come bando della selezione e ne ha tratto le dovute conseguenze di legge. Non sussiste, quindi, il giudicato ipotizzato dal ricorrente. 4)Con il quarto motivo il ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo in quanto la corte territoriale avrebbe genericamente considerato “assorbite le ulteriori questioni” prospettate nella sua memoria difensiva di appello. La doglianza è inammissibile. Premesso che la Corte d’appello di Catanzaro ha espressamente rigettato tutte le difese di [OSCURATO:PERSONA] concernenti la valenza disciplinare della determinazione dirigenziale impugnata , la violazione del principio del ne bis in idem, il tempo trascorso dalla commissione dei reati, la contrarietà a buona fede ed alle regole procedimentali della condotta della P.A. ed il mancato decorso del termine di estinzione del reato previsto dall’art. 445 c.p.p., le ulteriori contestazioni, genericamente elencate dal ricorrente, sono state correttamente considerate assorbite, in quanto il loro rigetto era implicito nell’argomentazione e nella decisione del giudice di appello. 5)Il ricorso è rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo. Sussistono le condizioni richieste dall’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge n. 228 del 2012, per affermare l’obbligo del ricorrente di corrispondere un importo pari a quello del contributo unificato versato, se dovuto. P.Q.M. La Corte, -rigetta il ricorso; - condanna il ricorrente a rifondere a parte contro ricorrent e le spese di lite del giudizio di legittimità, che liquida in € 3.500,00 p er compenso, oltre spese prenotate a debito; -dichiara che sussistono le condizioni richieste dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge n. 228 del 2012, per affermare l’obbligo delricorrente di corrispondere un importo pari a que