CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 20 gennaio 2022
Cassazione n. 03314/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BARInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2019 del [OSCURATO:PERSONA] di FOGGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG t [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Bari ricorre per cassazione avverso la sentenza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia, in data 28 maggio 2019, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], in esito a richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen., la pena ritenuta di giustizia in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dall'aver provocato un incidente stradale e dall'orario notturno (art. 186 commi 2, lettera C, 2-bis e 2-sexies, Cod. Strada), commesso in Foggia il 18 aprile 2018. Il P.G. ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha omesso di applicare, ai sensi dell'art. 186 C.d.S., comma 2-bis, la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida. 2. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata relativamente all'omessa revoca della patente di guida, con conseguente applicazione della misura omessa. 3. Il ricorso é fondato. Deve invero ritenersi errata la sentenza impugnata relativamente all'omessa applicazione, a carico dell'imputato, della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, avendo il Tribunale di Pordenone omesso di considerare che, ai sensi dell'art. 186 C.d.S., comma 2-bis, qualora il conducente in relazione al quale sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/I (come nel caso di specie) abbia provocato un incidente, la patente di guida é sempre revocata. Quanto precede comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente, cui può provvedere direttamente questa Corte di legittimità ai sensi dell'art. 620, lettera L, cod.proc.pen.. P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente all'omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, sanzione che applica. Così deciso in Roma il 20 gennaio 2022. Il Consigliere stensore La Presidente [OSCURATO:PERSONA]*N CANCELLENA (Giusep vich