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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 settembre 2024

Cassazione n. 38994/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il difetto di motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato e al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, è privo di specificità poiché è meramente riproduttivo di profili di censura già discussi e ritenuti infondati dal giudice del gravame con corretti argomenti logici e giuridici (si veda, in particolare, pag. 4 sull'assenza di una valida giustificazione da parte dell'imputato sulla provenienza del telefono); che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'attenuante di aver cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di speciale tenuità, di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., non è compatibile con quella speciale di cui all'art. 648, quarto comma, cod. pen., nella quale resta pertanto assorbita nel caso in cui l'esiguità del danno patrimoniale sia già stata valutata onde ricondurre la fattispecie all'ipotesi attenuata di cui a tale ultima disposizione, posto che il medesimo elemento favorevole non può essere considerato due volte (Sez. 2, n. 51255 del 16/11/2023, Montella, Rv. 285693 - 01), come già evidenziato a pagina 5; che peraltro il motivo si rivela anche manifestamente infondato alla luce del valore del telefono cellulare oggetto di ricettazione che esclude comunque la ricorrenza dell'attenuante; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 24 settembre 2024

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il difetto di motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato e al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, è privo di specificità poiché è meramente riproduttivo di profili di censura già discussi e ritenuti infondati dal giudice del gravame con corretti argomenti logici e giuridici (si veda, in particolare, pag. 4 sull'assenza di una valida giustificazione da parte dell'imputato sulla provenienza del telefono); che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'attenuante di aver cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di speciale tenuità, di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., non è compatibile con quella speciale di cui all'art. 648, quarto comma, cod. pen., nella quale resta pertanto assorbita nel caso in cui l'esiguità del danno patrimoniale sia già stata valutata onde ricondurre la fattispecie all'ipotesi attenuata di cui a tale ultima disposizione, posto che il medesimo elemento favorevole non può essere considerato due volte (Sez. 2, n. 51255 del 16/11/2023, Montella, Rv. 285693 - 01), come già evidenziato a pagina 5; che peraltro il motivo si rivela anche manifestamente infondato alla luce del valore del telefono cellulare oggetto di ricettazione che esclude comunque la ricorrenza dell'attenuante; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 24 settembre 2024
Sentenza Cassazione n. 38994/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris