CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 febbraio 2022
Cassazione n. 05265/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 11933-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA L. ANDRONICO 24, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 2465/2019 del TRIBUNALE di BRESCIA, del 3/09/2019; F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 11933/2020 Numero sezionale 496/2022 Numero di raccolta generale 5265/2022 Data pubblicazione 17/02/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il ricorso in atti il Comune di [OSCURATO:PERSONA] impugna l'epigrafata sentenza con la quale il Tribunale di Brescia ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a pronunciarsi sulla domanda del Comune intesa alla ripetizione delle somme erogate a [OSCURATO:PERSONA] nell'anno 2009 a titolo di indennità di funzione in violazione degli obblighi imposti dal Patto di stabilità ravvisando sulla stessa la giurisdizione della Corte dei Conti e ne chiede la cassazione sulla base di un unico motivo di ricorso, a cui non ha replicato l'intimato. [OSCURATO:PERSONA] 2. L'unico motivo del proposto ricorso, mercé il quale il Comune si duole dell'impugnata statuizione per aver il decidente erroneamente sussunto la specie in giudizio nell'alveo della responsabilità contabile- amministrativa, piuttosto che in quello corretto dell'indebito oggettivo, è fondato e merita accoglimento. Sebbene l'introdotto motivo sollevi una questione di giurisdizione, esso è ciò nondimeno scrutinabile in questa sede per quanto previsto dall'art. 374, comma 1, ultimo inciso, cod. proc. civ., avendo le SS.UU. di questa Corte già chiarito – ricordando che a differenza di quelle esercitabili dalle singole amministrazioni al fine di tutelare gli interessi specifici di ciascuna di esse, l'azione promossa in sede contabile persegue l'interesse generale al corretto esercizio da parte dei pubblici dipendenti delle funzioni loro affidate – che «il tema proposto, pur involgendo la giurisdizione, non pone una questione di riparto, giacché Ric. 2020 n. 11933 sez. M1 - ud. 18-01-2022 -2- F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 11933/2020 Numero sezionale 496/2022 Numero di raccolta generale 5265/2022 Data pubblicazione 17/02/2022 la giurisdizione della Corte dei Conti non è sostitutiva dei normali rimedi derivanti dai singoli rapporti intercorrenti tra l'amministrazione e i soggetti danneggiante», ravvisando in ragione della domanda ivi proposta la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario (Cass., Sez. U, 18/12/2014, n. 26659). 3. A tale comandamento questa Corte (Cass., Sez. III, 5/05/2020, n. 8463) si è già attenuta in relazione alla medesima vicenda che ne occupa afferente ad altro amministratore dello stesso ente locale, ritenendo nella specie – sia pure se per effetto di un rilevato difetto di autosufficienza nella prospettazione del ricorrente – non già l'esternazione sanzionatoria di una pregressa pretesa contabile- amministrativa, ma l'esercizio di un'autonoma azione di indebito, espressione del diritto del Comune a ripetere un pagamento non dovuto, la cui cognizione non può che competere al giudice ordinario in quanto giudice preposto in via generale alla tutela dei diritti. 4. Il ricorso va dunque accolto e, cassata perciò l'impugnata sentenza, va dichiarata ex art. 382 cod. proc. civ. va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario avanti al quale le parti vanno rimesse per il nuovo giudizio. PQM Accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e rinvia la causa avanti al Tribunale di Brescia che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio. Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della VI-I sezione civile il giorno 18.1.2022. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2020 n. 11933 sez. M1 - ud. 18-01-2022 -3- F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S