Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1Decisione del 24 gennaio 1976

Cassazione n. 14776/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il 24/01/1976 avverso il decreto del 19/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG., d.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con provvedimento del 19 aprile 2021, la Corte di appello di Palermo confermava il decreto emesso dal Tribunale in data 16.9.2019, con il quale era stata applicata la confisca di prevenzione - per quanto qui rileva - sull'unità immobiliare sita in Mazara del Vallo, [OSCURATO:PERSONA], n. 7 intestata a [OSCURATO:PERSONA], figlia del proposto [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso detto provvedimento il difensore di fiducia e procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA], avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, deducendo "violazione dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen. per erronea applicazione dell'art. 24 d.

Igs. 159/2011".

Secondo la difesa, la Corte di appello di Palermo avrebbe erroneamente ritenuto che la banca aveva concesso, per l'acquisto dell'immobile confiscato, un mutuo superiore al valore del bene stesso, ipotizzando un pagamento in nero per la differenza del prezzo reale; la somma di 120.000,000 euro, concessa in mutuo, era inferiore all'80% del valore dell'immobile, stimato in C. 155.000,00; conseguentemente, la prima affermazione della Corte di appello per sostenere che la Riina aveva acquistato il bene facendo ricorso a somme in contanti e in nero, verosimilmente illecite, sarebbe totalmente congetturale e, quindi, apparente.

Inoltre, sempre secondo la difesa, dalle conversazioni intercettate sarebbe emerso che la somma a disposizione della Riina per effettuare le opere di ristrutturazione dell'immobile sarebbe stata pari a quella concessa dall'istituto di credito, ovvero circa C. 25.000,00; in altri termini, sia l'acquisto dell'immobile sia la ristrutturazione sarebbero stati effettuati con fondi di provenienza lecita, derivanti dal finanziamento bancario; non sarebbe stato, in ogni caso, accertato se i lavori fossero stati effettivamente compiuti o solo "programmati e sognati" e mai realizzati oltre la disponibilità concessa dalla banca; la Corte di appello di Palermo avrebbe formulato, altresì, una motivazione del tutto congetturale anche con riguardo alla rilevata contraddizione tra la ritenuta non sostenibilità da parte della Riina del pagamento dei ratei del mutuo e la disposta autorizzazione da parte del Tribunale alla medesima Riina ad abitare l'immobile dietro pagamento di un canone mensile di importo superiore a quello del medesimo rateo del mutuo.

Infine, la motivazione della Corte di appello di Palermo sarebbe - sempre secondo l'impugnazione - apparente anche nella parte relativa ai criteri adottati per quantificare i consumi medi ISTAT perché non avrebbe detratto la componente relativa al c.d. fitto figurativo che la ricorrente, in quanto proprietaria, non corrispondeva, così sovrastimando le spese del nucleo familiare.3.

Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, d.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate.

Giova osservare che l'assetto normativo in tema di sindacabilità della motivazione dei provvedimenti emessi in materia di misure di prevenzione - personali e patrimoniali - è rimasto ancorato al profilo della "assenza" di motivazione, posto che il Giudice delle leggi ha dichiarato la infondatezza (cfr. sentenza n. 106 del 15 aprile 2015) della questione di legittimità Costituzionale del combinato disposto dell'art. 4, undicesimo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) e dell'art. 3-ter, secondo comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere), ora art. 10, comma 3, e art. 27, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), nella parte in cui limitano alla sola violazione di legge la proponibilità del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti di confisca adottati nell'ambito dei procedimenti di prevenzione, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Resta fermo, pertanto, il criterio regolatore secondo cui il ricorso per cassazione avverso le decisioni emesse in sede di prevenzione non ricomprende il vizio di motivazione (nel senso dell'illogicità manifesta e della contraddittorietà), ma la sola violazione di legge (art. 4, comma 11 legge n. 1423 del 1956; art. 10, comma 3, d.lgs. n, 159 del 2011).

Da ciò, per costante orientamento di questa Corte, deriva che è sindacabile la sola mancanza del percorso giustificativo della decisione, nel senso di redazione di un testo del tutto privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità (motivazione apparente) o di un testo del tutto inidoneo a far comprendere l'iter logico seguito dal giudice.

2. Alla luce di questi principi, ritiene il Collegio che la motivazione del provvedimento impugnato non sia meramente apparente o assolutamente inidonea a comprendere le ragioni argomentative della decisione e che il ricorso sia volto, in buona sostanza, a provocare una non consentita nuova valutazione delle circostanze di fatto, in quanto tali insindacabili in sede di legittimità.Incontestata la pericolosità sociale del proposto [OSCURATO:PERSONA], padre della ricorrente, la Corte di appello di Palermo ha evidenziato che l'acquisto dell'immobile in questione, da parte di [OSCURATO:PERSONA], era avvenuto nel 2005, cioè nell'ambito del perimetro temporale di manifestazione della pericolosità sociale del proprio genitore; ha spiegato che il prezzo indicato nell'atto notarile (C. 97.000,00) non poteva corrispondere a quello reale e doveva essere quantomeno pari alla stima indicata nel mutuo, cioè a C. 155.000,00, così da giustificare l'entità del finanziamento ottenuto dall'istituto di credito di C. 120.000,00; che a tale importo doveva essere aggiunto l'ammontare delle spese notarili (pari a C, 6.000,00) e i costi di ristrutturazione dell'immobile stesso, i cui lavori erano stati personalmente seguiti tra il 2008 e il 2009 dal proposto, il quale ne aveva stimato l'importo in oltre centomila euro, come era emerso dal tenore delle intercettazioni.

La Corte territoriale ha, quindi, ritenuto fittizia l'intestazione dell'immobile confiscato, che doveva essere riferito al proposto, il quale aveva impiegato per l'investimento e per i successivi lavori di ristrutturazione provviste inevitabilmente provenienti dalle sue attività illecite, tenuto conto del divario reddituale accertato a seguito dell'esame della documentazione prodotta (cfr. pagg. 17, 18 e 19 del decreto impugnato); più specificamente, ha rilevato una costante e significativa sproporzione tra la capacità reddituale del nucleo familiare del proposto fin dal 1985 e le uscite, a eccezione dell'anno 2005 proprio in ragione dell'importo concesso in mutuo; ha, altresì, evidenziato che oltre alle rate del mutuo la ricorrente doveva restituire anche gli importi di altri prestiti (cfr. pagg. 18 e 21) ottenuti nel 2004, 2005 e 2009 e che tale sistematico ricorso al credito al consumo - peraltro, per somme cospicue - tradiva una perdurante e grave incapacità di far fronte alle proprie obbligazioni con i redditi ordinariamente percepiti, in insanabile contrasto anche con il sistematico versamento di somme per l'acquisto di prodotti finanziari.

3. Ebbene, detta motivazione, non solo non è affatto mancante o meramente apparente, ma è anzi del tutto esauriente; mentre il ricorso, pur denunciando formalmente la violazione di legge, in buona sostanza, si articola in censure sulla motivazione, volendo confutare gli argomenti posti a base del decreto della Corte di appello di Palermo.

Parimenti, le censure riguardanti la dedotta contraddizione tra la ritenuta non sostenibilità, da parte della ricorrente, del pagamento dei ratei del mutuo e la disposta autorizzazione, da parte del Tribunale, alla medesima ad abitare l'immobile dietro pagamento di un canone mensile di importo superiore a quello del rateo del mutuo, nonché il rilevato vizio motivazionale con riguardo ai criteri adottati per quantificare i consumi medi ISTAT non evidenziano profili di vera e propria apparenza e/o mancanza 4 * argomentativa; anzi il contesto espressivo del provvedimento impugnato rappresenta, a giudizio del Collegio, con sufficiente chiarezza i necessari passaggi logici dell'iter seguito dalla Corte al fine di confutare entrambe le questioni indebitamente riproposte in questa sede.

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - non escludendosi profili di colpa nella proposizione della impugnazione (cfr.

Corte Cost. sent. n. 186 del 2000) - al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma che la Corte determina nella misura congrua ed equa di euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il 24/01/1976 avverso il decreto del 19/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG., d.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con provvedimento del 19 aprile 2021, la Corte di appello di Palermo confermava il decreto emesso dal Tribunale in data 16.9.2019, con il quale era stata applicata la confisca di prevenzione - per quanto qui rileva - sull'unità immobiliare sita in Mazara del Vallo, [OSCURATO:PERSONA], n. 7 intestata a [OSCURATO:PERSONA], figlia del proposto [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso detto provvedimento il difensore di fiducia e procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA], avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, deducendo "violazione dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen. per erronea applicazione dell'art. 24 d. Igs. 159/2011". Secondo la difesa, la Corte di appello di Palermo avrebbe erroneamente ritenuto che la banca aveva concesso, per l'acquisto dell'immobile confiscato, un mutuo superiore al valore del bene stesso, ipotizzando un pagamento in nero per la differenza del prezzo reale; la somma di 120.000,000 euro, concessa in mutuo, era inferiore all'80% del valore dell'immobile, stimato in C. 155.000,00; conseguentemente, la prima affermazione della Corte di appello per sostenere che la Riina aveva acquistato il bene facendo ricorso a somme in contanti e in nero, verosimilmente illecite, sarebbe totalmente congetturale e, quindi, apparente. Inoltre, sempre secondo la difesa, dalle conversazioni intercettate sarebbe emerso che la somma a disposizione della Riina per effettuare le opere di ristrutturazione dell'immobile sarebbe stata pari a quella concessa dall'istituto di credito, ovvero circa C. 25.000,00; in altri termini, sia l'acquisto dell'immobile sia la ristrutturazione sarebbero stati effettuati con fondi di provenienza lecita, derivanti dal finanziamento bancario; non sarebbe stato, in ogni caso, accertato se i lavori fossero stati effettivamente compiuti o solo "programmati e sognati" e mai realizzati oltre la disponibilità concessa dalla banca; la Corte di appello di Palermo avrebbe formulato, altresì, una motivazione del tutto congetturale anche con riguardo alla rilevata contraddizione tra la ritenuta non sostenibilità da parte della Riina del pagamento dei ratei del mutuo e la disposta autorizzazione da parte del Tribunale alla medesima Riina ad abitare l'immobile dietro pagamento di un canone mensile di importo superiore a quello del medesimo rateo del mutuo. Infine, la motivazione della Corte di appello di Palermo sarebbe - sempre secondo l'impugnazione - apparente anche nella parte relativa ai criteri adottati per quantificare i consumi medi ISTAT perché non avrebbe detratto la componente relativa al c.d. fitto figurativo che la ricorrente, in quanto proprietaria, non corrispondeva, così sovrastimando le spese del nucleo familiare.3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, d.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate. Giova osservare che l'assetto normativo in tema di sindacabilità della motivazione dei provvedimenti emessi in materia di misure di prevenzione - personali e patrimoniali - è rimasto ancorato al profilo della "assenza" di motivazione, posto che il Giudice delle leggi ha dichiarato la infondatezza (cfr. sentenza n. 106 del 15 aprile 2015) della questione di legittimità Costituzionale del combinato disposto dell'art. 4, undicesimo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) e dell'art. 3-ter, secondo comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere), ora art. 10, comma 3, e art. 27, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), nella parte in cui limitano alla sola violazione di legge la proponibilità del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti di confisca adottati nell'ambito dei procedimenti di prevenzione, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. Resta fermo, pertanto, il criterio regolatore secondo cui il ricorso per cassazione avverso le decisioni emesse in sede di prevenzione non ricomprende il vizio di motivazione (nel senso dell'illogicità manifesta e della contraddittorietà), ma la sola violazione di legge (art. 4, comma 11 legge n. 1423 del 1956; art. 10, comma 3, d.lgs. n, 159 del 2011). Da ciò, per costante orientamento di questa Corte, deriva che è sindacabile la sola mancanza del percorso giustificativo della decisione, nel senso di redazione di un testo del tutto privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità (motivazione apparente) o di un testo del tutto inidoneo a far comprendere l'iter logico seguito dal giudice. 2. Alla luce di questi principi, ritiene il Collegio che la motivazione del provvedimento impugnato non sia meramente apparente o assolutamente inidonea a comprendere le ragioni argomentative della decisione e che il ricorso sia volto, in buona sostanza, a provocare una non consentita nuova valutazione delle circostanze di fatto, in quanto tali insindacabili in sede di legittimità.Incontestata la pericolosità sociale del proposto [OSCURATO:PERSONA], padre della ricorrente, la Corte di appello di Palermo ha evidenziato che l'acquisto dell'immobile in questione, da parte di [OSCURATO:PERSONA], era avvenuto nel 2005, cioè nell'ambito del perimetro temporale di manifestazione della pericolosità sociale del proprio genitore; ha spiegato che il prezzo indicato nell'atto notarile (C. 97.000,00) non poteva corrispondere a quello reale e doveva essere quantomeno pari alla stima indicata nel mutuo, cioè a C. 155.000,00, così da giustificare l'entità del finanziamento ottenuto dall'istituto di credito di C. 120.000,00; che a tale importo doveva essere aggiunto l'ammontare delle spese notarili (pari a C, 6.000,00) e i costi di ristrutturazione dell'immobile stesso, i cui lavori erano stati personalmente seguiti tra il 2008 e il 2009 dal proposto, il quale ne aveva stimato l'importo in oltre centomila euro, come era emerso dal tenore delle intercettazioni. La Corte territoriale ha, quindi, ritenuto fittizia l'intestazione dell'immobile confiscato, che doveva essere riferito al proposto, il quale aveva impiegato per l'investimento e per i successivi lavori di ristrutturazione provviste inevitabilmente provenienti dalle sue attività illecite, tenuto conto del divario reddituale accertato a seguito dell'esame della documentazione prodotta (cfr. pagg. 17, 18 e 19 del decreto impugnato); più specificamente, ha rilevato una costante e significativa sproporzione tra la capacità reddituale del nucleo familiare del proposto fin dal 1985 e le uscite, a eccezione dell'anno 2005 proprio in ragione dell'importo concesso in mutuo; ha, altresì, evidenziato che oltre alle rate del mutuo la ricorrente doveva restituire anche gli importi di altri prestiti (cfr. pagg. 18 e 21) ottenuti nel 2004, 2005 e 2009 e che tale sistematico ricorso al credito al consumo - peraltro, per somme cospicue - tradiva una perdurante e grave incapacità di far fronte alle proprie obbligazioni con i redditi ordinariamente percepiti, in insanabile contrasto anche con il sistematico versamento di somme per l'acquisto di prodotti finanziari. 3. Ebbene, detta motivazione, non solo non è affatto mancante o meramente apparente, ma è anzi del tutto esauriente; mentre il ricorso, pur denunciando formalmente la violazione di legge, in buona sostanza, si articola in censure sulla motivazione, volendo confutare gli argomenti posti a base del decreto della Corte di appello di Palermo. Parimenti, le censure riguardanti la dedotta contraddizione tra la ritenuta non sostenibilità, da parte della ricorrente, del pagamento dei ratei del mutuo e la disposta autorizzazione, da parte del Tribunale, alla medesima ad abitare l'immobile dietro pagamento di un canone mensile di importo superiore a quello del rateo del mutuo, nonché il rilevato vizio motivazionale con riguardo ai criteri adottati per quantificare i consumi medi ISTAT non evidenziano profili di vera e propria apparenza e/o mancanza 4 * argomentativa; anzi il contesto espressivo del provvedimento impugnato rappresenta, a giudizio del Collegio, con sufficiente chiarezza i necessari passaggi logici dell'iter seguito dalla Corte al fine di confutare entrambe le questioni indebitamente riproposte in questa sede. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - non escludendosi profili di colpa nella proposizione della impugnazione (cfr. Corte Cost. sent. n. 186 del 2000) - al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma che la Corte determina nella misura congrua ed equa di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il
Decreto Cassazione n. 14776/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris