CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 39548/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano del 17/06/2021, che aveva confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di truffa. 1.1 Al riguardo il difensore lamenta che la Corte di appello non aveva dichiarato il reato estinto per prescrizione, ritenendo erroneamente che vi fosse stato un differimento dell'udienza durante il "periodo Covid", quando invece nessuna udienza vi era stata tra il 3/12/2019 ed il 15/09/2020, per cui l'art. 83 D.L. n.18/2020 non trovava applicazione. 1.2 Il difensore osserva inoltre che, anche a voler considerare i 61 giorni della sospensione della prescrizione dovuti alla pandemia, il processo di sarebbe comunque prescritto in fase di appello, posto che il termine di prescrizione andava individuato nel 10 luglio 2021 e le motivazioni della sentenza erano state depositate il 13 agosto 2021 1.3 II difensore eccepisce che la sentenza di appello era stata emessa in violazione di quanto statuito dalla Corte Costituzionale relativamente alla incostituzionalità dell'art. 83 D.L. n. 28/2020 per violazione del principio di legalità 1.4 Il difensore lamenta la violazione del diritto al silenzio dell'imputato e valutazione negativa dell'esercizio di tale diritto in violazione al diritto di difesa e della presunzione di non colpevolezza 1.5 Il difensore eccepisce la mancanza di prova relativamente all'elemento oggettivo del reato inerente il profitto e la mancata attivazione dei poteri istruttori del giudice al fine di raggiungere la prova. 1.6 Il difensore eccepisce la mancanza della motivazione (sia in senso grafico che concettuale) relativamente al raggiungimento della prova circa la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. 2. Il Procuratore generale depositava conclusioni scritte, con le quali chiedeva l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione. 3. Il difensore depositava conclusioni scritte, con le quali insisteva nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 2.11 ricorso è fondato quanto al primo motivo. 2.1 Le Sezioni Unite di questa Corte (Sentenza n. 5292 del 26/11/2020, Sanna, Rv. 280432 - 02) hanno affermato che "in tema di disciplina della 2 r.,,ps\ prescrizione a seguito dell'emergenza pandemica da Covid-19, la sospensione del termine per complessivi sessantaquattro giorni, prevista dall'art. 83, comma 4, del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica ai procedimenti la cui udienza sia stata fissata nel periodo compreso dal 9 marzo all'il maggio 2020, nonché a quelli per i quali fosse prevista la decorrenza, nel predetto periodo, di un termine processuale. (In motivazione, la Corte ha escluso che la sospensione della prescrizione possa operare in maniera generalizzata, per tutti i procedimenti pendenti, in quanto la disciplina introdotta all'art.83, comma 4, d.l. n.18 del 2020, presuppone che il procedimento abbia subito una effettiva stasi a causa delle misure adottate per arginare la pandemia)." Nel caso in esame, nel periodo considerato dall'art. 83 comma 4 sopra citato, ovvero dal 9 marzo 2020 all'il maggio 2020, pari a giorni 64, non sono state fissate udienze, né era pendente alcun termine processuale; ne consegue che il periodo di sospensione previsto dalla normativa emergenziale non doveva essere computato e che al momento della pronuncia della sentenza di appello il reato era già estinto per intervenuta prescrizione. Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non potendo dirsi, sulla base del compendio probatorio di cui si da atto nella sentenza impugnata, che sia evidente la prova della assenza di responsabilità del ricorrente in ordine al reato contestato. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata perché il