CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 febbraio 2026
Cassazione n. 33197/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
llo di Palermovista la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];vista la requisitoria con cui il Sost. [OSCURATO:PERSONA] haconcluso per la inammissibilità del ricorso;in procedura a trattazione scritta.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza emessa in data 10 febbraio 2026 la Corte di Appello diPalermo ha respinto il reclamo in tema di permesso di necessità – art.30ord.pen. - introdotto da [OSCURATO:PERSONA] (sottoposto alla misura cautelaredella custodia in carcere).La vicenda può essere sintetizzata nel modo che segue:in data 12 ottobre 2026 il GIP concedeva al [OSCURATO:PERSONA] il permesso dinecessità per recarsi presso l’abitazione della nonna morente;detto permesso non veniva portato ad esecuzione;successivamente il GIP respingeva le domande tese ad ottenere il permessoper recarsi in raccoglimento presso la abitazione della donna defunta,incontrando i familiari, o in subordine presso il cimitero.Secondo la Corte di appello il diniego va confermato, posto che in ragionedell’avvenuta tumulazione della nonna del reclamante, il parametro dellaeccezionalità dell’evento risulta venuto meno e le esigenze di raccoglimento inpreghiera possono essere soddisfatte presso il luogo di detenzione.2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle formedi legge – [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è affidato a una unica deduzioneespressa in termini di erronea applicazione di legge.La difesa contesta la interpretazione per cui l’evento familiare di particolaregravità non possa essere individuato nella necessità di un momento di incontrocon i familiari o di raccoglimento e preghiera sulla tomba della defunta.In particolare quanto al primo aspetto si evidenzia che l’evento (morte dellacongiunta) fa emergere il bisogno di sostegno reciproco che giustifica l’incontrocon i parenti, mentre quanto al secondo aspetto il raccoglimento presso il luogodi sepoltura è atto che soddisfa una esigenza interiore non surrogabile.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato, in riferimento alla opzione subordinata.2. Va premesso che per costante interpretazione giurisprudenziale ai finidella concessione del permesso di necessità previsto dall'art. 30, commasecondo, ord. pen. rilevano i requisiti dell'eccezionalità della concessione, dellaparticolare gravità dell'evento giustificativo e della correlazione dello stesso conla vita familiare, la cui sussistenza deve essere accertata tenendo contodell'idoneità del fatto ad incidere nella vicenda umana del detenuto, mentre lapericolosità del richiedente e la gravità dei fatti da lui commessi possono venirein rilievo esclusivamente ai fini della predisposizione di apposite cauteleesecutive (da ultimo Sez. 1, n. 33400 del 29/04/2024, Neri, Rv. 286695 - 01) .Ora, nel caso in esame è necessario apprezzare le conseguenze del decessodi una prossima congiunta, aspetto sicuramente eccezionale nel percorso di vitadi ogni persona. Il giudice procedente ne aveva colto l’importanza con la primaautorizzazione e di tale aspetto la Corte di appello pare non aver tenuto conto.La mancata esecuzione del permesso non comporta una «riduzione dellaeccezionalità dell’evento» e impone una riflessione più approfondita sullemodalità sostitutive di realizzazione del bisogno affettivo.Circa l’incontro con i familiari va tuttavia condivisa la motivazione deldiniego, atteso che il bisogno affettivo riguarda essenzialmente il rapporto(diventato ideale) tra il detenuto e la persona deceduta.Sotto tale profilo, va rivalutato il diniego del permesso a recarsi in preghierapresso il cimitero, trattandosi di una modalità concreta e socialmente accettata diraccordo intimo con la persona defunta. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata limitatamente al permesso per effettuare visita alcimitero con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Palermo.Rigetta nel resto il ricorso.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA]