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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 09841/2022

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eguente ORDINANZA sul ricorso n. 8571 - 2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - c.f.

SSSGNN41M64A5220 - rappresentata e difesa in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Timavo, n. 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA].

RICORRENTE e [OSCURATO:PERSONA] - c.f.

DLGDVD7OR18H501K - [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - rappresentati e difesi in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 81, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA].

CONTRORICORRENTI contro [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - rappresentato e difeso in virtù di procura speciale per notar Serravezza del 10.4.2017 dall'avvocato professor [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Sabotino, n. 12, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA].

CONTRORICORRENTE avverso la sentenza n. 5830 - 30.6/30.9.2016 della Corte d'Appello di Roma, udita la relazione nella camera di consiglio del 3 dicembre 2021 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto ritualmente notificato [OSCURATO:PERSONA] citava a comparire dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA].

Esponeva che con preliminare in data 17.2.2000, integrato con successiva scrittura, [OSCURATO:PERSONA], in regime di comunione legale con il coniuge, [OSCURATO:PERSONA], aveva promesso di vendergli ed egli attore aveva promesso di acquistare l'appartamento nonché il box al piano interrato con l'adiacente cantina alla via Roma di [OSCURATO:PERSONA], in catasto, rispettivamente, al fol. 13, partt. 170 e 1151, sub 1, e fol. 13, part. 170, sub

23. Chiedeva, tra l'altro, dato atto della sua disponibilità al versamento della somma di euro 10.516,46 quale saldo del prezzo pattuito, pronunciarsi sentenza ex art. 2932 cod. civ. idonea a trasferirgli la proprietà degli immobili promessi in vendita.

2. Si costituivano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonché [OSCURATO:PERSONA].

Instavano per il rigetto dell'avversa domanda.

3. Con sentenza n. 218/2015 il tribunale trasferiva ai sensi dell'art. 2932 cod. civ. all'attore la piena ed integrale proprietà degli immobili promessi in vendita, subordinando l'effetto traslativo al pagamento della somma di euro 10.516,46 quale saldo del prezzo.

4. Proponeva appello [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; proponeva appello incidentale.

Si costituivano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; del pari proponevano appello incidentale.

5. Con sentenza n. 5830/2016 la Corte d'Appello di Roma dichiarava inammissibile l'appello principale, dichiarava inammissibili gli appelli incidentali e compensava integralmente tra le parti tutte le spese del grado.

Evidenziava la corte che l'appello principale era stato proposto tardivamente, allorché il termine "lungo" semestrale, pur maggiorato della sospensione relativa al periodo feriale, era già scaduto.

Evidenziava segnatamente che la sentenza di primo grado era stata pubblicata in data 26.5.2015 e che il gravame principale era stato notificato al difensore costituito di [OSCURATO:PERSONA] in data 20 gennaio 2016 ed al difensore costituito di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in data 29 dicembre 2015.

6. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA]; ne ha chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato controricorso; hanno chiesto accogliersi il ricorso con ogni susseguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA] ha parimenti depositato controricorso; ha chiesto, pregiudizialmente, dichiararsi la litispendenza tra il presente giudizio ed altro giudizio pendente tra le stesse parti dinanzi alla Corte d'Appello di Roma; in subordine, ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore delle spese.

7. La ricorrente ha depositato memoria.

Del pari hanno depositato memoria [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].8.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazione degli artt. 149 e 330 cod. proc. civ. e dell'art. 53, 2° co., della legge n. 546/1992.

Deduce che la Corte di Roma ha errato a reputare inammissibile l'appello principale.

Deduce segnatamente che la corte di merito ha, sì, correttamente individuato nel 28.12.2015 l'ultimo giorno utile per la notifica del gravame, nondimeno ha errato allorché ha assunto che la notifica del suo atto d'appello si fosse perfezionata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Deduce in primo luogo che la corte distrettuale non ha tenuto conto del disposto dell'art. 149 cod. proc. civ., applicabile pur nell'evenienza in cui alla notifica attenda il difensore munito di procura, ai sensi del quale per il notificante la notifica si perfeziona al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario.

Deduce quindi che la notifica dell'atto di gravame a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] era senz'altro tempestiva, siccome il plico era stato consegnato all'ufficio postale in data [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Deduce in secondo luogo che aveva provveduto a richiedere la notifica dell'atto d'appello a [OSCURATO:PERSONA] nel domicilio eletto presso il suo difensore, in data 23.12.2015, ignaro della circostanza che l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] difensore dell'appellato - avesse alcuni giorni prima trasferito il suo studio.

Deduce quindi che si è prontamente attivata ai fini della rinotifica dell'atto di gravame, sicché il buon esito, in data 20.1.2016, della notificazione presso il nuovo indirizzo di studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] deve reputarsi efficace sin dal precedente vano tentativo di notificazione.9.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazione degli artt. 149 e 331 cod. proc. civ. e dell'art. 53, 2° co., della legge n. 546/1992.

Deduce - ferma la valenza assorbente del primo motivo di ricorso - che la natura inscindibile del giudizio, correlata alla situazione di litisconsorzio necessario sostanziale, avrebbe dovuto indurre la corte territoriale a reputare, nel quadro della previsione dell'art. 331 cod. proc. civ., sanata qualsivoglia invalidità inficiante la notifica dell'appello a [OSCURATO:PERSONA] a fronte del riscontro della rituale e tempestiva notifica del gravame a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] e della costituzione in giudizio dello stesso [OSCURATO:PERSONA].

10. Non può ricever seguito la richiesta formulata in via pregiudiziale dal controricorrente, [OSCURATO:PERSONA], finalizzata alla declaratoria della litispendenza.

11. Questa Corte spiega che la questione relativa alla sussistenza della litispendenza deve essere decisa con riguardo alla situazione processuale esistente al momento della relativa pronuncia e, dunque, avuto riguardo anche agli eventi processuali sopravvenuti; pertanto, l'eccipiente deve produrre la relativa idonea documentazione anche in cassazione, non essendo soggetti alla preclusione disposta dall'art. 372 cod. proc. civ. gli atti concernenti questioni proponibili in ogni grado di giudizio e rilevabili d'ufficio, come la questione relativa alla litispendenza (cfr. Cass. (ord.) 22.12.2016, n. 26862; Cass.7.3.2001, n. 3340)

12. Ebbene, su tale scorta si rimarca che nulla ha allegato il controricorrente [OSCURATO:PERSONA] onde dar ragione della perdurante pendenza del giudizio d'appello innanzi alla Corte d'Appello di Roma, iscritto al n. 8239/2015 r.g. e scaturito dal separato appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 218/2015 del Tribunale di Velletri.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno allegato alla loro memoria la sentenza n. 2498, pubblicata in data 25.5.2020, con la quale la Corte d'Appello di Roma ha dichiarato inammissibile il gravame da essi proposto avverso la sentenza n. 218/2015 del Tribunale di Velletri, gravame che ha dato origine al giudizio iscritto al n. 8239/2015 r.g. (cfr. analogamente memoria della ricorrente, pag. 2).

13. Il primo motivo di ricorso è fondato e meritevole di accoglimento; il suo buon esito assorbe e rende vana la disamina del secondo motivo.

14. Con riferimento al profilo di censura in primo luogo veicolato dal primo mezzo è sufficiente il rinvio all'insegnamento di questa Corte.

Ovvero all'insegnamento secondo cui, in tema di notificazioni di atti giudiziari ed alla stregua della sentenza della Corte costituzionale n. 447/2002 - che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 149 cod. proc. civ. e 4, 30 co., della legge 20.11.1982, n. 890, nella parte in cui prevede che la notificazione a mezzo posta si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario - opera nell'ordinamento un principio di ordine generale secondo il quale, qualunque sia la modalità di trasmissione od esecuzione, la notificazione di un atto processuale, almeno quando debba effettuarsi entro un termine prestabilito, si intende perfezionata, dal lato del richiedente, al momento dell'affidamento dell'atto all'ufficiale giudiziario che funge da tramite necessario del notificante nel relativo procedimento vincolato (cfr. Cass. 11.1.2007, n. 390; Cass. 25.2.2015, n. 3755).

15. In tal guisa l'esame degli atti - al cui riscontro questa Corte può senz'altro attendere in quanto giudice del "fatto processuale" - fornisce puntuale riscontro della prospettazione della ricorrente, ovvero, limitatamente alla notifica dell'atto 4' di gravame a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] presso il difensore - avvocato [OSCURATO:PERSONA] - costituito in prime cure, che il plico era stato consegnato all'ufficio postale in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] (al riguardo cfr. altresì controricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], pagg. 7 - 8), sicché la notifica era senza dubbio tempestiva, siccome "partita" in epoca antecedente all'ultimo giorno - [OSCURATO:DATA_NASCITA] - utile.

16. Con riferimento al profilo di censura in secondo luogo veicolato dal primo mezzo del pari è sufficiente il rinvio agli insegnamenti di questa Corte.

Ovvero all'insegnamento secondo cui il luogo in cui la notificazione del ricorso per cassazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell'atto, sicché i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell'ambito della nullità dell'atto, come tale sanabile, con efficacia "ex tunc", o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ex art. 291 cod. proc. civ. (cfr. Cass. sez. un.20.7.2016, n. 14916).

Ovvero all'insegnamento secondo cui, quando la notifica dell'atto di impugnazione sia avvenuta al domicilio precedentemente eletto dal difensore della controparte senza che consti alcuna formale comunicazione del suo mutamento od altra negligenza del notificante, deve ritenersi ugualmente rispettato, a tutela dell'affidamento dell'impugnante, il termine di proposizione dell'impugnazione, pur formalmente tardiva, purché risulti che nel corso degli adempimenti di notificazione, acquisita formale conoscenza del trasferimento dello studio professionale del difensore, il notificante si sia attivato con immediatezza, e comunque entro un termine ragionevole, a riprendere il procedimento notificatorio, andato poi a buon fine (cfr. Cass. (ord.) 19.10.2017, n. 24660.

Cfr. altresì Cass. (ord.) 13.11.2018, n. 29039.

Ancora, cfr. Cass.19.10.2012, n. 18074, secondo cui, qualora la notificazione di un atto processuale, da effettuare entro un termine perentorio, non si perfezioni per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha l'onere - anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo, atteso che la richiesta di un provvedimento giudiziale comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio - di chiedere all'ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio e, ai fini del rispetto del termine perentorio, la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, sempreché la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari, secondo la comune diligenza, per conoscere l'esito negativo della notificazione e assumere le informazioni del caso; Cass.19.7.2017, n. 17864; cfr. Cass. 12.3.2008, n. 6547, secondo cui, se la notifica dell'atto di impugnazione, tempestivamente consegnato all'ufficiale giudiziario, non si perfeziona per cause non imputabili al notificante, questi non incorre in alcuna decadenza ove provveda con sollecita diligenza (da valutarsi secondo un principio di ragionevolezza) a rinnovare la notificazione, a nulla rilevando che quest'ultima si perfezioni successivamente allo spirare del termine per proporre gravame).

17. In questo quadro l'esame degli atti fornisce puntuale dimostrazione della prospettazione della ricorrente, ovvero, limitatamente alla notifica dell'atto di gravame a [OSCURATO:PERSONA], che [OSCURATO:PERSONA], appreso l'esito negativo del precedente tentativo di notifica (intrapreso in data 23.12.2015; cfr. controricorso di [OSCURATO:PERSONA], pag. 13) presso il pregresso indirizzo di studio t dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ossia ricevuto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] (tale è la data che risulta dalla stampiglia apposta sul plico restituito al mittente e non notificato) riscontro del vano tentativo di notifica, si è prontamente e senza indugio riattivata per la notifica a mezzo posta in data lunedì 18.1.2016, tant'è che la notifica si è compiuta in data 20.1.2016, entro un termine sicuramente "ristretto" a decorrere dall'antecedente vano tentativo di notificazione.

18. Una puntualizzazione finale si impone.

Nella fattispecie operava, ai fini della notifica dell'appello, il termine "lungo" ex art. 327 cod. proc. civ.

Cosicché non è propriamente pertinente il "filone" giurisprudenziale secondo cui, in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 cod. proc. civ., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa (cfr. Cass. sez. lav. (ord.) 21.8.2020, n. 17577; Cass. (ord.) 9.8.2018, n. 20700).

Si tratta, appunto, di un "filone" ricostruttivo concernente propriamente il termine "breve".

19. In accoglimento del primo motivo di ricorso la sentenza n. 5830 dei 30.6/30.9.2016 della Corte d'Appello di Roma va cassata con rinvio alla stessa corte in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.20.

Non sussistono i presupposti processuali perché, ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002, la ricorrente sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del 1° co. bis dell'art. 13 d.P.R. cit.

P.Q.M.

La Corte così provvede: accoglie il primo motivo di ricorso; cassa la sentenza n. 5830 dei 30.6/30.9.2016 della Corte d'Appello di Roma; rinvia alla stessa corte d'appello in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità; dichiara assorbito nell'accoglimento del primo motivo il secondo motivo di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso n. 8571 - 2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - c.f. SSSGNN41M64A5220 - rappresentata e difesa in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Timavo, n. 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. RICORRENTE e [OSCURATO:PERSONA] - c.f. DLGDVD7OR18H501K - [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - rappresentati e difesi in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 81, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. CONTRORICORRENTI contro [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - rappresentato e difeso in virtù di procura speciale per notar Serravezza del 10.4.2017 dall'avvocato professor [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Sabotino, n. 12, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. CONTRORICORRENTE avverso la sentenza n. 5830 - 30.6/30.9.2016 della Corte d'Appello di Roma, udita la relazione nella camera di consiglio del 3 dicembre 2021 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto ritualmente notificato [OSCURATO:PERSONA] citava a comparire dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA]. Esponeva che con preliminare in data 17.2.2000, integrato con successiva scrittura, [OSCURATO:PERSONA], in regime di comunione legale con il coniuge, [OSCURATO:PERSONA], aveva promesso di vendergli ed egli attore aveva promesso di acquistare l'appartamento nonché il box al piano interrato con l'adiacente cantina alla via Roma di [OSCURATO:PERSONA], in catasto, rispettivamente, al fol. 13, partt. 170 e 1151, sub 1, e fol. 13, part. 170, sub 23. Chiedeva, tra l'altro, dato atto della sua disponibilità al versamento della somma di euro 10.516,46 quale saldo del prezzo pattuito, pronunciarsi sentenza ex art. 2932 cod. civ. idonea a trasferirgli la proprietà degli immobili promessi in vendita. 2. Si costituivano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonché [OSCURATO:PERSONA]. Instavano per il rigetto dell'avversa domanda. 3. Con sentenza n. 218/2015 il tribunale trasferiva ai sensi dell'art. 2932 cod. civ. all'attore la piena ed integrale proprietà degli immobili promessi in vendita, subordinando l'effetto traslativo al pagamento della somma di euro 10.516,46 quale saldo del prezzo. 4. Proponeva appello [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; proponeva appello incidentale. Si costituivano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; del pari proponevano appello incidentale. 5. Con sentenza n. 5830/2016 la Corte d'Appello di Roma dichiarava inammissibile l'appello principale, dichiarava inammissibili gli appelli incidentali e compensava integralmente tra le parti tutte le spese del grado. Evidenziava la corte che l'appello principale era stato proposto tardivamente, allorché il termine "lungo" semestrale, pur maggiorato della sospensione relativa al periodo feriale, era già scaduto. Evidenziava segnatamente che la sentenza di primo grado era stata pubblicata in data 26.5.2015 e che il gravame principale era stato notificato al difensore costituito di [OSCURATO:PERSONA] in data 20 gennaio 2016 ed al difensore costituito di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in data 29 dicembre 2015. 6. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA]; ne ha chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato controricorso; hanno chiesto accogliersi il ricorso con ogni susseguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA] ha parimenti depositato controricorso; ha chiesto, pregiudizialmente, dichiararsi la litispendenza tra il presente giudizio ed altro giudizio pendente tra le stesse parti dinanzi alla Corte d'Appello di Roma; in subordine, ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore delle spese. 7. La ricorrente ha depositato memoria. Del pari hanno depositato memoria [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].8. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazione degli artt. 149 e 330 cod. proc. civ. e dell'art. 53, 2° co., della legge n. 546/1992. Deduce che la Corte di Roma ha errato a reputare inammissibile l'appello principale. Deduce segnatamente che la corte di merito ha, sì, correttamente individuato nel 28.12.2015 l'ultimo giorno utile per la notifica del gravame, nondimeno ha errato allorché ha assunto che la notifica del suo atto d'appello si fosse perfezionata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Deduce in primo luogo che la corte distrettuale non ha tenuto conto del disposto dell'art. 149 cod. proc. civ., applicabile pur nell'evenienza in cui alla notifica attenda il difensore munito di procura, ai sensi del quale per il notificante la notifica si perfeziona al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario. Deduce quindi che la notifica dell'atto di gravame a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] era senz'altro tempestiva, siccome il plico era stato consegnato all'ufficio postale in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Deduce in secondo luogo che aveva provveduto a richiedere la notifica dell'atto d'appello a [OSCURATO:PERSONA] nel domicilio eletto presso il suo difensore, in data 23.12.2015, ignaro della circostanza che l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] difensore dell'appellato - avesse alcuni giorni prima trasferito il suo studio. Deduce quindi che si è prontamente attivata ai fini della rinotifica dell'atto di gravame, sicché il buon esito, in data 20.1.2016, della notificazione presso il nuovo indirizzo di studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] deve reputarsi efficace sin dal precedente vano tentativo di notificazione.9. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazione degli artt. 149 e 331 cod. proc. civ. e dell'art. 53, 2° co., della legge n. 546/1992. Deduce - ferma la valenza assorbente del primo motivo di ricorso - che la natura inscindibile del giudizio, correlata alla situazione di litisconsorzio necessario sostanziale, avrebbe dovuto indurre la corte territoriale a reputare, nel quadro della previsione dell'art. 331 cod. proc. civ., sanata qualsivoglia invalidità inficiante la notifica dell'appello a [OSCURATO:PERSONA] a fronte del riscontro della rituale e tempestiva notifica del gravame a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] e della costituzione in giudizio dello stesso [OSCURATO:PERSONA]. 10. Non può ricever seguito la richiesta formulata in via pregiudiziale dal controricorrente, [OSCURATO:PERSONA], finalizzata alla declaratoria della litispendenza. 11. Questa Corte spiega che la questione relativa alla sussistenza della litispendenza deve essere decisa con riguardo alla situazione processuale esistente al momento della relativa pronuncia e, dunque, avuto riguardo anche agli eventi processuali sopravvenuti; pertanto, l'eccipiente deve produrre la relativa idonea documentazione anche in cassazione, non essendo soggetti alla preclusione disposta dall'art. 372 cod. proc. civ. gli atti concernenti questioni proponibili in ogni grado di giudizio e rilevabili d'ufficio, come la questione relativa alla litispendenza (cfr. Cass. (ord.) 22.12.2016, n. 26862; Cass.7.3.2001, n. 3340) 12. Ebbene, su tale scorta si rimarca che nulla ha allegato il controricorrente [OSCURATO:PERSONA] onde dar ragione della perdurante pendenza del giudizio d'appello innanzi alla Corte d'Appello di Roma, iscritto al n. 8239/2015 r.g. e scaturito dal separato appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 218/2015 del Tribunale di Velletri.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno allegato alla loro memoria la sentenza n. 2498, pubblicata in data 25.5.2020, con la quale la Corte d'Appello di Roma ha dichiarato inammissibile il gravame da essi proposto avverso la sentenza n. 218/2015 del Tribunale di Velletri, gravame che ha dato origine al giudizio iscritto al n. 8239/2015 r.g. (cfr. analogamente memoria della ricorrente, pag. 2). 13. Il primo motivo di ricorso è fondato e meritevole di accoglimento; il suo buon esito assorbe e rende vana la disamina del secondo motivo. 14. Con riferimento al profilo di censura in primo luogo veicolato dal primo mezzo è sufficiente il rinvio all'insegnamento di questa Corte. Ovvero all'insegnamento secondo cui, in tema di notificazioni di atti giudiziari ed alla stregua della sentenza della Corte costituzionale n. 447/2002 - che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 149 cod. proc. civ. e 4, 30 co., della legge 20.11.1982, n. 890, nella parte in cui prevede che la notificazione a mezzo posta si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario - opera nell'ordinamento un principio di ordine generale secondo il quale, qualunque sia la modalità di trasmissione od esecuzione, la notificazione di un atto processuale, almeno quando debba effettuarsi entro un termine prestabilito, si intende perfezionata, dal lato del richiedente, al momento dell'affidamento dell'atto all'ufficiale giudiziario che funge da tramite necessario del notificante nel relativo procedimento vincolato (cfr. Cass. 11.1.2007, n. 390; Cass. 25.2.2015, n. 3755). 15. In tal guisa l'esame degli atti - al cui riscontro questa Corte può senz'altro attendere in quanto giudice del "fatto processuale" - fornisce puntuale riscontro della prospettazione della ricorrente, ovvero, limitatamente alla notifica dell'atto 4' di gravame a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] presso il difensore - avvocato [OSCURATO:PERSONA] - costituito in prime cure, che il plico era stato consegnato all'ufficio postale in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] (al riguardo cfr. altresì controricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], pagg. 7 - 8), sicché la notifica era senza dubbio tempestiva, siccome "partita" in epoca antecedente all'ultimo giorno - [OSCURATO:DATA_NASCITA] - utile. 16. Con riferimento al profilo di censura in secondo luogo veicolato dal primo mezzo del pari è sufficiente il rinvio agli insegnamenti di questa Corte. Ovvero all'insegnamento secondo cui il luogo in cui la notificazione del ricorso per cassazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell'atto, sicché i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell'ambito della nullità dell'atto, come tale sanabile, con efficacia "ex tunc", o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ex art. 291 cod. proc. civ. (cfr. Cass. sez. un.20.7.2016, n. 14916). Ovvero all'insegnamento secondo cui, quando la notifica dell'atto di impugnazione sia avvenuta al domicilio precedentemente eletto dal difensore della controparte senza che consti alcuna formale comunicazione del suo mutamento od altra negligenza del notificante, deve ritenersi ugualmente rispettato, a tutela dell'affidamento dell'impugnante, il termine di proposizione dell'impugnazione, pur formalmente tardiva, purché risulti che nel corso degli adempimenti di notificazione, acquisita formale conoscenza del trasferimento dello studio professionale del difensore, il notificante si sia attivato con immediatezza, e comunque entro un termine ragionevole, a riprendere il procedimento notificatorio, andato poi a buon fine (cfr. Cass. (ord.) 19.10.2017, n. 24660. Cfr. altresì Cass. (ord.) 13.11.2018, n. 29039. Ancora, cfr. Cass.19.10.2012, n. 18074, secondo cui, qualora la notificazione di un atto processuale, da effettuare entro un termine perentorio, non si perfezioni per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha l'onere - anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo, atteso che la richiesta di un provvedimento giudiziale comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio - di chiedere all'ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio e, ai fini del rispetto del termine perentorio, la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, sempreché la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari, secondo la comune diligenza, per conoscere l'esito negativo della notificazione e assumere le informazioni del caso; Cass.19.7.2017, n. 17864; cfr. Cass. 12.3.2008, n. 6547, secondo cui, se la notifica dell'atto di impugnazione, tempestivamente consegnato all'ufficiale giudiziario, non si perfeziona per cause non imputabili al notificante, questi non incorre in alcuna decadenza ove provveda con sollecita diligenza (da valutarsi secondo un principio di ragionevolezza) a rinnovare la notificazione, a nulla rilevando che quest'ultima si perfezioni successivamente allo spirare del termine per proporre gravame). 17. In questo quadro l'esame degli atti fornisce puntuale dimostrazione della prospettazione della ricorrente, ovvero, limitatamente alla notifica dell'atto di gravame a [OSCURATO:PERSONA], che [OSCURATO:PERSONA], appreso l'esito negativo del precedente tentativo di notifica (intrapreso in data 23.12.2015; cfr. controricorso di [OSCURATO:PERSONA], pag. 13) presso il pregresso indirizzo di studio t dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ossia ricevuto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] (tale è la data che risulta dalla stampiglia apposta sul plico restituito al mittente e non notificato) riscontro del vano tentativo di notifica, si è prontamente e senza indugio riattivata per la notifica a mezzo posta in data lunedì 18.1.2016, tant'è che la notifica si è compiuta in data 20.1.2016, entro un termine sicuramente "ristretto" a decorrere dall'antecedente vano tentativo di notificazione. 18. Una puntualizzazione finale si impone. Nella fattispecie operava, ai fini della notifica dell'appello, il termine "lungo" ex art. 327 cod. proc. civ. Cosicché non è propriamente pertinente il "filone" giurisprudenziale secondo cui, in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 cod. proc. civ., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa (cfr. Cass. sez. lav. (ord.) 21.8.2020, n. 17577; Cass. (ord.) 9.8.2018, n. 20700). Si tratta, appunto, di un "filone" ricostruttivo concernente propriamente il termine "breve". 19. In accoglimento del primo motivo di ricorso la sentenza n. 5830 dei 30.6/30.9.2016 della Corte d'Appello di Roma va cassata con rinvio alla stessa corte in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.20. Non sussistono i presupposti processuali perché, ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002, la ricorrente sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del 1° co. bis dell'art. 13 d.P.R. cit. P.Q.M. La Corte così provvede: accoglie il primo motivo di ricorso; cassa la sentenza n. 5830 dei 30.6/30.9.2016 della Corte d'Appello di Roma; rinvia alla stessa corte d'appello in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità; dichiara assorbito nell'accoglimento del primo motivo il secondo motivo di
Sentenza Cassazione n. 09841/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris