CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 novembre 1986
Cassazione n. 00280/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/11/1986 avverso la sentenza del 06/04/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 6/4/2021, la Corte di appello di Roma confermi:va la pronuncia emessa il 10/12/2020 dal locale Tribunale, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato giudicato colpevole del delitto di cui agli artt. 81 cpv cod. per., 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e condannato - con ritc E.bbr ?.viato - alla pena di tre anni di reclusione e 14.000 euro di multa. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del propri') iife. -sore, chiedendo l'annullamento della decisione; la contestuale detenzi mie (li più sostanze non integrerebbe più una pluralità di reati da riunire in continua?.ione, ma un'unica fattispecie, non dovendosi, pertanto, applicare l'aumento li cui all'art. 81 cpv. cod. pen., peraltro indicato in sentenza in misura eccess va. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta manifestamente infondato. 4. La Corte di appello ha rilevato che il Grillo era stato trDvato nella disponibilità di stupefacente, rinvenuto sia nel suo veicolo (sette involl di cocaina) che in una camera locata presso un bed & breakfast (tre pali:W di hashish custoditi in una cassaforte, un bilancino di precisione. ritaili di cellophane e denaro contante); richiamando gli argomenti del Tribunale, è stata quindi rigettata la tesi difensiva dell'uso personale. 5. Affrontando l'unico motivo di gravame, concernente il trattariento sanzionatorio, la sentenza ha poi evidenziato che la pena base per la detenzione di cocaina era stata individuata nel minimo edittale, che erano state riconosciute le circostanze attenuanti generiche e che era stato disposto un zontenuto aumento per la continuazione. Dal che, una pena correttamente indivick ata e congrua, peraltro fissata - quanto al primo motivo di ricorso - nel ri3pet -I della giurisprudenza di questa Corte che ammette l'unicità del reato soltanto q _lancio la detenzione delle diverse sostanze avvenga nel medesimo contesto e non, come nel caso in esame, in contesti spaziali differenti (tra le altre, $.;e2. U, i. 51063 del 27/9/2018, Murolo, Rv. 274046). 6. Il ricorso, dunque, deve esser dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevat) che. nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia pro) ,:sto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della zaw.a di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima CDrisecue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedim€ n:o finché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle E m T nde, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al paga nentc delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 3.000,00 in 'avo -c, della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 3 dicembre 20