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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 novembre 2023

Cassazione n. 49850/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];

176. R.G. 24405 -2023 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al giudizio di responsabilità penale dell'imputato e all'attendibilità della parte offesa, è aspecifico in quanto reiterativo di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello e, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, in quanto articolato esclusivamente in fatto.

Ciò premesso va evidenziato che la versione dei fatti offerta dalla persona offesa risulta essere stata valutata dai giudici di merito in maniera logica, congrua e lineare, anche in considerazione della portata dei rimanenti elementi di prova che non hanno evidenziato alcun profilo di contrasto significativo con le dichiarazioni rese dalla persona offesa né alcun interesse all'accusa da parte della querelante (vedi pagine 1 e 2 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in d r j sa 7 novembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] i iere Estensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 176. R.G. 24405 -2023 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al giudizio di responsabilità penale dell'imputato e all'attendibilità della parte offesa, è aspecifico in quanto reiterativo di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello e, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, in quanto articolato esclusivamente in fatto. Ciò premesso va evidenziato che la versione dei fatti offerta dalla persona offesa risulta essere stata valutata dai giudici di merito in maniera logica, congrua e lineare, anche in considerazione della portata dei rimanenti elementi di prova che non hanno evidenziato alcun profilo di contrasto significativo con le dichiarazioni rese dalla persona offesa né alcun interesse all'accusa da parte della querelante (vedi pagine 1 e 2 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in d r j sa 7 novembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] i iere Estensore I
Sentenza Cassazione n. 49850/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris