CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 febbraio 2023
Cassazione n. 12535/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 13 dicembre 1985; avverso la sentenza del 26 ottobre 2022, della Corte d'appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] Oggetto dell'impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d'appello di Napoli, in parziale riforma della condanna pronunciata in primo grado, previa esclusione della recidiva e rideterminazione della pena, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 624-bis del codice penale. Il ricorso, proposto nell'interesse dell'imputato, si compone di due motivi di censura, il primo afferente al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., illegittimamente esclusa, secondo la difesa, nonostante il Vatiero avesse restituito, poche ore dopo il fatto, l'orologio sottratto, ed il secondo alla modulazione del trattamento sanzionatorio, quantificata, in ipotesi difensiva, in violazione del divieto di reformatio in peius. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La corte territoriale ha escluso l'attenuante invocata ritenendo che la semplice restituzione della refurtiva, attesa la plurima oggettività giuridica del reato contestato e alla luce della concreta dinamica dei fatti, non potesse considerarsi integrale risarcimento del danno patito e prova di un effettivo ravvedimento del soggetto agente. La decisione è coerente con i principi ripetutamente affermati da questa Corte. La prima ipotesi contenuta nell'art. 62 n. 6 cod. pen., infatti, trova la sua giustificazione non tanto nella reintegrazione del patrimonio della vittima o dei suoi aventi diritto, quanto nella considerazione che l'avvenuto risarcimento del danno, anteriormente al giudizio, rappresenta una manifestazione concreta del sopravvenuto ravvedimento del reo e, quindi, della sua minore pericolosità (Sez. 5, n. 44562 del 28/05/2015, Rv. 265092). Da ciò la necessità che il colpevole provveda, prima del giudizio, all'integrale ed effettivo risarcimento, non potendo ad esso supplire un ristoro parziale, avvenuto attraverso la sola restituzione della refurtiva (Sez. 2, n. 9535 del 11/02/2022, Rv. 282793). Ebbene, in concreto, il ricorrente si è limitato a restituire la refurtiva, peraltro solo dopo che la polizia giudiziaria, nel frattempo, era riuscito, a risalire al proprietario del ciclomotore utilizzato. In questi termini, non solo la restituzione non rappresenta un integrale risarcimento (alla luce della pacifica plurima oggettività giuridica del reato contestato), ma, alla luce della concreta dinamica dei fatti, non evidenzia quel necessario sopravvenuto ravvedimento che della circostanza attenuante rappresenta, per quel che si è detto, il fondamento giustificativo della diminuzione di pena. Fondato è, invece, il secondo motivo. Esclusa la recidiva, la corte territoriale ha determinato la pena base in anni quattro di reclusione ed euro 1.200 di multa e, quindi, in termini superiori a quelli indicati dal giudice di primo grado (che l'aveva indicata in anni tre e mesi sei di reclusione). E tanto rappresenta un'oggettiva violazione del divieto di reformatio in peius (Sez. 4, n. 41585 del 04/11/2010, Rv. 248549). La sentenza impugnata, quindi, deve essere annullata, limitatamente a tale punto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso 1'8 febbraio 2023 Il