CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31336/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del 10 luglio 2019 del Tribunale di Torino che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di tentato furto aggravato, condannandolo alla pena di giustizia; - che il motivo di ricorso, con il quale l'imputato si duole dell'entità della pena, superiore al minimo edittale, è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello fornito adeguata motivazione, priva di contraddittorietà o illogicità evidenti, in ordine alle ragioni per le quali la pena è stata fissata in misura superiore al minimo edittale; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22