Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 4 luglio 2025

Cassazione n. 14443/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

l Tribunale di sorveglianza di Roma del 4/7/2025visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanzaimpugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza in data 4.7.2025, il Tribunale di sorveglianza di Roma haprovveduto su una richiesta di affidamento in prova di [OSCURATO:PERSONA], giàsottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare dal 10.10.2024.Nell’ordinanza si premette che [OSCURATO:PERSONA] sta scontando una pena di due anni,tre mesi, venti giorni di reclusione e 900 euro di multa per i reati di cui agli artt.640, 494, 605, 582, 628 cod. pen. e che ha carichi pendenti per i reati di cui agliartt. 648 e 494 cod. pen.

Il fine pena è fissato al 22.8.2026 e il condannato ha adoggi beneficiato di centottanta giorni di liberazione anticipata in quattro semestritra il 2020 e il 2022.Il Tribunale ha considerato che già con il precedente provvedimento del10.10.2024 era stata espressa una valutazione negativa circa la concedibilità dellamisura dell'affidamento in prova, sulla scorta delle emergenze della relazioneUepe.

Anche più recentemente il Magistrato di sorveglianza ha rigettato unaistanza analoga, che era stata avanzata per esigenze di lavoro, autorizzando inquella sede il condannato a fruire di sette ore libere al giorno – nell’attuale regimedi detenzione domiciliare – per lo svolgimento dell'attività lavorativa.Di conseguenza, i giudici di sorveglianza hanno ritenuto che non vi sianomotivi per rivedere la decisione del 10.10.2024, osservando che il recente cambiodi domicilio del condannato a seguito di sfratto confermi le conclusioni non positivegià raggiunte e rilevando, comunque, la necessità che [OSCURATO:PERSONA] dia prova diadesione alle prescrizioni imposte ai fini di una prognosi positiva della suarieducazione.2.

Avverso la predetta ordinanza, ha proposto ricorso il difensore di ErnestoPantusa, articolando un unico motivo, con il quale deduce che la motivazione delrigetto è apparente, perché il Tribunale di sorveglianza ha omesso qualsiasiconsiderazione del percorso svolto dal condannato dal momento dell'applicazionedella detenzione domiciliare: non è dato comprendere le ragioni per le quali talepercorso è stato ritenuto irrilevante, nonostante la condotta regolare, l'adesionepiena alle prescrizioni imposte e lo svolgimento di un'attività lavorativa.3.

Con requisitoria scritta trasmessa il 3.11.2025, il [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata, in quantonon si comprende dal provvedimento del Tribunale di sorveglianza quale sia lavalenza negativa del cambio di domicilio (dovuto a cause estranee a [OSCURATO:PERSONA],riferibili alla moglie) e perché l’attività lavorativa sarebbe un dato da valutarenegativamente in vista di un possibile affidamento; risulta, invece, che il percorsointrapreso si stia svolgendo regolarmente e che, quindi, non vi siano ragioniostative alla concessione di una misura alternativa di maggiore ampiezza.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è infondato.1.

Il Tribunale di sorveglianza fonda essenzialmente la propria decisione sullacircostanza che solo nove mesi prima, con l’ordinanza che in data 10.10.2024aveva concesso a [OSCURATO:PERSONA] la detenzione domiciliare, era stata al contemponegativamente valutata la possibilità che il condannato beneficiasse della piùampia misura alternativa dell’affidamento in prova.Dall’esame degli atti del fascicolo, risulta che nell’ordinanza appenarichiamata i giudici avessero stigmatizzato la considerevole pericolosità sociale diPantusa, facendo riferimento sia al fatto che i numerosi reati contro il patrimonioa suo carico erano stati consumati in diverse città, sia alla circostanza che i reatiin espiazione di pena erano stati commessi ai danni del suo difensore di fiducia.Il Tribunale aveva dato atto, altresì, che la relazione dell’Uepe avessedelineato la figura del condannato come soggetto dalla personalità ambiziosa e,soprattutto, distaccato dalle sue vicende giudiziarie, verso cui sviluppava processidi negazione, protestando la sua estraneità ai reati e ritenendo di essere statoraggirato o calunniato dalla vittima.

Dunque, se ne era ricavata la conclusione chenon vi fosse in [OSCURATO:PERSONA] una rielaborazione della propria vicenda personale, inragione della sua posizione autocentrata, orientata al soddisfacimento dei propriobiettivi senza valutarne gli effetti e priva di ogni interesse per le vittime.2.

A partire da questo dato, l’ordinanza oggi impugnata registra senzairragionevolezza che non sussistano elementi nuovi per rivedere la precedentedecisione.Tale affermazione, peraltro, si basa sul compendio dei dati desuntidall’osservazione della personalità e, dunque, sugli elementi principalmentetrattamento, secondo una linea che dovrebbe prevedere una progressivitànell’ammissione all’esecuzione penale esterna per il tramite delle misurealternative alla detenzione.In questo senso, l’ordinanza impugnata richiama sostanzialmente il principiodi gradualità del trattamento penitenziario e, pertanto, fa corretta applicazionedell’orientamento di legittimità secondo cui il Tribunale di sorveglianza, purequando sono emersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, puòlegittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e losvolgimento di altri esperimenti premiali, al fine di verificare la attitudine delsoggetto ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre con la concessione delle misurealternative (Sez. 1, n, 30065 del 29/5/2025, B., Rv. 288564 – 01; Sez. 1, n. 22443del 17/1/2019, Froncillo, Rv. 276213 – 01; Sez. 1, n. 27264 del 14/1/2015, Sicari,Rv. 264037 – 01).Il ricorso, avversando la decisione in questione, indica, quale elemento nuovo,lo svolgimento di una stabile attività lavorativa da parte di [OSCURATO:PERSONA], senza che sisiano verificate violazioni delle prescrizioni della detenzione domiciliare.La prospettazione difensiva, tuttavia, non è suscettibile di intaccare le ragionisostanziali della decisione assunta e mostra, in definitiva, di eludere il tema dellarevisione critica dei pregressi comportamenti.La valutazione da parte del Tribunale di sorveglianza deve avere ad oggettola complessiva condotta serbata dal condannato, al fine di verificare se l'azionerieducativa in corso abbia prodotto almeno l’avvio di una revisione critica della vitaantecedente e se, dunque, sia possibile formulare un ragionevole giudizioprognostico di conformazione della futura condotta di vita del soggetto alleprescrizioni della più ampia misura alternativa.In questa prospettiva, lo svolgimento di un’attività lavorativa può certamentecostituire un dato valutabile, ma pur sempre unitamente agli altri elementiriguardanti la personalità del richiedente.Allo stesso modo in cui si è ritenuto che, ai fini della concessionedell'affidamento in prova al servizio sociale, la mancanza di un lavoro non puòrappresentare una condizione ostativa di accesso alla misura (cfr. Sez. 1, n. 1023del 30/10/2018, dep. 2019, Fusillo, Rv. 274869 – 01; Sez. 1, n. 14003 del28/11/2023, dep. 2024, R., Rv. 286257 – 01), si deve, simmetricamente,affermare che lo svolgimento di un'attività lavorativa, pur essendo uno deglielementi idonei a concorrere alla formulazione del giudizio prognostico favorevoleal reinserimento sociale del condannato, non è sufficiente da solo quando nonemergano elementi da cui desumere l’avvio di un serio e affidabile processo direvisione critica, a maggior ragione in presenza di una recente decisionesfavorevole al richiedente basata sui negativi risultati dell’osservazione dipersonalità.Nel caso di specie, l’ordinanza impugnata ha dato adeguatamente atto di nonravvisare decisivi elementi di novità rispetto alla situazione prospettata dall’Uepe,tali da potersi esprimere ora un positivo giudizio circa la praticabilitàdell’affidamento in prova da parte di [OSCURATO:PERSONA].Il ricorso, dal canto suo, ha fatto leva su un aspetto già portato all’attenzionedel giudice di merito, che lo aveva disatteso con motivazione nient’affattoapparente, e non è idoneo, quindi, a confutare decisivamente le argomentazioniposte a fondamento della decisione impugnata.3.

Alla luce di quanto fin qui osservato, pertanto, il ricorso deve essererigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 20.1.2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaolo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l Tribunale di sorveglianza di Roma del 4/7/2025visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanzaimpugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 4.7.2025, il Tribunale di sorveglianza di Roma haprovveduto su una richiesta di affidamento in prova di [OSCURATO:PERSONA], giàsottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare dal 10.10.2024.Nell’ordinanza si premette che [OSCURATO:PERSONA] sta scontando una pena di due anni,tre mesi, venti giorni di reclusione e 900 euro di multa per i reati di cui agli artt.640, 494, 605, 582, 628 cod. pen. e che ha carichi pendenti per i reati di cui agliartt. 648 e 494 cod. pen. Il fine pena è fissato al 22.8.2026 e il condannato ha adoggi beneficiato di centottanta giorni di liberazione anticipata in quattro semestritra il 2020 e il 2022.Il Tribunale ha considerato che già con il precedente provvedimento del10.10.2024 era stata espressa una valutazione negativa circa la concedibilità dellamisura dell'affidamento in prova, sulla scorta delle emergenze della relazioneUepe. Anche più recentemente il Magistrato di sorveglianza ha rigettato unaistanza analoga, che era stata avanzata per esigenze di lavoro, autorizzando inquella sede il condannato a fruire di sette ore libere al giorno – nell’attuale regimedi detenzione domiciliare – per lo svolgimento dell'attività lavorativa.Di conseguenza, i giudici di sorveglianza hanno ritenuto che non vi sianomotivi per rivedere la decisione del 10.10.2024, osservando che il recente cambiodi domicilio del condannato a seguito di sfratto confermi le conclusioni non positivegià raggiunte e rilevando, comunque, la necessità che [OSCURATO:PERSONA] dia prova diadesione alle prescrizioni imposte ai fini di una prognosi positiva della suarieducazione.2. Avverso la predetta ordinanza, ha proposto ricorso il difensore di ErnestoPantusa, articolando un unico motivo, con il quale deduce che la motivazione delrigetto è apparente, perché il Tribunale di sorveglianza ha omesso qualsiasiconsiderazione del percorso svolto dal condannato dal momento dell'applicazionedella detenzione domiciliare: non è dato comprendere le ragioni per le quali talepercorso è stato ritenuto irrilevante, nonostante la condotta regolare, l'adesionepiena alle prescrizioni imposte e lo svolgimento di un'attività lavorativa.3. Con requisitoria scritta trasmessa il 3.11.2025, il [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata, in quantonon si comprende dal provvedimento del Tribunale di sorveglianza quale sia lavalenza negativa del cambio di domicilio (dovuto a cause estranee a [OSCURATO:PERSONA],riferibili alla moglie) e perché l’attività lavorativa sarebbe un dato da valutarenegativamente in vista di un possibile affidamento; risulta, invece, che il percorsointrapreso si stia svolgendo regolarmente e che, quindi, non vi siano ragioniostative alla concessione di una misura alternativa di maggiore ampiezza.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è infondato.1. Il Tribunale di sorveglianza fonda essenzialmente la propria decisione sullacircostanza che solo nove mesi prima, con l’ordinanza che in data 10.10.2024aveva concesso a [OSCURATO:PERSONA] la detenzione domiciliare, era stata al contemponegativamente valutata la possibilità che il condannato beneficiasse della piùampia misura alternativa dell’affidamento in prova.Dall’esame degli atti del fascicolo, risulta che nell’ordinanza appenarichiamata i giudici avessero stigmatizzato la considerevole pericolosità sociale diPantusa, facendo riferimento sia al fatto che i numerosi reati contro il patrimonioa suo carico erano stati consumati in diverse città, sia alla circostanza che i reatiin espiazione di pena erano stati commessi ai danni del suo difensore di fiducia.Il Tribunale aveva dato atto, altresì, che la relazione dell’Uepe avessedelineato la figura del condannato come soggetto dalla personalità ambiziosa e,soprattutto, distaccato dalle sue vicende giudiziarie, verso cui sviluppava processidi negazione, protestando la sua estraneità ai reati e ritenendo di essere statoraggirato o calunniato dalla vittima. Dunque, se ne era ricavata la conclusione chenon vi fosse in [OSCURATO:PERSONA] una rielaborazione della propria vicenda personale, inragione della sua posizione autocentrata, orientata al soddisfacimento dei propriobiettivi senza valutarne gli effetti e priva di ogni interesse per le vittime.2. A partire da questo dato, l’ordinanza oggi impugnata registra senzairragionevolezza che non sussistano elementi nuovi per rivedere la precedentedecisione.Tale affermazione, peraltro, si basa sul compendio dei dati desuntidall’osservazione della personalità e, dunque, sugli elementi principalmentetrattamento, secondo una linea che dovrebbe prevedere una progressivitànell’ammissione all’esecuzione penale esterna per il tramite delle misurealternative alla detenzione.In questo senso, l’ordinanza impugnata richiama sostanzialmente il principiodi gradualità del trattamento penitenziario e, pertanto, fa corretta applicazionedell’orientamento di legittimità secondo cui il Tribunale di sorveglianza, purequando sono emersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, puòlegittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e losvolgimento di altri esperimenti premiali, al fine di verificare la attitudine delsoggetto ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre con la concessione delle misurealternative (Sez. 1, n, 30065 del 29/5/2025, B., Rv. 288564 – 01; Sez. 1, n. 22443del 17/1/2019, Froncillo, Rv. 276213 – 01; Sez. 1, n. 27264 del 14/1/2015, Sicari,Rv. 264037 – 01).Il ricorso, avversando la decisione in questione, indica, quale elemento nuovo,lo svolgimento di una stabile attività lavorativa da parte di [OSCURATO:PERSONA], senza che sisiano verificate violazioni delle prescrizioni della detenzione domiciliare.La prospettazione difensiva, tuttavia, non è suscettibile di intaccare le ragionisostanziali della decisione assunta e mostra, in definitiva, di eludere il tema dellarevisione critica dei pregressi comportamenti.La valutazione da parte del Tribunale di sorveglianza deve avere ad oggettola complessiva condotta serbata dal condannato, al fine di verificare se l'azionerieducativa in corso abbia prodotto almeno l’avvio di una revisione critica della vitaantecedente e se, dunque, sia possibile formulare un ragionevole giudizioprognostico di conformazione della futura condotta di vita del soggetto alleprescrizioni della più ampia misura alternativa.In questa prospettiva, lo svolgimento di un’attività lavorativa può certamentecostituire un dato valutabile, ma pur sempre unitamente agli altri elementiriguardanti la personalità del richiedente.Allo stesso modo in cui si è ritenuto che, ai fini della concessionedell'affidamento in prova al servizio sociale, la mancanza di un lavoro non puòrappresentare una condizione ostativa di accesso alla misura (cfr. Sez. 1, n. 1023del 30/10/2018, dep. 2019, Fusillo, Rv. 274869 – 01; Sez. 1, n. 14003 del28/11/2023, dep. 2024, R., Rv. 286257 – 01), si deve, simmetricamente,affermare che lo svolgimento di un'attività lavorativa, pur essendo uno deglielementi idonei a concorrere alla formulazione del giudizio prognostico favorevoleal reinserimento sociale del condannato, non è sufficiente da solo quando nonemergano elementi da cui desumere l’avvio di un serio e affidabile processo direvisione critica, a maggior ragione in presenza di una recente decisionesfavorevole al richiedente basata sui negativi risultati dell’osservazione dipersonalità.Nel caso di specie, l’ordinanza impugnata ha dato adeguatamente atto di nonravvisare decisivi elementi di novità rispetto alla situazione prospettata dall’Uepe,tali da potersi esprimere ora un positivo giudizio circa la praticabilitàdell’affidamento in prova da parte di [OSCURATO:PERSONA].Il ricorso, dal canto suo, ha fatto leva su un aspetto già portato all’attenzionedel giudice di merito, che lo aveva disatteso con motivazione nient’affattoapparente, e non è idoneo, quindi, a confutare decisivamente le argomentazioniposte a fondamento della decisione impugnata.3. Alla luce di quanto fin qui osservato, pertanto, il ricorso deve essererigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 20.1.2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaolo [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 14443/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris