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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 20 gennaio 2023

Cassazione n. 18529/2023

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unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9665/2018R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difes a dall’a vv.

Prof. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto in Roma , via [OSCURATO:PERSONA] n. 22, presso lo studio dello stesso difensore; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Genova ed elettivamente domiciliata all’indirizzo PEC deldifensore iscritt o nel REGINDE ; – controricorrente – avverso la sentenza della Corte di appello di Genova n. 310 pubblicata il 22 febbraio 2018 e notificata via pec il 27.02.2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 gennaio 2023dal [OSCURATO:PERSONA].

Osserva in fatto e in diritto Ritenuto che: - il Tribunale di Genova , con sentenza n. 1848 del 201 3 , in accoglimento dell’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso il decreto ingiuntivo n. 4818 del 2009 con il quale il medesimo ufficio, su istanza di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., intimava il pagamento della somma di euro 80.589,00, oltre accessori, quale credito maturato per la manutenzione dello stabilimento balneare sito in località [OSCURATO:PERSONA] di proprietà della opponente, revocava il decreto riconoscendo che nulla doveva la committente in forza del contratto di appalto stipulato tra le parti in relazione all’esercizio 2007/2008 in accoglimento dell’eccezione di compensazione sollevata dalla intimata con riferimento a n. 13 fatture emesse dalla stessa; - sul gravame interposto da lla [OSCURATO:PERSONA] , la Corte di appello di Genova, nella resistenza dell’appellata, con sentenza n. 310 del 201 8 , accoglieva l’appello e, per l’effetto, confermava quanto liquidato nel decreto ingiuntivo emesso dal giudice in fase monitoria, liquidando le spese processuali dell’intero giudizio secondo soccombenza.

Per quanto ancora di rilievo in questa sede, la Corte distrettuale evidenziava che l’opponente/appellata non aveva fornito la prova della sussistenza dei crediti dedotti in compensazione, già contestate dall’appellante/opposta con lettera A/R del 02.07.2008, né poteva essere pronunciato l’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. non potendo avere l’iniziativa finalità esplorative.

Aggiungeva che le prove testimoniali poste dal primo giudice a fondamento dell’eccezione di compensazione non erano univoche, in quanto il D’ambrosio aveva escluso che il credito dedotto dalla Orinvest fosse “un dato pacifico” (in quanto “non discusso in contraddittorio” ed avendo egli “avanzato delle contestazioni in merito agli importi relativi alle spese di cui al predetto rendiconto”) e il teste Stizzi aveva riportato solo conoscenza di fatti de relato per non avere egli partecipato all’incontro cui aveva delegato l’altro testimone.

Concludeva che la Orinvest non aveva assolto all’onere della prova della esistenza e della esatta quantificazione del credito dedotto in compensazione; - per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Genova ricorre la Orinvest, sulla base di tre motivi , cui resiste la [OSCURATO:PERSONA] con controricorso; - in prossimità dell’adunanza camerale entrambe le parti hanno curato il deposito di memorie ex art. 380 bis.1 c.p.c. consideratoche: - con il primo motivo la ricorrent e denuncia, ex art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c., l ’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti.

In particolare, la Corte di merito non avrebbe tenuto conto del doc. n. 7 prodotto in primo grado ed allegato al presente ricorso quale sub doc. n. 5 redatto e sottoscritto da entrambe le parti che reca la dichiarazione congiunta sul saldo 2008, determinato in euro 656,94.

Le contestazioni e le riserve, pure espresse nel medesimo documento avevano riferimento a crediti relativi alla stagione 2009, periodo estraneo a questo giudizio.

Ad avviso della ricorrente il giudice di appello sarebbe incorso in errore confondendo le fatture, 13 AR, 14 AR,18 AR, 19 AR, 20 AR, 25 AR, 29 AR e 30 AR, prodotte in primo grado e il doc. n. 7, prodotto dalla Orinvest con l’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, per essere quest’ultimo atto relativo al riepilogo conti gestione fra le parti per l’anno 2009.

Con il secondo motivo viene dedotta la violazione o la falsa applicazione degli artt. 1988 e 2697 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. per avere ritenuto la Corte territoriale la parte ricorrente onerata della prova della esistenza del credito posto in compensazione senza tenere conto del documento di cui al primo motivo, di rilevanza ai sensi della norma invocata, trattandosi di c.d. ricognizione di minor debito riconosciuto dalla medesima creditrice.

Le prime due censure – da trat tare unitariamente per la connessione argomentativa che li avvince –sono inammissibili.

In buona sostanza la ricorrente lamenta che la Corte d’appello abbia pronunciato sui soli pagamenti che dovevano essere effettuati dalla ricorrente e non anche su quel li antecedenti all’obbligazione de qua, relativi alle fatture indicate nel mezzo e nel documento n. 7.

Nella sentenza impugnata si afferma, a pagina 4, che le dichiarazioni testimoniali non consentivano di ritenere approvato il rendiconto reso dalla Orinvest, né i crediti in esso contenuti e dedotti in compensazione; inoltre, le fatture dalla stessa emesse, contestate e provenienti dalla stessa creditrice, non assumevano valore probatorio.

Deve al riguardo rilevarsi che secondo la giurisprudenza formatasi sul vecchio testo dell’art. 360 n. 5 cpc il vizio di motivazione per omesso esame di un documento, può essere denunziato solo nel caso in cui esso determini l'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, quando il documento non esaminato – che è stato oggetto di discussione fra le parti - offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la r atio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento (Cass. 5 aprile 2005 n. 7086; Cass. 13 febbraio 2006 n. 3075; Cass. n. 4980 del 2014).

È stato altresì precisato che, qualora, con il ricorso per cassazione, venga dedotta l'incongruità o illogicità della motivazione della sentenza impugnata per l'asserita mancata valutazione di risultanze processuali è necessario, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività della risultanza non valutata (o insufficientemente valutata), che il ricorrente precisi - mediante integrale trascrizione della medesima nel ricorso - la risultanza che egli asserisce decisiva e non valutata o insufficientemente valutata, dato che solo tale specificazione consente alla Corte di cassazione, alla quale è precluso l'esame diretto degli atti di causa, di delibare la decisività della risultanza stessa (Cass. n. 12481 del 2022; Cass. 27 febbraio 2009 n. 4849; Cass. 12 maggio 2005 n. 9954; Cass. 11 gennaio 2002 n. 317; Cass. 12 settembre 2000 n. 12025; Cass. 13 gennaio 1997 n. 265).

Orbene, la ricorrente insiste nel richiama re il verbale sottoscritto da entrambe le parti il 13 novembre 2009,il quale , a suo dire, conterrebbe un riepilogo dei conti gestione fra le parti per l’anno 2009 con valore di riconoscimento di debito (come precisato al secondo mezzo), ma, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, il cui sostrato normativo risiede nell’esposizione sommaria dei fatti di causa e nella specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda, che l’art. 366, comma 1 c.p.c. richiede «a pena di inammissibilità», rispettivamente, ai nn. 3 e 6 (in sinergia con il principio di specificità dei motivi veicolato dal n. 4), non trascrive il suo contenuto , neanche i brevi passaggi pertinenti alla propria tesi difensiva, non rendendo così possibile il suo scrutinio.

Né dall’esame della impugnata sentenza questa lacuna può essereovviata, perché in essa si fa riferimento alla non univocità delle testimonianze rese sull’esito dell’incontro del 13 novembre 2009, per cui si tratta di documento che ha formato oggetto di scrutinio.

Pertanto, la mancanza di siffatta indicazion e rende le censure inammissibili per non essere stato il Collegio di legittimità posto in grado di comprendere le critiche rivolte alla pronuncia del Giudice di merito per poterne poi valutare la fondatezza; -con il terzo ed ultimo motivo viene dedotta la violazione o la falsa applicazione degli artt. 1199, 2733, 2735 c.c. e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c., per avere la Corte di merito negato natura giuridica di quietanza alla fattura n. 6/2008 di [OSCURATO:PERSONA] nella quale viene espressamente riconosciuto l’avvenuto pagamento (senza riserve) del credito recato dalle fatture n. 4/2008 e n. 5/2008 fatte valere in sede monitoria per complessivi euro 55.340,00, la prima, ed euro 3.933,00 la seconda.

Si tratta di documento fiscale sottoscritto dall’amministratore unico al tempo dell’emissione, [OSCURATO:PERSONA].

Anche siffatto documento ha natura di quietanza di pagamento, trattandosi di dichiarazione di scienza diretta al solvens, con il quale il creditore ha asseverato l’avvenuto pagamento, irrilevante la circostanza che rechi l’espressione “detratto” anziché quella di “pagato”.

Anche l’ultimo motivo è privo di pregio.

Occorre premettere che questa Corte, quanto alla quietanza, ha affermato che la disposizione dell'art. 1199 c.c., secondo cui il creditore che riceve il pagamento deve, a richiesta ed a spese del debitore, rilasciare quietanza, concerne unicamente l'ipotesi in cui il debitore abbia adempiuto mediante pagamento e non è riferibile agli altri modi di estinzione delle obbligazioni (Cass. n. 858del 1967; ripresa da Cass. n. 7820 del 2015), circostanza che nella specie non risulta chiarita, a fronte pure della deduzione di controparte – recepita dalla medesima Corte distrettuale (v. pag. 3 della sentenza impugnata) – per cui con l’atto di citazione in opposizione la Orinvest non aveva contestato la sussistenza e la quantificazione del credito dedotto.

Né il Giudice fa riferimento ad una dichiarazione in tal senso nei documenti posti a base del procedimento monitorio ovvero ad una deduzione della ricorrente nell’atto di opposizione, per cui sarebbe stato onere della parte, che non ha assolto, indicare l’atto o la fase in cui aveva sollevato la questione.

Conclusivamente, il ricorso va respinto.

Le spese del giudizio di legittimità – liquidate come in dispositivo -seguono la soccombenza.

Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'a rt. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.

P. Q .

M . [OSCURATO:PERSONA] il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della [OSCURATO:PERSONA] liquidate in complessivi euro 6.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltrea spese generali e a d accessori di legge .

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente , a norma del comma 1 - bis dello stesso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9665/2018R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difes a dall’a vv. Prof. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto in Roma , via [OSCURATO:PERSONA] n. 22, presso lo studio dello stesso difensore; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Genova ed elettivamente domiciliata all’indirizzo PEC deldifensore iscritt o nel REGINDE ; – controricorrente – avverso la sentenza della Corte di appello di Genova n. 310 pubblicata il 22 febbraio 2018 e notificata via pec il 27.02.2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 gennaio 2023dal [OSCURATO:PERSONA]. Osserva in fatto e in diritto Ritenuto che: - il Tribunale di Genova , con sentenza n. 1848 del 201 3 , in accoglimento dell’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso il decreto ingiuntivo n. 4818 del 2009 con il quale il medesimo ufficio, su istanza di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., intimava il pagamento della somma di euro 80.589,00, oltre accessori, quale credito maturato per la manutenzione dello stabilimento balneare sito in località [OSCURATO:PERSONA] di proprietà della opponente, revocava il decreto riconoscendo che nulla doveva la committente in forza del contratto di appalto stipulato tra le parti in relazione all’esercizio 2007/2008 in accoglimento dell’eccezione di compensazione sollevata dalla intimata con riferimento a n. 13 fatture emesse dalla stessa; - sul gravame interposto da lla [OSCURATO:PERSONA] , la Corte di appello di Genova, nella resistenza dell’appellata, con sentenza n. 310 del 201 8 , accoglieva l’appello e, per l’effetto, confermava quanto liquidato nel decreto ingiuntivo emesso dal giudice in fase monitoria, liquidando le spese processuali dell’intero giudizio secondo soccombenza. Per quanto ancora di rilievo in questa sede, la Corte distrettuale evidenziava che l’opponente/appellata non aveva fornito la prova della sussistenza dei crediti dedotti in compensazione, già contestate dall’appellante/opposta con lettera A/R del 02.07.2008, né poteva essere pronunciato l’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. non potendo avere l’iniziativa finalità esplorative. Aggiungeva che le prove testimoniali poste dal primo giudice a fondamento dell’eccezione di compensazione non erano univoche, in quanto il D’ambrosio aveva escluso che il credito dedotto dalla Orinvest fosse “un dato pacifico” (in quanto “non discusso in contraddittorio” ed avendo egli “avanzato delle contestazioni in merito agli importi relativi alle spese di cui al predetto rendiconto”) e il teste Stizzi aveva riportato solo conoscenza di fatti de relato per non avere egli partecipato all’incontro cui aveva delegato l’altro testimone. Concludeva che la Orinvest non aveva assolto all’onere della prova della esistenza e della esatta quantificazione del credito dedotto in compensazione; - per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Genova ricorre la Orinvest, sulla base di tre motivi , cui resiste la [OSCURATO:PERSONA] con controricorso; - in prossimità dell’adunanza camerale entrambe le parti hanno curato il deposito di memorie ex art. 380 bis.1 c.p.c. consideratoche: - con il primo motivo la ricorrent e denuncia, ex art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c., l ’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti. In particolare, la Corte di merito non avrebbe tenuto conto del doc. n. 7 prodotto in primo grado ed allegato al presente ricorso quale sub doc. n. 5 redatto e sottoscritto da entrambe le parti che reca la dichiarazione congiunta sul saldo 2008, determinato in euro 656,94. Le contestazioni e le riserve, pure espresse nel medesimo documento avevano riferimento a crediti relativi alla stagione 2009, periodo estraneo a questo giudizio. Ad avviso della ricorrente il giudice di appello sarebbe incorso in errore confondendo le fatture, 13 AR, 14 AR,18 AR, 19 AR, 20 AR, 25 AR, 29 AR e 30 AR, prodotte in primo grado e il doc. n. 7, prodotto dalla Orinvest con l’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, per essere quest’ultimo atto relativo al riepilogo conti gestione fra le parti per l’anno 2009. Con il secondo motivo viene dedotta la violazione o la falsa applicazione degli artt. 1988 e 2697 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. per avere ritenuto la Corte territoriale la parte ricorrente onerata della prova della esistenza del credito posto in compensazione senza tenere conto del documento di cui al primo motivo, di rilevanza ai sensi della norma invocata, trattandosi di c.d. ricognizione di minor debito riconosciuto dalla medesima creditrice. Le prime due censure – da trat tare unitariamente per la connessione argomentativa che li avvince –sono inammissibili. In buona sostanza la ricorrente lamenta che la Corte d’appello abbia pronunciato sui soli pagamenti che dovevano essere effettuati dalla ricorrente e non anche su quel li antecedenti all’obbligazione de qua, relativi alle fatture indicate nel mezzo e nel documento n. 7. Nella sentenza impugnata si afferma, a pagina 4, che le dichiarazioni testimoniali non consentivano di ritenere approvato il rendiconto reso dalla Orinvest, né i crediti in esso contenuti e dedotti in compensazione; inoltre, le fatture dalla stessa emesse, contestate e provenienti dalla stessa creditrice, non assumevano valore probatorio. Deve al riguardo rilevarsi che secondo la giurisprudenza formatasi sul vecchio testo dell’art. 360 n. 5 cpc il vizio di motivazione per omesso esame di un documento, può essere denunziato solo nel caso in cui esso determini l'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, quando il documento non esaminato – che è stato oggetto di discussione fra le parti - offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la r atio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento (Cass. 5 aprile 2005 n. 7086; Cass. 13 febbraio 2006 n. 3075; Cass. n. 4980 del 2014). È stato altresì precisato che, qualora, con il ricorso per cassazione, venga dedotta l'incongruità o illogicità della motivazione della sentenza impugnata per l'asserita mancata valutazione di risultanze processuali è necessario, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività della risultanza non valutata (o insufficientemente valutata), che il ricorrente precisi - mediante integrale trascrizione della medesima nel ricorso - la risultanza che egli asserisce decisiva e non valutata o insufficientemente valutata, dato che solo tale specificazione consente alla Corte di cassazione, alla quale è precluso l'esame diretto degli atti di causa, di delibare la decisività della risultanza stessa (Cass. n. 12481 del 2022; Cass. 27 febbraio 2009 n. 4849; Cass. 12 maggio 2005 n. 9954; Cass. 11 gennaio 2002 n. 317; Cass. 12 settembre 2000 n. 12025; Cass. 13 gennaio 1997 n. 265). Orbene, la ricorrente insiste nel richiama re il verbale sottoscritto da entrambe le parti il 13 novembre 2009,il quale , a suo dire, conterrebbe un riepilogo dei conti gestione fra le parti per l’anno 2009 con valore di riconoscimento di debito (come precisato al secondo mezzo), ma, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, il cui sostrato normativo risiede nell’esposizione sommaria dei fatti di causa e nella specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda, che l’art. 366, comma 1 c.p.c. richiede «a pena di inammissibilità», rispettivamente, ai nn. 3 e 6 (in sinergia con il principio di specificità dei motivi veicolato dal n. 4), non trascrive il suo contenuto , neanche i brevi passaggi pertinenti alla propria tesi difensiva, non rendendo così possibile il suo scrutinio. Né dall’esame della impugnata sentenza questa lacuna può essereovviata, perché in essa si fa riferimento alla non univocità delle testimonianze rese sull’esito dell’incontro del 13 novembre 2009, per cui si tratta di documento che ha formato oggetto di scrutinio. Pertanto, la mancanza di siffatta indicazion e rende le censure inammissibili per non essere stato il Collegio di legittimità posto in grado di comprendere le critiche rivolte alla pronuncia del Giudice di merito per poterne poi valutare la fondatezza; -con il terzo ed ultimo motivo viene dedotta la violazione o la falsa applicazione degli artt. 1199, 2733, 2735 c.c. e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c., per avere la Corte di merito negato natura giuridica di quietanza alla fattura n. 6/2008 di [OSCURATO:PERSONA] nella quale viene espressamente riconosciuto l’avvenuto pagamento (senza riserve) del credito recato dalle fatture n. 4/2008 e n. 5/2008 fatte valere in sede monitoria per complessivi euro 55.340,00, la prima, ed euro 3.933,00 la seconda. Si tratta di documento fiscale sottoscritto dall’amministratore unico al tempo dell’emissione, [OSCURATO:PERSONA]. Anche siffatto documento ha natura di quietanza di pagamento, trattandosi di dichiarazione di scienza diretta al solvens, con il quale il creditore ha asseverato l’avvenuto pagamento, irrilevante la circostanza che rechi l’espressione “detratto” anziché quella di “pagato”. Anche l’ultimo motivo è privo di pregio. Occorre premettere che questa Corte, quanto alla quietanza, ha affermato che la disposizione dell'art. 1199 c.c., secondo cui il creditore che riceve il pagamento deve, a richiesta ed a spese del debitore, rilasciare quietanza, concerne unicamente l'ipotesi in cui il debitore abbia adempiuto mediante pagamento e non è riferibile agli altri modi di estinzione delle obbligazioni (Cass. n. 858del 1967; ripresa da Cass. n. 7820 del 2015), circostanza che nella specie non risulta chiarita, a fronte pure della deduzione di controparte – recepita dalla medesima Corte distrettuale (v. pag. 3 della sentenza impugnata) – per cui con l’atto di citazione in opposizione la Orinvest non aveva contestato la sussistenza e la quantificazione del credito dedotto. Né il Giudice fa riferimento ad una dichiarazione in tal senso nei documenti posti a base del procedimento monitorio ovvero ad una deduzione della ricorrente nell’atto di opposizione, per cui sarebbe stato onere della parte, che non ha assolto, indicare l’atto o la fase in cui aveva sollevato la questione. Conclusivamente, il ricorso va respinto. Le spese del giudizio di legittimità – liquidate come in dispositivo -seguono la soccombenza. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'a rt. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto. P. Q . M . [OSCURATO:PERSONA] il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della [OSCURATO:PERSONA] liquidate in complessivi euro 6.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltrea spese generali e a d accessori di legge . Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente , a norma del comma 1 - bis dello stesso
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