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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 giugno 2023

Cassazione n. 35076/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Brescia, con sentenza in data 6 luglio 2022, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Brescia, in data 19 aprile 2021, che aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di truffa, perché non punibile per particolare tenuità del fatto.

Rilevato che il primo motivo di ricorso, che censura l'ordinanza con cui il tribunale aveva rigettato l'istanza di rinvio per legittimo impedimento presentata dal difensore dell'imputato, risulta meramente riproduttivo di una questione già adeguatamente vagliata e disattesa con argomenti giuridici privi dei lamentati vizi da entrambi i giudici di merito, che hanno evidenziato le ragioni per cui tale richiesta, dettata da concomitante impegno professionale, non fosse meritevole di accoglimento, senza alcuna violazione del diritto di difesa dell'imputato, avendo comunque il difensore la possibilità di nominare un sostituto in uno dei due procedimenti (sul punto, si veda Sez.

U, n. 4909 del 18/12/2014 - dep. 2015, Torchio, Rv. 262912); Considerato che anche il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta l'inutilizzabilità, ai sensi dell'art. 63 cod. proc. pen., delle dichiarazioni rese dall'imputato nel verbale di s.i.t., si limita a riproporre una censura su cui la corte di appello ha fornito adeguata risposta (si veda pagina 5 della sentenza impugnata, in cui il secondo giudice ha escluso che la colpevolezza del prevenuto fosse fondata sul contenuto dell'atto in questione, emergendo invece dal racconto della persona offesa e dalla documentazione acquisita nel corso delle indagini); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 20 giugno 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Brescia, con sentenza in data 6 luglio 2022, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Brescia, in data 19 aprile 2021, che aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di truffa, perché non punibile per particolare tenuità del fatto. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che censura l'ordinanza con cui il tribunale aveva rigettato l'istanza di rinvio per legittimo impedimento presentata dal difensore dell'imputato, risulta meramente riproduttivo di una questione già adeguatamente vagliata e disattesa con argomenti giuridici privi dei lamentati vizi da entrambi i giudici di merito, che hanno evidenziato le ragioni per cui tale richiesta, dettata da concomitante impegno professionale, non fosse meritevole di accoglimento, senza alcuna violazione del diritto di difesa dell'imputato, avendo comunque il difensore la possibilità di nominare un sostituto in uno dei due procedimenti (sul punto, si veda Sez. U, n. 4909 del 18/12/2014 - dep. 2015, Torchio, Rv. 262912); Considerato che anche il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta l'inutilizzabilità, ai sensi dell'art. 63 cod. proc. pen., delle dichiarazioni rese dall'imputato nel verbale di s.i.t., si limita a riproporre una censura su cui la corte di appello ha fornito adeguata risposta (si veda pagina 5 della sentenza impugnata, in cui il secondo giudice ha escluso che la colpevolezza del prevenuto fosse fondata sul contenuto dell'atto in questione, emergendo invece dal racconto della persona offesa e dalla documentazione acquisita nel corso delle indagini); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 giugno 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 35076/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris