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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 30296/2022

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in [OSCURATO:PERSONA], in person a dell’amministratore unico dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a per procura alle liti in calce al ricorso dall’Avvocat o prof. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatapresso il suo studio in Roma, via G. Borsi n. 4.

Ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C.,in persona del socio accomandatario sig. [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] , rappresentati e difes i per procura a lle liti in calce al contro ricorso dagli AvvocatiRaffaele [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso lo studio di quest’ultimo in Roma, viale Angelico n. 36/[OSCURATO:SOCIETA].; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]/2017.avverso la sentenza n.103 della Corte di appello di Milano , depositata il 12.

1. 2017.

Viste le conclusioni scritte del P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del quinto motivo di ricorso e che siano dichiarati inammissibili gli altri.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22. 9.2022 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa Con sentenza n. 103 del 12.

1. 2017 la Corte di appello di Milano, rigettando l’appello principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] e dalla s.n.c. [OSCURATO:PERSONA] dei F.lli [OSCURATO:PERSONA], Giancarlo e Adalberto e quelli incidental i avanzatida [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA]., confermò, per quanto qui ancora interessa, il capo della sentenza di primo grado che aveva dichiarato legittimo il recesso manifestato dalla società [OSCURATO:PERSONA] dal contratto preliminare di compravendita immobiliare stipulato in data 3.

9. 2008 con la società [OSCURATO:SOCIETA] per inadempimento di quest’ultima, che aveva altresì condannato al pagamento della somma di euro 850.000,00, pari, per euro 600.000,00,al doppio della caparra ricevuta e , per i rimanenti euro 250.000,00,agli acconti sul prezzo incassati.

Asostegno della decisione adottata la Corte di appello espose che il contratto preliminare intervenuto tra le parti prevedeva la data del 31.

8. 2009 per la stipula del contratto definitivo di vendita, con facoltà per la società [OSCURATO:PERSONA], quale promissaria acquirente, di differire tale data fino al 31.

8. 2011 e l’ impegno a pagare, in tal caso, in conto prezzo, l’impo rto di euro 300.000,00 entro il 31.

8. 2009 ed ulteriori euro 300.000,00 entro il 31.

8. 2010; che la promissaria acquirente aveva versato a tal fine la somma di euro 200.000,00il 4.

9. 2009 e quella di euro 50.000,00 il giorno 11 successivo; che la [OSCURATO:SOCIETA], contestando alla controparte di non avere comunicato il differimento della data di stipula del definitivo e di non avere adempiuto all’obbligo di versamento dell’ulteriore caparra, aveva comunicato la propria volontà di recedere dal contratto e di trattenere le somme ricevute, R.G.

N. 18384/2017.provvedendo poi a trasferire il ramo di azienda del settore immobiliare , comprendente il contratto preliminare in oggetto, alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., che aveva costituito con atto notarile del 7.

9. 2009, registrato il 21.

9. 2009.

Ciò premesso, la Corte milanese ritenne che il recesso manifestato dalla [OSCURATO:SOCIETA] non fosse legittimo, atteso che con l’incasso nel settembre 2009 degli assegni per il complessivo importo di euro 250.000,00 essa aveva accettato, per facta concludentia, il pagamento di un importo inferiore rispetto a quello concordato e nel contempo prestato il suo consenso al differimento del termine per la stipula del contratto definitivo; aggiunse che, comunque, la condotta tenuta dalla promissaria acquirente non costituiva inadempimento grave, tenuto conto che il pagamento era avvenuto con una decina di giorni di ritardo e l’importo mancante era molto ridotto rispetto al totale della rata; che l’avvenuta cessione da parte della [OSCURATO:SOCIETA] del ramo di azienda comprendente il preliminare del 3.

9. 2008 alla [OSCURATO:PERSONA] non era produttivo di effetti sulla legittimazione sostanziale e processuale della società convenuta, avendo essa provveduto ad incassare gli assegni emessi dalla controparte e a d altresì ad esercitare il recesso dal contratto; che, pertanto , andava confermata la decisione del tribunale che aveva ravvisato nella condotta della [OSCURATO:SOCIETA] l’inadempimento degli obblighi assunti con il contratto preliminare e riconosciuto, per l’effetto, legittimo il recesso manifestato dalla controparte, adottando le statuizioni conseguenti.

Per la cassazione di questa sentenza, con atto notificato il 12.

7. 201 7 , ha proposto ricorso [OSCURATO:SOCIETA], affidandosi a settemotivi.

Resistono con unico controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C. e [OSCURATO:PERSONA] , mentre le altre parti intimate, che erano state convenute nel giudizio di merito in relazione a do mande che sono state rigettate senza impugnazione delle relative decisi oni, non hanno svolto attività difensiva.

Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.

Parte ricorrente ha depositato memoria.

R.G.

N. 18384/2017.La trattazione del ricorso si è svolta, ai sensi dell’art. 23, comma 8 bis, d.l. 28.

10. 2010, n. 137, convertito con la legge 18.

12. 2010, n.176, in camera di consiglio senza l’intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non essendo stata presentata richiesta di discussione orale.

Ragioni della decisione 1.Preliminarmente va esaminata e quindi disattesa l’eccezione sollevata dal controricorrente [OSCURATO:PERSONA] di inesistenza, nei suoi confronti, della procura speciale alle liti rilasciata al difensore della società ricorrente, per essere la stessa testualmente limitata alla proposizione del ricorso nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] e non estesa anche all’odierno controricorrente.

L’eccezione è infondata, atteso che la procura alle liti risulta rilasciata correttamente per la proposizione del ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Corte di appello, indic azione questa da ritenersi sufficiente al fine di investire il procuratore del potere di impugnazione, mentre deve ritenersi rimessa alla valutazione del professionista legale l’individuazione delle controparti. 2.Sempre in viapreliminare va accolta invece l’eccezione, così riqualificata da questa Corte, di difetto di legittimazione passiva sollevata anche in questo caso dal controricorrente [OSCURATO:PERSONA], che ha rilevato di avere partecipato ai giudizi di merito in quanto aveva proposto domande la cui decisione non forma oggetto della presente impugnazione, avendo quest’ultima investito esclusivamente la statuizione relativa al contratto preliminare di compravendita immobiliare intercorso tra l’odierna ricorrente e la società [OSCURATO:PERSONA], a cui egli è rimasto formalmente e sostanzialmente estraneo.

L’eccezione è fondata.

Dall’esame degli atti di causa emerge che l’odierno controricorrente aveva promosso nei confronti della società Italfiduciara ed altri una domanda di risoluzione di contratti di mandato e di rendimento di conto, contratti che avrebbero preceduto il preliminare di compravendita poi stipulato, come promissaria acquirente, dalla società [OSCURATO:PERSONA] e che, per contro, la R.G.

N. 18384/2017.domanda di accertamento della legittimità del recesso dalsuddetto contratto, per l’inadempimento della società [OSCURATO:SOCIETA], e di pagamento del doppio della caparra versata era stata avanzata, nei confronti di quest’ultima, solo dalla società [OSCURATO:PERSONA].

Ora, poiché, come rileva il controricorrente, le domande proposte da lui e dalla società [OSCURATO:PERSONA] non danno luogo a cause inscindibili, ma a cause tra loro autonome, è evidente che il ricorso proposto, che investe solo la statuizione relativa al contratto preliminare, trova la detta parte carente di legittimazione passiva, essendo il relativo contratto e le rispettive domande intercorse soltanto tra le due società.

Il ricorso proposto nei confronti di TessaroloAdalberto va pertanto dichiarato inammissibile. 3.Passando all’esame del ricorso, va esaminato per primo il quinto motivo, che pone una questione avente priorità logica e giuridica sui temi investiti dagli altri motivi.

Il motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1385, 1455, 2558 e 2660 cod. civ., dell’art. 111 cod. proc. civ. e vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, censurando la sentenza impugnata per avere affermato l’irrilevanza, ai fini della risoluzione della controversia,dell’atto notarile del 7.

9. 2009, registrato il 21.

9. 2009, con cui la [OSCURATO:SOCIETA] aveva costituito la [OSCURATO:PERSONA] conferendole il ramo di azienda relativo al settore immobiliare, comprendente il contratto preliminare del 3.

9. 2008 per cui è causa, reputando, in cont ra rio , che la società convenuta conservasse la propria legittimazione sostanziale e processuale, per avereincassato l’importo di euro 250.000,00 di cui agli assegni della [OSCURATO:PERSONA] del 4 e 11.

9. 2008 ed altresì manifestato, successivamente, la propria volontà di recedere dal contratto.

Il ricorso assume l’erroneità della decisione per non avere rilevato che, a seguito dell’attodi conferimento alla nuova società del ramo di azienda, si era prodotta, ai sensi dell’art. 2558 cod. civ., una successione del contratto preliminare in capo alla [OSCURATO:PERSONA], per effetto della quale questa era diventata parte del negozio e titolare in via esclusiva del relativo R.G.

N. 18384/2017.rapporto contrattuale.

Di nessun rilievo,invece, avrebbero dovuto ritenersi le circostanze addotte in senso contrario dalla Corte territoriale, tenuto conto che l’incasso degli assegni di controparte era avvenuto prima della iscrizione dell’atto di costituzione della nuova società nel registro delle imprese e che il recesso dal preliminare era stato comunicato anche dalla [OSCURATO:PERSONA].

Ne consegue che il giudice di appello avrebbe dovuto dichiarare il difetto di legittimazione passiva della odierna ricorrente e respingere le domande contro di essa proposte, nonché dichiarare comunque privo di efficacia il recesso dal contratto manifestatodalla [OSCURATO:PERSONA], in quanto comunicato alla [OSCURATO:SOCIETA] e non anche alla SolarTecnology Investment.

Il motivo, in accoglimento delle motivate conclusioni rassegnate dal ProcuratoreGenerale, è ammissibile e fondato.

Sotto il primo profilo, si rileva che, diversamente da quanto eccepito dal controricorso, la questione posta dal motivo non risulta affattoproposta per la prima volta in sede di giudizio di legittimità, essendo stata oggetto di specifico motivo dell’appello proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA] e di esame e decisione da parte della sentenza impugnata.

Merita altresì rilevare che l’ammissibilità del mezzo discende dalla stessa natura della questione sollevata, che, investendo il tema della titolarità del rapporto controverso, integra una mera difesa e non un’eccezione in senso stretto, come tale sempre rilevabile d’ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa ( Cass.

S.U. n. 2951 del 2016; Cass. n. 11744 del 2018 ).

Il motivo è altresì fondato.

Va premesso che la società [OSCURATO:PERSONA] ha proposto la domanda di accertamento della legittimità del proprio recesso dal contratto preliminare del 3.

9. 2008 e di condanna al pagamento del doppio della caparra versata esclusivamente nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA] e non anche della [OSCURATO:PERSONA], che risulta evocata in giudizio in relazione alla diversa domanda, respinta in primo e secondo grado, di nullità ed inefficacia nei propri confronti dell’atto di conferimento d’azienda e che la domanda di cui si discute risulta introdotta nel 2012, in una data successiva quindi all’atto di costituzione della SolarTecnology Investment ed al relativo conferimento del R.G.

N. 18384/2017.ramo di azienda, comprendente, come accertato dal giudice di appello, il contratto preliminare in oggetto, e della sua iscrizione nel registro delle imprese, avvenuta il 21.

9. 2009.

Tanto precisato, la censura è fondata in quanto il conferimento di un’azienda o di un ramo di essa ad una società rientra nella più ampia e generale figura della cessione d’azienda, realizzando il trasferimento e quindi la successione a titolo particolaredella stessa ( Cass. n. 20415 del 2018; C ass. n. 8644 del 2009 ).

Ne discende l’applicazione della disciplina conseguente posta dagli artt. 2557 e seguenti cod. civ. e, nello specifico, dell’art. 2558 cod. civ., in forza del quale, se non pattuito diversamente, il cessionario subentra nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda non aventi carattere personale.

In particolare,si è precisato che la cessione di azienda prevede la successione del cessionario d'azienda in tutti i contratti stipulati dal cedente per l'esercizio della stessa, con la sola espressa eccezione di quelli aventi carattere personale, di quelli aventi ad oggetto prestazioni già concluse o esaurite e di quelli rispettoai quali le parti abbiano, con espressa pattuizione, escluso che si verifichi l’effetto successorio, e che tale effetto si produce di diritto, ipso iure, con riguardo a tutti i rapporti contrattuali inerenti l'azienda ceduta, come effetto naturale dellafattispecie traslativa d'azienda.

A differenza della ipotesi generale della cessione del contratto exart. 1406 cod. c iv ., la cessione d'azienda prescinde del tutto dalla volontà, espressa o tacita, delle parti stipulanti e neppure richiede, per il suo perfezionamento, il consenso del contraente ceduto.

Il che evidentemente risponde all'intenzione del legislatore di realizzare, con tale meccanismo, l'interesse di carattere generale di favorire la circolazione di complessi aziendali completi ed efficienti.

Interesse che rischierebbe di rimanere frustrato se si ritenesse necessaria, ai fini del prodursi del fenomeno successorio, un'accettazione espressa dei contratti e delle pattuizioni per la cui validità è richiesta la forma scritta (Cass. n. 15 del 2020; Cass. n. 7652 del 2007 ).

Né in tale ipotesi appare configurabile, in capo al cedente, il mantenimento della titolarità di una situazione giuridica, come invece previsto, per i debiti relativi all'azienda ceduta, dall’art. 2660 cod. civ., avendo questa Corte anche R.G.

N. 18384/2017.in tal caso chiarito che tale ultima disposizione trova applicazione quando si tratti di debiti in sé soli considerati, e non anche quando, viceversa, essi si ricolleghino a posizioni contrattuali non ancora definite, in cui il cessionario sia subentrato a norma del precedente art. 2558, dal momento che in tale fattispecie la responsabilità si inserisce nell'ambito della più generale sorte del contratto (Cass. n. 8055 del 2018; Cass. n. 8539 del 2018 ; Cass. n. 11318 del 2004 ).

La sentenza impugnata appare pertanto affetta dal vizio denunziato di violazione dell’art. 2558 cod. civ., non avendo tratto dal conferimento del ramo di azienda attuato dalla società [OSCURATO:SOCIETA] alla società SolarTecnology Investment le conseguenze e gli effetti giuridici previsti da tale disposizione con riguardo al contratto preliminare dedotto in giudizio.

Il quinto motivo di ricorso va pertanto accolto.

Gli altri motivi di ricorso si dichiarano assorbiti, investendo i primi quattro la valutazione svolta dalla Corte di appello in ordine alla condotta delle parti successiva al preliminare e circa l’imputabilità della mancata conclusione del contratto definitivo, il sesto la statuizione sulle spese ed il settimo la mancata ammissione dei documenti prodotti dalla appellante ai fini dell’accertamento dei fatti controversi.

La sentenza va quindi cassata in relazione al quinto motivo, assorbiti gli altri.

Sussistendone le condizioni, non risultando necessari nuovi accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, con il rigetto, in applicazione dei principi di diritto sopra esposti, della domanda formulata dalla società [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA].

Le spese di giudizio seguono la soccombenza della [OSCURATO:PERSONA] nei riguardi della [OSCURATO:SOCIETA] e di quest’ultima nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA] e sonoliquidate in dispositivo in relazione a tutti i gradi di giudizio in favore della società [OSCURATO:SOCIETA] e con riguardo al solo giudizio di legittimità in favore di [OSCURATO:PERSONA], in applicazione dei criteri stabiliti dalla giurisprudenza consolidata di questa Corte ( Cass.

S.U. n. 17405 del 2012; Cass. n. 21205 del 2016; Cass. n. 17577 del 2018 ), applicando la tariffa allegata al d.m. n. 140 del 2012 per il giudizio di primo grado, conclusosi con R.G.

N. 18384/2017.sentenza del 7.

1. 2014, e quella allegata al d.m. n. 55 del 2014per gli altri gradi di giudizio.

P.Q.M. accoglie il quinto motivo di ricorso , assorbiti gli altri ; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta dalla s.n.c. [OSCURATO:PERSONA] dei F.lli [OSCURATO:PERSONA], Giancarlo e Adalberto nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

Condanna la società [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore della società [OSCURATO:SOCIETA] delle spese di giudizio, che liquida in euro 16.000,00, oltre euro 400,00 per esborsi, per il giudizio di primo grado, in euro 1

5. 000,00 , oltre 400,00 per esborsi, per il giudizio di appello e in euro 12.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, per il giudizio di legittimità, oltre accessori di legge e spese generali.

Condanna la società [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore di [OSCURATO:PERSONA], che liquida in euro 6.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.

Così deciso in Roma, nella ca

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
in [OSCURATO:PERSONA], in person a dell’amministratore unico dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a per procura alle liti in calce al ricorso dall’Avvocat o prof. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatapresso il suo studio in Roma, via G. Borsi n. 4. Ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C.,in persona del socio accomandatario sig. [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] , rappresentati e difes i per procura a lle liti in calce al contro ricorso dagli AvvocatiRaffaele [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso lo studio di quest’ultimo in Roma, viale Angelico n. 36/[OSCURATO:SOCIETA].; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]/2017.avverso la sentenza n.103 della Corte di appello di Milano , depositata il 12. 1. 2017. Viste le conclusioni scritte del P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del quinto motivo di ricorso e che siano dichiarati inammissibili gli altri. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22. 9.2022 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Con sentenza n. 103 del 12. 1. 2017 la Corte di appello di Milano, rigettando l’appello principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] e dalla s.n.c. [OSCURATO:PERSONA] dei F.lli [OSCURATO:PERSONA], Giancarlo e Adalberto e quelli incidental i avanzatida [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA]., confermò, per quanto qui ancora interessa, il capo della sentenza di primo grado che aveva dichiarato legittimo il recesso manifestato dalla società [OSCURATO:PERSONA] dal contratto preliminare di compravendita immobiliare stipulato in data 3. 9. 2008 con la società [OSCURATO:SOCIETA] per inadempimento di quest’ultima, che aveva altresì condannato al pagamento della somma di euro 850.000,00, pari, per euro 600.000,00,al doppio della caparra ricevuta e , per i rimanenti euro 250.000,00,agli acconti sul prezzo incassati. Asostegno della decisione adottata la Corte di appello espose che il contratto preliminare intervenuto tra le parti prevedeva la data del 31. 8. 2009 per la stipula del contratto definitivo di vendita, con facoltà per la società [OSCURATO:PERSONA], quale promissaria acquirente, di differire tale data fino al 31. 8. 2011 e l’ impegno a pagare, in tal caso, in conto prezzo, l’impo rto di euro 300.000,00 entro il 31. 8. 2009 ed ulteriori euro 300.000,00 entro il 31. 8. 2010; che la promissaria acquirente aveva versato a tal fine la somma di euro 200.000,00il 4. 9. 2009 e quella di euro 50.000,00 il giorno 11 successivo; che la [OSCURATO:SOCIETA], contestando alla controparte di non avere comunicato il differimento della data di stipula del definitivo e di non avere adempiuto all’obbligo di versamento dell’ulteriore caparra, aveva comunicato la propria volontà di recedere dal contratto e di trattenere le somme ricevute, R.G. N. 18384/2017.provvedendo poi a trasferire il ramo di azienda del settore immobiliare , comprendente il contratto preliminare in oggetto, alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., che aveva costituito con atto notarile del 7. 9. 2009, registrato il 21. 9. 2009. Ciò premesso, la Corte milanese ritenne che il recesso manifestato dalla [OSCURATO:SOCIETA] non fosse legittimo, atteso che con l’incasso nel settembre 2009 degli assegni per il complessivo importo di euro 250.000,00 essa aveva accettato, per facta concludentia, il pagamento di un importo inferiore rispetto a quello concordato e nel contempo prestato il suo consenso al differimento del termine per la stipula del contratto definitivo; aggiunse che, comunque, la condotta tenuta dalla promissaria acquirente non costituiva inadempimento grave, tenuto conto che il pagamento era avvenuto con una decina di giorni di ritardo e l’importo mancante era molto ridotto rispetto al totale della rata; che l’avvenuta cessione da parte della [OSCURATO:SOCIETA] del ramo di azienda comprendente il preliminare del 3. 9. 2008 alla [OSCURATO:PERSONA] non era produttivo di effetti sulla legittimazione sostanziale e processuale della società convenuta, avendo essa provveduto ad incassare gli assegni emessi dalla controparte e a d altresì ad esercitare il recesso dal contratto; che, pertanto , andava confermata la decisione del tribunale che aveva ravvisato nella condotta della [OSCURATO:SOCIETA] l’inadempimento degli obblighi assunti con il contratto preliminare e riconosciuto, per l’effetto, legittimo il recesso manifestato dalla controparte, adottando le statuizioni conseguenti. Per la cassazione di questa sentenza, con atto notificato il 12. 7. 201 7 , ha proposto ricorso [OSCURATO:SOCIETA], affidandosi a settemotivi. Resistono con unico controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C. e [OSCURATO:PERSONA] , mentre le altre parti intimate, che erano state convenute nel giudizio di merito in relazione a do mande che sono state rigettate senza impugnazione delle relative decisi oni, non hanno svolto attività difensiva. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. Parte ricorrente ha depositato memoria. R.G. N. 18384/2017.La trattazione del ricorso si è svolta, ai sensi dell’art. 23, comma 8 bis, d.l. 28. 10. 2010, n. 137, convertito con la legge 18. 12. 2010, n.176, in camera di consiglio senza l’intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non essendo stata presentata richiesta di discussione orale. Ragioni della decisione 1.Preliminarmente va esaminata e quindi disattesa l’eccezione sollevata dal controricorrente [OSCURATO:PERSONA] di inesistenza, nei suoi confronti, della procura speciale alle liti rilasciata al difensore della società ricorrente, per essere la stessa testualmente limitata alla proposizione del ricorso nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] e non estesa anche all’odierno controricorrente. L’eccezione è infondata, atteso che la procura alle liti risulta rilasciata correttamente per la proposizione del ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Corte di appello, indic azione questa da ritenersi sufficiente al fine di investire il procuratore del potere di impugnazione, mentre deve ritenersi rimessa alla valutazione del professionista legale l’individuazione delle controparti. 2.Sempre in viapreliminare va accolta invece l’eccezione, così riqualificata da questa Corte, di difetto di legittimazione passiva sollevata anche in questo caso dal controricorrente [OSCURATO:PERSONA], che ha rilevato di avere partecipato ai giudizi di merito in quanto aveva proposto domande la cui decisione non forma oggetto della presente impugnazione, avendo quest’ultima investito esclusivamente la statuizione relativa al contratto preliminare di compravendita immobiliare intercorso tra l’odierna ricorrente e la società [OSCURATO:PERSONA], a cui egli è rimasto formalmente e sostanzialmente estraneo. L’eccezione è fondata. Dall’esame degli atti di causa emerge che l’odierno controricorrente aveva promosso nei confronti della società Italfiduciara ed altri una domanda di risoluzione di contratti di mandato e di rendimento di conto, contratti che avrebbero preceduto il preliminare di compravendita poi stipulato, come promissaria acquirente, dalla società [OSCURATO:PERSONA] e che, per contro, la R.G. N. 18384/2017.domanda di accertamento della legittimità del recesso dalsuddetto contratto, per l’inadempimento della società [OSCURATO:SOCIETA], e di pagamento del doppio della caparra versata era stata avanzata, nei confronti di quest’ultima, solo dalla società [OSCURATO:PERSONA]. Ora, poiché, come rileva il controricorrente, le domande proposte da lui e dalla società [OSCURATO:PERSONA] non danno luogo a cause inscindibili, ma a cause tra loro autonome, è evidente che il ricorso proposto, che investe solo la statuizione relativa al contratto preliminare, trova la detta parte carente di legittimazione passiva, essendo il relativo contratto e le rispettive domande intercorse soltanto tra le due società. Il ricorso proposto nei confronti di TessaroloAdalberto va pertanto dichiarato inammissibile. 3.Passando all’esame del ricorso, va esaminato per primo il quinto motivo, che pone una questione avente priorità logica e giuridica sui temi investiti dagli altri motivi. Il motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1385, 1455, 2558 e 2660 cod. civ., dell’art. 111 cod. proc. civ. e vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, censurando la sentenza impugnata per avere affermato l’irrilevanza, ai fini della risoluzione della controversia,dell’atto notarile del 7. 9. 2009, registrato il 21. 9. 2009, con cui la [OSCURATO:SOCIETA] aveva costituito la [OSCURATO:PERSONA] conferendole il ramo di azienda relativo al settore immobiliare, comprendente il contratto preliminare del 3. 9. 2008 per cui è causa, reputando, in cont ra rio , che la società convenuta conservasse la propria legittimazione sostanziale e processuale, per avereincassato l’importo di euro 250.000,00 di cui agli assegni della [OSCURATO:PERSONA] del 4 e 11. 9. 2008 ed altresì manifestato, successivamente, la propria volontà di recedere dal contratto. Il ricorso assume l’erroneità della decisione per non avere rilevato che, a seguito dell’attodi conferimento alla nuova società del ramo di azienda, si era prodotta, ai sensi dell’art. 2558 cod. civ., una successione del contratto preliminare in capo alla [OSCURATO:PERSONA], per effetto della quale questa era diventata parte del negozio e titolare in via esclusiva del relativo R.G. N. 18384/2017.rapporto contrattuale. Di nessun rilievo,invece, avrebbero dovuto ritenersi le circostanze addotte in senso contrario dalla Corte territoriale, tenuto conto che l’incasso degli assegni di controparte era avvenuto prima della iscrizione dell’atto di costituzione della nuova società nel registro delle imprese e che il recesso dal preliminare era stato comunicato anche dalla [OSCURATO:PERSONA]. Ne consegue che il giudice di appello avrebbe dovuto dichiarare il difetto di legittimazione passiva della odierna ricorrente e respingere le domande contro di essa proposte, nonché dichiarare comunque privo di efficacia il recesso dal contratto manifestatodalla [OSCURATO:PERSONA], in quanto comunicato alla [OSCURATO:SOCIETA] e non anche alla SolarTecnology Investment. Il motivo, in accoglimento delle motivate conclusioni rassegnate dal ProcuratoreGenerale, è ammissibile e fondato. Sotto il primo profilo, si rileva che, diversamente da quanto eccepito dal controricorso, la questione posta dal motivo non risulta affattoproposta per la prima volta in sede di giudizio di legittimità, essendo stata oggetto di specifico motivo dell’appello proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA] e di esame e decisione da parte della sentenza impugnata. Merita altresì rilevare che l’ammissibilità del mezzo discende dalla stessa natura della questione sollevata, che, investendo il tema della titolarità del rapporto controverso, integra una mera difesa e non un’eccezione in senso stretto, come tale sempre rilevabile d’ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa ( Cass. S.U. n. 2951 del 2016; Cass. n. 11744 del 2018 ). Il motivo è altresì fondato. Va premesso che la società [OSCURATO:PERSONA] ha proposto la domanda di accertamento della legittimità del proprio recesso dal contratto preliminare del 3. 9. 2008 e di condanna al pagamento del doppio della caparra versata esclusivamente nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA] e non anche della [OSCURATO:PERSONA], che risulta evocata in giudizio in relazione alla diversa domanda, respinta in primo e secondo grado, di nullità ed inefficacia nei propri confronti dell’atto di conferimento d’azienda e che la domanda di cui si discute risulta introdotta nel 2012, in una data successiva quindi all’atto di costituzione della SolarTecnology Investment ed al relativo conferimento del R.G. N. 18384/2017.ramo di azienda, comprendente, come accertato dal giudice di appello, il contratto preliminare in oggetto, e della sua iscrizione nel registro delle imprese, avvenuta il 21. 9. 2009. Tanto precisato, la censura è fondata in quanto il conferimento di un’azienda o di un ramo di essa ad una società rientra nella più ampia e generale figura della cessione d’azienda, realizzando il trasferimento e quindi la successione a titolo particolaredella stessa ( Cass. n. 20415 del 2018; C ass. n. 8644 del 2009 ). Ne discende l’applicazione della disciplina conseguente posta dagli artt. 2557 e seguenti cod. civ. e, nello specifico, dell’art. 2558 cod. civ., in forza del quale, se non pattuito diversamente, il cessionario subentra nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda non aventi carattere personale. In particolare,si è precisato che la cessione di azienda prevede la successione del cessionario d'azienda in tutti i contratti stipulati dal cedente per l'esercizio della stessa, con la sola espressa eccezione di quelli aventi carattere personale, di quelli aventi ad oggetto prestazioni già concluse o esaurite e di quelli rispettoai quali le parti abbiano, con espressa pattuizione, escluso che si verifichi l’effetto successorio, e che tale effetto si produce di diritto, ipso iure, con riguardo a tutti i rapporti contrattuali inerenti l'azienda ceduta, come effetto naturale dellafattispecie traslativa d'azienda. A differenza della ipotesi generale della cessione del contratto exart. 1406 cod. c iv ., la cessione d'azienda prescinde del tutto dalla volontà, espressa o tacita, delle parti stipulanti e neppure richiede, per il suo perfezionamento, il consenso del contraente ceduto. Il che evidentemente risponde all'intenzione del legislatore di realizzare, con tale meccanismo, l'interesse di carattere generale di favorire la circolazione di complessi aziendali completi ed efficienti. Interesse che rischierebbe di rimanere frustrato se si ritenesse necessaria, ai fini del prodursi del fenomeno successorio, un'accettazione espressa dei contratti e delle pattuizioni per la cui validità è richiesta la forma scritta (Cass. n. 15 del 2020; Cass. n. 7652 del 2007 ). Né in tale ipotesi appare configurabile, in capo al cedente, il mantenimento della titolarità di una situazione giuridica, come invece previsto, per i debiti relativi all'azienda ceduta, dall’art. 2660 cod. civ., avendo questa Corte anche R.G. N. 18384/2017.in tal caso chiarito che tale ultima disposizione trova applicazione quando si tratti di debiti in sé soli considerati, e non anche quando, viceversa, essi si ricolleghino a posizioni contrattuali non ancora definite, in cui il cessionario sia subentrato a norma del precedente art. 2558, dal momento che in tale fattispecie la responsabilità si inserisce nell'ambito della più generale sorte del contratto (Cass. n. 8055 del 2018; Cass. n. 8539 del 2018 ; Cass. n. 11318 del 2004 ). La sentenza impugnata appare pertanto affetta dal vizio denunziato di violazione dell’art. 2558 cod. civ., non avendo tratto dal conferimento del ramo di azienda attuato dalla società [OSCURATO:SOCIETA] alla società SolarTecnology Investment le conseguenze e gli effetti giuridici previsti da tale disposizione con riguardo al contratto preliminare dedotto in giudizio. Il quinto motivo di ricorso va pertanto accolto. Gli altri motivi di ricorso si dichiarano assorbiti, investendo i primi quattro la valutazione svolta dalla Corte di appello in ordine alla condotta delle parti successiva al preliminare e circa l’imputabilità della mancata conclusione del contratto definitivo, il sesto la statuizione sulle spese ed il settimo la mancata ammissione dei documenti prodotti dalla appellante ai fini dell’accertamento dei fatti controversi. La sentenza va quindi cassata in relazione al quinto motivo, assorbiti gli altri. Sussistendone le condizioni, non risultando necessari nuovi accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, con il rigetto, in applicazione dei principi di diritto sopra esposti, della domanda formulata dalla società [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA]. Le spese di giudizio seguono la soccombenza della [OSCURATO:PERSONA] nei riguardi della [OSCURATO:SOCIETA] e di quest’ultima nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA] e sonoliquidate in dispositivo in relazione a tutti i gradi di giudizio in favore della società [OSCURATO:SOCIETA] e con riguardo al solo giudizio di legittimità in favore di [OSCURATO:PERSONA], in applicazione dei criteri stabiliti dalla giurisprudenza consolidata di questa Corte ( Cass. S.U. n. 17405 del 2012; Cass. n. 21205 del 2016; Cass. n. 17577 del 2018 ), applicando la tariffa allegata al d.m. n. 140 del 2012 per il giudizio di primo grado, conclusosi con R.G. N. 18384/2017.sentenza del 7. 1. 2014, e quella allegata al d.m. n. 55 del 2014per gli altri gradi di giudizio. P.Q.M. accoglie il quinto motivo di ricorso , assorbiti gli altri ; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta dalla s.n.c. [OSCURATO:PERSONA] dei F.lli [OSCURATO:PERSONA], Giancarlo e Adalberto nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Condanna la società [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore della società [OSCURATO:SOCIETA] delle spese di giudizio, che liquida in euro 16.000,00, oltre euro 400,00 per esborsi, per il giudizio di primo grado, in euro 1 5. 000,00 , oltre 400,00 per esborsi, per il giudizio di appello e in euro 12.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, per il giudizio di legittimità, oltre accessori di legge e spese generali. Condanna la società [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore di [OSCURATO:PERSONA], che liquida in euro 6.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali. Così deciso in Roma, nella ca
Sentenza Cassazione n. 30296/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris