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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 09040/2023

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seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del di. n. 137 del 2020, ii Pubblico Ministero, in persona dei [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Bari confermava la condanna delle ricorrenti per il reato di rapina impropria.

Si contestava alle stesse di essersi impossessati di alcune calamite all'interno del negozio della persona offesa, e, nell'atto di uscire, di avere reagito violentemente alla richiesta di restituzione colpendo l'esercente con un pugno.

I giudici di merito ricostruivano i fatti rilevando come dalle telecamere di sorveglianza si osservasse la donna più anziana, la Raimondo, che sottraeva le calamite "coperta" dalla Ariostini, mentre la violenza veniva agita dalla Ariostini, presente la Raimondo.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:

2.1. violazione di legge il decreto di citazione a giudizio in appello non sarebbe stato notificato alle due ricorrenti;

2.2. violazione di legge (art. 628 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla conferma della responsabilità per la rapina impropria: la motivazione sarebbe carente in quanto ripercorrerebbe il percorso argomentativo del primo giudice e non terrebbe in considerazione che, dalle telecamere di videosorveglianza si vedrebbe che era solo la Raimondo che si impossessava delle calamite, mentre la Ariostini sarebbe intervenuta solo all'esterno del negozio, il che sarebbe insufficiente per ritenere il concorso della medesima nella condotta contestata. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile.

1.1. Il primo motivo è manifestamente infondato, in quanto, contrariamente a quanto dedotto,il decreto di citazione a giudizio in appello veniva legittimamente notificato alle due ricorrenti il 21 aprile 2021 come risulta dalle relate di notifica di cui al foglio 15 del fascicolo processuale.

1.2. Il secondo motivo non è consentito, in quanto si risolve nella richiesta di rivalutare le prove, attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità.

Si riafferma che in materia di estensione dei poteri della Cassazione in ordine alla valutazione della legittimità della motivazione si riafferma che la Corte di legittimità non può effettuare alcuna valutazione di "merito" in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, o degli indizi raccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero travisate devono essere allegate - o indicate - in ossequio al principio di autosufficienza (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv, 262965).

Nel caso in esame, contrariamente a quanto dedotto, la Corte d'appello, con motivazione ineccepibile, rilevava come dalle immagini del sistema di videosorveglianza emergeva che [OSCURATO:PERSONA], con l'ausilio di [OSCURATO:PERSONA], che le si era parata davanti in modo da ostacolare la visuale oculare della persona offesa, aveva sottratto una serie di calamite per tende ponendole all'interno di una borsa e che entrambe, dopo avere temporeggiato, oltrepassavano le casse senza pagare.

A quei punto la persona chiedeva loro di saldare il conto ed al rifiuto tentava di bloccarle ricevendo una spinta ed un pugno che colpiva al collo la vittima (pag. 3 della sentenza impugnata).

Si tratta di una motivazione che si sottrae ad ogni censura in questa sede. 2.Alla dichiarata inammissibilità dei ricorsi consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila .

P.Q.M. nirti2r2 in2Mrniccihi!'2 i rirr‘rc r.rInti2nn2 !cs rirnrranti n! pngamontn ritz!!tz cpacc processuaii e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. s t Così deciso in Roma, il gior

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del di. n. 137 del 2020, ii Pubblico Ministero, in persona dei [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Bari confermava la condanna delle ricorrenti per il reato di rapina impropria. Si contestava alle stesse di essersi impossessati di alcune calamite all'interno del negozio della persona offesa, e, nell'atto di uscire, di avere reagito violentemente alla richiesta di restituzione colpendo l'esercente con un pugno. I giudici di merito ricostruivano i fatti rilevando come dalle telecamere di sorveglianza si osservasse la donna più anziana, la Raimondo, che sottraeva le calamite "coperta" dalla Ariostini, mentre la violenza veniva agita dalla Ariostini, presente la Raimondo. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge il decreto di citazione a giudizio in appello non sarebbe stato notificato alle due ricorrenti; 2.2. violazione di legge (art. 628 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla conferma della responsabilità per la rapina impropria: la motivazione sarebbe carente in quanto ripercorrerebbe il percorso argomentativo del primo giudice e non terrebbe in considerazione che, dalle telecamere di videosorveglianza si vedrebbe che era solo la Raimondo che si impossessava delle calamite, mentre la Ariostini sarebbe intervenuta solo all'esterno del negozio, il che sarebbe insufficiente per ritenere il concorso della medesima nella condotta contestata. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1. Il primo motivo è manifestamente infondato, in quanto, contrariamente a quanto dedotto,il decreto di citazione a giudizio in appello veniva legittimamente notificato alle due ricorrenti il 21 aprile 2021 come risulta dalle relate di notifica di cui al foglio 15 del fascicolo processuale. 1.2. Il secondo motivo non è consentito, in quanto si risolve nella richiesta di rivalutare le prove, attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità. Si riafferma che in materia di estensione dei poteri della Cassazione in ordine alla valutazione della legittimità della motivazione si riafferma che la Corte di legittimità non può effettuare alcuna valutazione di "merito" in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, o degli indizi raccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero travisate devono essere allegate - o indicate - in ossequio al principio di autosufficienza (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv, 262965). Nel caso in esame, contrariamente a quanto dedotto, la Corte d'appello, con motivazione ineccepibile, rilevava come dalle immagini del sistema di videosorveglianza emergeva che [OSCURATO:PERSONA], con l'ausilio di [OSCURATO:PERSONA], che le si era parata davanti in modo da ostacolare la visuale oculare della persona offesa, aveva sottratto una serie di calamite per tende ponendole all'interno di una borsa e che entrambe, dopo avere temporeggiato, oltrepassavano le casse senza pagare. A quei punto la persona chiedeva loro di saldare il conto ed al rifiuto tentava di bloccarle ricevendo una spinta ed un pugno che colpiva al collo la vittima (pag. 3 della sentenza impugnata). Si tratta di una motivazione che si sottrae ad ogni censura in questa sede. 2.Alla dichiarata inammissibilità dei ricorsi consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila . P.Q.M. nirti2r2 in2Mrniccihi!'2 i rirr‘rc r.rInti2nn2 !cs rirnrranti n! pngamontn ritz!!tz cpacc processuaii e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. s t Così deciso in Roma, il gior
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