CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 30637/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Siracusa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Catania il 16/3/2022 Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha illustrato i motivi, chiedendone l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Catania confermava la decisione del Tribunale di Siracusa che, in data 25/6/2019, aveva riconosciuto l'imputata colpevole del delitto di ricettazione di un apparecchio cellulare„ condannandola, previo riconoscimento dell'ipotesi lieve, alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 600,00 di multa con i doppi benefici di legge. < 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputata, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto: 2.1 la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale al fine di acquisire una prova decisiva, costituita dai tabulati telefonici relativi al traffico dell'utenza 347934007 intestata all'imputa per il periodo antecedente il 3/11/2012. Il difensore assume che la Corte di merito ha disatteso la richiesta difensiva sulla base di una valutazione erronea sebbene l'unica prova a carico, ovvero i tabulati telefonici successivi al 3/11/12 non siano sufficienti per giungere ad una decisione di colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio, tenuto conto del maggior rigore valutativo imposto dall'art. 1, comma 1 bis D.L. n. 132/2021, convertito nella L. n. 178/2021. Aggiunge che dall'istruttoria è emerso che dal 31 ottobre 2012 il telefono della ricorrente potrebbe essere stato sostituito con quello oggetto di reato e conferma di tanto poteva ricavarsi dalla prova negata, idonea a dimostrare oltre ogni ragionevole dubbio se il cellulare di provenienza furtiva fosse quello rinvenuto dall'imputata in Francia o un altro. Secondo il difensore, infatti, l'acquisizione richiesta era idonea a confermare la tesi della Renato circa il rinvenimento e l'utilizzo di un 'Phone 4 di colore nero già in epoca antecedente il furto avvenuto ai danni di [OSCURATO:PERSONA]; 2.2 l'erronea applicazione della legge penale con riguardo alla valutazione delle prove con particolare riferimento all'art. 40 cod.pen. e il correlato vizio della motivazione. Il difensore lamenta la mancanza di adeguata valutazione delle circostanze relative all'apparente utilizzo dell'apparecchio di illecita provenienza, in epoca immediatamente successiva alla sottrazione, da parte di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto estraneo ai fatti in quanto in possesso di una scheda non compatibile con l'IPhone 4 sicché appare irragionevole l'esclusione di un'eventuale clonazione anche in danno della prevenuta. Aggiunge il difensore che l'affermazione di responsabilità della ricorrente si basa sull'assertiva affermazione della sussistenza del dolo nonostante la prevenuta abbia assolto all'onere di allegazione a suo carico, fornendo spiegazione dell'origine del possesso del bene; 2.3 la violazione dell'art. 192 cod.proc.pen. e il vizio di motivazione in relazione al giudizio di inattendibilità delle prove contrarie. La ricorrente sostiene che la tesi difensiva del rinvenimento di un telefono cellulare a Disneyland in epoca antecedente il furto del bene in contestazione, il successivo conferimento a un centro di riparazioni in Italia e l'attendibile sostituzione del telefono in detta fase con quello d'illecita provenienza hanno trovato conferma nelle dichiarazioni delle testi Pagani, Marino e Aprile, incongruamente trascurate dai giudici d'appello che hanno, altresì, negato rilievo alla circostanza che il Frazzetti al momento della riconsegna del telefono avesse suggerito alla prevenuta di non effettuare gli aggiornamenti per evitare il blocco dell'apparecchio;2.4 la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione del fatto ex art. 712 cod.pen. e alla dosimetria della pena. Il difensore lamenta che la Corte di merito, nonostante l'esiguità del danno, già riconosciuta in primo grado, ha negato l'applicazione dell'art. 131 bis cod.pen., affermando la sussistenza del dolo in presenza di indici che al più depongono per una mera negligenza dell'imputata e ha confermato, in assenza di congrua giustificazione, il trattamento sanzionatorio inflitto in primo grado. 3. Il ricorso è inammissibile in quanto reitera rilievi introdotti in sede d'appello, adeguatamente scrutinati e disattesi con il supporto di una motivazione che non presta il fianco a censura per completezza e congruenza logica. Il difensore attraverso la deduzione del vizio di motivazione, sostenuta da ripetute incursioni nel merito, mira ad accreditare la sostenibilità della tesi difensiva, disattesa sulla scorta di ampie e persuasive considerazioni che ne hanno evidenziato i connotati di inverosimiglianza, rimarcanclo l'assenza di qualsivoglia elemento a supporto della pretesa dolosa sostituzione dell'apparecchio telefonico conferito dalla ricorrente al negozio di riparazioni Crash di Siracusa. 3.1 In particolare, la sentenza impugnata ha dato conto (pag. 4) delle ragioni a sostegno del rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, segnalando la superfluità ed assenza di decisività della richiesta acquisizione documentale; ha in dettaglio spiegato le circostanze che rendono priva di plausibilità la tesi della dolosa sostituzione dell'apparecchio rinvenuto in Francia con quello di provenienza furtiva, negando attendibilità alle dichiarazioni della compagna della prevenuta, [OSCURATO:PERSONA], e ha argomentato la ricorrenza del dolo in conformità alla costante giurisprudenza di questa Corte mentre sotto il profilo della condotta materiale la difesa non contesta la circostanza che l'apparecchio di provenienza illecita sia stato utilizzato dalla prevenuta con una scheda alla stessa intestata. 3.2 Analogamente destituiti di fondamento s'appalesano i rilievi in punto di mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità ex art. 131 bis cod.pen., avendo i giudici d'appello (pag. 4) escluso che il valore del bene, le modalità della condotta e l'intensità del dolo si prestino a connotare il fatto in termini di particolare tenuità esimente, con valutazione congruamente giustificata e insuscettibile di rivisitazione in questa sede. Anche la conferma del trattamento sanzionatorio inflitto in primo grado è frutto di adeguato scrutinio dei rilievi difensivi, disattesi sulla scorta di una valutazione di adeguatezza della pena inflitta che va esente da rilievi, atteso il già intervenuto riconoscimento della fattispecie attenuata ex art. 648, comma 4, cod.pen. e la collocazione della stessa nella fascia bassa della forbice edittale.4. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero. P.Q.P4 • Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso