CassazionedecretoSezione 1Decisione del 14 aprile 2022
Cassazione n. 18235/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]Orco, che la rappresenta e difende per procura a margine del ricorso, ricorrente; contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]Normanno, per procura speciale a margine del controricorso, elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 192, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]; contro ricorrente; avverso il decreto del Tribunale di Foggia depositato il 30.9.2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14.4.2022 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. propose domanda di ammissione al passivo del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. di vari crediti erariali, per l'importo complessivo di C 321.467,95, di cui C 301.850,21 in privilegio. La domanda venne respinta dal giudice delegato, per difetto di prova della notificazione delle cartelle esattoriali indicate negli estratti di ruolo. In accoglimento della conseguente opposizione, il Tribunale di Foggia - ritenuto l'estratto di ruolo «elemento idoneo e sufficiente» per l'ammissione al passivo, con riguardo sia ai crediti fiscali che a quelli previdenziali - ammise l'importo complessivo richiesto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., limitando però a C 292.489,07 l'ammissione in privilegio, in virtù del diniego della causa di prelazione sugli aggi spettanti all'agente della riscossione. 2Contro il decreto del tribunale la curatela del fallimento ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi, al quale ha replicato [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, la ricorrente denuncia «violazione e falsa applicazione di norme processuali e segnatamente dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., nullità della sentenza per contrasto tra motivazione e dispositivo in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.». 1.1. Il primo motivo, che dunque si articola a sua volta in due distinte censure, è in parte infondato e in parte inammissibile. 1.2. La prima parte del motivo prospetta un vizio di extrapetizione per il fatto che parte del credito insinuato (quella relativa agli aggi di riscossione) è stata ammessa al passivo in chirografo a fronte di una domanda di ammissione in privilegio. 1.2.1. Questa parte del motivo è infondata, perché il vizio non sussiste. L'insinuazione al passivo ha quale oggetto essenziale ed ineliminabile la domanda di accertamento e ammissione del credito, cui può aggiungersi, quale oggetto eventuale, la richiesta del riconoscimento di un privilegio. Nel caso in cui il giudice intenda negare solo il privilegio, e non l'esistenza del credito, deve ammettere il credito al passivo in 3chirografo, senza alcuna necessità di una esplicita domanda subordinata in tal senso del creditore. Tale interpretazione, che già si impone sul piano logico, trova anche un preciso riscontro normativo nell'art. 93, comma 4, legge fall., ove si legge che, se la domanda di ammissione al passivo in privilegio risulta carente nell'indicazione del titolo di prelazione o nella descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, «il credito è considerato chirografario». Di recente questa Corte ha analogamente affermato che è ammissibile senza limiti la domanda di ammissione al chirografo formulata in sede di opposizione al passivo, dopo che in sede di primo accertamento del passivo era stata richiesta l'ammissione del credito in privilegio (Cass. ord. n. 9730/2022). 1.3. La seconda censura esposta nel primo motivo di ricorso riguarda gli importi ammessi rispettivamente in privilegio è in chirografo, che sarebbero leggermente diversi da quelli corretti in base alle argomentazioni esposte dal giudice a quo, pur essendo corretto l'importo complessivo ammesso di C 321.467,95. 1.3.1. A parte il paradosso per cui la curatela ricorrente ci lamenta che avrebbe dovuto essere maggiore l'importo ammesso in privilegio (C 293.388,79, in luogo di C 292.489,07) e minore quello ammesso in chirografo (C 28.079,16, in luogo di C 428.978,88), la censura è inammissibile, perché quello descritto nel ricorso non è un contrasto tra motivazione e dispositivo - tant'è che sia l'importo totale, sia i suoi due addendi sono identici in entrambi i luoghi della sentenza impugnata - ma un mero errore materiale di calcolo, facilmente riconoscibile, il che esclude l'ipotesi di nullità denunziabile con ricorso per cassazione, essendo invece utilizzabile il diverso rimedio processuale del ricorso allo stesso giudice per la correzione ex art. 287 c.p.c. (v. Cass. ord. n. 21618/2019; Cass. n. 23704/2016). 2. Con il secondo motivo parte ricorrente denuncia «violazione e falsa applicazione degli artt. 17, commi 1 e 3, e 33 del d. Igs. n. 112/1999, dell'art. 2967 [recte: 2697] c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.». In sostanza si lamenta che siano stati ammessi i crediti per gli aggi di riscossione anche con riferimento a quelli esposti in una cartella notificata dopo la pubblicazione della sentenza di fallimento e a quelli esposti nell'avviso di addebito, la cui data di notificazione si afferma essere rimasta incerta per l'illeggibilità della copia dell'avviso di ricevimento postale. 2.1. Il motivo è inammissibile, perché pone una questione di diritto (spettanza dell'aggio in assenza di attività di riscossione antecedente alla dichiarazione di fallimento) che dalla motivazione del decreto impugnato non risulta essere stata posta 5come eccezione dalla ricorrente nel giudizio di merito. Pertanto, il ricorso avrebbe dovuto indicare, con la specificità richiesta dall'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., se e come tale eccezione fosse stata sollevata in sede di memoria di costituzione nella fase di opposizione, atto di cui parte ricorrente neppure indica la collocazione nel fascicolo di causa, né lo produce in allegato come prescritto dall'art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c. Del resto, il motivo nemmeno denuncia una omessa pronuncia su una eccezione di merito quale quella posta in ricorso, il che induce ad escludere che una siffatta eccezione sia stata sollevata. 3. Con il terzo motivo, la parte ricorrente lamenta «omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 30 d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 78, convertito in legge 30.7.2012, n. 122, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.». 3.1. Anche questo motivo è dunque a sua volta articolato in due distinte censure ed è in parte inammissibile e in parte infondato. 3.2. La prima parte del motivo censura l'asserito omesso esame della contestazione sollevata dalla curatela in merito all'esistenza dei crediti previdenziali esposti nell'avviso d'addebito, crediti che il Tribunale di Foggia ha ritenuto di dovere 6ammettere al passivo «sulla base del solo ruolo», «in assenza di opposizione e/o contestazione dell'organo della curatela». 3.2.1. La censura è inammissibile, perché il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio si può prospettare solo con riguardo all'accertamento sul merito della causa, non con riguardo ai fatti processuali, del cui accertamento la Corte di Cassazione è direttamente investita nell'ambito della cognizione sulla conformità dell'iter seguito con le norme processuali (v., ex multis, Cass. n. 22952/2015; Cass, n. 15483/2015; Cass. S.U. n. 8077/2012). 3.2.2. Quand'anche - pur non essendo invocato l'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. - si volesse ritenere denunziata una violazione della legge processuale (omessa statuizione su eccezione relativa al merito della pretesa di adempimento di debiti previdenziali), la censura sarebbe comunque inammissibile per l'assoluta genericità della contestazione che si afferma effettuata nella memoria di costituzione davanti al tribunale e che è testualmente riportata alle pagine 14 e 15 del ricorso: vi si leggono considerazioni in merito al valore probatorio dell'estratto di ruolo e alla leggibilità dell'avviso di ricevimento, che poco o nulla hanno a che fare con la negazione della verità degli specifici fatti allegati quali fonti dell'obbligazione previdenziale. 3.3. La seconda censura contenuta nel terzo motivo di 7ricorso prospetta la violazione di legge perché, da un lato, il tribunale avrebbe fatto applicazione della normativa per la riscossione dei crediti previdenziali mediante ruolo ormai abrogata e sostituita dall'art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, convertito in legge n. 122 del 2010, e, dall'altro lato, l'avviso di addebito in questione non avrebbe potuto costituire titolo per l'insinuazione, perché in esso sarebbero «del tutto omessi ovvero non chiaramente indicati» alcuni degli elementi essenziali previsti dalla legge. 3.3.1. Tale censura è infondata nella parte in cui mira a sostenere che il sistema di riscossione dei crediti previdenziali introdotto dal citato art. 30 del d.l. n. 70 del 2010 renda inutilizzabili, ai fini dell'ammissione al passivo, tutti gli atti compiuti dall'ente previdenziale prima del perfezionamento della notificazione dell'avviso di addebito. Al contrario, il nuovo sistema di riscossione è volto ad attribuire a tale avviso immediata efficacia, anche di titolo esecutivo, a prescindere dalla preventiva formazione del ruolo, mentre il comma 14 del medesimo articolo precisa che «i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati ai fini del recupero delle somme dovute a qualunque titolo all'INPS al titolo esecutivo emesso dallo stesso Istituto, costituito dall'avviso di addebito 8...». Del resto, coerentemente, le Sezioni Unite di questa Corte hanno recentemente statuito che «Ai fini dell'ammissibilità della domanda d'insinuazione proposta dall'agente della riscossione e della verifica in sede fallimentare del diritto al concorso del credito tributario o di quello previdenziale, non occorre che l'avviso di accertamento o quello di addebito contemplati dagli artt. 29 e 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., in I. n. 122 del 2010, siano notificati, ma è sufficiente la produzione dell'estratto di ruolo.» (Cass. S.U. n. 33408/2021). 3.3.2. La medesima censura è, inoltre, parzialmente inammissibile laddove è volta a introdurre nel giudizio di legittimità elementi di fatto che non risultano essere stati allegati in sede di merito, né «oggetto di discussione tra le parti», ovverosia la pretesa assenza, nell'avviso di addebito, di alcuni suoi elementi essenziali che sarebbero stati «del tutto omessi ovvero non chiaramente indicati». 4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. P. Q. M. [OSCURATO:PERSONA] P.Q.Mche liquida - d'ufficio, in mancanza di nota - in C 4.000, oltre a C 200 per esborsi e al rimborso forfettario nella misura del 15% dei compensi e agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto. Così deciso in Roma, il 14.4.2022. Il Presidente dott. [OSCURATO:PERSONA] iDEP:::?..irATO [OSCURATO:PERSONA] , oggt, 7 G I U 20CANCELLIEP,E Vincenzo l'[OSCURATO:PERSONA] 10