CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 4 agosto 1988
Cassazione n. 21263/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/08/1988 avverso l'ordinanza del 02/12/2021 del Tribunale di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modiff., dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176 che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. ..—w.eff190,922C TATirk .e. I 4S4, [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 2 dicembre 2021, il Tribunale di Salerno, giudicando in sede di rinvio a seguito dell'annullamento di precedente ordinanza, ha respinto l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento applicativo della misura cautelare della custodia in carcere per aver concorso nell'acquisto, trasporto e detenzione di 400 gr. di sostanza stupefacente di tipo hashish, introdotta nel carcere di Salerno-Fuorni per il successivo spaccio. 2. Avverso l'ordinanza del giudice del rinvio, a mezzo del difensore fiduciario l'indagato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con unico motivo, la carenza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza circa il suo concorso nel reato ipotizzato, anche rispetto alle statuizioni contenute nella sentenza che aveva disposto l'annullamento con rinvio della precedente ordinanza di rigetto dell'istanza di riesame. Il ricorrente lamenta che l'ordinanza impugnata ripeta la motivazione del precedente provvedimento, replicandone i vizi censurati dalla Corte di cassazione. In particolare si lamenta che l'ordinanza non abbia chiarito il coinvolgimento del ricorrente nell'episodio contestato e che il suo ruolo sia stato ritenuto in base all'erronea interpretazione di conversazioni intercettate tra altri, nelle quali egli veniva "tirato in ballo e indicato come garante a sua insaputa". Si allega, inoltre, che si erano utilizzate anche le dichiarazioni rilasciate da tale Melluso, prive di fondamento e di riscontri. [OSCURATO:PERSONA] 1. Le doglianze proposte in ricorso sono in parte infondate ed in parte inammissibili. 2. In diritto va premesso che non viola l'obbligo di uniformarsi al principio di diritto il giudice di rinvio che, dopo l'annullamento per vizio di motivazione, pervenga nuovamente alla conclusione affermata nel provvedimento annullato sulla scorta di un percorso argomentativo in parte diverso ed in parte arricchito rispetto a quello già censurato in sede di legittimità (Sez. 2, n. 1726 del 05/12/2017, dep. 2018, Liverani, Rv. 271696). In tali casi, il giudice del rinvio è chiamato a compiere un nuovo completo esame del materiale probatorio con i medesimi poteri che aveva il giudice la cui decisione è stata annullata, salve le sole limitazioni previste dalla legge, consistenti nel non ripetere il percorso logico già censurato, spettandogli il compito esclusivo di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova (Sez. 3, n. 34794 del 19/05/2017, F. e aa., Rv. 271345). Resta fermo, in particolare, il potere del giudice di rinvio di desumere - anche sulla base di elementi probatori prima trascurati - il proprio libero convincimento, colmando in tal modo i vuoti motivazionali e le incongruenze rilevate, con l'unico divieto di fondare la nuova decisione sugli stessi argomenti ritenuti illogici o carenti dalla Corte di cassazione e con l'obbligo di conformarsi all'interpretazione offerta dalla Corte di legittimità alle questione di diritto (Sez. 2, n. 27116 del 22/05/2014, [OSCURATO:PERSONA] e aa., Rv. 259811). 3. La sentenza rescindente aveva censurato la precedente decisione emessa in sede di riesame osservando che il coinvolgimento del ricorrente nel fatto provvisoriamente addebitatogli era «espresso in termini del tutto generici e, prevalentemente, in ragione del rapporto di stretta parentela con il Cavallaro e con [OSCURATO:PERSONA] e Angela». Si censurava, inoltre, il difetto di motivazione circa la conciliabilità del ritenuto concorso con le espresse minacce che il correo Albergatore aveva rivolto ai fratelli del ricorrente circa il pestaggio di quest'ultimo laddove lo stupefacente non fosse stato introdotto in carcere. 4. Ciò premesso, osserva il Collegio che, colmando le lacune evidenziate dalla sentenza rescindente, l'articolata motivazione dell'ordinanza impugnata dà adeguatamente conto dell'iter seguito dal giudice del riesame nel ritenere la sussistenza di un grave quadro indiziario a carico di [OSCURATO:PERSONA] nel reato concorsuale al medesimo provvisoriamente ascritto, reato nella sua materialità non contestato neppure dal ricorrente. Diversamente da quanto allegato in ricorso, la compartecipazione del ricorrente all'accordo per l'introduzione della droga in carcere ad opera del fratellastro [OSCURATO:PERSONA], convincendo quest'ultimo a fare da corriere, con il concorso anche di altre due sorelle, non è stata unicamente tratta da conversazioni intercettate intercorse tra altri interlocutori (che, in plurimi contatti, davano in effetti chiaramente atto del ruolo svolto da [OSCURATO:PERSONA] nell'illecito accordo), essendo stata anche richiamata (pag. 13) la telefonata intercorsa il 21 marzo 2019 (prog. 269 e 270) tra i due fratellastri, con l'intervento pure della sorella Angela, dalla quale soprattutto il Tribunale ha tratto la prova del concorso dell'odierno ricorrente. Con questa importante fonte di prova il ricorrente in alcun modo si confronta, donde la genericità, sul punto, del ricorso. Colmando l'ulteriore lacuna motivazionale del provvedimento annullato quale censurata da questa Corte, l'ordinanza argomenta parimenti come la condotta del ricorrente nel reato contestato non potesse ritenersi scriminata da minacce subite 3 P da altri concorrenti che con lui stavano in carcere (pagg. 14 e 15), non avendo tali minacce annullato la sua capacità di autodeterminazione, né avendo il medesimo fatto ricorso agli strumenti leciti di tutela attuabili nel sistema carcerario. Del resto, osserva ancora l'ordinanza, il ruolo concorsuale svolto dal ricorrente (e dai suoi fratelli) nel fatto qui sub iudice corrispondeva ad un illecito modus agendi già sperimentato ed era espressione di un pieno coinvolgimento del medesimo (e dei suoi familiari) in analoghe vicende, avendo egli, in concorso con il solo fratellastro, in altra occasione introdotto nella struttura carceraria sostanza stupefacente con l'intento di spacciarla per contro proprio (ed è su questo punto che l'ordinanza richiama le dichiarazioni del coindagato Melluso, della cui attendibilità il ricorrente genericamente si duole, senza tener conto del fatto che già la precedente ordinanza annullata, sul punto non censurata dalla sentenza rescindente e legittimamente richiamata da quella impugnata, ha non illogicamente attestato come le stesse trovassero riscontro proprio negli atti d'indagine svolti con riguardo alla vicenda in esame). 5. L'ordinanza impugnata, dunque, reca una motivazione effettiva, non illogica e non confliggente con le indicazioni rinvenibili nella sentenza rescindente, alle cui censure, anzi, adeguatamente risponde. Le critiche svolte in ricorso non ne scalfiscono la tenuta logica e concernono valutazioni di fatto non deducibili nel giudizio di legittimità. 5.1. Ed invero, secondo orientamenti interpretativi da tempo consolidati che vanno qui senz'altro ribaditi, il sindacato di legittimità sulla motivazione del provvedimento cautelare personale è circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine del provvedimento (Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698; Sez. 6, n. 3529 del 12/11/1998, dep. 1999, Marseglia, Rv. 212565). L'ordinamento non conferisce alla Corte di cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo ed insindacabile del giudice cui è stata richiesta l'applicazione della misura cautelare e del tribunale del riesame (Sez. 4, n. 2050 del 17/08/1996, Marseglia, Rv. 206104). 5.2 Ne deriva che il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza deve denunciare la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non può proporre censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 4 P 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884). In particolare, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, un vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460). Il vizio di mancanza della motivazione dell'ordinanza del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza deve risultare "prima facie" dal testo del provvedimento impugnato, restando estranea al sindacato del giudice di legittimità la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto (Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, Siciliano, Rv. 251761). 5.3. Le doglianze proposte in ricorso con riguardo all'interpretazione dei dialoghi intercettati, poi, sono certamente inammissibili posto che l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715), potendo l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni essere oggetto di scrutinio soltanto nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea e aa., Rv. 268389), profili, questi, non ravvisabili nel caso di specie. 6. Il ricorso, complessivamente infondato, va dunque rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti