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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 gennaio 2021

Cassazione n. 46212/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza/ordinanza del 22/01/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 22 gennaio 2021 la Corte di appello di Bari ha riformato, solo in punto di misura della pena, che ha ridotto in quella di sei mesi di arresto e 140 euro di ammenda, la sentenza emessa dal Tribunale di Bari il 9 febbraio 2018 con la quale [OSCURATO:PERSONA], previa riqualificazione dell'originaria imputazione, è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 678 cod. pen. in ordine alla detenzione ed al porto in luogo pubblico di un candelotto esplosivo.

I giudici di merito hanno concordemente riqualificato i fatti, originariamente qualificati come delitti di cui agli artt. 2, 4 e 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895 (detenzione e porto in luogo pubblico - una stazione ferroviaria - di un ordigno esplosivo dagli effetti micidiali), tenuto conto che la condotta dell'imputato era consistita nella detenzione di fuochi pirotecnici che, una volta attivati, «non producono un effetto luminoso bensì una forte detonazione»; il candelotto detenuto rientrava nella IV cat.- gruppo A di cui alla direttiva 2007/23/CE che impone l'uso del materiale solo da parte di soggetti abilitati e la vendita solo in favore di questi ultimi.

Nel caso di specie, la Corte, considerato che la detenzione era stata limitata ad un solo candelotto, «pur dovendosi escludere la non punibilità per la particolare tenuità del fatto» (art. 131-bis c.p.), ha comunque ridimensionato la gravità del reato e ridotto, nei termini indicati, la pena inflitta.

2. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi.

2.1. Con il primo ha dedotto violazione dell'art. 678 cod. pen. in ragione della natura di «mero artifizio pirotecnico» del candelotto rinvenuto nella disponibilità dell'imputato.

Proprio a seguito dell'accertamento sulla natura del candelotto è stata operata la riqualificazione alla quale si è fatto riferimento.

Secondo il ricorrente, tenuto conto anche della previsione di cui all'art. 97, comma primo, R.d. 6 maggio 1940, n. 635 (»Approvazione del regolamento per l'esecuzione del [OSCURATO:PERSONA] 18 giugno 1931 delle leggi di pubblica sicurezza») la contravvenzione di cui all'art. 678 cod. pen. è configurabile solo quando il quantitativo delle polveri esplodenti sia superiore a 5 chilogrammi.

Nel caso di specie, trattandosi di un candelotto del peso di soli 27,5 grammi in grado di produrre solo una forte detonazione, l'imputato avrebbe dovuto essere assolto.2.2.

Con il secondo motivo ha eccepito il difetto di motivazione in relazione alla causa di esclusione della punibilità ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.

Nei motivi di appello, infatti, l'imputato aveva messo in evidenza che si trattava di fatto di modesta entità, avente ad oggetto un solo candelotto in grado di produrre solo effetti sonori e privo di idoneità lesiva.

A fronte di tali rilievi la Corte di appello si sarebbe limitata ad affermare che deve essere esclusa la particolare tenuità del fatto senza ulteriormente precisare le ragioni.

2.3. Sul medesimo profilo è stato sollevato autonomo motivo di ricorso per violazione di legge, essendo stata esclusa l'applicabilità dell'istituto nei confronti di un imputato incensurato che ha detenuto un unico candelotto rimasto inutilizzato.

3. Il Procuratore Generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

Il difensore, la cui richiesta di discussione orale è stata respinta per tardività, ha depositato le conclusioni ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modifìcazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito esposti.

2. Il primo motivo è infondato.

Secondo quando in esso dedotto, nella fattispecie, non sarebbe configurabile la contravvenzione di cui all'art. 678 cod. pen. in quanto il candelotto avrebbe natura di «mero artificio pirotecnico» e, tenuto conto dell'art. 97 R.d. n. 635 del 1940, dovrebbe trovare applicazione il limite quantitativo di 5 chilogrammi, nel senso che il reato ritenuto dai giudici di merito sarebbe configurabile nel solo caso di polveri esplodenti in quantità superiore.

A tale proposito, viene richiamata la giurisprudenza di legittimità che ha affermato il principio per cui «non integra la contravvenzione prevista dall'art.678 cod. pen. la detenzione di materiale esplodente, senza autorizzazione della competente autorità, allorché il quantitativo delle polveri esplodenti (nella specie petardi confezionati con polvere pirica) non supera i cinque chilogrammi (cfr. Cass. Sez. 1, n. 110 del 21/11/2002, dep. 2003, Germano, Rv. 223065; conforme Cass. Sez. 1, n. 11176 del 13/2/2015, Cavallaro, Rv. 262828).

Tali decisioni, tuttavia, non affermano un principio applicabile alla fattispecie in questione che riguarda la detenzione di materiale esplodente rientrante, pacificamente, nella categoria IV, Gruppo A di cui alla direttiva 2007/23/CE.

Si tratta di materiale diverso da quello preso in considerazione dall'art. 97 R.d. n. 635 del 1940 citato.

Tale disposizione stabilisce che «possono tenersi in deposito o trasportarsi nel Regno senza licenza, esplosivi della prima categoria in quantità non superiore a cinque chilogrammi di peso netto, od artifici in quantità non superiore a chilogrammi venticinque di peso lordo, escluso l'imballaggio, ovvero un numero di millecinquecento cartucce da fucile da caccia caricate a polvere, nonché duecento cartucce cariche per pistola o rivoltella, ed un numero illimitato di bossoli innescati e di micce di sicurezza.

Possono essere acquistati, trasportati ed impiegati senza licenza, nonché detenuti senza obbligo della denuncia di cui all'articolo 38 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, i prodotti esplodenti della categoria 5), gruppo D), fino a 5 kg. netti e della categoria 5), gruppo E, in quantità illimitata».

La classificazione del materiale alla quale fa riferimento la norma è quella contenuta nell'art. 82 dello stesso R.d. n. 635 del 1940.

Nel caso di specie si vette, tuttavia, in tema di materiale esplodente che rientra in ben altra classificazione con la conseguenza che la disposizione di cui all'art. 97 non può trovare applicazione (nel senso che la norma si applica ai soli materiali in essa espressamente menzionati Sez. 1, n. 28590 del 5/2/2021, Infante).

Il candelotto del quale si tratta in questa sede rientra, infatti, in base alla classificazione di cui all'art. 2 della direttiva 2007/23/CE, nella categoria 4 che comprende «fuochi d'artificio che presentano un rischio potenziale elevato e che sono destinati ad essere usati esclusivamente da persone con conoscenze specialistiche, comunemente noti quali «fuochi d'artificio professionali», e il cui livello di rumorosità non è nocivo per la salute umana».

Ne deriva che il limite di peso di cui all'art. 97 citato non può trovare applicazione, per come correttamente ritenuto dai giudici di merito che non sono incorsi in nessuna violazione di legge, contrariamente a quanto ritenuto in ricorso.

3. È fondato il secondo motivo di ricorso, in punto di motivazione sulla causa di esclusione della punibilità a norma dell'art. 131-bis cod. pen. negata dalla Corte di appello con la sola affermazione della sua non ricorrenza, senza ulteriori specificazioni.

Deve essere richiamato il principio espresso da Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, dep. 2019, Venezia, Rv. 275940, ossia che «in tema di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, il giudice è tenuto a motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, al fine di valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, essendo insufficiente il richiamo a mere clausole di stile».

È, inoltre, consolidato l'orientamento secondo cui «ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (in motivazione la Corte ha ritenuto corretta la mancata applicazione di tale causa di esclusione della punibilità in conseguenza della fuga dell'imputato subito dopo il fatto, senza che ciò si ponga in contrasto con la concessione delle attenuanti generiche, giustificata dalla successiva condotta processuale del predetto)» (fra le molte, Sez. 6, n. 55107 del 8/11/2018, Milone, Rv. 274647).

Ebbene, dalla combinata applicazione dei principi segnalati discende che, pur non dovendo il giudice di merito esaminare tutti gli elementi di cui all'art.133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare solo quelli decisivi ai fini della causa di esclusione della punibilità, è pur sempre necessario che non si ricorra a formule prive di riferimenti specifici alla fattispecie considerata ed utilizzabili per un numero indefinito di situazioni.

Nel caso di specie, l'esclusione della causa di cui all'art. 131-bis cod. pen. è stata affermata in sentenza senza motivazione alcuna.

4. Ne discende che, assorbito il terzo motivo di ricorso relativo alla dedotta violazione di legge con riferimento allo stesso art. 131-bis cod. pen., la sentenza deve essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari per nuovo giudizio in punto di negato riconoscimento della predetta causa di esclusione della punibilità.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al negato riconoscimento della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis c.p. con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, ad altra Sezione della Corte d'appello di Bari.

Rigetta nel resto i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza/ordinanza del 22/01/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 22 gennaio 2021 la Corte di appello di Bari ha riformato, solo in punto di misura della pena, che ha ridotto in quella di sei mesi di arresto e 140 euro di ammenda, la sentenza emessa dal Tribunale di Bari il 9 febbraio 2018 con la quale [OSCURATO:PERSONA], previa riqualificazione dell'originaria imputazione, è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 678 cod. pen. in ordine alla detenzione ed al porto in luogo pubblico di un candelotto esplosivo. I giudici di merito hanno concordemente riqualificato i fatti, originariamente qualificati come delitti di cui agli artt. 2, 4 e 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895 (detenzione e porto in luogo pubblico - una stazione ferroviaria - di un ordigno esplosivo dagli effetti micidiali), tenuto conto che la condotta dell'imputato era consistita nella detenzione di fuochi pirotecnici che, una volta attivati, «non producono un effetto luminoso bensì una forte detonazione»; il candelotto detenuto rientrava nella IV cat.- gruppo A di cui alla direttiva 2007/23/CE che impone l'uso del materiale solo da parte di soggetti abilitati e la vendita solo in favore di questi ultimi. Nel caso di specie, la Corte, considerato che la detenzione era stata limitata ad un solo candelotto, «pur dovendosi escludere la non punibilità per la particolare tenuità del fatto» (art. 131-bis c.p.), ha comunque ridimensionato la gravità del reato e ridotto, nei termini indicati, la pena inflitta. 2. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi. 2.1. Con il primo ha dedotto violazione dell'art. 678 cod. pen. in ragione della natura di «mero artifizio pirotecnico» del candelotto rinvenuto nella disponibilità dell'imputato. Proprio a seguito dell'accertamento sulla natura del candelotto è stata operata la riqualificazione alla quale si è fatto riferimento. Secondo il ricorrente, tenuto conto anche della previsione di cui all'art. 97, comma primo, R.d. 6 maggio 1940, n. 635 (»Approvazione del regolamento per l'esecuzione del [OSCURATO:PERSONA] 18 giugno 1931 delle leggi di pubblica sicurezza») la contravvenzione di cui all'art. 678 cod. pen. è configurabile solo quando il quantitativo delle polveri esplodenti sia superiore a 5 chilogrammi. Nel caso di specie, trattandosi di un candelotto del peso di soli 27,5 grammi in grado di produrre solo una forte detonazione, l'imputato avrebbe dovuto essere assolto.2.2. Con il secondo motivo ha eccepito il difetto di motivazione in relazione alla causa di esclusione della punibilità ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. Nei motivi di appello, infatti, l'imputato aveva messo in evidenza che si trattava di fatto di modesta entità, avente ad oggetto un solo candelotto in grado di produrre solo effetti sonori e privo di idoneità lesiva. A fronte di tali rilievi la Corte di appello si sarebbe limitata ad affermare che deve essere esclusa la particolare tenuità del fatto senza ulteriormente precisare le ragioni. 2.3. Sul medesimo profilo è stato sollevato autonomo motivo di ricorso per violazione di legge, essendo stata esclusa l'applicabilità dell'istituto nei confronti di un imputato incensurato che ha detenuto un unico candelotto rimasto inutilizzato. 3. Il Procuratore Generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Il difensore, la cui richiesta di discussione orale è stata respinta per tardività, ha depositato le conclusioni ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modifìcazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito esposti. 2. Il primo motivo è infondato. Secondo quando in esso dedotto, nella fattispecie, non sarebbe configurabile la contravvenzione di cui all'art. 678 cod. pen. in quanto il candelotto avrebbe natura di «mero artificio pirotecnico» e, tenuto conto dell'art. 97 R.d. n. 635 del 1940, dovrebbe trovare applicazione il limite quantitativo di 5 chilogrammi, nel senso che il reato ritenuto dai giudici di merito sarebbe configurabile nel solo caso di polveri esplodenti in quantità superiore. A tale proposito, viene richiamata la giurisprudenza di legittimità che ha affermato il principio per cui «non integra la contravvenzione prevista dall'art.678 cod. pen. la detenzione di materiale esplodente, senza autorizzazione della competente autorità, allorché il quantitativo delle polveri esplodenti (nella specie petardi confezionati con polvere pirica) non supera i cinque chilogrammi (cfr. Cass. Sez. 1, n. 110 del 21/11/2002, dep. 2003, Germano, Rv. 223065; conforme Cass. Sez. 1, n. 11176 del 13/2/2015, Cavallaro, Rv. 262828). Tali decisioni, tuttavia, non affermano un principio applicabile alla fattispecie in questione che riguarda la detenzione di materiale esplodente rientrante, pacificamente, nella categoria IV, Gruppo A di cui alla direttiva 2007/23/CE. Si tratta di materiale diverso da quello preso in considerazione dall'art. 97 R.d. n. 635 del 1940 citato. Tale disposizione stabilisce che «possono tenersi in deposito o trasportarsi nel Regno senza licenza, esplosivi della prima categoria in quantità non superiore a cinque chilogrammi di peso netto, od artifici in quantità non superiore a chilogrammi venticinque di peso lordo, escluso l'imballaggio, ovvero un numero di millecinquecento cartucce da fucile da caccia caricate a polvere, nonché duecento cartucce cariche per pistola o rivoltella, ed un numero illimitato di bossoli innescati e di micce di sicurezza. Possono essere acquistati, trasportati ed impiegati senza licenza, nonché detenuti senza obbligo della denuncia di cui all'articolo 38 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, i prodotti esplodenti della categoria 5), gruppo D), fino a 5 kg. netti e della categoria 5), gruppo E, in quantità illimitata». La classificazione del materiale alla quale fa riferimento la norma è quella contenuta nell'art. 82 dello stesso R.d. n. 635 del 1940. Nel caso di specie si vette, tuttavia, in tema di materiale esplodente che rientra in ben altra classificazione con la conseguenza che la disposizione di cui all'art. 97 non può trovare applicazione (nel senso che la norma si applica ai soli materiali in essa espressamente menzionati Sez. 1, n. 28590 del 5/2/2021, Infante). Il candelotto del quale si tratta in questa sede rientra, infatti, in base alla classificazione di cui all'art. 2 della direttiva 2007/23/CE, nella categoria 4 che comprende «fuochi d'artificio che presentano un rischio potenziale elevato e che sono destinati ad essere usati esclusivamente da persone con conoscenze specialistiche, comunemente noti quali «fuochi d'artificio professionali», e il cui livello di rumorosità non è nocivo per la salute umana». Ne deriva che il limite di peso di cui all'art. 97 citato non può trovare applicazione, per come correttamente ritenuto dai giudici di merito che non sono incorsi in nessuna violazione di legge, contrariamente a quanto ritenuto in ricorso. 3. È fondato il secondo motivo di ricorso, in punto di motivazione sulla causa di esclusione della punibilità a norma dell'art. 131-bis cod. pen. negata dalla Corte di appello con la sola affermazione della sua non ricorrenza, senza ulteriori specificazioni. Deve essere richiamato il principio espresso da Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, dep. 2019, Venezia, Rv. 275940, ossia che «in tema di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, il giudice è tenuto a motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, al fine di valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, essendo insufficiente il richiamo a mere clausole di stile». È, inoltre, consolidato l'orientamento secondo cui «ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (in motivazione la Corte ha ritenuto corretta la mancata applicazione di tale causa di esclusione della punibilità in conseguenza della fuga dell'imputato subito dopo il fatto, senza che ciò si ponga in contrasto con la concessione delle attenuanti generiche, giustificata dalla successiva condotta processuale del predetto)» (fra le molte, Sez. 6, n. 55107 del 8/11/2018, Milone, Rv. 274647). Ebbene, dalla combinata applicazione dei principi segnalati discende che, pur non dovendo il giudice di merito esaminare tutti gli elementi di cui all'art.133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare solo quelli decisivi ai fini della causa di esclusione della punibilità, è pur sempre necessario che non si ricorra a formule prive di riferimenti specifici alla fattispecie considerata ed utilizzabili per un numero indefinito di situazioni. Nel caso di specie, l'esclusione della causa di cui all'art. 131-bis cod. pen. è stata affermata in sentenza senza motivazione alcuna. 4. Ne discende che, assorbito il terzo motivo di ricorso relativo alla dedotta violazione di legge con riferimento allo stesso art. 131-bis cod. pen., la sentenza deve essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari per nuovo giudizio in punto di negato riconoscimento della predetta causa di esclusione della punibilità. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al negato riconoscimento della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis c.p. con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, ad altra Sezione della Corte d'appello di Bari. Rigetta nel resto i
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