CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 24842/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno che, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha qualificato il fatto (contestato come furto ex art. 624 cod. pen.) sub specie dell'art. 624-bis cod. pen., escludendo la contestata aggravante e confermando la pena irrogata; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che ha assunto la violazione dell'art. 521-bis cod. proc. pen. in quanto - a seguito della riqualificazione del fatto nei termini predetti, e tenuto conto del testo dell'art. 550 cod. proc. pen. come modificata dal d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150 - la Corte di merito avrebbe dovuto trasmettere gli atti al Pubblico ministero non potendosi procedere, come avvenuto nella specie, con decreto di citazione diretta a giudizio, è manifestamente infondato in quanto: - il decreto di citazione diretta a giudizio è stato emesso anteriormente all'entrata in vigore (il 30 dicembre 2022) della novella; - è dirimente rilevare che nel momento in cui è stata esercitata l'azione penale (cui deve aversi riguardo in ossequio al principio tempus regit actum: cfr. Sez. 5, n. 28694 del 19/05/2022, Caggia, Rv. 283578 - 01; cfr. pure Sez. 2, n. 9876 del 12/02/2021, Macrì, Rv. 280724), come chiarito dalla consolidata giurisprudenza, senza dubbio poteva procedersi con citazione diretta anche per il delitto di cui all'art. 624-bis cod. pen. (Sez. 5, n. 28694/2022, cit.; Sez. 5, n. 9601 del 03/02/2021, Gala, Rv. 280576); - il che rende superflua ogni considerazione relativa all'invocata novella; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deci