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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 42709/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/eerrttte le conclusioni del PG ,» Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 28 dicembre 2020 della Corte di appello di Lecce che, quale giudice dell'esecuzione, ha accolto la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo: 1) al reato di patrocinio o consulenza infedele, ai sensi dell'art. 380 cod. pen., commesso fino a maggio 2011, giudicato dalla Corte di appello di Lecce con sentenza del 17 maggio 2017, divenuta definitiva; 2) ai reati di violazione di domicilio e truffa, ai sensi degli artt. 614 e 640 cod. pen., commessi tra il 2010 e il 2013, giudicati dalla Corte di appello di Lecce con sentenza del 5 ottobre 2018, divenuta definitiva.

Il giudice dell'esecuzione, evidenziando la sussistenza del medesimo disegno criminoso tra i reati oggetto dell'istanza, ha rideterminato la pena finale in anni sei, mesi quattro di reclusione ed euro 3.150,00 di multa, così quantificata: pena base di anni cinque, mesi otto di reclusione ed euro 2.150,00 di multa per i reati sub 2, aumentata di mesi otto di reclusione ed euro 1.000,00 di multa per il reato sub 1.

2. Il ricorrente articola due motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., perché il giudice dell'esecuzione, una volta riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati, avrebbe disposto un aumento di pena per il reato satellite sub 1 del tutto ingiustificato rispetto agli aumenti di pena stabiliti dal giudice della cognizione sub 2 per i reati satellite da lui giudicati in quel procedimento.

Nel ricorso si evidenzia che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il giudice dell'esecuzione non può disporre aumenti di pena per i reati satellite in maniera superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna.

2.2. Con il secondo motivo, lamenta vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, con riferimento agli artt. 111 Cost. e 125 cod. proc. pen., perché il giudice dell'esecuzione, omettendo di considerare le richieste formulate dalla difesa nella propria istanza e nella successiva memoria depositata, non avrebbe offerto alcuna valida motivazione in ordine alla quantificazione degli aumenti di pena in continuazione.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

Giova evidenziare che, secondo costante giurisprudenza di legittimità, qualora sia applicata in sede esecutiva la continuazione tra distinte condanne, delle quali quella a pena più grave sia stata pronunciata per una pluralità di reati già uniti nel giudizio di cognizione dal vincolo della continuazione, deve essere assunta come pena base quella inflitta in tale giudizio per la violazione più grave, prescindendosi dall'aumento per i reati-satellite che va determinato ex novo dal giudice dell'esecuzione (Sez. 1, n. 45161 del 27/10/2004, Esposito, Rv. 229822), anche per quelli già riuniti nella continuazione con il reato più grave posto alla base del nuovo computo (Sez. 1, n. 4911 del 15/01/2009, Neder, Rv. 243375).

In altri termini, il giudice dell'esecuzione che deve procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell'art. 81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati che il giudice della cognizione abbia riunito in continuazione, individuare quello più grave e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest'ultimo dal giudice, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo (Sez. 1 n. 21424 del 19/03/2019, Scanferla, Rv. 275845), al fine di consentire il vaglio di congruità della pena concordata che lo stesso è tenuto ad effettuare.

Nel caso di specie, il giudice dell'esecuzione ha omesso di scorporare i reati sub 2, già riuniti tra loro dal vincolo della continuazione interna dal giudice della cognizione.

Il giudice dell'esecuzione, inoltre, nel determinare l'aumento di pena per il reato sub 1, pur non essendo vincolato (a differenza di quanto affermato nel ricorso) alla decisione del giudice della cognizione sub 2 in ordine all'aumento di pena per il reato-satellite da lui giudicato, non ha offerto sul punto alcuna valida motivazione.

A tal fine, si evidenzia che il giudice dell'esecuzione chiamato ad applicare la disciplina della continuazione non esercita legittimamente il potere discrezionale attribuitogli se si limita ad indicare le ragioni a sostegno della quantificazione della pena-base senza giustificare la misura degli aumenti a titolo di continuazione, qualora, come nel caso di specie, l'aumento non sia irrisorio né in termini assoluti né rispetto alla valutazione del giudice della cognizione.

Ciò si pone in contrasto con il fondamentale principio giuridico per cui l'esercizio di ogni potere discrezionale - quale è indubbiamente quello di determinazione della pena ai sensi dell'art. 81, secondo comma, cod. pen. - impone di enunciare, sia pure concisamente, le ragioni poste a fondamento della decisione in concreto adottata, al fine di evitare la sua trasformazione in arbitrio e di consentire un controllo effettivo da parte del giudice dell'impugnazione.

Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che, in tema di quantificazione della pena a seguito di applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva, il giudice - in quanto titolare di un potere discrezionale esercitabile secondo i parametri fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen. - è tenuto a motivare, non solo in ordine all'individuazione della pena-base, ma anche in ordine all'entità dei singoli aumenti per i reati-satellite ex art. 81, secondo comma, cod. pen., in modo da rendere possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena, non essendo all'uopo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della pena-base (Sez. 1, n. 17209 del 25/05/2020, Trisciuoglio, Rv. 279316-01).

2. Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte deve annullare il provvedimento impugnato, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Lecce, in diversa composizione fisica, per rinnovato esame della richiesta, in ossequio ai principi affermati dalla Corte costituzionale con sentenza n. 183 del 03/07/2013, sulla diversa composizione del giudice di rinvio, in caso di annullamento di ordinanze in materia di applicazione della disciplina della continuazione in sede esecutiva.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Lecce.

Così deciso il 15/09/2021 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/eerrttte le conclusioni del PG ,» Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 28 dicembre 2020 della Corte di appello di Lecce che, quale giudice dell'esecuzione, ha accolto la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo: 1) al reato di patrocinio o consulenza infedele, ai sensi dell'art. 380 cod. pen., commesso fino a maggio 2011, giudicato dalla Corte di appello di Lecce con sentenza del 17 maggio 2017, divenuta definitiva; 2) ai reati di violazione di domicilio e truffa, ai sensi degli artt. 614 e 640 cod. pen., commessi tra il 2010 e il 2013, giudicati dalla Corte di appello di Lecce con sentenza del 5 ottobre 2018, divenuta definitiva. Il giudice dell'esecuzione, evidenziando la sussistenza del medesimo disegno criminoso tra i reati oggetto dell'istanza, ha rideterminato la pena finale in anni sei, mesi quattro di reclusione ed euro 3.150,00 di multa, così quantificata: pena base di anni cinque, mesi otto di reclusione ed euro 2.150,00 di multa per i reati sub 2, aumentata di mesi otto di reclusione ed euro 1.000,00 di multa per il reato sub 1. 2. Il ricorrente articola due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., perché il giudice dell'esecuzione, una volta riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati, avrebbe disposto un aumento di pena per il reato satellite sub 1 del tutto ingiustificato rispetto agli aumenti di pena stabiliti dal giudice della cognizione sub 2 per i reati satellite da lui giudicati in quel procedimento. Nel ricorso si evidenzia che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il giudice dell'esecuzione non può disporre aumenti di pena per i reati satellite in maniera superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna. 2.2. Con il secondo motivo, lamenta vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, con riferimento agli artt. 111 Cost. e 125 cod. proc. pen., perché il giudice dell'esecuzione, omettendo di considerare le richieste formulate dalla difesa nella propria istanza e nella successiva memoria depositata, non avrebbe offerto alcuna valida motivazione in ordine alla quantificazione degli aumenti di pena in continuazione.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Giova evidenziare che, secondo costante giurisprudenza di legittimità, qualora sia applicata in sede esecutiva la continuazione tra distinte condanne, delle quali quella a pena più grave sia stata pronunciata per una pluralità di reati già uniti nel giudizio di cognizione dal vincolo della continuazione, deve essere assunta come pena base quella inflitta in tale giudizio per la violazione più grave, prescindendosi dall'aumento per i reati-satellite che va determinato ex novo dal giudice dell'esecuzione (Sez. 1, n. 45161 del 27/10/2004, Esposito, Rv. 229822), anche per quelli già riuniti nella continuazione con il reato più grave posto alla base del nuovo computo (Sez. 1, n. 4911 del 15/01/2009, Neder, Rv. 243375). In altri termini, il giudice dell'esecuzione che deve procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell'art. 81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati che il giudice della cognizione abbia riunito in continuazione, individuare quello più grave e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest'ultimo dal giudice, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo (Sez. 1 n. 21424 del 19/03/2019, Scanferla, Rv. 275845), al fine di consentire il vaglio di congruità della pena concordata che lo stesso è tenuto ad effettuare. Nel caso di specie, il giudice dell'esecuzione ha omesso di scorporare i reati sub 2, già riuniti tra loro dal vincolo della continuazione interna dal giudice della cognizione. Il giudice dell'esecuzione, inoltre, nel determinare l'aumento di pena per il reato sub 1, pur non essendo vincolato (a differenza di quanto affermato nel ricorso) alla decisione del giudice della cognizione sub 2 in ordine all'aumento di pena per il reato-satellite da lui giudicato, non ha offerto sul punto alcuna valida motivazione. A tal fine, si evidenzia che il giudice dell'esecuzione chiamato ad applicare la disciplina della continuazione non esercita legittimamente il potere discrezionale attribuitogli se si limita ad indicare le ragioni a sostegno della quantificazione della pena-base senza giustificare la misura degli aumenti a titolo di continuazione, qualora, come nel caso di specie, l'aumento non sia irrisorio né in termini assoluti né rispetto alla valutazione del giudice della cognizione. Ciò si pone in contrasto con il fondamentale principio giuridico per cui l'esercizio di ogni potere discrezionale - quale è indubbiamente quello di determinazione della pena ai sensi dell'art. 81, secondo comma, cod. pen. - impone di enunciare, sia pure concisamente, le ragioni poste a fondamento della decisione in concreto adottata, al fine di evitare la sua trasformazione in arbitrio e di consentire un controllo effettivo da parte del giudice dell'impugnazione. Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che, in tema di quantificazione della pena a seguito di applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva, il giudice - in quanto titolare di un potere discrezionale esercitabile secondo i parametri fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen. - è tenuto a motivare, non solo in ordine all'individuazione della pena-base, ma anche in ordine all'entità dei singoli aumenti per i reati-satellite ex art. 81, secondo comma, cod. pen., in modo da rendere possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena, non essendo all'uopo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della pena-base (Sez. 1, n. 17209 del 25/05/2020, Trisciuoglio, Rv. 279316-01). 2. Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte deve annullare il provvedimento impugnato, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Lecce, in diversa composizione fisica, per rinnovato esame della richiesta, in ossequio ai principi affermati dalla Corte costituzionale con sentenza n. 183 del 03/07/2013, sulla diversa composizione del giudice di rinvio, in caso di annullamento di ordinanze in materia di applicazione della disciplina della continuazione in sede esecutiva. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Lecce. Così deciso il 15/09/2021 Il Consigliere estensore
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