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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 15 gennaio 1997

Cassazione n. 21701/2026

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da lemma Mario, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (RC) il 15/1/1997 avverso la sentenza del 17/2/2026 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 17/2/2026, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] confermava la pronuncia emessa il 9/1/2025 dal Tribunale di Locri, con la quale Mario lemma era stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 6,

I. 13 dicembre 1989, n. 401.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - nullità della sentenza per violazione degli artt. 125, comma 5, 546 cod. proc. pen., 111 Cost.; vizio della motivazione.

Premesso che la sentenza di appello sarebbe stata notificata alla difesa, via pec, in veste incompleta, perché priva dialcune parti, si evidenzia che, a seguito di espressa richiesta, la stessa sarebbe stata nuovamente notificata, peraltro recando due volte la pagina 2 con differente contenuto.

Per effetto di questa duplice irregolarità, la difesa non sarebbe stata in grado di ricostruire l'iter logico argomentativo seguito dalla Corte d'appello, né di conoscere il reale e completo contenuto della motivazione, con conseguente nullità della sentenza; - violazione degli artt. 24 e 111 Cost., 178, lett. c), cod. proc. pen.

La decisione di appello richiamerebbe la requisitoria del Procuratore generale che, tuttavia, non sarebbe stata mai comunicata o notificata alla difesa, pur trattandosi di un adempimento necessario nel rito cartolare; in tal modo, infatti, la difesa stessa sarebbe stata privata della possibilità di predisporre una memoria di replica, eventualmente introducendo argomentazioni aggiuntive.

La sentenza impugnata, pertanto, sarebbe viziata da nullità di ordine generale; - erronea applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.

La Corte di appello avrebbe negato la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto con argomento viziato, ossia richiamando una presunta cornice edittale non compatibile con l'istituto.

Il legislatore, per contro, avrebbe previsto esclusivamente la pena minima edittale, non anche quella massima, ed incorrendo in tale violazione il Giudice del gravame non avrebbe dunque applicato i corretti parametri di valutazione sul punto. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso risulta fondato limitatamente all'ultima censura; nel resto, è inammissibile.

4. Con riguardo al primo motivo, la Corte premette di aver legittimamente esaminato il fascicolo di merito, attesa la natura processuale della censura.

4.1. Ebbene, ne emerge che come, effettivamente, la prima notifica dell'estratto della sentenza di appello non riportava per intero la motivazione, così la seconda trasmissione conteneva invece la stessa pronuncia nella sua integralità.

Risulta dunque agevole osservare che la mera ripetizione del numero di pagina 2, con distinto contenuto, è da riferire esclusivamente ad una non corretta impaginazione (forse legata all'assemblaggio di distinti file), privo di qualunque effetto sul contenuto del testo, sulla sua interpretazione e, dunque, sull'esercizio del diritto di difesa: come la "prima" pag. 2, infatti, reca la sola indicazione degli estremi della sentenza appellata, così la "seconda" contiene la prima pagina della motivazione della pronuncia di appello.4.2.

D'altronde, il ricorso per cassazione è stato depositato tempestivamente, con pec del 24/2/2026, e la difesa ha potuto svolgere ogni più approfondita censura alla sentenza impugnata.

5. Il ricorso, di seguito, risulta manifestamente infondato anche sul secondo motivo.

5.1. Ancora dall'esame del fascicolo processuale emerge che, come affermato nell'impugnazione, la requisitoria del procuratore generale d'appello non è stata notificata al difensore.

5.2. Ebbene, questa Corte ha già affermato che nel procedimento cartolare novellato dalla cd.

"riforma Cartabia", la cui disciplina è vigente dall'i luglio 2024, la comunicazione, a cura della cancelleria, delle conclusioni del pubblico ministero alle altre parti, diversamente da quanto previsto per il previgente rito cartolare "pandemico", non è più prevista né per il procedimento di appello ex art. 598-bis cod. proc. pen. né per quello di cassazione di cui all'art. 611 cod. proc. pen., essendo stabilito esclusivamente che le richieste del Procuratore generale siano presentate quindici giorni prima dell'udienza e che le parti possano presentare motivi nuovi, memorie e, fino a cinque giorni prima dell'udienza, memorie di replica, sicché le richieste avanzate dalla parte pubblica sono a disposizione delle altre parti, che possono richiederne copia alla cancelleria, mentre eventuali comunicazioni relative al deposito devono considerarsi di mera "cortesia", non sussistendo più alcun obbligo al riguardo (tra le altre, Sez. 2, n. 15245 del 6/3/2025, Berisha, Rv. 287897.

Tra le molte non massimate, Sez. 5, n. 14968 del 26/2/2026, Bojaxhiu; Sez. 7, n. 10863 del 3/3/2026, Anacleria; Sez. 6, n. 41543 del 18/12/2025, Cavallaro).

5.3. Anche il secondo motivo di ricorso, pertanto, risulta manifestamente infondato.

6. Con riguardo, infine, all'ultima censura, che coinvolge l'art. 131-bis cod. pen., la stessa risulta invece fondata.

6.1. La Corte di appello, pronunciandosi su questa causa di esclusione della punibilità, ha sottolineato che "Nel caso che ci riguarda, l'offesa non può considerarsi di particolare tenuità trattandosi di delitto punito nel massimo con una pena superiore ad anni 2 mesi 6 di reclusione, commesso in occasione o a causa di manifestazioni sportive, come previsto dall'art. 131-bis, comma 3, n. 1, c. p."

6.2. Questo riferimento edittale non è corretto.

6.3. Il testo della norma vigente ratione temporis, ossia al 7/4/2019, stabiliva infatti, al comma 1, che "Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e 3 rt per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale."

6.4. La cornice sanzionatoria, dunque, consentiva l'applicazione della norma, in quanto il delitto di cui all'art. 6,

I. n. 401 del 1989, era sanzionato nel massimo con la reclusione fino a tre anni.

6.5. Risulta errato, ancora, il riferimento al fatto "commesso in occasione o a causa di manifestazioni sportive, come previsto dall'art. 131-bis, comma 3, n. 1, cod. pen.", tra le ipotesi in cui l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità per i delitti puniti con pena superiore nel massimo a due anni e sei mesi di reclusione.

A tale riguardo, basti osservare che questa previsione ostativa è stata introdotta nella norma dal d.l. 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, dalla

I. 8 agosto 2019, n. 77, dunque successivamente alla data del commesso reato (7/4/2019).

6.4. La sentenza, pertanto, deve essere annullata con rinvio, limitatamente alla omessa applicazione della causa di non punibilità d cui all'art. 131-bis cod. pen., per nuovo giudizio sul punto; nel resto, deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.Msigliere estensore Il Presidente ¦[OSCURATO:PERSONA] A Deposítuta in [OSCURATO:PERSONA], '12 M, 2026 [OSCURATO:PERSONA] Dott.ss( mb/te 4

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da lemma Mario, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (RC) il 15/1/1997 avverso la sentenza del 17/2/2026 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 17/2/2026, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] confermava la pronuncia emessa il 9/1/2025 dal Tribunale di Locri, con la quale Mario lemma era stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 6, I. 13 dicembre 1989, n. 401. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - nullità della sentenza per violazione degli artt. 125, comma 5, 546 cod. proc. pen., 111 Cost.; vizio della motivazione. Premesso che la sentenza di appello sarebbe stata notificata alla difesa, via pec, in veste incompleta, perché priva dialcune parti, si evidenzia che, a seguito di espressa richiesta, la stessa sarebbe stata nuovamente notificata, peraltro recando due volte la pagina 2 con differente contenuto. Per effetto di questa duplice irregolarità, la difesa non sarebbe stata in grado di ricostruire l'iter logico argomentativo seguito dalla Corte d'appello, né di conoscere il reale e completo contenuto della motivazione, con conseguente nullità della sentenza; - violazione degli artt. 24 e 111 Cost., 178, lett. c), cod. proc. pen. La decisione di appello richiamerebbe la requisitoria del Procuratore generale che, tuttavia, non sarebbe stata mai comunicata o notificata alla difesa, pur trattandosi di un adempimento necessario nel rito cartolare; in tal modo, infatti, la difesa stessa sarebbe stata privata della possibilità di predisporre una memoria di replica, eventualmente introducendo argomentazioni aggiuntive. La sentenza impugnata, pertanto, sarebbe viziata da nullità di ordine generale; - erronea applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. La Corte di appello avrebbe negato la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto con argomento viziato, ossia richiamando una presunta cornice edittale non compatibile con l'istituto. Il legislatore, per contro, avrebbe previsto esclusivamente la pena minima edittale, non anche quella massima, ed incorrendo in tale violazione il Giudice del gravame non avrebbe dunque applicato i corretti parametri di valutazione sul punto. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta fondato limitatamente all'ultima censura; nel resto, è inammissibile. 4. Con riguardo al primo motivo, la Corte premette di aver legittimamente esaminato il fascicolo di merito, attesa la natura processuale della censura. 4.1. Ebbene, ne emerge che come, effettivamente, la prima notifica dell'estratto della sentenza di appello non riportava per intero la motivazione, così la seconda trasmissione conteneva invece la stessa pronuncia nella sua integralità. Risulta dunque agevole osservare che la mera ripetizione del numero di pagina 2, con distinto contenuto, è da riferire esclusivamente ad una non corretta impaginazione (forse legata all'assemblaggio di distinti file), privo di qualunque effetto sul contenuto del testo, sulla sua interpretazione e, dunque, sull'esercizio del diritto di difesa: come la "prima" pag. 2, infatti, reca la sola indicazione degli estremi della sentenza appellata, così la "seconda" contiene la prima pagina della motivazione della pronuncia di appello.4.2. D'altronde, il ricorso per cassazione è stato depositato tempestivamente, con pec del 24/2/2026, e la difesa ha potuto svolgere ogni più approfondita censura alla sentenza impugnata. 5. Il ricorso, di seguito, risulta manifestamente infondato anche sul secondo motivo. 5.1. Ancora dall'esame del fascicolo processuale emerge che, come affermato nell'impugnazione, la requisitoria del procuratore generale d'appello non è stata notificata al difensore. 5.2. Ebbene, questa Corte ha già affermato che nel procedimento cartolare novellato dalla cd. "riforma Cartabia", la cui disciplina è vigente dall'i luglio 2024, la comunicazione, a cura della cancelleria, delle conclusioni del pubblico ministero alle altre parti, diversamente da quanto previsto per il previgente rito cartolare "pandemico", non è più prevista né per il procedimento di appello ex art. 598-bis cod. proc. pen. né per quello di cassazione di cui all'art. 611 cod. proc. pen., essendo stabilito esclusivamente che le richieste del Procuratore generale siano presentate quindici giorni prima dell'udienza e che le parti possano presentare motivi nuovi, memorie e, fino a cinque giorni prima dell'udienza, memorie di replica, sicché le richieste avanzate dalla parte pubblica sono a disposizione delle altre parti, che possono richiederne copia alla cancelleria, mentre eventuali comunicazioni relative al deposito devono considerarsi di mera "cortesia", non sussistendo più alcun obbligo al riguardo (tra le altre, Sez. 2, n. 15245 del 6/3/2025, Berisha, Rv. 287897. Tra le molte non massimate, Sez. 5, n. 14968 del 26/2/2026, Bojaxhiu; Sez. 7, n. 10863 del 3/3/2026, Anacleria; Sez. 6, n. 41543 del 18/12/2025, Cavallaro). 5.3. Anche il secondo motivo di ricorso, pertanto, risulta manifestamente infondato. 6. Con riguardo, infine, all'ultima censura, che coinvolge l'art. 131-bis cod. pen., la stessa risulta invece fondata. 6.1. La Corte di appello, pronunciandosi su questa causa di esclusione della punibilità, ha sottolineato che "Nel caso che ci riguarda, l'offesa non può considerarsi di particolare tenuità trattandosi di delitto punito nel massimo con una pena superiore ad anni 2 mesi 6 di reclusione, commesso in occasione o a causa di manifestazioni sportive, come previsto dall'art. 131-bis, comma 3, n. 1, c. p." 6.2. Questo riferimento edittale non è corretto. 6.3. Il testo della norma vigente ratione temporis, ossia al 7/4/2019, stabiliva infatti, al comma 1, che "Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e 3 rt per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale." 6.4. La cornice sanzionatoria, dunque, consentiva l'applicazione della norma, in quanto il delitto di cui all'art. 6, I. n. 401 del 1989, era sanzionato nel massimo con la reclusione fino a tre anni. 6.5. Risulta errato, ancora, il riferimento al fatto "commesso in occasione o a causa di manifestazioni sportive, come previsto dall'art. 131-bis, comma 3, n. 1, cod. pen.", tra le ipotesi in cui l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità per i delitti puniti con pena superiore nel massimo a due anni e sei mesi di reclusione. A tale riguardo, basti osservare che questa previsione ostativa è stata introdotta nella norma dal d.l. 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, dalla I. 8 agosto 2019, n. 77, dunque successivamente alla data del commesso reato (7/4/2019). 6.4. La sentenza, pertanto, deve essere annullata con rinvio, limitatamente alla omessa applicazione della causa di non punibilità d cui all'art. 131-bis cod. pen., per nuovo giudizio sul punto; nel resto, deve essere dichiarato inammissibile. P.Q.Msigliere estensore Il Presidente ¦[OSCURATO:PERSONA] A Deposítuta in [OSCURATO:PERSONA], '12 M, 2026 [OSCURATO:PERSONA] Dott.ss( mb/te 4
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