CassazionedecretoSezione 5Decisione del 1 ottobre 2026
Cassazione n. 26060/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA] SICILIADott. [OSCURATO:PERSONA] relatore Ad. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CCDott.ssa [OSCURATO:PERSONA] R.G. N. 1341/2024Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 1341/2024 R.G., proposto“Consorzio di Bonifica 6 Enna”, con sede in Enna, in personadel [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, nominato in virtùdi decreto reso dall’[OSCURATO:PERSONA] dell’Agricoltura, delloSviluppo Rurale e della [OSCURATO:PERSONA] della Regione Siciliail 9 gennaio 2023, n. 4/GAB., autorizzato ad instaurare ilpresente procedimento in virtù di deliberazione adottata dalmedesimo [OSCURATO:PERSONA] il 30 ottobre 2023, n. 48,rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio inRagusa, ove elettivamente domiciliato (indirizzo pec pernotifiche e comunicazioni: [OSCURATO:EMAIL]), giusta procura in calce al ricorso introduttivo delpresente procedimento;RICORRENTE[OSCURATO:PERSONA]“F.lli [OSCURATO:PERSONA]”, con sede in Assoro(EN), in persona della socia amministratrice pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studioNumero registro generale 1341/2024Numero sezionale 5596/2026Numero di raccolta generale 26060/2026Data pubblicazione 01/10/2026in Leonforte (SR), ove elettivamente domiciliata (indirizzo pecper notifiche e comunicazioni: [OSCURATO:EMAIL]), giusta procura in allegato alcontroricorso di costituzione nel presente procedimento;CONTRORICORRENTEavverso la sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributariadi secondo grado della Sicilia il 7 agosto 2023, n. 6711/7/2023,notificata il 3 novembre 2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglionon partecipata del 9 settembre 2026 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA] LoSardo;1. Il “Consorzio di Bonifica 6 Enna” ha proposto ricorso sullabase di cinque motivi per la cassazione della sentenzadepositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Sicilia il 7 agosto 2023, n. 6711/7/2023, notificata il 3novembre 2023, che, in controversia su impugnazionedell’avviso di pagamento n. 120180000481930 da parte delmedesimo, nella veste di mandatario senza rappresentanza delConsorzio di Bonifica della [OSCURATO:PERSONA], nei confronti della“F.lli [OSCURATO:PERSONA]” per l’importo di €1.483,34, a titolo di “Tributo 0648- contributo opere irrigue”per l’anno 2018, ha rigettato l’appello proposto dal “[OSCURATO:PERSONA] 6 Enna” nei confronti della “F.lli Gervasi SocietàSemplice Agricola” avverso la sentenza depositata dallaCommissione tributaria provinciale di Enna il 18 maggio 2021,n. 686/2/2021, con condanna alla rifusione delle spesegiudiziali.2. Il giudice di appello ha confermato la decisione di prime cure– che aveva accolto il ricorso originario della contribuente -sulla conclusione che «il Consorzio di Bonifica 6 di Enna nonNumero registro generale 1341/2024Numero sezionale 5596/2026Numero di raccolta generale 26060/2026Data pubblicazione 01/10/2026esiste più in quanto è stato accorpato, assieme ai consorzi diCaltagirone, Ragusa, Catania, Siracusa, Messina, al [OSCURATO:PERSONA]», per cui, «a seguito della suddettaunificazione operata dal Legislatore siciliano l’unico soggettogiuridicamente esistente è il nuovo Consorzio della SiciliaOrientale», ribadendosi l’annullamento dell’atto impositivo.3. La “F.lli [OSCURATO:PERSONA]” ha resistito concontroricorso, ove si eccepisce l’inammissibilità del ricorso percassazione, notificato a mezzo pec, per difetto di valida etempestiva procura speciale. A suo dire, dall’esame della relatadi notifica allegata al messaggio di pec, con il quale, il 29dicembre 2023, è stato notificato il ricorso per cassazioneintroduttivo del presente giudizio di legittimità non emergealcuna attestazione di conformità all’originale cartaceo(detenuto dal difensore) della procura speciale alla lite spesa.Secondo la prospettazione della controricorrente: «Dall’esamedella relata di notifica allegata al messaggio di p.e.c. con ilquale, in data 29.12.2023, è stato notificato il ricorso perCassazione introduttivo del presente giudizio di legittimità nonemerge alcuna attestazione di conformità all’originale cartaceo(detenuto dal difensore) della procura speciale alla lite spesa».Inoltre, secondo la controricorrente, il ricorso per cassazione èinammissibile per difetto di legitimatio ad causam, essendo«stato proposto da un soggetto – il Consorzio di Bonifica 6 diEnna – non più esistente in quanto soppresso dall’art. 13 dellaLegge 28 gennaio 2014 n. 5 della Regione Siciliana che lo haaccorpato al Consorzio di [OSCURATO:PERSONA]».Da ultimo, la controricorrente ha eccepito la formazione delgiudicato interno sulla decisione di prime cure per mancataproposizione dell’appello.Numero registro generale 1341/2024Numero sezionale 5596/2026Numero di raccolta generale 26060/2026Data pubblicazione 01/10/20264. Le parti hanno depositato memorie illustrative.5. In tale sede, il difensore del ricorrente ha dichiarato dirinunciare al primo motivo e al secondo motivo del ricorso;viceversa, la controricorrente ha segnalato la sopravvenienzadi proposta di definizione anticipata nel procedimento iscrittoal n. 1515/2024 R.G., nel senso della manifesta inammissibilitàdel ricorso per cassazione dell’ente impositore in ragione dellanotifica a mezzo pec, la cui relata sia priva della necessariadella procura speciale alle liti rilasciata al difensore (secondo lasoluzione della giurisprudenza di legittimità).RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente, si deve disattendere l’eccezione diinammissibilità del ricorso per cassazione, che lacontroricorrente ha sollevato in relazione all’attestazione diconformità della procura speciale all’originale cartaceo.1.1 Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in casodi notifica di un atto giudiziario a mezzo pec,la procura rilasciata su supporto analogico dalla parte aldifensore, ai sensi dell'art. 16-undecies del d.l. 18 ottobre2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17dicembre 2012, n. 212, deve essere da questi sottoscritta confirma autografa e, successivamente, trasformata in copiainformatica di documento analogico, la cui conformitàall'originale deve essere attestata dal difensore nella relatadi notifica (in termini: Cass., Sez. 1^, 2 marzo 2023, n. 6318– nello stesso senso, da ultime: Cass., Sez. Trib., 8 agosto2026, nn. 24574, 24575 e 24576; Cass., Sez. Trib., 10settembre 2026, n. 25209).1.2 Nella specie, il difensore ha espressamente attestato chedalla procura speciale in formato analogico su foglio separatoNumero registro generale 1341/2024Numero sezionale 5596/2026Numero di raccolta generale 26060/2026Data pubblicazione 01/10/2026««è stata estratta copia informatica, sottoscritta anchedigitalmente, in conformità a quanto previsto dall’art. 18 n. 5del D.M. 44/2011 così come modificato dal D.M. 48/2013»,(secondo cui: « La procura alle liti si considera apposta in calceall’atto cui si riferisce quando è rilasciata su documentoinformatico separato allegato al messaggio di posta elettronicacertificata mediante il quale l’atto è notificato. La disposizionedi cui al periodo precedente si applica anche quando la procuraalle liti è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copiainformatica, anche per immagine»). E tanto è sufficiente perescludere l’irritualità dell’attestazione di conformità da partedel difensore.1.3 Peraltro, nella vicenda in disamina, non è stata posta indiscussione la conformità della procura allegata al ricorsonotificato tramite pec all’originale copia cartacea, non essendostato eccepito nulla sul punto dalla controricorrente, limitatosi,invece, solo a rilevare l’assenza dell’asseverazione diconformità della copia informatica della procura al suo originaleanalogico. In tali termini ed in applicazione del suindicatoprincipio di strumentalità delle forme, l’assenza di ognidisconoscimento circa la conformità della copia semplicedepositata dal ricorrente, esclude la radicale sanzionedell’improcedibilità del ricorso, ricorrendo solo una merairregolarità per essere venuta meno, per effetto di dettaomissione, a mente dell’art. 196-novies disp. att. cod. proc.civ., solo la legale equivalenza dell’atto al suo originale,legittimando con essa la facoltà della controparte didisconoscerlo, con la conseguenza che, in assenza di talecontestazione, la predetta irritualità non sortisce effettipregiudizievoli per l’istante (si vedano, in motivazione: Cass.,Sez. Trib., 15 luglio 2026, nn. 23312 e 23315).Numero registro generale 1341/2024Numero sezionale 5596/2026Numero di raccolta generale 26060/2026Data pubblicazione 01/10/2026Soluzione questa che si pone in linea con la giurisprudenzadella Corte Europea dei diritti dell’uomo, nella parte contenenteun richiamo specifico ad un arresto delle Sezioni Unite di questaCorte (Cass., Sez. Un., 25 marzo 2019, n. 8312), con cui, remelius perpensa, era stato chiarito che il mancato depositodell’attestazione di conformità delle copie cartacee agli originaliinformatici entro il termine fissato dall’art. 369 cod. proc. civ.non doveva comportare l’improcedibilità del ricorso qualora lacontroparte non avesse affermato la difformità delle copiecartacee dagli originali o qualora il ricorrente avesse depositatol’attestazione mancante in un momento qualsiasi precedenteallo svolgimento dell’udienza della causa (CEDU, Sez. 1^, 23maggio 2024, causa Patricolo ed altri vs. Italia – ric. nn.37943/2017 ed altri 2).1.4 Va, invece, rinviata all’eventuale scrutinio del quartomotivo la delibazione dell’eccezione di inammissibilità che ilcontroricorrente ha sollevato in relazione all’antecedenzadell’estinzione ex lege del ricorrente rispetto alla proposizionedel ricorso per cassazione.2. Ciò posto, il ricorso è affidato a cinque motivi.Tuttavia, con la memoria ex art. 380-bis.1, primo comma, cod.proc. civ., il difensore del ricorrente ha espressamenterinunciato al primo motivo e al secondo motivo del ricorsointroduttivo del presente procedimento («denominati“Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 19 d.lgs. 546/1992in relazione all’art. 360, comma I, n. 3 c.p.c.” e “Violazione e/ofalsa applicazione degli artt. 21 d.lgs. 546/1992 e 2697 cod.civ. in relazione all’art. 360, comma I, n. 3 c.p.c.”»),rendendosi superflua una decisione sulla fondatezza o meno ditali censure.Numero registro generale 1341/2024Numero sezionale 5596/2026Numero di raccolta generale 26060/2026Data pubblicazione 01/10/20263. Pregiudiziale allo scrutinio dei restanti motivi è la disaminadell’eccezione di formazione del giudicato interno (artt. 324 e329 cod. proc. civ., 2909 cod. civ.) con riguardo alla sentenzadepositata dalla Commissione tributaria provinciale di Enna il18 maggio 2021, n. 686/2/2021, per mancata proposizionedell’appello da parte dell’ente impositore nel termine lungo diimpugnazione (artt. 38, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992,n. 546, e 327, primo comma, cod. proc. civ., quest’ultimo neltesto novellato dall’art. 46, comma 17, della legge 18 giugno2009, n. 69).Eccezione che era stata già proposta con le controdeduzionidepositate dalla contribuente nel giudizio di appello (il cui testoè riportato, ai fini dell’autosufficienza, alle pagine da 25 a 31del controricorso).3.1 Secondo la prospettazione del controricorrente: «All’uopo,infatti, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la società appellata ha prodotto - inmodalità telematica, unitamente alle proprie controdeduzionied in seno al suddetto procedimento di secondo grado r.g. n.7835/2021 - l’originale del messaggio di p.e.c. in formato“.eml” (v. allegato 12) ricevuto il 09.12.2021, ore 12:44. Talemessaggio, inequivocabilmente, contiene il testo e,soprattutto, gli originali dei files (appello, procura e relata dinotifica) che sono stati notificati dalla controparte e che,all’evidenza, non hanno ad oggetto l’impugnazione dellasentenza “appellata” nel giudizio r.g. n. 7835/2023 mal’appello ad un altro provvedimento giudiziario. A differenza diquanto affermato dalla parte ricorrente, l’atto d’appellonotificato con il messaggio di p.e.c. del 09.12.21 (ore 12:44)non aveva, infatti, ad oggetto l’impugnativa della sentenza n.686/2/2021 emessa dalla Commissione Tributaria ProvincialeNumero registro generale 1341/2024Numero sezionale 5596/2026Numero di raccolta generale 26060/2026Data pubblicazione 01/10/2026di Enna in forza della quale era stato iscritto a ruolo l’appellor.g. n. 7835/2021».Nulla è stato replicato in proposito dal ricorrente con lamemoria illustrativa.3.2 L’esame della documentazione prodotta dallacontroricorrente in sede di legittimità ha consentito diconfermare la fondatezza della sua eccezione, nel senso che ineffetti: «… il gravame notificato dal Consorzio di Bonifica 6 –Enna conteneva l’impugnazione ad un’altra sentenza, la n. 685del 2021, che riguarda tutt’altro procedimento. Ed infatti, il fileallegato alla p.e.c. del 09.12.2021 - intitolato “di LeonforteAntonio atto di appello sentenza n. 685 del 2021 sez. 2 ctpen.pdf” – si riferisce e contiene, appunto, l’appello avversoun’altra sentenza, la n. 685/2021. Anche la relata di notifica iviallegata concerne il procedimento d’appello alla sentenza n.685/2021. L’appellante, invece, iscrive a ruolo l’atto d’appelloin data [OSCURATO:DATA_NASCITA] depositando le mere stampe in pdf dellericevute di accettazione e consegna (v. allegati 12-A e 12-B)del medesimo messaggio p.e.c. del 09.12.2021 (ore 12:44)dalle quali non era possibile accertare gli allegatieffettivamente contenuti nel messaggio e, quindi, notificati il09.12.2021».3.3 Da qui la coerente (e condivisibile) conclusione che «lasentenza di primo grado n. 686/2021 (depositata, nellapresente sede di legittimità, sub allegato 11) è passata ingiudicato, ex art. 324 c.p.c., siccome non appellata nel terminelungo di sei mesi dalla relativa pubblicazione avvenuta in data18.05.2021».4. L’assorbenza di tale esito preclude l’esame dei restantimotivi di ricorso.Numero registro generale 1341/2024Numero sezionale 5596/2026Numero di raccolta generale 26060/2026Data pubblicazione 01/10/20265. In conclusione, alla stregua delle suesposte argomentazioni,confermandosi l’inammissibilità dell’appello ancorché perragione diversa da quella dichiarata dal giudice del gravame(omesso deposito di copia del ricorso notificato alla contropartepresso la segreteria del giudice tributario di secondo gradosecondo le modalità stabilite dagli artt. 22, commi 1, 2 e 3, e53, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546), il ricorsodeve essere rigettato e la motivazione della sentenzaimpugnata deve intendersi corretta nel senso specificato inprecedenza (ex art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ.).6. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidatenella misura fissata in dispositivo.7. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alla rifusionedelle spese giudiziali in favore della controricorrente,liquidandole nella misura di € 200,00 per esborsi ed €2.000,00, per compensi, oltre a rimborso forfettario nellamisura del 15% su compensi e altri accessori di legge; dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da partedel ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 9 settembre2026 .IL PRESIDENTEGiacomo [OSCURATO:PERSONA]