CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 07781/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/seiatitg le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta conclude per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Palermo, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha parzialmente accolto la domanda introdotta da [OSCURATO:PERSONA], volta all'applicazione della disciplina della continuazione tra i fatti giudicati con le seguenti pronunce irrevocabili: 1) sentenza della Corte di Appello di Palermo del 22.7.2020, irrevocabile il 20.01.2022, in riforma della sentenza del G.u.p. presso il Tribunale di Palermo del 9.2.2015, per i reati di cui agli artt. 416-bis, 629 comma 2, 628 comma 3 n. 3, cod. pen. e 7 L. 12 luglio 1991 n. 203, commessi in provincia di Palermo negli anni 2010 e 2012; 2) sentenza della Corte di Appello di Palermo del 19.4.2017, irrevocabile il 5.7.2018, in riforma della sentenza del G.u.p. del Tribunale di Palermo del 5.7.2018, in relazione al reato di cui agli artt. 56, 629 cod. pen., commesso in Palermo fino al 6.11.2014; 3) sentenza della Corte di Appello di Palermo del 25.3.2019, irrevocabile il 18.9.2020, in parziale riforma della sentenza del G.u.p. del Tribunale di Palermo del 3.4.2017, per i reati di cui agli artt. 56, 629 comma 2, 628, comma 3 n.3, cod. pen. e 7 L. 203/91, tutti commessi negli anni dal 2010 al 2013 in provincia di Palermo; 4) sentenza della Corte di Appello di Palermo del 18.3.2021, irrevocabile il 30.10.2021, in parziale riforma della sentenza del G.u.p. del Tribunale di Palermo del 21.10.2019, riformata dalla, per i reati di cui agli artt. 4 e 7 L. 895/1967, 23 L. 110/1974, 416-bis 1 c.p, commessi, nel 2010, nel 2011, nel 2012 e nel 2013. Nello specifico, il Giudice dell'esecuzione ha riconosciuto la sussistenza di un medesimo proposito criminoso tra la condotta associativa di cui al capo A) e la fattispecie estorsiva di cui al capo Gl) della sentenza sub 1) e le tentate estorsioni di cui alla sentenza sub 3), ritenendo che tali condotte siano state tutte poste in essere dal condannato quale soggetto affiliato al clan di Bagheria, per conto del quale egli si occupava della gestione di attività estorsive. La Corte di Appello di Palermo ha, invece, escluso dall'unitaria programmazione criminosa i fatti di cui alle sentenze sub 2) e sub 4). Per quanto concerne la tentata estorsione oggetto della sentenza sub 2), il giudice dell'esecuzione ha evidenziato l'estraneità del fatto rispetto alla medesima risoluzione criminosa sottesa alla realizzazione degli altri reati di cui si riconosce la continuazione, rilevando come esso sia stato commesso non per conto del 2 / / sodalizio mafioso, ma per perseguire interessi personali. Quanto ai fatti giudicati con la sentenza sub 4), osserva la Corte di Appello come essi non possano essere oggetto di valutazione ai fini del riconoscimento del medesimo disegno criminoso, non essendo ancora passata in giudicato la decisione, atteso che avverso quest'ultima è stata proposta impugnazione dinanzi alla Corte di Cassazione, con giudizio attualmente pendente. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione ha rideterminato la pena in complessivi anni quindici, mesi 6 di reclusione ed euro 10.766,66 di multa, ritenuto quale più grave reato quello di tentata estorsione (capo Q4) di cui alla sentenza sub 3), partendo dalla pena base di anni 9 di reclusione ed euro 6000,00 di multa, rimanendo immutati gli aumenti già determinati in continuazione nell'ambito della medesima sentenza, ove è stata comminata la pena complessiva di anni 11, mesi 6 di reclusione ed euro 9.566,66 di multa, e ritenendo equo applicare un aumento pari ad anni quattro di reclusione ed euro 1.200,00 di multa per i reati di cui alla sentenza sub 1) (così calcolata: anni 3 di reclusione ed euro 800,00 di multa - già ridotta per il rito - per il reato di estorsione di cui al capo G1), aumentata per il reato di cui all'art. 416 bis di cui al capo A) di anno uno ed euro 400,00 di multa - anch'essa già ridotta per rito). 2. Avverso tale decisione Liga ha proposto ricorso, per il tramite del proprio difensore di fiducia, articolato in due motivi. 2.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 81 c.p. e 648, 671 cod. proc. pen., con riferimento all'errato convincimento della Corte di Appello circa la non irrevocabilità della sentenza sub 4), la quale, invece, è divenuta definitiva il 30.10.2021, atteso che avverso di essa non è stata proposta alcuna impugnazione. Tale circostanza trova conferma sia nell'ordine di esecuzione (n. SIEP 5/2022) notificato ai difensori in data 24.01.2022, sia nell'annotazione della medesima sentenza che riporta la data di irrevocabilità del 30.10.2021. A fronte di tali evidenze processuali, il giudice di esecuzione è incorso, pertanto, in un grave errore, laddove ha ritenuto di escludere l'applicabilità della disciplina della continuazione con riferimento ai fatti giudicati con la citata pronuncia, sul presupposto del mancato passaggio in giudicato. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 81, e 133 cod. pen. circa la determinazione degli aumenti di pena apportati ex art. 81 cod. pen. Nello specifico, si duole che il giudice dell'esecuzione non avrebbe adeguatamente motivato in ordine all'aumento di pena irrogato con riferimento ai fatti giudicati con la sentenza sub 1), pari anni 4 di reclusione ed euro 1.20Q400 di multa, considerato eccessivo a fronte di una pena pari ad anni 5 e mesi 4 di reclusione, comminata dalla Corte di merito con sentenza del 22.7.2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 1.1. Quanto al primo motivo, sono da ritenersi condivisibili le considerazioni svolte dal Procuratore Generale nella requisitoria, dal momento che dalle evidenze processuali emerge ictu ocull lo stato di irrevocabilità della sentenza sub 4) e, dunque, l'irragionevolezza dell'esclusione dei fatti con essa giudicati dall'ambito di applicabilità della disciplina ex art. 671 cod. proc. pen. sul presupposto della non definitività della decisione. 1.2. Quanto al secondo motivo, esso deve essere rigettato. Occorre ribadire infatti che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa, in tema di quantificazione della pena a seguito di applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva, il giudice - in quanto titolare di un potere discrezionale esercitabile secondo i parametri fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen. - è tenuto a motivare, non solo in ordine all'individuazione della pena-base, ma anche in ordine all'entità dei singoli aumenti per i reati-satellite ex art. 81, comma secondo, cod. pen., in modo da rendere possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena, non essendo all'uopo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della pena-base. Sez. 1, n. 800 del 07/10/2020, dep. 2021, Rv. 280216. Orbene, dalla lettura dell'ordinanza impugnata, si evince che il giudice dell'esecuzione ha ampiamente motivato in ordine alla congruità del quantum di pena applicato in continuazione con riferimento ai fatti di cui alla sentenza sub 1) alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., parametrando l'aumento alla gravità di reati commessi in ambito associativo e alla loro reiterazione. Peraltro, in tema di determinazione della pena nel reato continuato, non sussiste obbligo di specifica motivazione per ogni singolo aumento, essendo sufficiente indicare le ragioni a sostegno della quantificazione della pena-base, a maggior ragione quando non è possibile dubitare del rispetto del limite legale del triplo della pena base ex art. 81, comma primo, cod. pen., in considerazione della misura contenuta degli aumenti di pena irrogati, e i reati posti in continuazione siano integrati da condotte criminose seriali ed omogenee (Sez. 5, n. 32511 del 14/10/2020, Rv. 279770) ,M,ZALet 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorso consegue l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo, perché proceda a nuovo giudizio, in diversa composizione, in ossequio alla sentenza della Corte costituzionale n. 183 del 2013. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente all'omessa valutazione dell'istanza di applicazione della continuazione relativa ai reati oggetto della sentenza della Corte di appello di Palermo del 18.3.2021, irrevocabile il 30.10.2021, con rinvio per nuovo gi