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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 34889/2026

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osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.ì [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 25 novembre 20251 la Corte di appello di Catanzaro - decidendo in sede di rinvio a seguito della pronuncia della Terza Sezione di questa Corte del 14 gennaio 2025, di annullamento senza rinvio della precedente sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 28 febbraio 2024, per essere i reati relativi ai periodi di imposta 2012 e 2013 estinti per prescrizione, con rinvio ad altra Sezione della stessa Corte territoriale quanto alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio e della confisca - ha rideterminato la pena inflitta ad [OSCURATO:PERSONA], in ordine al reato previsto dagli artt. 110 cod. pen. e 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 relativo al residuo anno di imposta 2014, nella misura di anni uno di reclusione, altresì disponendo la confisca della somma in sequestro fino alla concorrenza di euro 1.300.764,43.

2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, eccependo, con un unico motivo, inosservanza o erronea applicazione di legge in relazione agli artt. 627, comma 3, e 597, comma 3, cod. proc. pen., oltre a contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla determinazione della pena.

Lamenta, in particolare, il ricorrente che, dopo essere stata dichiarata l'estinzione per prescrizione dei reati relativi ai periodi di imposta 2012 e 2013, la Corte territoriale non avrebbe provveduto ad effettuare, come invece impostogli dalla Suprema Corte, l'effettiva rideterminazione del trattamento sanzionatorio per il solo anno residuo 2014, avendo indicato una pena base pari ad anni uno e mesi sei di reclusione in tutto coincidente con quella prevista dalla sentenza annullata, che, tuttavia, aveva avuto ad oggetto la perpetrazione di illeciti riguardanti ben tre anni di imposta.

Ciò, all'evidenza, avrebbe determinato un evidente peggioramento del trattamento sanzionatorio, con palese violazione della norma dell'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., per essere stata applicata ad un singolo fatto di reato una sanzione identica a quella precedentemente inflitta per una pluralità di essi.

Avrebbe, poi, errato la Corte territoriale nell'affermare che le circostanze attenuanti generiche, non riconosciutegli nella sentenza di primo grado, gli sarebbero state già concesse in precedenza.

3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. 2CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non è fondato, per cui lo stesso deve essere rigettato.

2. [OSCURATO:PERSONA] rileva, in termini generali, come il divieto di reformatio in peius operi, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, anche nel giudizio di rinvio, estendendosi anche a tutti gli eventuali ulteriori giudizi di rinvio, nel senso che la comparazione fra sentenze, necessaria all'individuazione del trattamento meno deteriore, deve essere eseguita tra quella di primo grado e quelle rese in detti giudizi, restando immodificabile in peius l'esito più favorevole tra quelli intervenuti a seguito di esclusiva impugnazione dell'imputato (cfr., tra le altre, Sez. 4, n. 20337 del 07/03/2017, I., Rv. 270704-01; Sez.

U, n. 16208 del 27/03/2014, C., Rv. 258652-01).

Il divieto di reformatio in peius della sentenza impugnata dall'imputato non riguarda solo l'entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione, per cui il giudice di appello, anche quando esclude una circostanza aggravante e per l'effetto irroga una sanzione inferiore a quella applicata in precedenza (art. 597 comma quarto cod. proc. pen.), non può fissare la pena base in misura superiore rispetto a quella determinata in primo grado (così, Sez.

U, n. 40910 del 27/09/2005, Morales, Rv. 232066-01).

Tali principi sono stati declinati, tuttavia, nel senso che nel giudizio di rinvio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 597, comma 3, 609 e 627, comma 2, cod. proc. pen., la pena irrogata non può essere più grave, per specie o quantità, di quella inflitta dal giudice di primo grado o, se inferiore, di quella rideterminata in grado d'appello con la sentenza annullata (cfr. Sez. 2, n. 46307 del 20/07/2016, Buono, Rv. 268315-01).

Ciò è quanto, all'evidenza, non verificatosi nel caso di specie, avendo la decisione impugnata applicato all'[OSCURATO:PERSONA] una pena finale inferiore sia a quella inflittagli con la sentenza di primo grado che a quella impostagli con la pronuncia della Corte di appello annullata, quindi non determinandosi nessuna violazione né del divieto di reformatio in peius né dell'intangibilità del giudicato, atteso che, per come reiteratamente ritenuto da questa Corte di legittimità, il solo limite che incontra in appello il giudice nella nuova fissazione della pena, in caso di assoluzione dell'imputato dal reato in precedenza preso in considerazione per determinare la pena base, consiste, per l'appunto, nel dovere di non superare la pena complessiva inflitta dal primo giudice, né la pena base da questi determinata.

33. Nel caso di specie, in particolare, pur dovendo essere applicata la pena per il solo residuo reato relativo all'anno di imposta 2014, la Corte di appello ha correttamente fatto riferimento, nella determinazione della pena base, al minimo di pena previsto per il delitto di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 nel testo vigente all'epoca dei fatti, per l'appunto pari ad anni uno e mesi sei di reclusione, non avendo la possibilità di scendere sotto tale minimo edittale, altrimenti applicandosi una pena illegale.

E', poi, vero quanto evidenziato da parte del ricorrente, avendo la Corte di merito errato nel ritenere che nella sentenza di primo grado fossero già state concesse all'[OSCURATO:PERSONA] le circostanze attenuanti generiche, invece riconosciute solo alla sua coimputata, per l'effetto riducendo la pena base di un terzo in applicazione dell'art. 62-bis cod. pen.

Tale errore, tuttavia, è ridondato a favore dell'imputato, senza che di ciò, pertanto, si possa dolere nella presente sede.

La Corte di merito, pertanto, non ha effettuato nessuna modifica peggiorativa del trattamento sanzionatorio inflitto all'[OSCURATO:PERSONA], non ravvisandosi nessuna illegittima applicazione di pena nei suoi confronti.

4. Il ricorso, in conclusione, deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P P.Q.MAlessandro D'Andrea EmanVlDi/9vo / Dri7,05:TATO ' [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2.6 [OSCURATO:PERSONA] la C- tenazzo 4

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.ì [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 25 novembre 20251 la Corte di appello di Catanzaro - decidendo in sede di rinvio a seguito della pronuncia della Terza Sezione di questa Corte del 14 gennaio 2025, di annullamento senza rinvio della precedente sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 28 febbraio 2024, per essere i reati relativi ai periodi di imposta 2012 e 2013 estinti per prescrizione, con rinvio ad altra Sezione della stessa Corte territoriale quanto alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio e della confisca - ha rideterminato la pena inflitta ad [OSCURATO:PERSONA], in ordine al reato previsto dagli artt. 110 cod. pen. e 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 relativo al residuo anno di imposta 2014, nella misura di anni uno di reclusione, altresì disponendo la confisca della somma in sequestro fino alla concorrenza di euro 1.300.764,43. 2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, eccependo, con un unico motivo, inosservanza o erronea applicazione di legge in relazione agli artt. 627, comma 3, e 597, comma 3, cod. proc. pen., oltre a contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla determinazione della pena. Lamenta, in particolare, il ricorrente che, dopo essere stata dichiarata l'estinzione per prescrizione dei reati relativi ai periodi di imposta 2012 e 2013, la Corte territoriale non avrebbe provveduto ad effettuare, come invece impostogli dalla Suprema Corte, l'effettiva rideterminazione del trattamento sanzionatorio per il solo anno residuo 2014, avendo indicato una pena base pari ad anni uno e mesi sei di reclusione in tutto coincidente con quella prevista dalla sentenza annullata, che, tuttavia, aveva avuto ad oggetto la perpetrazione di illeciti riguardanti ben tre anni di imposta. Ciò, all'evidenza, avrebbe determinato un evidente peggioramento del trattamento sanzionatorio, con palese violazione della norma dell'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., per essere stata applicata ad un singolo fatto di reato una sanzione identica a quella precedentemente inflitta per una pluralità di essi. Avrebbe, poi, errato la Corte territoriale nell'affermare che le circostanze attenuanti generiche, non riconosciutegli nella sentenza di primo grado, gli sarebbero state già concesse in precedenza. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. 2CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non è fondato, per cui lo stesso deve essere rigettato. 2. [OSCURATO:PERSONA] rileva, in termini generali, come il divieto di reformatio in peius operi, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, anche nel giudizio di rinvio, estendendosi anche a tutti gli eventuali ulteriori giudizi di rinvio, nel senso che la comparazione fra sentenze, necessaria all'individuazione del trattamento meno deteriore, deve essere eseguita tra quella di primo grado e quelle rese in detti giudizi, restando immodificabile in peius l'esito più favorevole tra quelli intervenuti a seguito di esclusiva impugnazione dell'imputato (cfr., tra le altre, Sez. 4, n. 20337 del 07/03/2017, I., Rv. 270704-01; Sez. U, n. 16208 del 27/03/2014, C., Rv. 258652-01). Il divieto di reformatio in peius della sentenza impugnata dall'imputato non riguarda solo l'entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione, per cui il giudice di appello, anche quando esclude una circostanza aggravante e per l'effetto irroga una sanzione inferiore a quella applicata in precedenza (art. 597 comma quarto cod. proc. pen.), non può fissare la pena base in misura superiore rispetto a quella determinata in primo grado (così, Sez. U, n. 40910 del 27/09/2005, Morales, Rv. 232066-01). Tali principi sono stati declinati, tuttavia, nel senso che nel giudizio di rinvio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 597, comma 3, 609 e 627, comma 2, cod. proc. pen., la pena irrogata non può essere più grave, per specie o quantità, di quella inflitta dal giudice di primo grado o, se inferiore, di quella rideterminata in grado d'appello con la sentenza annullata (cfr. Sez. 2, n. 46307 del 20/07/2016, Buono, Rv. 268315-01). Ciò è quanto, all'evidenza, non verificatosi nel caso di specie, avendo la decisione impugnata applicato all'[OSCURATO:PERSONA] una pena finale inferiore sia a quella inflittagli con la sentenza di primo grado che a quella impostagli con la pronuncia della Corte di appello annullata, quindi non determinandosi nessuna violazione né del divieto di reformatio in peius né dell'intangibilità del giudicato, atteso che, per come reiteratamente ritenuto da questa Corte di legittimità, il solo limite che incontra in appello il giudice nella nuova fissazione della pena, in caso di assoluzione dell'imputato dal reato in precedenza preso in considerazione per determinare la pena base, consiste, per l'appunto, nel dovere di non superare la pena complessiva inflitta dal primo giudice, né la pena base da questi determinata. 33. Nel caso di specie, in particolare, pur dovendo essere applicata la pena per il solo residuo reato relativo all'anno di imposta 2014, la Corte di appello ha correttamente fatto riferimento, nella determinazione della pena base, al minimo di pena previsto per il delitto di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 nel testo vigente all'epoca dei fatti, per l'appunto pari ad anni uno e mesi sei di reclusione, non avendo la possibilità di scendere sotto tale minimo edittale, altrimenti applicandosi una pena illegale. E', poi, vero quanto evidenziato da parte del ricorrente, avendo la Corte di merito errato nel ritenere che nella sentenza di primo grado fossero già state concesse all'[OSCURATO:PERSONA] le circostanze attenuanti generiche, invece riconosciute solo alla sua coimputata, per l'effetto riducendo la pena base di un terzo in applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. Tale errore, tuttavia, è ridondato a favore dell'imputato, senza che di ciò, pertanto, si possa dolere nella presente sede. La Corte di merito, pertanto, non ha effettuato nessuna modifica peggiorativa del trattamento sanzionatorio inflitto all'[OSCURATO:PERSONA], non ravvisandosi nessuna illegittima applicazione di pena nei suoi confronti. 4. Il ricorso, in conclusione, deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P P.Q.MAlessandro D'Andrea EmanVlDi/9vo / Dri7,05:TATO ' [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2.6 [OSCURATO:PERSONA] la C- tenazzo 4
Sentenza Cassazione n. 34889/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris