CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 03917/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'1.11.2960, contro la sentenza della Corte di Appello di Catania del 12.7.2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 18.3.2022 il GUP di Catania aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di usura continuata ed aggravata anche ai sensi dell'art. 416bis.1 cod. pen. e, esclusa tuttavia la aggravante di cui al n. 4 del comma 5 dell'art. 644 cod. pen., applicata inoltre la diminuente per la scelta del rito premiale, lo aveva condannato alla pena complessiva di anni 2 e mesi 10 di reclusione ed Euro 6.000 di multa oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare in carcere; 2. la Corte di Appello di Catania ha riformato la sentenza di primo grado avendo preso atto della intervenuta rinuncia a tutti i motivi di appello salvo quello concernente il trattamento sanzionatorio che, condividendo l'accordo processuale intervenuto sul punto tra le parti, ha rideterminato in anni 2 e mesi 4 di reclusione ed Euro 6.000 di multa, così ridotta per la scelta del rito premiale e confermando nel resto; 3. ricorre per cassazione il difensore dell'Amato sostenendo che il ricorrente avrebbe dovuto essere assolto quantomeno ai sensi dell'art. 530 comma 2 cod. proc. pen.; rileva, infatti, che l'arresto dell'Amato e la condanna sono intervenuti esclusivamente sulla scorta delle dichiarazioni della persona offesa mentre le intercettazioni telefoniche avevano dimostrato l'esistenza di accordi di natura economica di cui non risultava la natura usuraria; aggiunge che non era certamente ravvisabile l'uso del "metodo mafioso" in ogni caso non evincibile dalle dichiarazioni del Maugeri. 4. Il ricorso è inammissibile. Il ricorso per cassazione contro la sentenza emessa ex art. 599b1s cod. proc. pen. è infatti consentito soltanto qualora vengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso dei pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice; non è invece consentito proporre doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, infine, a vizi attinenti alla determinazione della pena oggetto dell'accodo processuale intercorso tra le parti purché esso non abbia dato luogo ad un vizio di illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (cfr., Sez. 2, n. 22022 del 10.4.2019, Mariniello; Sez. 2, n. 30990 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Gueli). Già nella previgente disciplina del concordato in appello, il ricorso per cassazione era stato ritenuto inammissibile anche quando relativo a questioni, pur rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art.599, comma 4 cod. proc. pen. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (cfr., Sez. 4, n. 53565 del 27.9.2017, Ferro); ed inoltre, che il giudice di appello che accolga la richiesta formulata a norma dell'art. 599, comma quarto, cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste nell'art. 129 stesso codice, né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice deve essere necessariamente limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (cfr., Sez. n. ago 3391 del 15.10.2009, Camassa, resa sotto il vigore del previgente "patteggiamento" in appello). E, d'altra parte, la rinuncia ai motivi di appello sulla responsabilità, con esclusione soltanto di quello riguardante la misura della pena, deve ritenersi comprensiva anche del motivo attraverso il quale l'appellante abbia richiesto l'esclusione di elementi circostanziali che condizionano il trattamento sanzionatorio ovvero, per contro, il riconoscimento di circostanze attenuanti denegate nel giudizio di primo grado (cfr., in tal senso, Sez. 4, n. 827 del 21.11.2017, Scavone, in cui la Corte ha ritenuto estesa la rinuncia al motivo con cui era richiesta l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 del DL 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203; Sez. 4, n. 53340 del 24.11.2016, Castiglione, Rv 268696; Sez. 1, n. 19041 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Sardelli, Rv 252861; Sez. 6, n. 54341 de. 15.10.2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274315, Sez. 2, n. 11761 del 30.1.2014, Khribech, Rv 259825, concernenti la recidiva). 5. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cass