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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 aprile 1992

Cassazione n. 18471/2025

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nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore generale presso Corte d'appello di Catania nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/04/1992 avverso la sentenza del 16/09/2024 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Enrico VittorioStanislao Scarlini; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGiuseppe Sassone che ha concluso chiedendol’annullamento della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 16 settembre 2024, il Tribunale di Catania dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per essere il reato al medesimo ascritto - ai sensi degli artt. 624 e 625 nn. 2 e 5 cod. pen. per essersi impossessato, mediante effrazione ed in orario notturno, di beni custoditi in un esercizio commerciale, beni del valore complessivo di oltre 21.000 euro, in [OSCURATO:PERSONA] la notte fra il 9 ed il 10 febbraio 2017 –estinto per prescrizione.

Al momento dell’udienza di celebrazione del processo, nella medesima data della pronuncia, il termine di prescrizione, di sette anni e sei mesi (affermando che la pena massima edittale del furto pluriaggravato era di anni 6 di reclusione) risultava, secondo il Tribunale, decorso.

2. Propone ricorso il Procuratore generale presso la Corte di appello di Catania che denunciava la violazione di legge ed il vizio di motivazione non essendo decorso, come affermato dal Tribunale, il termine di prescrizione del reato contestato.

La pena detentiva edittale massima prevista per il delitto di furto pluriaggravato, infatti, di anni 10 di reclusione, così che il termine di prescrizione per tale reato era, ai sensi del combinato disposto degli artt. 157 e 161 cod. pen., di anni 12 e mesi 6.

3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha inviato requisitoria scritta con la quale ha concluso per l’annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato.

1. La pena detentiva edittale massima per il delitto contestato, ai sensi degli artt. 624, 625 nn. 2 e 5 cod. pen., era, all’epoca del fatto, in ragione dell’art. 625, ultimo comma, di anni dieci di reclusione (e non di anni sei di reclusione come indicato in sentenza, che costituiscono la pena detentiva edittale massima per il delitto di furto monoaggravato di cui al primo comma dell’art. 625 cod. pen.).

2. Ne consegue che erroneamente è stata dichiarata la prescrizione del contestato delitto posto che il termine di anni dieci che deriva dall’applicazione dell’art. 157 cod. pen. è aumentato, ex art. 161 cod. pen. ad anni dodici e mesi sei, così da scadere,salvo sospensioni, nell’agosto del 2029.

P.Q.M Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catania, in diversa persona fisica.

Così deciso, in Roma il 15 aprile 2025.

Il C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore generale presso Corte d'appello di Catania nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/04/1992 avverso la sentenza del 16/09/2024 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Enrico VittorioStanislao Scarlini; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGiuseppe Sassone che ha concluso chiedendol’annullamento della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 16 settembre 2024, il Tribunale di Catania dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per essere il reato al medesimo ascritto - ai sensi degli artt. 624 e 625 nn. 2 e 5 cod. pen. per essersi impossessato, mediante effrazione ed in orario notturno, di beni custoditi in un esercizio commerciale, beni del valore complessivo di oltre 21.000 euro, in [OSCURATO:PERSONA] la notte fra il 9 ed il 10 febbraio 2017 –estinto per prescrizione. Al momento dell’udienza di celebrazione del processo, nella medesima data della pronuncia, il termine di prescrizione, di sette anni e sei mesi (affermando che la pena massima edittale del furto pluriaggravato era di anni 6 di reclusione) risultava, secondo il Tribunale, decorso. 2. Propone ricorso il Procuratore generale presso la Corte di appello di Catania che denunciava la violazione di legge ed il vizio di motivazione non essendo decorso, come affermato dal Tribunale, il termine di prescrizione del reato contestato. La pena detentiva edittale massima prevista per il delitto di furto pluriaggravato, infatti, di anni 10 di reclusione, così che il termine di prescrizione per tale reato era, ai sensi del combinato disposto degli artt. 157 e 161 cod. pen., di anni 12 e mesi 6. 3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha inviato requisitoria scritta con la quale ha concluso per l’annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. La pena detentiva edittale massima per il delitto contestato, ai sensi degli artt. 624, 625 nn. 2 e 5 cod. pen., era, all’epoca del fatto, in ragione dell’art. 625, ultimo comma, di anni dieci di reclusione (e non di anni sei di reclusione come indicato in sentenza, che costituiscono la pena detentiva edittale massima per il delitto di furto monoaggravato di cui al primo comma dell’art. 625 cod. pen.). 2. Ne consegue che erroneamente è stata dichiarata la prescrizione del contestato delitto posto che il termine di anni dieci che deriva dall’applicazione dell’art. 157 cod. pen. è aumentato, ex art. 161 cod. pen. ad anni dodici e mesi sei, così da scadere,salvo sospensioni, nell’agosto del 2029. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catania, in diversa persona fisica. Così deciso, in Roma il 15 aprile 2025. Il C
Sentenza Cassazione n. 18471/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris