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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 24 marzo 2026

Cassazione n. 11068/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

SENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 18/12/2025 del GIP TRIBUNALE di TorinoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] con cuiha chiesto l’annullamento con rinvio limitatamente alla statuizione relativa allarevoca della patente di guida.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 18 dicembre 2025, il Giudiceper le indagini preliminari del Tribunale di Torino ha applicato nei confronti diLuigi [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di cui all’art. 589 bis cod. pen. (commesso inGiaveno il 16 aprile 2024 con evento morte il 9 giugno 2024) la penaconcordata di mesi 8 di reclusione, condizionalmente sospesa, e la sanzioneamministrativa accessoria della revoca della patente di guida.2.

Avverso la sentenza, l’imputato ha proposto ricorso, per mezzo deldifensore, formulando un unico motivo, con cui ha dedotto la violazione dilegge e il vizio di motivazione in merito alla applicazione della sanzioneamministrativa accessoria della revoca della patente di guida, in assenza dicontestazione delle circostanze aggravanti di cui all’art. 589 bis commi 2 e 3 cod.pen.

Il giudice in sentenza aveva dato atto che il reato di omicidio stradale nelcaso di spece era risultato aggravato dalla guida in stato di ebbrezza e sottol’effetto di sostanze stupefacenti, quando invece né nella descrizione del fatto dicui alla imputazione, né negli atti processuali vi era indicazione della sussistenzadi tali circostanze.

Il relativo passaggio argomentativo era verosimilmente dacircostanza attenuante di cui all’art. 589 bis, comma 7, cod. pen. avevaspiegato che la vittima non indossava la cintura di sicurezza, quando invece lapersona deceduta era un pedone che aveva attraversato fuori dalle striscepedonali.3.

Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA],ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza limitatamente allastatuizione relativa alle revoca della patente di guida.4.

Si deve premettere che le sanzioni amministrative accessorie hannoproprie caratteristiche peculiari che le distinguono dalla pena: proprio inragione di tale natura, esse si collocano al di fuori della sfera di operativitàdell'accordo recepito nella sentenza di applicazione della pena, tanto che ilgiudice deve applicarle in via autonoma, indipendentemente dalla volontà delleparti (sez. 4 n. 18942 del 27/03/2019, Rv. 275435; Sez. 4, n. 29179 del23/05/2018, Rv. 273091).Ne consegue che il ricorso proposto dall'imputato per vizio di motivazionedella sentenza di applicazione su richiesta delle parti in ordine alla applicazionedella sanzione amministrativa, in forza della disciplina generale dettata dall'art.606, comma 2, cod. proc. pen., deve ritersi ammissibile: con riferimento a taledoglianza, infatti, non vengono in rilievo i limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis,cod. proc. pen., a norma del quale il ricorso per cassazione è ammesso solo permotivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto dicorrelazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica delfatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.5.

Nel merito il motivo è fondato.

L'articolo 222, comma 2, del d.lgs. 30aprile 1992 n. 285 prevede che «Alla condanna, ovvero all'applicazione dellapena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedurapenale, per i reati di cui agli articoli 589 bis e 590 bis del codice penale conseguela revoca della patente di guida».

Tuttavia la Corte costituzionale con la sentenzan. 88 del 19/2/2019, dep. il 24/4/2019, ha dichiarato la fondatezza dellaquestione di legittimità costituzionale sollevata proprio con riferimento all’art.222, comma 2, quarto periodo, C.d.S., nella parte in cui esso non prevede, ovenon ricorrano le circostanze privilegiate di cui al secondo e al terzo comma degliartt. 589-bis e 590-bis, cod. pen., la possibilità per il giudice di applicare, inalternativa alla sanzione della revoca della patente di guida, quella dellasospensione, secondo il disposto di cui al secondo e terzo periodo del comma 2dello stesso articolo.

In questi casi il giudice potrà disporre la sanzione dellarevoca, ma anche quella meno afflittiva della sospensione della patente di guidaper la durata prevista dai citati secondo e terzo periodo del medesimo comma 2dell’art. 222 cod. strada.

Nel caso in cui, in assenza delle circostanze aggravantidella guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, applichila sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, inluogo di quella, più favorevole, della sospensione, dovrà dare conto, in modopuntuale, delle ragioni che lo hanno indotto a scegliere il trattamento piùsfavorevole sulla base dei parametri di cui all'art. 218, comma 2, Cod.

Strada(Sez. 4, n. 13747 del 23/03/2022, Rv. 283022 – 01).5.1.

Nel caso in esame il Giudice ha applicato la sanzione amministrativadella revoca della patente di guida, dando atto che erano state contestate lecircostanze aggravanti di cui al secondo e al terzo comma dell’art. 589-bis cod.pen., che invece non figuravano nel capo di imputazione, né erano emergentidalle risultanze processuali: al ricorrente, infatti, era stato contestato di averinvestito un pedone con la ruota anteriore destra del mezzo, in violazione degliartt. 157 e 154 Cod.

Strada6.

Ne consegue che la sentenza deve essere annullata, limitatamente allaindividuazione della sanzione amministrativa accessoria, con rinvio affinché ilgiudice motivi in ordine all’esercizio del suo potere di scegliere quella daapplicare nella specie.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11068/2026Roma, lì, 24/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daANDREA [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 324/2026LUCIA [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 1254/2026ANNA [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - Motivazione SemplificataDAVIDE LAUROha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 18/12/2025 del GIP TRIBUNALE di TorinoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] con cuiha chiesto l’annullamento con rinvio limitatamente alla statuizione relativa allarevoca della patente di guida.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 18 dicembre 2025, il Giudiceper le indagini preliminari del Tribunale di Torino ha applicato nei confronti diLuigi [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di cui all’art. 589 bis cod. pen. (commesso inGiaveno il 16 aprile 2024 con evento morte il 9 giugno 2024) la penaconcordata di mesi 8 di reclusione, condizionalmente sospesa, e la sanzioneamministrativa accessoria della revoca della patente di guida.2.

Avverso la sentenza, l’imputato ha proposto ricorso, per mezzo deldifensore, formulando un unico motivo, con cui ha dedotto la violazione dilegge e il vizio di motivazione in merito alla applicazione della sanzioneamministrativa accessoria della revoca della patente di guida, in assenza dicontestazione delle circostanze aggravanti di cui all’art. 589 bis commi 2 e 3 cod.pen.

Il giudice in sentenza aveva dato atto che il reato di omicidio stradale nelcaso di spece era risultato aggravato dalla guida in stato di ebbrezza e sottol’effetto di sostanze stupefacenti, quando invece né nella descrizione del fatto dicui alla imputazione, né negli atti processuali vi era indicazione della sussistenzadi tali circostanze.

Il relativo passaggio argomentativo era verosimilmente dacircostanza attenuante di cui all’art. 589 bis, comma 7, cod. pen. avevaspiegato che la vittima non indossava la cintura di sicurezza, quando invece lapersona deceduta era un pedone che aveva attraversato fuori dalle striscepedonali.3.

Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA],ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza limitatamente allastatuizione relativa alle revoca della patente di guida.4.

Si deve premettere che le sanzioni amministrative accessorie hannoproprie caratteristiche peculiari che le distinguono dalla pena: proprio inragione di tale natura, esse si collocano al di fuori della sfera di operativitàdell'accordo recepito nella sentenza di applicazione della pena, tanto che ilgiudice deve applicarle in via autonoma, indipendentemente dalla volontà delleparti (sez. 4 n. 18942 del 27/03/2019, Rv. 275435; Sez. 4, n. 29179 del23/05/2018, Rv. 273091).Ne consegue che il ricorso proposto dall'imputato per vizio di motivazionedella sentenza di applicazione su richiesta delle parti in ordine alla applicazionedella sanzione amministrativa, in forza della disciplina generale dettata dall'art.606, comma 2, cod. proc. pen., deve ritersi ammissibile: con riferimento a taledoglianza, infatti, non vengono in rilievo i limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis,cod. proc. pen., a norma del quale il ricorso per cassazione è ammesso solo permotivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto dicorrelazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica delfatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.5.

Nel merito il motivo è fondato.

L'articolo 222, comma 2, del d.lgs. 30aprile 1992 n. 285 prevede che «Alla condanna, ovvero all'applicazione dellapena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedurapenale, per i reati di cui agli articoli 589 bis e 590 bis del codice penale conseguela revoca della patente di guida».

Tuttavia la Corte costituzionale con la sentenzan. 88 del 19/2/2019, dep. il 24/4/2019, ha dichiarato la fondatezza dellaquestione di legittimità costituzionale sollevata proprio con riferimento all’art.222, comma 2, quarto periodo, C.d.S., nella parte in cui esso non prevede, ovenon ricorrano le circostanze privilegiate di cui al secondo e al terzo comma degliartt. 589-bis e 590-bis, cod. pen., la possibilità per il giudice di applicare, inalternativa alla sanzione della revoca della patente di guida, quella dellasospensione, secondo il disposto di cui al secondo e terzo periodo del comma 2dello stesso articolo.

In questi casi il giudice potrà disporre la sanzione dellarevoca, ma anche quella meno afflittiva della sospensione della patente di guidaper la durata prevista dai citati secondo e terzo periodo del medesimo comma 2dell’art. 222 cod. strada.

Nel caso in cui, in assenza delle circostanze aggravantidella guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, applichila sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, inluogo di quella, più favorevole, della sospensione, dovrà dare conto, in modopuntuale, delle ragioni che lo hanno indotto a scegliere il trattamento piùsfavorevole sulla base dei parametri di cui all'art. 218, comma 2, Cod.

Strada(Sez. 4, n. 13747 del 23/03/2022, Rv. 283022 – 01).5.1.

Nel caso in esame il Giudice ha applicato la sanzione amministrativadella revoca della patente di guida, dando atto che erano state contestate lecircostanze aggravanti di cui al secondo e al terzo comma dell’art. 589-bis cod.pen., che invece non figuravano nel capo di imputazione, né erano emergentidalle risultanze processuali: al ricorrente, infatti, era stato contestato di averinvestito un pedone con la ruota anteriore destra del mezzo, in violazione degliartt. 157 e 154 Cod.

Strada6.

Ne consegue che la sentenza deve essere annullata, limitatamente allaindividuazione della sanzione amministrativa accessoria, con rinvio affinché ilgiudice motivi in ordine all’esercizio del suo potere di scegliere quella daapplicare nella specie.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente alla sanzioneamministrativa accessoria della revoca della patente di guida e rinvia pernuovo giudizio sul punto al Tribunale di Torino, diversa persona fisica.Deciso in Roma il 11 marzo 2025.Il Consigliere est.

Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA] MontagniP.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente alla sanzioneamministrativa accessoria della revoca della patente di guida e rinvia pernuovo giudizio sul punto al Tribunale di Torino, diversa persona fisica.Deciso in Roma il 11 marzo 2025.Il Consigliere est.

Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 18/12/2025 del GIP TRIBUNALE    di TorinoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] con cuiha chiesto l’annullamento con rinvio limitatamente alla statuizione relativa allarevoca della patente di guida.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 18 dicembre 2025, il Giudiceper le indagini preliminari del Tribunale di Torino  ha applicato nei confronti diLuigi [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di cui all’art. 589 bis cod. pen. (commesso inGiaveno il 16 aprile 2024 con evento morte il 9 giugno 2024) la  penaconcordata  di mesi 8  di reclusione, condizionalmente sospesa,  e la sanzioneamministrativa accessoria della revoca della patente di guida.2. Avverso la sentenza,   l’imputato ha proposto ricorso, per mezzo deldifensore, formulando  un unico motivo, con cui  ha dedotto  la violazione dilegge e il vizio di  motivazione  in merito alla applicazione della sanzioneamministrativa accessoria della revoca della patente di guida, in assenza dicontestazione delle circostanze aggravanti di cui all’art. 589 bis commi 2 e 3 cod.pen. Il giudice in sentenza aveva dato atto che il reato di omicidio stradale nelcaso di spece era risultato aggravato   dalla guida  in stato di  ebbrezza e  sottol’effetto di   sostanze stupefacenti, quando invece né nella descrizione del fatto dicui alla imputazione, né negli atti processuali  vi era indicazione della sussistenzadi tali circostanze. Il  relativo passaggio argomentativo era verosimilmente dacircostanza attenuante di cui all’art. 589 bis, comma 7,   cod. pen. avevaspiegato che la vittima non indossava   la cintura di sicurezza, quando invece  lapersona deceduta era un pedone che aveva attraversato fuori dalle striscepedonali.3. Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA],ha chiesto l’annullamento con rinvio  della sentenza limitatamente allastatuizione relativa alle revoca della patente di guida.4. Si deve premettere che le sanzioni amministrative accessorie hannoproprie caratteristiche peculiari che le distinguono dalla pena:  proprio inragione di tale natura,  esse si collocano al di fuori della sfera di operativitàdell'accordo recepito nella sentenza di applicazione della pena, tanto che ilgiudice deve applicarle in via autonoma, indipendentemente dalla volontà delleparti  (sez. 4 n. 18942 del 27/03/2019,  Rv. 275435; Sez. 4, n. 29179 del23/05/2018, Rv. 273091).Ne  consegue  che il  ricorso proposto dall'imputato per vizio di motivazionedella sentenza di applicazione su richiesta delle parti in ordine alla  applicazionedella sanzione  amministrativa, in forza della disciplina generale dettata dall'art.606, comma 2, cod. proc. pen.,  deve ritersi ammissibile: con riferimento a taledoglianza, infatti,  non vengono in rilievo i limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis,cod. proc. pen.,  a norma del quale il ricorso per cassazione è ammesso solo permotivi   attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto dicorrelazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica delfatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.5. Nel  merito  il motivo è  fondato. L'articolo 222, comma 2, del d.lgs. 30aprile 1992 n. 285 prevede che «Alla condanna, ovvero all'applicazione dellapena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedurapenale, per i reati di cui agli articoli 589 bis e 590 bis del codice penale conseguela revoca della patente di guida». Tuttavia la Corte costituzionale con la sentenzan. 88 del 19/2/2019, dep. il 24/4/2019,  ha dichiarato la fondatezza dellaquestione di legittimità costituzionale sollevata proprio con riferimento all’art.222, comma 2, quarto periodo, C.d.S., nella parte in cui esso non prevede, ovenon ricorrano le circostanze privilegiate di cui al secondo e al terzo comma degliartt. 589-bis e 590-bis, cod. pen., la possibilità per il giudice di applicare, inalternativa alla sanzione della revoca della patente di guida, quella dellasospensione, secondo il disposto di cui al secondo e terzo periodo del comma 2dello stesso articolo. In questi casi il giudice potrà  disporre la sanzione dellarevoca, ma anche quella meno afflittiva della sospensione della patente di guidaper la durata prevista dai citati secondo e terzo periodo del medesimo comma 2dell’art. 222 cod. strada. Nel caso in cui,  in assenza delle circostanze aggravantidella guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, applichila sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, inluogo di quella, più favorevole, della sospensione, dovrà dare conto, in modopuntuale, delle ragioni che lo hanno indotto a scegliere il trattamento piùsfavorevole sulla base dei parametri di cui all'art. 218, comma 2, Cod. Strada(Sez. 4,  n. 13747 del 23/03/2022,   Rv. 283022 – 01).5.1. Nel caso in esame il Giudice ha applicato la sanzione amministrativadella revoca della patente di guida,  dando atto che erano state contestate lecircostanze aggravanti di cui al secondo e al terzo comma dell’art. 589-bis cod.pen., che invece non figuravano nel capo di imputazione, né erano  emergentidalle risultanze processuali: al ricorrente, infatti, era stato contestato di  averinvestito un pedone con la ruota anteriore destra del mezzo, in violazione degliartt. 157 e 154 Cod. Strada6. Ne consegue che la sentenza deve essere annullata, limitatamente allaindividuazione della sanzione amministrativa accessoria, con rinvio affinché  ilgiudice motivi in ordine all’esercizio del suo potere di scegliere quella daapplicare nella specie.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11068/2026Roma, lì, 24/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daANDREA [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 324/2026LUCIA [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA]  R.G.N. 1254/2026ANNA [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - Motivazione SemplificataDAVIDE LAUROha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 18/12/2025 del GIP TRIBUNALE    di TorinoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] con cuiha chiesto l’annullamento con rinvio limitatamente alla statuizione relativa allarevoca della patente di guida.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 18 dicembre 2025, il Giudiceper le indagini preliminari del Tribunale di Torino  ha applicato nei confronti diLuigi [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di cui all’art. 589 bis cod. pen. (commesso inGiaveno il 16 aprile 2024 con evento morte il 9 giugno 2024) la  penaconcordata  di mesi 8  di reclusione, condizionalmente sospesa,  e la sanzioneamministrativa accessoria della revoca della patente di guida.2. Avverso la sentenza,   l’imputato ha proposto ricorso, per mezzo deldifensore, formulando  un unico motivo, con cui  ha dedotto  la violazione dilegge e il vizio di  motivazione  in merito alla applicazione della sanzioneamministrativa accessoria della revoca della patente di guida, in assenza dicontestazione delle circostanze aggravanti di cui all’art. 589 bis commi 2 e 3 cod.pen. Il giudice in sentenza aveva dato atto che il reato di omicidio stradale nelcaso di spece era risultato aggravato   dalla guida  in stato di  ebbrezza e  sottol’effetto di   sostanze stupefacenti, quando invece né nella descrizione del fatto dicui alla imputazione, né negli atti processuali  vi era indicazione della sussistenzadi tali circostanze. Il  relativo passaggio argomentativo era verosimilmente dacircostanza attenuante di cui all’art. 589 bis, comma 7,   cod. pen. avevaspiegato che la vittima non indossava   la cintura di sicurezza, quando invece  lapersona deceduta era un pedone che aveva attraversato fuori dalle striscepedonali.3. Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA],ha chiesto l’annullamento con rinvio  della sentenza limitatamente allastatuizione relativa alle revoca della patente di guida.4. Si deve premettere che le sanzioni amministrative accessorie hannoproprie caratteristiche peculiari che le distinguono dalla pena:  proprio inragione di tale natura,  esse si collocano al di fuori della sfera di operativitàdell'accordo recepito nella sentenza di applicazione della pena, tanto che ilgiudice deve applicarle in via autonoma, indipendentemente dalla volontà delleparti  (sez. 4 n. 18942 del 27/03/2019,  Rv. 275435; Sez. 4, n. 29179 del23/05/2018, Rv. 273091).Ne  consegue  che il  ricorso proposto dall'imputato per vizio di motivazionedella sentenza di applicazione su richiesta delle parti in ordine alla  applicazionedella sanzione  amministrativa, in forza della disciplina generale dettata dall'art.606, comma 2, cod. proc. pen.,  deve ritersi ammissibile: con riferimento a taledoglianza, infatti,  non vengono in rilievo i limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis,cod. proc. pen.,  a norma del quale il ricorso per cassazione è ammesso solo permotivi   attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto dicorrelazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica delfatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.5. Nel  merito  il motivo è  fondato. L'articolo 222, comma 2, del d.lgs. 30aprile 1992 n. 285 prevede che «Alla condanna, ovvero all'applicazione dellapena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedurapenale, per i reati di cui agli articoli 589 bis e 590 bis del codice penale conseguela revoca della patente di guida». Tuttavia la Corte costituzionale con la sentenzan. 88 del 19/2/2019, dep. il 24/4/2019,  ha dichiarato la fondatezza dellaquestione di legittimità costituzionale sollevata proprio con riferimento all’art.222, comma 2, quarto periodo, C.d.S., nella parte in cui esso non prevede, ovenon ricorrano le circostanze privilegiate di cui al secondo e al terzo comma degliartt. 589-bis e 590-bis, cod. pen., la possibilità per il giudice di applicare, inalternativa alla sanzione della revoca della patente di guida, quella dellasospensione, secondo il disposto di cui al secondo e terzo periodo del comma 2dello stesso articolo. In questi casi il giudice potrà  disporre la sanzione dellarevoca, ma anche quella meno afflittiva della sospensione della patente di guidaper la durata prevista dai citati secondo e terzo periodo del medesimo comma 2dell’art. 222 cod. strada. Nel caso in cui,  in assenza delle circostanze aggravantidella guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, applichila sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, inluogo di quella, più favorevole, della sospensione, dovrà dare conto, in modopuntuale, delle ragioni che lo hanno indotto a scegliere il trattamento piùsfavorevole sulla base dei parametri di cui all'art. 218, comma 2, Cod. Strada(Sez. 4,  n. 13747 del 23/03/2022,   Rv. 283022 – 01).5.1. Nel caso in esame il Giudice ha applicato la sanzione amministrativadella revoca della patente di guida,  dando atto che erano state contestate lecircostanze aggravanti di cui al secondo e al terzo comma dell’art. 589-bis cod.pen., che invece non figuravano nel capo di imputazione, né erano  emergentidalle risultanze processuali: al ricorrente, infatti, era stato contestato di  averinvestito un pedone con la ruota anteriore destra del mezzo, in violazione degliartt. 157 e 154 Cod. Strada6. Ne consegue che la sentenza deve essere annullata, limitatamente allaindividuazione della sanzione amministrativa accessoria, con rinvio affinché  ilgiudice motivi in ordine all’esercizio del suo potere di scegliere quella daapplicare nella specie. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente alla sanzioneamministrativa accessoria della revoca della patente di guida e rinvia pernuovo giudizio sul punto al Tribunale di Torino, diversa persona fisica.Deciso in Roma il  11 marzo  2025.Il Consigliere est.      Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA] MontagniP.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente alla sanzioneamministrativa accessoria della revoca della patente di guida e rinvia pernuovo giudizio sul punto al Tribunale di Torino, diversa persona fisica.Deciso in Roma il  11 marzo  2025.Il Consigliere est.      Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA]
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