CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 23272/2024
Testo disponibile della fonteAnonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3068/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], difensore di sé medesimo –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall ’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – Avverso lasentenza asseritamente recante il n. 169 / 20 2 1 del la CORTE D’[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] , che si assume depositata il giorno 18 novembre 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 maggio 202 4 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che con decreto n. 1901/2017, il Tribunale di Bolzano ingiunse a [OSCURATO:PERSONA] il pagamento della somma di euro 15.000 (oltre interessi ed accessori) in favore di [OSCURATO:PERSONA], sulla scorta di copia fotografica di due assegni bancari emessi dall’ingiunto; DECRETO INGIUNTIVO –[OSCURATO:PERSONA] – COPIE - DISCONOSCIMENTO r.g. n. 3068/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] l’opposizione dispiegata ai sensi dell’art. 645 cod. proc. civ. da [OSCURATO:PERSONA] venne accolta, con revoca del decreto monitorio, dal Tribunale di Bolzano, pronuncia poi confermata, all’esito di appello interposto da [OSCURATO:PERSONA], dalla decisione in epigrafe; per quanto ancora d’interesse, la Corte altoatesina ha valorizzato il disconoscimento degli assegni bancari prodotti in copia dal ricorrente nella fase monitori a operato dall’ingiunto - opponente: sul punto, ha sottolineato come fosse stata eccepita l’inesistenza stessa nonché la materiale disponibilità ex avderso degli originali degli assegni, da ciò inferendo la mancanza di prova del credito azionato; ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi, cui resiste [OSCURATO:PERSONA]; ambedue le parti hanno depositato memoria illustrativa; il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; Considerato in diritto il ricorso è improcedibile; parte ricorrente impugna la sentenza (che indica come recante il) n. 169/2021 della Corte d’appello di Trento – sezione distaccata di Bolzano (e che asserisce esser stata) pubblicata il 18 novembre 2021 e, per dichiarazione del ricorrente, notificata il 25 novembre 2021; la dichiarazione -contenuta nel ricorso per cassazione - di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, attesta un fatto processuale - la notificazione della sentenza -idoneo a far decorrere il termine breve di impugnazioneex art. 325 cod. proc. civ. e, quale manifestazione di autoresponsabilità della parte, impegna quest’ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l’onere di depositare, nel termine stabilito dall’art. 369 cod. proc. civ.,copia della sentenz a munita della relata di notifica , ovvero dellecopie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso r.g. n. 3068/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] di notificazione a mezzo PEC, senza che sia possibile recuperare alla relativa omissione mediante la successiva, e ormai tardiva, produzione ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ. (ex plurimis, cfr. Cass., Sez. U, 06/07/2022, n. 21349; Cass.07/06/2021, n. 15832); il descritto onere non risulta nella specie adempiuto; parte ricorrente ha depositato copia della gravata sentenza, priva tuttavia della relazione di notificazione (ovvero dellecopie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC), né detta documentazione è stata prodotta dalla controricorrente o comunque acquisita agli atti del fascicolo di ufficio; ad impedire la declaratoria di improcedibilità non può invocarsi neppure il principio di diritto, più volte enunciato da questa Corte (ex plurimis, Cass. 30/04/2019, n. 11386), in forza del quale pur in difetto della produzione di copia autentica della sentenza impugnata e della relata di notificazione della medesima, prescritta dall’art. 369, secondo comma, num. 2, cod. proc. civ., il ricorso per cassazione deve egualmente ritenersi procedibile ove risulti che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza; detta verifica risulta in radice preclusa dal fatto che la copia cartacea della sentenza impugnata prodotta dal ricorrente, estratta dal fascicolo telematico, non reca attestazione di avvenuta pubblicazione, nessuna datadi pubblicazione e nessun numero identificativo; soltanto per completezza argomentativa, si espongono in appresso le ragioni di inammissibilità delle doglianze esposte in ricorso, il cui rilievo sarebbe stato necessario in mancanza del preliminare e dirimente riscontro dell’improcedibilità; con il primo motivo, per violazione e falsa applicazione dell’art.2719 cod. civ. e per omesso esame di fatto decisivo, parte ricorrente sostiene che la Corte d’appello abbia erroneamente negato « ogni r.g. n. 3068/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] efficacia probatoria autonoma alla copia fotografica» degli assegni bancari prodotti in sede monitoria «per non avere il ricorrente ottemperato all’ordine del giudice di primo grado di esibire i relativi originali la cui esistenza risulta chiaramente attestata in giudizio» da una serie di documenti (atto di precetto, pignoramento immobiliare, decreto tavolare di annotazione del pignoramento); con il secondo motivo, per violazione e falsa applicazione dell’art.2719 cod. civ. e dell’art. 115 cod. proc. civ. e per omesso esame di fatto decisivo, l’impugnante lamenta la ritenuta ammissibilità del disconoscimento delle copie fotografiche degli assegni bancari, benché ex adverso espresso con formula generica e insignificante («le copie vengono contestate allo stato»), disconoscimento che comunque non impediva di accertare la conformità all’originale mediante altri mezzi di prova, anche di natura presuntiva; è logicamente preliminare lo scrutinio del secondo motivo: esso è inammissibile; nella trama motivazionale sviluppata dal giudice territoriale, la ammissibilità della contestazione di conformità delle copie prodotte si fonda sul rilievo che il disconoscente ha negato l’esistenza stessa degli originali degli assegni: si tratta di argomentazione coerente con indirizzo esegetico di questa Corte, compendiato dal principio per cui «una contestazione della conformità all’originale d’un documento prodotto in copia è validamente compiuta ai sensi dell’art. 2719 cod. civ. quando si indichi espressamente in cosa la copia differisca dall’originale, ovvero quando si neghi l’esistenza stessa d’un originale» (testualmente Cass. 20/12/2021, n. 40750; conforme, in precedenza, Cass. 03/04/2014, n. 7775); rispetto alla descritta ratio decidendi della sentenza impugnata inconferente risulta allora l’assunto del ricorrente sulla genericità e non specificità del disconoscimento; r.g. n. 3068/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] anche il primo motivo è inammissibile; posta la ammissibilità del disconoscimento, la Corte d’appello altoatesina, ai fini della dimostrazione dell’insussistenza delcredito, ha negato efficacia asseverativa alle copie dei titoli per mancanza di prova dell’esistenza degli originali, mancanza desunta dalla inottemperanza dell’opposto all’ordine di esibizionead hoc impartito; così ragionando, ai fini della prova dell’esistenza degli originali, ha ritenuto preminente l’argomento di prova tratto dal comportamento della parte inottemperante all’ordine ex art. 210 cod. proc. civ. (v. Cass.27/01/2017, n. 2148; Cass. 13/08/2004 , n. 15768) rispetto ad altri elementi istruttoridocumentali (quelli richiamati nella doglianza in esame) pur muniti a valenza presuntiva; al fondo,il motivo del ricorrente richiede a questa Corte di operare una valutazione sulla corretta graduazione dei mezzi di prova acquisiti in giudizio: ma - come è noto - è riservata al discrezionale apprezzamento del giudice del merito (e, per l’effetto, sottratta al sindacato di legittimità, se non per i vizi motivazionali rilevante ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ.) l’attività di valutazione delle prove, attività che include la individuazione delle fonti del convincimento, il giudizio di attendibilità e concludenza delle prove, la scelta, tra le complessive risultanze del processo, di quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ( ex multis, Cass. 04/03/2022, n. 7187; Cass. 19/07/2021, n. 20553; Cass.29/12/2020, n. 29730; Cass. 17/01/2019, n. 1229). con il terzo motivo, per violazione e falsa applicazione degli artt.214, 215 e 216 cod. proc. civ. e per omesso esame di fatto decisivo, parte ricorrente si duole del fatto che la Corte territoriale abbia ritenuto «utilizzabile in causa la scrittura privata di data 30/09/2014» in assenza di istanza di verificazione della controparte successiva al disconoscimento compiuto dalla parte opposta (oggi ricorrente); r.g. n. 3068/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] il motivo è inammissibile, ancora una volta per eccentricità rispetto alla ratio decidendidella sentenza impugnata; a tacer della mancata illustrazione del tenore della scrittura privata (e quindi dellanecessaria prospettazione di essa come decis iva ai fini del giudizio) e della mancata indicazione dell’allocazione della stessa nel fascicolo processuale (in palmare trasgressione del requisito di contenuto-forma prescritto, a pena di inammissibilità, dall’art. 366, primo comma, num. 6 cod. proc. civ.), è sufficiente rilevare come la gravata decisione non abbia affatto fondato il propriodictum su detta scrittura, della quale - per contro – non ha tenuto conto ai fini del convincimento, confermando sul punto quanto già reputato dal giudice di prime cure; il ricorso è dichiarato improcedibile; il regolamento delle spese del grado segue la soccombenza; atteso l’esito del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte del ricorrente -ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13; p. q. m. dichiara improcedibile il ricorso; condanna parte ricorrente alla refusione in favore di parte controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura di euro 3.100 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, dilegge; r.g. n. 3068/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a q