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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 4 agosto 2021

Cassazione n. 39185/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe, pronunciata all'esito dell'udienza camerale dei 4 agosto 2021, la Corte di appello di Torino rigettava l'istanza avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], volta a ottenere, secondo quanto in udienza precisato dal difensore istante, la rimessione in termini per proporre impugnazione avverso la sentenza emessa dalla medesima Corte in data 8 ottobre 2019, con cui Lucchesi era stato riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 609-undecies cod. peri.

2. Ricorre per cassazione l'interessato, con il ministero del suo difensore di fiducia, enunciando sette motivi.

Con il primo motivo il ricorrente deduce nullità processuale, dolendosi del fatto che l'udienza camerale dinanzi al giudice a quo si sia indebitamente tenuta durante il periodo di sospensione feriale dei termini processuali, stabilito dalla legge 7 ottobre 1969, n. 742.

Con il secondo e il terzo motivo, passibili di illustrazione congiunta, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all'asserita mancata rilevazione di nullità processuale inerente il giudizio di cognizione.

In particolare, il decreto di citazione per il giudizio di appello sarebbe stato invalidamente notificato all'imputato.

Con il quarto motivo, il ricorrente deduce violazione di legge in relazione all'asserita mancata rilevazione di nullità processuale inerente il giudizio di cognizione.

In particolare, il difensore di ufficio dell'imputato aveva chiesto, nel corso del giudizio di primo grado, di essere sollevato dall'incarico, ma il Tribunale non aveva provveduto alla stabile designazione di altro patrocinatore, limitandosi a sostituzioni estemporanee ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen., e in tal modo sarebbe stata pregiudicata l'effettività della difesa.

Con il quinto motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all'affermazione del giudice a quo, secondo cui sarebbe stato onere dell'imputato, che aveva avuto conoscenza del processo di cognizione, di informarsi sugli sviluppi ulteriori di esso, anche vigilando sulla regolarità dell'attività difensiva prestata a suo beneficio.

Con il sesto motivo, il ricorrente deduce violazione di legge, in relazione all'asserita mancata rilevazione di nullità processuale inerente il giudizio di cognizione.

In particolare, l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen., sarebbe stato invalidamente notificato all'imputato.

Con il settimo motivo il ricorrente deduce nullità processuale, dolendosi della sua mancata audizione, in vista dell'udienza camerale dinanzi al giudice a quo, ad opera del Magistrato di sorveglianza del luogo di detenzione, nonostante fosse stata avanzata in tal senso specifica richiesta. [OSCURATO:PERSONA]

1. A norma dell'art. 175, comma 4, cod. proc. pen., sulla richiesta di restituzione nel termine, dopo che sono stati pronunciati sentenza o decreto penale di condanna, decide il giudice che sarebbe competente sulla impugnazione o sulla opposizione.

Se la richiesta di restituzione ha ad oggetto il termine per impugnare la sentenza di appello, la richiesta deve essere, dunque, decisa dalla Corte di cassazione.

L'ordinanza con cui il giudice di appello provvede, in luogo del giudice superiore, è affetta da incompetenza funzionale, rilevabile anche d'ufficio nel giudizio di legittimità, con conseguente annullamento senza rinvio della pronuncia viziata (Sez. 5, n. 1206 del 20/11/2020, dep. 2021, Martincigh, Rv. 280749-01; Sez. 1, n. 17053 del 2/4/2012, Tomaselli, Rv. 252928-01; Sez. 6, n. 3181 del 22/10/1998, Vespero, Rv. 212018-01), che occorre conseguentemente disporre in questa sede.

Restano per l'effetto assorbite le questioni di nullità processuale riferite esclusivamente al correlato procedimento camerate, oggetto del primo e settimo motivo di ricorso, così come le censure dirette a singoli, inessenziali, snodi argomentativi della decisione annullata, quali quelle svolte nel quinto motivo.

2. Il ricorso per cassazione del condannato deve essere, nondimeno, riqualificato in istanza di restituzione nel termine - come già ritenuto negli arresti giurisprudenziali sopra richiamati - e, come tale, deve essere definito da questa Corte nei limiti delle questioni svolte nei motivi residui, direttamente inerenti gli asseriti presupposti della restituzione.

3. A quest'ultima il condannato non ha tuttavia diritto.

3.1. L'istituto della restituzione del termine è astrattamente applicabile nei casi di assenza incolpevole dell'imputato, che abbia riguardato non l'intero corso del processo (perché, in questa ipotesi, si apre il rimedio della rescissione del giudicato) ma il solo grado di appello, per effetto di vizi riguardanti la notificazione degli atti introduttivi del relativo giudizio (Sez.

U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931, § 8.6 del Considerato in diritto; per analoga soluzione, in presenza di situazioni di caso fortuito o forza maggiore, cfr. Sez. 5, n. 29884 del 15/09/2020, Nocera).

Tali vizi non sono però ravvisabili nella specie.

Risulta infatti dagli atti che, in sede di notificazione all'imputato del decreto di citazione per il giudizio di appello, l'ufficiale postale incaricato esattamente individuò (nonostante l'indicazione errata del numero civico, e peraltro soltanto di esso) l'indirizzo del destinatario, risultato solo temporaneamente assente dall'abitazione, e procedette ai sensi dell'art. 8 legge 6 novembre 1982, n. 890, nel rispetto delle formalità ivi previste (immissione dell'avviso in cassetta postale e successivo invio di lettera raccomandata).

3.2. Non sono viceversa rimediabili, mediante restituzione in termini, pretese nullità, anche assolute e insanabili, diverse da quella specifica sopra individuata; né, in particolare, le nullità afferenti la fase immediatamente successiva alla conclusione delle indagini preliminari, o verificatesi nel giudizio di primo grado, che andavano semmai fatte valere con le impugnazioni endoprocessuali e sarebbero in ogni caso coperte dal giudicato.

I dedotti vizi di notifica dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen., ovvero la mancata sostituzione del difensore di ufficio, già istante in tal senso, ad opera del giudice di primo grado, non influiscono in alcun modo sulla ritualità della citazione dell'imputato in appello, sulla possibilità di sua partecipazione al giudizio stesso e sulla conoscibilità della sentenza conclusiva, da cui esclusivamente dipende, in caso di negativo riscontro, il diritto dell'imputato di essere rimesso in termini per ricorrere per cassazione.

3.3. Segue la reiezione della relativa richiesta.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nella parte concernente il diniego della restituzione nel termine e, ritenuta la competenz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, pronunciata all'esito dell'udienza camerale dei 4 agosto 2021, la Corte di appello di Torino rigettava l'istanza avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], volta a ottenere, secondo quanto in udienza precisato dal difensore istante, la rimessione in termini per proporre impugnazione avverso la sentenza emessa dalla medesima Corte in data 8 ottobre 2019, con cui Lucchesi era stato riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 609-undecies cod. peri. 2. Ricorre per cassazione l'interessato, con il ministero del suo difensore di fiducia, enunciando sette motivi. Con il primo motivo il ricorrente deduce nullità processuale, dolendosi del fatto che l'udienza camerale dinanzi al giudice a quo si sia indebitamente tenuta durante il periodo di sospensione feriale dei termini processuali, stabilito dalla legge 7 ottobre 1969, n. 742. Con il secondo e il terzo motivo, passibili di illustrazione congiunta, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all'asserita mancata rilevazione di nullità processuale inerente il giudizio di cognizione. In particolare, il decreto di citazione per il giudizio di appello sarebbe stato invalidamente notificato all'imputato. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce violazione di legge in relazione all'asserita mancata rilevazione di nullità processuale inerente il giudizio di cognizione. In particolare, il difensore di ufficio dell'imputato aveva chiesto, nel corso del giudizio di primo grado, di essere sollevato dall'incarico, ma il Tribunale non aveva provveduto alla stabile designazione di altro patrocinatore, limitandosi a sostituzioni estemporanee ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen., e in tal modo sarebbe stata pregiudicata l'effettività della difesa. Con il quinto motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all'affermazione del giudice a quo, secondo cui sarebbe stato onere dell'imputato, che aveva avuto conoscenza del processo di cognizione, di informarsi sugli sviluppi ulteriori di esso, anche vigilando sulla regolarità dell'attività difensiva prestata a suo beneficio. Con il sesto motivo, il ricorrente deduce violazione di legge, in relazione all'asserita mancata rilevazione di nullità processuale inerente il giudizio di cognizione. In particolare, l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen., sarebbe stato invalidamente notificato all'imputato. Con il settimo motivo il ricorrente deduce nullità processuale, dolendosi della sua mancata audizione, in vista dell'udienza camerale dinanzi al giudice a quo, ad opera del Magistrato di sorveglianza del luogo di detenzione, nonostante fosse stata avanzata in tal senso specifica richiesta. [OSCURATO:PERSONA] 1. A norma dell'art. 175, comma 4, cod. proc. pen., sulla richiesta di restituzione nel termine, dopo che sono stati pronunciati sentenza o decreto penale di condanna, decide il giudice che sarebbe competente sulla impugnazione o sulla opposizione. Se la richiesta di restituzione ha ad oggetto il termine per impugnare la sentenza di appello, la richiesta deve essere, dunque, decisa dalla Corte di cassazione. L'ordinanza con cui il giudice di appello provvede, in luogo del giudice superiore, è affetta da incompetenza funzionale, rilevabile anche d'ufficio nel giudizio di legittimità, con conseguente annullamento senza rinvio della pronuncia viziata (Sez. 5, n. 1206 del 20/11/2020, dep. 2021, Martincigh, Rv. 280749-01; Sez. 1, n. 17053 del 2/4/2012, Tomaselli, Rv. 252928-01; Sez. 6, n. 3181 del 22/10/1998, Vespero, Rv. 212018-01), che occorre conseguentemente disporre in questa sede. Restano per l'effetto assorbite le questioni di nullità processuale riferite esclusivamente al correlato procedimento camerate, oggetto del primo e settimo motivo di ricorso, così come le censure dirette a singoli, inessenziali, snodi argomentativi della decisione annullata, quali quelle svolte nel quinto motivo. 2. Il ricorso per cassazione del condannato deve essere, nondimeno, riqualificato in istanza di restituzione nel termine - come già ritenuto negli arresti giurisprudenziali sopra richiamati - e, come tale, deve essere definito da questa Corte nei limiti delle questioni svolte nei motivi residui, direttamente inerenti gli asseriti presupposti della restituzione. 3. A quest'ultima il condannato non ha tuttavia diritto. 3.1. L'istituto della restituzione del termine è astrattamente applicabile nei casi di assenza incolpevole dell'imputato, che abbia riguardato non l'intero corso del processo (perché, in questa ipotesi, si apre il rimedio della rescissione del giudicato) ma il solo grado di appello, per effetto di vizi riguardanti la notificazione degli atti introduttivi del relativo giudizio (Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931, § 8.6 del Considerato in diritto; per analoga soluzione, in presenza di situazioni di caso fortuito o forza maggiore, cfr. Sez. 5, n. 29884 del 15/09/2020, Nocera). Tali vizi non sono però ravvisabili nella specie. Risulta infatti dagli atti che, in sede di notificazione all'imputato del decreto di citazione per il giudizio di appello, l'ufficiale postale incaricato esattamente individuò (nonostante l'indicazione errata del numero civico, e peraltro soltanto di esso) l'indirizzo del destinatario, risultato solo temporaneamente assente dall'abitazione, e procedette ai sensi dell'art. 8 legge 6 novembre 1982, n. 890, nel rispetto delle formalità ivi previste (immissione dell'avviso in cassetta postale e successivo invio di lettera raccomandata). 3.2. Non sono viceversa rimediabili, mediante restituzione in termini, pretese nullità, anche assolute e insanabili, diverse da quella specifica sopra individuata; né, in particolare, le nullità afferenti la fase immediatamente successiva alla conclusione delle indagini preliminari, o verificatesi nel giudizio di primo grado, che andavano semmai fatte valere con le impugnazioni endoprocessuali e sarebbero in ogni caso coperte dal giudicato. I dedotti vizi di notifica dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen., ovvero la mancata sostituzione del difensore di ufficio, già istante in tal senso, ad opera del giudice di primo grado, non influiscono in alcun modo sulla ritualità della citazione dell'imputato in appello, sulla possibilità di sua partecipazione al giudizio stesso e sulla conoscibilità della sentenza conclusiva, da cui esclusivamente dipende, in caso di negativo riscontro, il diritto dell'imputato di essere rimesso in termini per ricorrere per cassazione. 3.3. Segue la reiezione della relativa richiesta. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nella parte concernente il diniego della restituzione nel termine e, ritenuta la competenz
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