CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 45937/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/03/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di GORIZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letWS-entite -Conclusioni -[OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza resa dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Gorizia, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., di applicazione della pena concordata tra le parti per il reato di cui all'art. 589-bis, commi 1, 4, 7 e 8 cod. pen. All'esito il giudice applicava la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida. 2. L'esponente articola i seguenti motivi di ricorso (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). I) Contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata. Nel giustificare la sanzione irrogata il giudice richiama, quanto alla gravità della violazione, la colpa esclusiva del Mosetti e l'alta velocità del veicolo da questi condotto. L'evento non è ascrivibile a colpa esclusiva del Mosetti come si desume dalla lettura del capo d'imputazione, in cui è prevista l'attenuante del non essere stato l'evento morte esclusiva conseguenza della condotta del prevenuto. La perizia redatta in corso di procedimento dall'ing. [OSCURATO:PERSONA] conclude che la velocità della vettura condotta dal Mosetti era di 130km/h, consona al tratto autostradale. I dati riguardanti lo stato di ebbrezza hanno rilevato valori prossimi alla soglia di rilevanza penale ( 0,92 e 0,87 g/l). La motivazione, pertanto, si rivelerebbe del tutto incongrua in relazione alle risultanze in atti. II) Inosservanza di leggi penali e norme processuali, violazione dell'art. 50 della Carta europea dei diritti fondamentali e dell'art. 4 protocollo n. 7 della convenzione EDU. Al ricorrente, per i fatti di causa, è stata applicata dal Prefetto di Gorizia la sospensione cautelare della patente di guida per la durata di anni 5. In ordine allo stesso fatto il giudice ha applicato la revoca della patente di guida Si tratta di sanzioni che hanno la stessa natura penale e afflittiva nel senso inteso dalla Corte europea, profilo richiamato anche dalla Corte Cost. nella sentenza n.68/2021, incidente sulla libertà individuale del cittadino.L'applicazione di questo doppio trattamento sanzionatorio si risolverebbe in una violazione del principio del ne bis in idem, come inteso dall'art. 50 della Carta Europea e dall'art. 4 protocollo 7 della CEDU. In questa direzione si pongono le pronunce della Corte di giustizia europea "[OSCURATO:PERSONA] c/Italia" e "Nodet c/Francia". In relazione al caso che occupa non viene in considerazione il meccanismo compensativo operante nell'ipotesi in cui il giudice abbia applicato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida: in questi casi dalla sanzione definitiva viene detratto il presofferto derivato dal provvedimento adottato dal Prefetto in via cautelativa. III) Questione d'illegittimità costituzionale dell'art. 222, comma 2-bis cod. strada in relazione agli artt. 3 e 27 Cost. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per il reato omicidio stradale aggravato dall'aver condotto il proprio veicolo in stato di ebbrezza alcolica ex art. 186, comma 2, lett. b) cod. strada; il Giudice ha disposto, quale sanzione amministrativa accessoria alla pena, la revoca della patente di guida per anni 15 (art. 222, comma 3-bis, primo periodo, cod.strada). Nonostante l'accesso al rito premiale, il ricorrente non ha beneficiato della riduzione della sanzione amministrativa accessoria prevista, invece, dall'art. 222, comma 2-bis, codice della strada a favore di chi, avendo pure optato per il rito del patteggiamento, sia stato all'esito di questo attinto dalla più mite sanzione accessoria della sospensione della patente di guida. Tale diversità di disciplina integrerebbe la violazione degli art. 3 e 27 della Costituzione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile 2. Il primo motivo è privo di pregio. Con sentenza del 17 aprile 2019, n. 88, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 222, comma 2, quarto periodo del codice della strada nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli artt. 589-bis (omicidio stradale) e 590-bis (lesioni personali stradali gravi o gravissime) del codice penale, il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso comma 2 dell'art. 222 cod. strada, a meno che non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589 bis e 590 bis cod. pen.Pertanto, in caso di omicidio stradale, ove ricorrano le aggravanti dell'essersi il conducente posto alla guida in stato di ebbrezza, come nel caso in esame, rimane ferma la sanzione accessoria obbligatoria della revoca della patente di guida. Invero, la pronuncia della Corte Cost. appena richiamata, nel prevedere che il giudice possa applicare la sospensione della patente di guida, fa salve le ipotesi di cui al secondo e terzo comma dell'art. 589 bis cod. pen. Trattandosi di sanzione accessoria obbligatoria, al giudice di merito non era richiesto di esprimere una motivazione sulla necessità di applicare la revoca della patente di guida. Pertanto, le argomentazioni contenute nel primo motivo di ricorso sulla illogicità della motivazione espressa dal giudice di merito sono irrilevanti. 3. Le ulteriori questioni sviluppate nel ricorso (motivo secondo e terzo) discendono dall'erroneo presupposto che il giudice avrebbe potuto applicare la sanziona amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida invece della revoca. Si tratta di questioni eccentriche e non pertinenti al caso in esame, non avendo il giudice altra scelta che applicare la revoca della patente di guida sulla base del dettato della norma (art. 222, comma 2 cod. strada) E' inesatta anche l'affermazione secondo la quale il giudice avrebbe disposto la revoca della patente per anni 15. L'art. 222, comma 3-bis cod. strada prevede che per i reati di cui all'articolo 589 bis, secondo, terzo e quarto comma, del codice penale, l'interessato non possa conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi quindici anni dalla revoca. La riduzione fino ad un terzo della durata della sospensione della patente di guida, ai sensi dell'art. 222 comma 2-bis cod. strada, non è contemplata in caso di revoca. Quanto alla conformità al diritto comunitario della disciplina richiamata, è condivisibile quanto già osservato da questa Sezione in altre precedenti pronunce, nelle quali è stata affrontata la questione [cfr. Sez. 4, n. 32239 del 20/06/2018, Tarini, Rv. 273457: «È manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 222, comma 2, quarto periodo, cod. strada, in relazione agli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui prevede l'obbligo della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, poichè tale sanzione non ha natura "sostanzialmente penale", secondo l'interpretazione dell'art. 7 CEDU adottata dalla Corte di Strasburgo, atteso che la previsione di una sanzione amministrativa irrogata all'esito di un giudizio penale non elude le garanzie proprie del processo penale, nè pone un problema di estensione dell'applicazione del divieto del "ne bis in idem", non essendo l'imputato sottoposto ad un procedimento amministrativo e ad un procedimento penale per il medesimo fatto. (In motivazione la S.C. ha precisato che la infondatezza della questione deve ritenersi anche a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale n. 22 del 2018, che ha dichiarato incostituzionale l'art. 120 cod. strada sulla revoca della patente di guida in seguito a determinati reati in materia di stupefacenti)»; Sez. 4, n. 42346 del 16/05/2017, Tosolini, Rv. 270819: «È manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 222, comma secondo, quarto periodo, cod. strada, in relazione agli artt.3 e 27 Cost., nella parte in cui prevede l'obbligo della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, poichè tale sanzione non ha natura "sostanzialmente penale", secondo l'interpretazione dell'art. 7 CEDU adottata dalla Corte di Strasburgo, atteso che la previsione di una sanzione amministrativa irrogata all'esito di un giudizio penale non elude le garanzie proprie del processo penale, nè pone un problema di estensione dell'applicazione del divieto del "ne bis in idem", non essendo l'imputato sottoposto ad un procedimento amministrativo e ad un procedimento penale per il medesimo fatto. (In motivazione la Corte ha precisato che l'obbligatorietà della sanzione amministrativa rientra nell'esercizio ragionevole della discrezionalità del legislatore nazionale, trattandosi di sanzione con chiara finalità preventiva e non repressiva)»]. La prospettata questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata: il legislatore ha previsto, quale sanzione amministrativa accessoria, in caso di omicidio stradale, nella ricorrenza delle aggravanti di cui al secondo e terzo comma dell'art. 589-bis, l'obbligatorietà della revoca della patente. Si tratta di una scelta rientrante nei limiti dell'esercizio ragionevole del potere legislativo, considerata non sindacabile dalla stessa pronuncia della Corte Cost. n. 88/19, che, nel valutare tali ipotesi, ha ritenuto come la revoca della patente di guida si giustifichi per le più gravi violazioni contemplate nel secondo e terzo comma degli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen., osservando che "Porsi alla guida in stato di ebbrezza alcolica (oltre la soglia di tasso alcolemico prevista dal secondo e dal terzo comma sia dell'art. 589-bis, sia dell'art. 590-bis cod. pen.) o sotto l'effetto di stupefacenti costituisce un comportamento altamente pericoloso per la vita e l'incolumità delle persone, posto in essere in spregio del dovuto rispetto di tali beni fondamentali; e, pertanto, si giustifica una radicale misura preventiva per la sicurezza stradale consistente nella sanzione amministrativa della revoca della patente nell'ipotesi sia di omicidio stradale, sia di lesioni personali gravi o gravissime". 4. Consegue alla declaratoria di inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor