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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 27 aprile 2026

Cassazione n. 11412/2026

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nnamaria, [OSCURATO:PERSONA] (quale erede della dott.ssa DomenicaCutuli), D’[OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA], D’AnzieriAntonio, D’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], Della Corte Marcello, [OSCURATO:PERSONA], DiBaldassarre Angela, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] (gli ultimi quattro quali eredi del dott.PaoloDubois); rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù diprocure in calce al ricorso; con domiciliazione digitale ex lege;-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 23747/2024Numero sezionale 1033/2026Numero di raccolta generale 11412/2026PRESIDENZA [OSCURATO:PERSONA], in persona delData pubblicazione 27/04/2026Presidente del Consiglio in carica; MINISTERO dell’UNIVERSITÀe della RICERCA, MINISTERO della SALUTE, MINISTEROdell’ECONOMIA e delle FINANZE, in persona dei Ministri protempore; rappresentati e difesi ope legis dall’[OSCURATO:PERSONA]; con domiciliazione digitale ex lege;-controricorrenti-avverso la SENTENZA della CORTE d’APPELLO di ROMA n.2304/2024, depositata il 2 aprile 2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 marzo 2026dal [OSCURATO:PERSONA].1.

I medici indicati in epigrafe convennero davanti al [OSCURATO:PERSONA] la Presidenza del Consiglio dei Ministri e i Ministeri indicatiin epigrafe, chiedendone la condanna al risarcimento dei danniconseguenti alla mancata attuazione delle direttive europee75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE, in tema di adeguataremunerazione spettante per la frequenza di corsi di specializzazionemedica in cui si erano immatricolati negli anni compresi tra il 1980ed il 1990.Il Tribunale, con sentenza 11 dicembre 2018, n. 23749, rigettòle domande di alcuni medici ed accolse parzialmente quelle proposteda altri.2.

La sentenza fu appellata, in primo luogo, dalla Presidenza delConsiglio dei Ministri, che censurò, tra l’altro, l’accoglimento delledomande proposte dai medici che avevano svolto un corso dispecializzazione di durata inferiore a quella prevista dalle direttivecomunitarie; in secondo luogo da alcuni medici, che censurarono ilrigetto delle loro domande fondato sulla mancata ricomprensione deicorsi di specializzazione da loro frequentati nella direttiva diriconoscimento; in terzo luogo, da altri medici che, pur avendoottenuto il parziale accoglimento delle loro domande, si dolsero2 di 17Numero registro generale 23747/2024Numero sezionale 1033/2026Numero di raccolta generale 11412/2026dell’insufficienza degli importi liquidati e del mancato riconoscimentoData pubblicazione 27/04/2026degli interessi compensativi e della rivalutazione monetaria.La Corte d’appello di Roma, in accoglimento della censuraproposta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha riformato lasentenza di primo grado, rigettando la domanda proposta dalladott.ssa [OSCURATO:PERSONA]Alessandro (specializzata in Cardiologia sullabase di un corso della durata di due anni) e dal dott. [OSCURATO:PERSONA] DellaSala (specializzato in Tisiologia e malattie dell’apparato respiratoriosulla base di un corso della durata di tre anni), in considerazionedella circostanza che le medesime specializzazioni, in quantopreviste negli artt. 4 e 5 della Direttiva 75/363/CEE, avevano unadurata di quattro anni.La Corte territoriale, invece, ha rigettato i gravami proposti daimedici che avevano conseguito diplomi di specializzazione nonricompresi nella direttiva di riconoscimento, non attribuendo rilievoalla circostanza che fossero stati successivamente inseriti neglielenchi di cui al decreto ministeriale 31 ottobre 1991.Ha pure rigettato quelli proposti dai medici che si erano dolutidel riconoscimento solo parziale del loro diritto.3.

Per la cassazione di questa sentenza, hanno proposto ricorsoi ricorrenti indicati in epigrafe, sulla base di cinque motivi.Hanno risposto le amministrazioni in epigrafe, con controricorso.La trattazione dei ricorsi è stata fissata in adunanza camerale, aisensi dell’art.380-bis.1 cod. pro. civ..Il Pubblico Ministero presso la Corte non ha depositatoconclusioni scritte.I ricorrenti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo viene denunciata, ai sensi dell’art. 360 n.3 cod. proc. civ., «Violazione e falsa applicazione delle norme e deiprincipi in materia di risarcimento del danno derivante da omessoe/o tardivo recepimento di direttive comunitarie, degli artt. 5 e3 di 17Numero registro generale 23747/2024Numero sezionale 1033/2026189del Trattato CEE; delle Dir CEE 82/76, 75/363 e 93/16, delleNumero di raccolta generale 11412/2026sentenze della Corte di Giustizia Europea 25 febbraDiaota pu1b9bli9ca9zio ne 27/04/2026(procedimento C-131/97) e del 3 ottobre 2000; degli artt. 2, 3, 10e 97 Cost.; dell’art. 6 del Decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257(in Gazz.

Uff., 16 agosto, n. 191) e dell’art. 11 della Legge n. 370/99in relazione al n. 3 dell’art. 360 c.p.c.».Questo motivo di ricorso viene proposto da cinque ricorrenti:[OSCURATO:PERSONA], specializzato in Oncologia; [OSCURATO:PERSONA], qualeerede della dott. [OSCURATO:PERSONA], specializzata in Medicina legale edelle assicurazioni; [OSCURATO:PERSONA]Agosto, specializzata in Oncologiagenerale diagnostica preventiva; [OSCURATO:PERSONA]Anzieri, specializzato inPatologia clinica indirizzo generale e direttivo; Marcello Della Corte,specializzato in Chirurgia d’urgenza e di pronto soccorso.La sentenza impugnata è censurata per aver rigettato ledomande di questi ricorrenti, sul rilievo che i corsi di specializzazioneda loro frequentati a partire dal 1990 non risultavano inclusi neglielenchi previsti dalla Direttiva n.75/362/CEE, né essi avevano datola prova della equipollenza a corsi previsti in almeno altri due Statimembri, senza peraltro attribuire rilievo alla circostanza che i corsimedesimi fossero stati previsti dai decreti ministeriali emessisuccessivamente alla loro immatricolazione (in particolare il D.M. 31ottobre 1991), in considerazione del ritenuto carattere irretroattivodi tali decreti.I ricorrenti reputano, al contrario, che l’elenco contenuto nelledirettive CEE sarebbe «tutt’altro che tassativo» e richiamano, aconforto di tale assunto, in particolare, le ordinanze interlocutorie 4aprile 2023, n. 9327 e 4 marzo 2024 n.5690 della Prima SezioneCivile di questa Corte, la quale, dapprima aveva invitato l’Ufficio delMassimario a rimettere sintetica relazione in ordine ai limiti diapplicabilità del D.M. 31 ottobre 1991 e al carattere, “chiuso” o no,degli elenchi di cui agli art.5 e 7 della Direttiva n. 75/362 CEE, di poi,aveva reputato che la normativa interna, in sede di formazione4 di 17Numero registro generale 23747/2024Numero sezionale 1033/2026Numero di raccolta generale 11412/2026dell’elenco di cui al detto decreto ministeriale – diretto ad ampliareData pubblicazione 27/04/2026il novero delle tipologie e durata conformi alle norme comunitarie ecomuni a due o più Stati membri – si fosse «posta in funzionemeramente e fedelmente attuativa della fonte di ascendenzacomunitaria, limitandosi ad esplicitare quanto nella stessa dovevaritenersi già immanente».Soggiungono che le Sezioni Unite di questa Corte, investite delledette questioni con la seconda ordinanza interlocutoria, nel ribadire– contrariamente a quanto prospettato nel provvedimento dirimessione – l’irrilevanza della inclusione della specializzazione neglielenchi di cui ai decreti ministeriali, ove successiva alla data di iniziodella frequentazione, sarebbero incorse in un «elemento dicontraddittorietà», risolvendo la questione loro sottoposta mediantel’interpretazione del diritto unionale, ma obliterando che il giudiceistituzionalmente deputato a svolgere tale interpretazione è la Cortedi Giustizia dell’Unione Europea, cui il giudice interno di ultimo gradoha l’obbligo (non la mera facoltà) di rivolgersi con istanzapregiudiziale interpretativa.Sulla scorta di tali rilievi, i ricorrenti formulano espressa richiestadi rinvio ex art.267 TFUE, perché la Corte unionale chiarisca «se allastregua del diritto dell’Unione, anche alla luce della previsione di cuiall’art. 1 della direttiva CEE/362/75, gli elenchi di cui agli artt. 5 e 7possono definirsi a carattere chiuso e se, alla luce delle previsioni dicui alle direttive CEE 82/76, 75/363, 75/362, tali elenchi debbanoritenersi integrati ed aggiornati in sede di attuazione da parte degliStati membri».1.1.

Il motivo è inammissibile, ai sensi dell’art. 360-bis n. 1 cod.proc. civ..Anzitutto, va ricordato che l’inclusione del corso dispecializzazione nelle professioni sanitarie tra quelli di cui agli elenchiallegati alle direttive europee che sanciscono l'obbligo per lo Statomembro di provvedere ad una adeguata remunerazione per il5 di 17Numero registro generale 23747/2024Numero sezionale 1033/2026periodo di frequenza (ovvero la sua equipollenza a quelli riconosciutiNumero di raccolta generale 11412/2026in almeno due Stati membri), rappresenta uno dei fatti costiDtautat pivubib ldicaezlio ne 27/04/2026diritto del medico specializzato ad ottenere l’indennizzo per lamancata (o tardiva) attuazione delle suddette direttive (ex multis,Cass. n. 25414 del 2022); fatto costitutivo che l’attore devespecificamente allegare nella sua domanda e, ove occorra, devealtresì provare in giudizio.La questione è rilevante sia in diritto (con riguardo allacorrispondenza tra la specializzazione conseguita dall’attore e quelleespressamente incluse negli elenchi allegati alle direttive), siaeventualmente in fatto (con riguardo alla sua equipollenza rispettoalle diverse specializzazioni previste negli altri Stati membri).La circostanza che il giudizio sulla concreta equipollenza implichinecessariamente anche riscontri fattuali, devoluti al giudice dimerito, esclude che esso possa essere formulato sulla base di unamera assonanza terminologica tra due o più corsi in comparazione.Questa Corte ha già chiarito, al riguardo, che non si verte inmateria di mera questione nominale, risolvibile attraverso la verificadella più o meno simile denominazione della specializzazione, ma diquestione di fatto che implica l’accertamento del contenuto e dellemodalità di svolgimento dei corsi di specializzazione.Per tale ragione, l’eventuale assonanza terminologica tra ledenominazioni dei corsi di specializzazione frequentati con quellicomuni a tutti o ad almeno due paesi dell’Unione e ricompresi neglielenchi della direttiva “riconoscimento”, non giustifica l’assunto chei primi costituiscano solo una variante nominale dei secondi;piuttosto essa assonanza altro non esprime se non la prospettazionedel fondamento di natura fattuale di cui s’è detto (concretaequipollenza del corso, indipendentemente dalla sua denominazione,ad un corso di specializzazione comune a due o più altri Stati membrie, come tale, indicato nell’art. 7 della direttiva); fondamento fattualeche è onere dell’istante allegare e provare, e che spetta al giudice6 di 17Numero registro generale 23747/2024Numero sezionale 1033/2026del merito accertare (cfr., in termini, Cass. n. 25414 del 2022; inNumero di raccolta generale 11412/2026precedenza già, in tal senso, Cass. n. 458 del 2019).

Data pubblicazione 27/04/2026Deve, poi, rilevarsi che – contrariamente a quanto sostenuto dairicorrenti – nessun rilievo può attribuirsi alla normativa interna dirango regolamentare in ordine alla “equipollenza”.Questa Corte, in analoghe fattispecie, ha rimarcato che uncredito risarcitorio (o, se si preferisce, indennitario) in tanto sarebbepredicabile in iure, in quanto potesse affermarsi che, se lo Statoitaliano avesse dato attuazione alle direttive comunitarie entro iltermine da quelle previsto, il ricorrente avrebbe beneficiato di unincremento patrimoniale che invece ha perduto.Nel caso di specie, i ricorrenti hanno dedotto che lafrequentazione dei corsi di specializzazione era iniziata nel 1990.Peraltro, nel periodo compreso tra la scadenza del termine per loStato italiano di dare attuazione alle direttive comunitarie (1982) el’inizio del corso (1990), non esistevano ancora le norme sulla«equipollenza» delle specializzazioni da loro invocate(segnatamente, il decreto ministeriale 30 ottobre 1991).Le Sezioni Unite di questa Corte, citate dagli stessi ricorrenti,hanno del resto statuito che i medici che, prima del 1991, hannoiniziato a frequentare una scuola di specializzazione non contemplatadalle direttive 75/362/CEE e 75/363/CEE e successive integrazioni -e della quale non sia stata dimostrata l’equipollenza di fatto a quelleivi previste - non hanno diritto al risarcimento del danno nei confrontidello Stato per tardiva attuazione delle suddette direttive, a nullarilevando che la specializzazione conseguita sia statasuccessivamente inclusa tra quelle qualificate “conformi alle normedelle Comunità economiche europee” dal D.M. 31 ottobre 1991(Cass., Sez.

Un., 14/10/2024, n. 26603).Le stesse Sezioni Unite, inoltre, hanno escluso che ricorressero,con riguardo a tale questione, i presupposti perché fosse dispostorinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea,7 di 17Numero registro generale 23747/2024Numero sezionale 1033/2026evidenziando, da un lato, che la circostanza di avere conseguito unaNumero di raccolta generale 11412/2026specializzazione in una materia non contemplata negli arDtta.ta p5ub belic a7zio ne 27/04/2026della Direttiva 362/75/CEE non esclude e non ha mai escluso il dirittoal risarcimento per la sua ritardata trasposizione, trattandosi,semplicemente, di circostanza che addossa all’attore l’onere diprovare il fatto costitutivo della pretesa (come avviene per qualsiasidomanda risarcitoria), dimostrando l’equipollenza di fatto tra laspecializzazione conseguita e quelle “comunitarie”, nonostante ladifferenza nominale; e reputando, dall’altro lato, acte clair che l’art.8 della Direttiva 75/362/CEE non abbia imposto “obblighi diconformazione” agli Stati membri, ma abbia solo accordato loro lafacoltà di esigere dai cittadini degli altri Stati membri, chedomandino il riconoscimento del diploma conseguito in materie nonpreviste dalla Direttiva o conseguiti in altri Stati terzi, di “soddisfarele condizioni di formazione che esso Stato membro prescrive a talfine” nella legislazione nazionale.Il primo motivo, dunque, va dichiarato inammissibile.2.

Con il secondo motivo viene denunciata “Violazione e falsaapplicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento deldanno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttivecomunitarie, degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE; delle Dir CEE82/76, 75/363 e 93/16, delle sentenze della Corte di GiustiziaEuropea 25 febbraio 1999 (procedimento C-131/97) e del 3 ottobre2000; degli artt. 2, 3, 10 e 97 Cost.; dell’art. 6 del Decreto legislativo8 agosto 1991, n. 257 (in Gazz.

Uff., 16 agosto, n. 191) e dell’art.11 della Legge n. 370/99 in relazione al n. 3 dell’art. 360 c.p.c.”.Questo motivo di ricorso viene proposto da due ricorrenti:[OSCURATO:PERSONA]Alessandro, specializzata in Cardiologia, corso delladurata di due anni; [OSCURATO:PERSONA], specializzato in Tisiologia emalattie dell’apparato respiratorio, corso della durata di tre anni.La sentenza d’appello è censurata per avere rigettato la domandaformulata da questi ricorrenti sul rilievo, in fatto, che i corsi da loro8 di 17Numero registro generale 23747/2024Numero sezionale 1033/2026frequentati avevano avuto una durata inferiore a quella indicata dagliNumero di raccolta generale 11412/2026artt. 4 e 5 della Direttiva 75/363/CEE (la quale prevedeva, Dsaita p upbeblirc aizlio ne 27/04/2026corso in Cardiologia che per il corso in Tisiologia, la durata di quattroanni) e sull’assunto, in diritto, che la conformità comunitaria delcorso di specializzazione avrebbe postulato una durata minima pario superiore a quella prescritta nella citata Direttiva.2.1.

Il motivo è fondato.Questa Corte, quanto alle prospettazioni di durata del corsoinferiore a quella “unionale”, ha reiteratamente affermato che,essendo lo Stato tenuto ad adeguare i corsi di specializzazione alleprescrizioni delle direttive comunitarie anche con riguardo alla lorodurata, il fatto che il mancato adeguamento abbia eventualmentecomportato una durata inferiore del corso non toglie che il medicoabbia subìto il danno da mancata percezione della remunerazioneper la durata del corso frequentato (Cass. n. 19748 del 2019; Cass.n. 1059 del 2019, Cass. n. 10611 del 2015; Cass. n. 16663 del2016).Il secondo motivo di ricorso, pertanto, deve essere accolto.3.

Con il terzo motivo – proposto dai ricorrenti [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], De SantisRaffaela, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], DiSomma Agnese, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]) – vienedenunciata, ai sensi dell’art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.,«violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materiadi risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivorecepimento di direttive comunitarie, degli artt. 5 e 189 del TrattatoCEE, delle Dir.

CEE 82/76, 75/363 e 93/16, delle sentenze dellaCorte di Giustizia Europea 25 febbraio 1999 (procedimento C-131/97) e del 3 ottobre 2000; degli artt. 2, 3, 10 e 97 Cost.; dell’art.6 del Decreto Legislativo 8 agosto 1991, n. 257 (in Gazz.

Uff. 169 di 17Numero registro generale 23747/2024Numero sezionale 1033/2026agosto n. 191) e dell’art. 11 della Legge 370/99 – violazione o falsaNumero di raccolta generale 11412/2026applicazione dell’art. 11 della Legge 370/99 e del D.Lgs. n. 2Da5ta7 p/u9bb1lic»az.io ne 27/04/2026I ricorrenti lamentano che la Corte territoriale abbia liquidato ildanno in loro favore erroneamente utilizzando come parametro laremunerazione annua stabilita dal legislatore nel citato art. 11 dellalegge n. 370 del 1999, anziché quella fissata in sede di attuazionedelle direttive comunitarie (d.lgs. n. 257 del 1991), come avrebbedovuto farsi – sostengono – in ossequio ai principi di equivalenza,effettività ed adeguatezza, dettati dalla giurisprudenza comunitaria.Alla illustrazione di questa censura viene fatta seguire istanza dirinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea perchévenga chiarito il contenuto dei parametri di equivalenza, effettivitàed adeguatezza del risarcimento del danno.4.

Con il quarto motivo – anche questo proposto dai ricorrenti[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA], De LucaSante, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], DiRocco Alfredo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (quali eredi di PaoloDubois) – viene denunciata, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ.,«violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1223, 1226, 1227, 2056c.c., dell’art. 11 della L. 370/1999 e del D. Lgs. 257 del 1991, nonchéomessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in punto diliquidazione del danno».La sentenza impugnata è censurata per non aver liquidato gliinteressi compensativi e la rivalutazione monetaria, nonostante ildebito gravante a carico dell’amministrazione avesse natura didebito di valore.5.

Con il quinto motivo viene denunciata «violazione e falsaapplicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento deldanno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttivecomunitarie, degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, delle Dir CEE 82/76,10 di 17Numero registro generale 23747/2024Numero sezionale 1033/202675/363 e 93/16, delle sentenze della Corte di Giustizia Europea 25Numero di raccolta generale 11412/2026febbraio 1999 (procedimento C-131/97) e del 3 ottobre 20D0a0ta; p udbbelicgalziio ne 27/04/2026artt. 2,3,10 e 97 Cost; violazione e falsa applicazione dell’art. 1 delProtocollo n. 1 alla CEDU (diritto al rispetto dei beni), dell’art. 6 delDecreto Legislativo 8 agosto 1991, n. 257 (in Gazz.

Uff. 16 agoston. 191) e dell’art. 11 della Legge 370/99 – violazione o falsaapplicazione dell’art. 11 della Legge n. 370/99 e del D.Lgs. n.257/91, in relazione al n. 3 dell’art. 360 c.p.c.».I ricorrenti, con riferimento alle due precedenti censure,deducono che l’omesso riconoscimento del diritto al risarcimento deldanno per la mancata puntuale trasposizione della Direttiva82/76/CEE, nonché di quello alla corresponsione della rivalutazionemonetaria e degli interessi compensativi sulle somme tardivamenteconferite a titolo risarcitorio, avrebbe concretato una ingerenza neldiritto al pacifico godimento dei beni incompatibile con l’art. 1,Protocollo 1, della Convenzione EDU.5.1.

Il terzo, il quarto e il quinto motivo del ricorso (daesaminarsi congiuntamente per ragioni di connessione) sono, al paridel primo, inammissibili, ai sensi dell'art. 360-bis n. 1 cod. proc. civ.,poiché la Corte d’appello ha deciso conformemente alla consolidatagiurisprudenza di questa Corte e l’esame delle prospettate doglianzenon offre elementi per rimeditare l’orientamento della stessa.5.1.a.

Questa Corte ha reiteratamente affermato che le sommeda corrispondere ai medici specializzandi italiani che hannofrequentato il corso di specializzazione dopo il 31 dicembre 1982,derivanti dal tardivo recepimento delle direttive CEE n. 362 del 1975e n. 76 del 1982, non possono essere commisurate all’importo dellaborsa di studio così come introdotta e quantificata nel d.lgs. 8 agosto1991, n. 257, che non ha efficacia retroattiva ed è diretto adindividuare, secondo la discrezionalità del legislatore interno, lamisura della retribuzione dovuta per le prestazioni fornite dai medicispecializzandi.11 di 17Numero registro generale 23747/2024Numero sezionale 1033/2026L’obbligazione scaturente dalla mancata attuazione di direttive,[OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 11412/2026invece, non ha natura retributiva né può dar luogo Daatad p ubbulincaazio ne 27/04/2026riparazione integrale, desumibile dai criteri di calcolo della leggesopracitata.

Essa ha piuttosto natura para-risarcitoria e laprestazione che ne forma oggetto deve essere quantificata sulla basedi un parametro equitativo fondato sul canone di parità ditrattamento per situazioni analoghe.Questo parametro deve essere desunto dalle indicazionicontenute nella legge 19 ottobre 1999, n. 370, con la quale lo Statoitaliano ha ritenuto di procedere ad un parziale adempimentosoggettivo nei confronti di tutte le categorie che, dopo il 31 dicembre1982, si siano trovate nelle condizioni fattuali idonee all’acquisizionedei diritti previsti dalle direttive comunitarie, senza però esserericompresi nel d.lgs. n. 257 del 1991.Con l’art.11 della legge n. 370 del 1999, lo Stato italiano, incoerenza ai criteri dettati dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea,ha compiuto una aestimatio del danno da ritardata attuazione delladirettiva comunitaria in grado di contemplare le sue diversecomponenti, e dunque tanto il pregiudizio da mancata percezionedella remunerazione adeguata da parte dello specializzando, quantoquello relativo all’inidoneità del diploma di specializzazione alriconoscimento negli altri Stati membri, e al suo minor valore sulpiano interno ai fini dei concorsi per l’accesso ai profili professionali.il parametro di cui al citato art. 11 della legge n. 370 del 1999,è di per sé sufficiente a coprire tutta l’area dei pregiudizicausalmente collegabili al tardivo adempimento del legislatoreitaliano all’obbligo di trasposizione della normativa comunitaria,salva la rigorosa prova – nella fattispecie mancante – di circostanzediverse da quelle normali, tempestivamente e analiticamentededotte in giudizio prima della maturazione delle preclusioniassertive o di merito e di quelle istruttorie (ex multis, cfr., solo trale più recenti, Cass. 21/12/2021, n. 41076; Cass. 26/07/2022, n.12 di 17Numero registro generale 23747/2024Numero sezionale 1033/202623350; Cass. 25/08/2022, n. 25365; Cass. 12/09/2022, n. 26812;[OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 11412/2026Cass. 13/09/2022, n. 26901).

Data pubblicazione 27/04/20265.1.b.

Quanto alle specifiche doglianze sulla mancatacorresponsione degli interessi compensativi e della rivalutazionemonetaria, va ribadito che, venendo in considerazione un peculiarediritto (para)risarcitorio, la sua liquidazione equitativa – dacompiersi, come detto, sulla base delle indicazioni contenute nellalegge n. 370 del 1999 – comporta esclusivamente la decorrenza degliinteressi (moratori) nella misura legale (e non anche la necessitàdella rivalutazione monetaria, salva la prova del maggior danno aisensi dell'art. 1224, secondo comma, c.c.) dalla data in cuil’obbligazione risarcitoria, mediante “monetizzazione”, si converte dadebito di valore a debito di valuta (Cass., Sez.

Un., 27/11/2018, n.30649; in precedenza cfr. già Cass. 09/02/2012, n. 1917 e Cass.06/11/2014, n. 23635; successivamente v.

Cass. 10/01/2019, n.458 e Cass. 24/01/2020, n. 1641).5.1.c.

Neppure può essere accolta l’istanza di rinvio pregiudizialealla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.Al riguardo, questa Corte ha già chiarito (v.

Cass. 21/12/2021,n. 41076, cit.) che lo stabilire quale dovesse essere la remunerazionedovuta ai frequentanti i corsi di specializzazione in medicina è unascelta discrezionale che l’ordinamento europeo ha lasciato agli Statimembri.Pertanto, nella sentenza impugnata non è ravvisabile alcunaviolazione del diritto eurounitario, il quale non si occupa dellaquantificazione della remunerazione dovuta ai frequentanti le scuoledi specializzazione (Cass. 13/06/2018 n. 15520; Cass.28/06/2018,n. 17051; Cass. 10/12/2018, n. 31922).5.1.d.

In proposito, non è ipotizzabile alcuna disparità ditrattamento fra coloro che si sono iscritti alle scuole dispecializzazione dopo il 1991 e coloro che le hanno frequentate inprecedenza.13 di 17Numero registro generale 23747/2024Numero sezionale 1033/2026Se è vero, infatti, che ai secondi è stata riconosciuta unaNumero di raccolta generale 11412/2026remunerazione maggiore del risarcimento liquidato opeD altea pguibsb licaziio ne 27/04/2026primi, è altrettanto vero che soltanto i secondi, nell’iscriversi allescuole di specializzazione, hanno assunto oneri ed impegni (quali, ades., il tempo pieno) non gravanti sui primi.5.1.e.

Deve ancora evidenziarsi, reiterando un rilievo già svoltoda questa Corte (Cass.12/09/2022, n. 26812, cit.), che la doglianzadei ricorrenti circa la mancata liquidazione del danno nella maggiormisura prevista dal d.lgs. n. 257 del 1991, muove dall’indimostratoassunto che, se il legislatore avesse dato tempestiva attuazione allaDirettiva 82/76, il compenso che lo Stato avrebbe loro corrispostotra il 1982 ed il 1991 sarebbe stato comunque superiore a quello chesarebbe stato poi stabilito dalla legge n. 370 del 1999.L’assunto, tuttavia, è arbitrario in quanto omette di tenere contosia della cesura temporale tra le due epoche, nonché dei profondimutamenti macroeconomici che le differenziano, sia della giàevidenziata circostanza che la quantificazione della remunerazionedovuta ai frequentanti i corsi di specializzazione in medicinacostituisce oggetto di un potere discrezionale del legislatore interno,sul quale nessuna ingerenza svolge il diritto eurounitario.6.

In definitiva, va accolto il secondo motivo di ricorso, propostodai ricorrenti [OSCURATO:PERSONA]Alessandro e [OSCURATO:PERSONA], mentrevanno dichiarati inammissibili gli altri.La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accoltocon rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, chesottoporrà a nuovo esame la domanda proposta dai due ricorrentiIl Giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio dilegittimità concernenti i rapporti processuali intercorsi tra i ricorrenti[OSCURATO:PERSONA] D’Alessandro e [OSCURATO:PERSONA], da un lato, e leamministrazioni statali, dall’altro.14 di 17Numero registro generale 23747/2024Numero sezionale 1033/20267.

Le spese del giudizio di legittimità concernenti i rapportiNumero di raccolta generale 11412/2026processuali tra queste ultime e gli altri ricorrenti seguono Dinatva peucbbeli calazio ne 27/04/2026soccombenza dei secondi e sono liquidate come da dispositivo, avutoriguardo all’attività difensiva spiegata ed in applicazione dell’art. 4,commi 2 e 4, del D.M. n. 55 del 2014, vigente ratione temporis.7.1.

Alla condanna dei ricorrenti soccombenti nelle speseprocessuali deve seguire quella al pagamento da parte loro, in favoredelle amministrazioni vittoriose, di una somma equitativamentedeterminata, ai sensi dell’art.96, terzo comma, cod. proc. civ., nellamisura liquidata in dispositivo.Ciò, in ragione della circostanza che le inammissibili censureproposte, infrangendosi su orientamenti nomofilattici consolidati damolto tempo o su principi ormai definitivamente affermati anchedalle Sezioni Unite e assurti a situazione di “diritto vivente”, si sonotradotte oggettivamente in un uso abusivo del mezzo diimpugnazione, idoneo a determinare un ingiustificato sviamento delsistema processuale dai suoi fini istituzionali, ponendosi in posizioneincompatibile con un quadro ordinamentale che, da una parte, deveuniversalmente garantire l’accesso alla tutela giurisdizionale deidiritti (art.6 CEDU) e, dall’altra, deve tenere conto del principiocostituzionale della ragionevole durata del processo e dellaconseguente necessità di strumenti dissuasivi rispetto ad azionimeramente dilatorie, defatigatorie o pretestuose.

Tale condotta sipresta, dunque, ad essere sanzionata con la condanna deisoccombenti al pagamento, in favore della controparte, di unasomma equitativamente determinata, ai sensi dell’art.96, terzocomma, cod. proc. civ. (Cass. 04/08/2021, n. 22208; Cass.21/09/2022, n. 27568; Cass. 05/12/2022, n. 35593).

P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo di ricorso e dichiarainammissibili gli altri.15 di 17Numero registro generale 23747/2024Numero sezionale 1033/2026Numero di raccolta generale 11412/2026Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto eData pubblicazione 27/04/2026rinvia ad altra Sezione della Corte d’appello di Roma, comunque indiversa composizione, la quale provvederà anche sulle spese delgiudizio di legittimità concernenti il rapporto processuale tra iricorrenti [OSCURATO:PERSONA]Alessandro e [OSCURATO:PERSONA], da un lato, e leamministrazioni statali, dall’altro.Condanna i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CostaAdriano Salvatore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (quale erede della dott.ssaDomenica Cutuli), D’[OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA], D’EusebioEnza, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Della CorteMarcello, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Di SommaAgnese, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], DuboisMarco, [OSCURATO:PERSONA] (gli ultimi quattro quali eredi del dott.PaoloDubois), in solido tra loro, a rimborsare alle amministrazioni statalicontroricorrenti le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro26.000,00, oltre le spese prenotate a debito.Condanna i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CostaAdriano Salvatore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (quale erede della dott.ssaDomenica Cutuli), D’[OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA], D’EusebioEnza, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Della CorteMarcello, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Di SommaAgnese, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], DuboisMarco, [OSCURATO:PERSONA] (gli ultimi quattro quali eredi del dott.PaoloDubois), in solido tra loro, a pagare alle amministrazioni statali, aisensi dell’art.96, terzo comma, cod. proc. civ., la sommaequitativamente determinata di Euro 13.000,00.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a16 di 17Numero registro generale 23747/2024Numero sezionale 1033/2026Numero di raccolta generale 11412/2026titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, seData pubblicazione 27/04/2026dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della TerzaSezione Civile, il giorno 17 marzo 2026.Il PresidenteRaffaele [OSCURATO:PERSONA] Frasca17 di 17

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nnamaria, [OSCURATO:PERSONA] (quale erede della dott.ssa DomenicaCutuli), D’[OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA], D’AnzieriAntonio, D’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], Della Corte Marcello, [OSCURATO:PERSONA], DiBaldassarre Angela, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] (gli ultimi quattro quali eredi del dott.PaoloDubois); rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù diprocure in calce al ricorso; con domiciliazione digitale ex lege;-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 23747/2024Numero sezionale 1033/2026Numero di raccolta generale 11412/2026PRESIDENZA [OSCURATO:PERSONA], in persona delData pubblicazione 27/04/2026Presidente del Consiglio in carica; MINISTERO dell’UNIVERSITÀe della RICERCA, MINISTERO della SALUTE, MINISTEROdell’ECONOMIA e delle FINANZE, in persona dei Ministri protempore; rappresentati e difesi ope legis dall’[OSCURATO:PERSONA]; con domiciliazione digitale ex lege;-controricorrenti-avverso la SENTENZA della CORTE d’APPELLO di ROMA n.2304/2024, depositata il 2 aprile 2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 marzo 2026dal [OSCURATO:PERSONA].1. I medici indicati in epigrafe convennero davanti al [OSCURATO:PERSONA] la Presidenza del Consiglio dei Ministri e i Ministeri indicatiin epigrafe, chiedendone la condanna al risarcimento dei danniconseguenti alla mancata attuazione delle direttive europee75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE, in tema di adeguataremunerazione spettante per la frequenza di corsi di specializzazionemedica in cui si erano immatricolati negli anni compresi tra il 1980ed il 1990.Il Tribunale, con sentenza 11 dicembre 2018, n. 23749, rigettòle domande di alcuni medici ed accolse parzialmente quelle proposteda altri.2. La sentenza fu appellata, in primo luogo, dalla Presidenza delConsiglio dei Ministri, che censurò, tra l’altro, l’accoglimento delledomande proposte dai medici che avevano svolto un corso dispecializzazione di durata inferiore a quella prevista dalle direttivecomunitarie; in secondo luogo da alcuni medici, che censurarono ilrigetto delle loro domande fondato sulla mancata ricomprensione deicorsi di specializzazione da loro frequentati nella direttiva diriconoscimento; in terzo luogo, da altri medici che, pur avendoottenuto il parziale accoglimento delle loro domande, si dolsero2 di 17Numero registro generale 23747/2024Numero sezionale 1033/2026Numero di raccolta generale 11412/2026dell’insufficienza degli importi liquidati e del mancato riconoscimentoData pubblicazione 27/04/2026degli interessi compensativi e della rivalutazione monetaria.La Corte d’appello di Roma, in accoglimento della censuraproposta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha riformato lasentenza di primo grado, rigettando la domanda proposta dalladott.ssa [OSCURATO:PERSONA]Alessandro (specializzata in Cardiologia sullabase di un corso della durata di due anni) e dal dott. [OSCURATO:PERSONA] DellaSala (specializzato in Tisiologia e malattie dell’apparato respiratoriosulla base di un corso della durata di tre anni), in considerazionedella circostanza che le medesime specializzazioni, in quantopreviste negli artt. 4 e 5 della Direttiva 75/363/CEE, avevano unadurata di quattro anni.La Corte territoriale, invece, ha rigettato i gravami proposti daimedici che avevano conseguito diplomi di specializzazione nonricompresi nella direttiva di riconoscimento, non attribuendo rilievoalla circostanza che fossero stati successivamente inseriti neglielenchi di cui al decreto ministeriale 31 ottobre 1991.Ha pure rigettato quelli proposti dai medici che si erano dolutidel riconoscimento solo parziale del loro diritto.3. Per la cassazione di questa sentenza, hanno proposto ricorsoi ricorrenti indicati in epigrafe, sulla base di cinque motivi.Hanno risposto le amministrazioni in epigrafe, con controricorso.La trattazione dei ricorsi è stata fissata in adunanza camerale, aisensi dell’art.380-bis.1 cod. pro. civ..Il Pubblico Ministero presso la Corte non ha depositatoconclusioni scritte.I ricorrenti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo viene denunciata, ai sensi dell’art. 360 n.3 cod. proc. civ., «Violazione e falsa applicazione delle norme e deiprincipi in materia di risarcimento del danno derivante da omessoe/o tardivo recepimento di direttive comunitarie, degli artt. 5 e3 di 17Numero registro generale 23747/2024Numero sezionale 1033/2026189del Trattato CEE; delle Dir CEE 82/76, 75/363 e 93/16, delleNumero di raccolta generale 11412/2026sentenze della Corte di Giustizia Europea 25 febbraDiaota pu1b9bli9ca9zio ne 27/04/2026(procedimento C-131/97) e del 3 ottobre 2000; degli artt. 2, 3, 10e 97 Cost.; dell’art. 6 del Decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257(in Gazz. Uff., 16 agosto, n. 191) e dell’art. 11 della Legge n. 370/99in relazione al n. 3 dell’art. 360 c.p.c.».Questo motivo di ricorso viene proposto da cinque ricorrenti:[OSCURATO:PERSONA], specializzato in Oncologia; [OSCURATO:PERSONA], qualeerede della dott. [OSCURATO:PERSONA], specializzata in Medicina legale edelle assicurazioni; [OSCURATO:PERSONA]Agosto, specializzata in Oncologiagenerale diagnostica preventiva; [OSCURATO:PERSONA]Anzieri, specializzato inPatologia clinica indirizzo generale e direttivo; Marcello Della Corte,specializzato in Chirurgia d’urgenza e di pronto soccorso.La sentenza impugnata è censurata per aver rigettato ledomande di questi ricorrenti, sul rilievo che i corsi di specializzazioneda loro frequentati a partire dal 1990 non risultavano inclusi neglielenchi previsti dalla Direttiva n.75/362/CEE, né essi avevano datola prova della equipollenza a corsi previsti in almeno altri due Statimembri, senza peraltro attribuire rilievo alla circostanza che i corsimedesimi fossero stati previsti dai decreti ministeriali emessisuccessivamente alla loro immatricolazione (in particolare il D.M. 31ottobre 1991), in considerazione del ritenuto carattere irretroattivodi tali decreti.I ricorrenti reputano, al contrario, che l’elenco contenuto nelledirettive CEE sarebbe «tutt’altro che tassativo» e richiamano, aconforto di tale assunto, in particolare, le ordinanze interlocutorie 4aprile 2023, n. 9327 e 4 marzo 2024 n.5690 della Prima SezioneCivile di questa Corte, la quale, dapprima aveva invitato l’Ufficio delMassimario a rimettere sintetica relazione in ordine ai limiti diapplicabilità del D.M. 31 ottobre 1991 e al carattere, “chiuso” o no,degli elenchi di cui agli art.5 e 7 della Direttiva n. 75/362 CEE, di poi,aveva reputato che la normativa interna, in sede di formazione4 di 17Numero registro generale 23747/2024Numero sezionale 1033/2026Numero di raccolta generale 11412/2026dell’elenco di cui al detto decreto ministeriale – diretto ad ampliareData pubblicazione 27/04/2026il novero delle tipologie e durata conformi alle norme comunitarie ecomuni a due o più Stati membri – si fosse «posta in funzionemeramente e fedelmente attuativa della fonte di ascendenzacomunitaria, limitandosi ad esplicitare quanto nella stessa dovevaritenersi già immanente».Soggiungono che le Sezioni Unite di questa Corte, investite delledette questioni con la seconda ordinanza interlocutoria, nel ribadire– contrariamente a quanto prospettato nel provvedimento dirimessione – l’irrilevanza della inclusione della specializzazione neglielenchi di cui ai decreti ministeriali, ove successiva alla data di iniziodella frequentazione, sarebbero incorse in un «elemento dicontraddittorietà», risolvendo la questione loro sottoposta mediantel’interpretazione del diritto unionale, ma obliterando che il giudiceistituzionalmente deputato a svolgere tale interpretazione è la Cortedi Giustizia dell’Unione Europea, cui il giudice interno di ultimo gradoha l’obbligo (non la mera facoltà) di rivolgersi con istanzapregiudiziale interpretativa.Sulla scorta di tali rilievi, i ricorrenti formulano espressa richiestadi rinvio ex art.267 TFUE, perché la Corte unionale chiarisca «se allastregua del diritto dell’Unione, anche alla luce della previsione di cuiall’art. 1 della direttiva CEE/362/75, gli elenchi di cui agli artt. 5 e 7possono definirsi a carattere chiuso e se, alla luce delle previsioni dicui alle direttive CEE 82/76, 75/363, 75/362, tali elenchi debbanoritenersi integrati ed aggiornati in sede di attuazione da parte degliStati membri».1.1. Il motivo è inammissibile, ai sensi dell’art. 360-bis n. 1 cod.proc. civ..Anzitutto, va ricordato che l’inclusione del corso dispecializzazione nelle professioni sanitarie tra quelli di cui agli elenchiallegati alle direttive europee che sanciscono l'obbligo per lo Statomembro di provvedere ad una adeguata remunerazione per il5 di 17Numero registro generale 23747/2024Numero sezionale 1033/2026periodo di frequenza (ovvero la sua equipollenza a quelli riconosciutiNumero di raccolta generale 11412/2026in almeno due Stati membri), rappresenta uno dei fatti costiDtautat pivubib ldicaezlio ne 27/04/2026diritto del medico specializzato ad ottenere l’indennizzo per lamancata (o tardiva) attuazione delle suddette direttive (ex multis,Cass. n. 25414 del 2022); fatto costitutivo che l’attore devespecificamente allegare nella sua domanda e, ove occorra, devealtresì provare in giudizio.La questione è rilevante sia in diritto (con riguardo allacorrispondenza tra la specializzazione conseguita dall’attore e quelleespressamente incluse negli elenchi allegati alle direttive), siaeventualmente in fatto (con riguardo alla sua equipollenza rispettoalle diverse specializzazioni previste negli altri Stati membri).La circostanza che il giudizio sulla concreta equipollenza implichinecessariamente anche riscontri fattuali, devoluti al giudice dimerito, esclude che esso possa essere formulato sulla base di unamera assonanza terminologica tra due o più corsi in comparazione.Questa Corte ha già chiarito, al riguardo, che non si verte inmateria di mera questione nominale, risolvibile attraverso la verificadella più o meno simile denominazione della specializzazione, ma diquestione di fatto che implica l’accertamento del contenuto e dellemodalità di svolgimento dei corsi di specializzazione.Per tale ragione, l’eventuale assonanza terminologica tra ledenominazioni dei corsi di specializzazione frequentati con quellicomuni a tutti o ad almeno due paesi dell’Unione e ricompresi neglielenchi della direttiva “riconoscimento”, non giustifica l’assunto chei primi costituiscano solo una variante nominale dei secondi;piuttosto essa assonanza altro non esprime se non la prospettazionedel fondamento di natura fattuale di cui s’è detto (concretaequipollenza del corso, indipendentemente dalla sua denominazione,ad un corso di specializzazione comune a due o più altri Stati membrie, come tale, indicato nell’art. 7 della direttiva); fondamento fattualeche è onere dell’istante allegare e provare, e che spetta al giudice6 di 17Numero registro generale 23747/2024Numero sezionale 1033/2026del merito accertare (cfr., in termini, Cass. n. 25414 del 2022; inNumero di raccolta generale 11412/2026precedenza già, in tal senso, Cass. n. 458 del 2019). Data pubblicazione 27/04/2026Deve, poi, rilevarsi che – contrariamente a quanto sostenuto dairicorrenti – nessun rilievo può attribuirsi alla normativa interna dirango regolamentare in ordine alla “equipollenza”.Questa Corte, in analoghe fattispecie, ha rimarcato che uncredito risarcitorio (o, se si preferisce, indennitario) in tanto sarebbepredicabile in iure, in quanto potesse affermarsi che, se lo Statoitaliano avesse dato attuazione alle direttive comunitarie entro iltermine da quelle previsto, il ricorrente avrebbe beneficiato di unincremento patrimoniale che invece ha perduto.Nel caso di specie, i ricorrenti hanno dedotto che lafrequentazione dei corsi di specializzazione era iniziata nel 1990.Peraltro, nel periodo compreso tra la scadenza del termine per loStato italiano di dare attuazione alle direttive comunitarie (1982) el’inizio del corso (1990), non esistevano ancora le norme sulla«equipollenza» delle specializzazioni da loro invocate(segnatamente, il decreto ministeriale 30 ottobre 1991).Le Sezioni Unite di questa Corte, citate dagli stessi ricorrenti,hanno del resto statuito che i medici che, prima del 1991, hannoiniziato a frequentare una scuola di specializzazione non contemplatadalle direttive 75/362/CEE e 75/363/CEE e successive integrazioni -e della quale non sia stata dimostrata l’equipollenza di fatto a quelleivi previste - non hanno diritto al risarcimento del danno nei confrontidello Stato per tardiva attuazione delle suddette direttive, a nullarilevando che la specializzazione conseguita sia statasuccessivamente inclusa tra quelle qualificate “conformi alle normedelle Comunità economiche europee” dal D.M. 31 ottobre 1991(Cass., Sez. Un., 14/10/2024, n. 26603).Le stesse Sezioni Unite, inoltre, hanno escluso che ricorressero,con riguardo a tale questione, i presupposti perché fosse dispostorinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea,7 di 17Numero registro generale 23747/2024Numero sezionale 1033/2026evidenziando, da un lato, che la circostanza di avere conseguito unaNumero di raccolta generale 11412/2026specializzazione in una materia non contemplata negli arDtta.ta p5ub belic a7zio ne 27/04/2026della Direttiva 362/75/CEE non esclude e non ha mai escluso il dirittoal risarcimento per la sua ritardata trasposizione, trattandosi,semplicemente, di circostanza che addossa all’attore l’onere diprovare il fatto costitutivo della pretesa (come avviene per qualsiasidomanda risarcitoria), dimostrando l’equipollenza di fatto tra laspecializzazione conseguita e quelle “comunitarie”, nonostante ladifferenza nominale; e reputando, dall’altro lato, acte clair che l’art.8 della Direttiva 75/362/CEE non abbia imposto “obblighi diconformazione” agli Stati membri, ma abbia solo accordato loro lafacoltà di esigere dai cittadini degli altri Stati membri, chedomandino il riconoscimento del diploma conseguito in materie nonpreviste dalla Direttiva o conseguiti in altri Stati terzi, di “soddisfarele condizioni di formazione che esso Stato membro prescrive a talfine” nella legislazione nazionale.Il primo motivo, dunque, va dichiarato inammissibile.2. Con il secondo motivo viene denunciata “Violazione e falsaapplicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento deldanno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttivecomunitarie, degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE; delle Dir CEE82/76, 75/363 e 93/16, delle sentenze della Corte di GiustiziaEuropea 25 febbraio 1999 (procedimento C-131/97) e del 3 ottobre2000; degli artt. 2, 3, 10 e 97 Cost.; dell’art. 6 del Decreto legislativo8 agosto 1991, n. 257 (in Gazz. Uff., 16 agosto, n. 191) e dell’art.11 della Legge n. 370/99 in relazione al n. 3 dell’art. 360 c.p.c.”.Questo motivo di ricorso viene proposto da due ricorrenti:[OSCURATO:PERSONA]Alessandro, specializzata in Cardiologia, corso delladurata di due anni; [OSCURATO:PERSONA], specializzato in Tisiologia emalattie dell’apparato respiratorio, corso della durata di tre anni.La sentenza d’appello è censurata per avere rigettato la domandaformulata da questi ricorrenti sul rilievo, in fatto, che i corsi da loro8 di 17Numero registro generale 23747/2024Numero sezionale 1033/2026frequentati avevano avuto una durata inferiore a quella indicata dagliNumero di raccolta generale 11412/2026artt. 4 e 5 della Direttiva 75/363/CEE (la quale prevedeva, Dsaita p upbeblirc aizlio ne 27/04/2026corso in Cardiologia che per il corso in Tisiologia, la durata di quattroanni) e sull’assunto, in diritto, che la conformità comunitaria delcorso di specializzazione avrebbe postulato una durata minima pario superiore a quella prescritta nella citata Direttiva.2.1. Il motivo è fondato.Questa Corte, quanto alle prospettazioni di durata del corsoinferiore a quella “unionale”, ha reiteratamente affermato che,essendo lo Stato tenuto ad adeguare i corsi di specializzazione alleprescrizioni delle direttive comunitarie anche con riguardo alla lorodurata, il fatto che il mancato adeguamento abbia eventualmentecomportato una durata inferiore del corso non toglie che il medicoabbia subìto il danno da mancata percezione della remunerazioneper la durata del corso frequentato (Cass. n. 19748 del 2019; Cass.n. 1059 del 2019, Cass. n. 10611 del 2015; Cass. n. 16663 del2016).Il secondo motivo di ricorso, pertanto, deve essere accolto.3. Con il terzo motivo – proposto dai ricorrenti [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], De SantisRaffaela, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], DiSomma Agnese, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]) – vienedenunciata, ai sensi dell’art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.,«violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materiadi risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivorecepimento di direttive comunitarie, degli artt. 5 e 189 del TrattatoCEE, delle Dir. CEE 82/76, 75/363 e 93/16, delle sentenze dellaCorte di Giustizia Europea 25 febbraio 1999 (procedimento C-131/97) e del 3 ottobre 2000; degli artt. 2, 3, 10 e 97 Cost.; dell’art.6 del Decreto Legislativo 8 agosto 1991, n. 257 (in Gazz. Uff. 169 di 17Numero registro generale 23747/2024Numero sezionale 1033/2026agosto n. 191) e dell’art. 11 della Legge 370/99 – violazione o falsaNumero di raccolta generale 11412/2026applicazione dell’art. 11 della Legge 370/99 e del D.Lgs. n. 2Da5ta7 p/u9bb1lic»az.io ne 27/04/2026I ricorrenti lamentano che la Corte territoriale abbia liquidato ildanno in loro favore erroneamente utilizzando come parametro laremunerazione annua stabilita dal legislatore nel citato art. 11 dellalegge n. 370 del 1999, anziché quella fissata in sede di attuazionedelle direttive comunitarie (d.lgs. n. 257 del 1991), come avrebbedovuto farsi – sostengono – in ossequio ai principi di equivalenza,effettività ed adeguatezza, dettati dalla giurisprudenza comunitaria.Alla illustrazione di questa censura viene fatta seguire istanza dirinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea perchévenga chiarito il contenuto dei parametri di equivalenza, effettivitàed adeguatezza del risarcimento del danno.4. Con il quarto motivo – anche questo proposto dai ricorrenti[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA], De LucaSante, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], DiRocco Alfredo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (quali eredi di PaoloDubois) – viene denunciata, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ.,«violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1223, 1226, 1227, 2056c.c., dell’art. 11 della L. 370/1999 e del D. Lgs. 257 del 1991, nonchéomessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in punto diliquidazione del danno».La sentenza impugnata è censurata per non aver liquidato gliinteressi compensativi e la rivalutazione monetaria, nonostante ildebito gravante a carico dell’amministrazione avesse natura didebito di valore.5. Con il quinto motivo viene denunciata «violazione e falsaapplicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento deldanno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttivecomunitarie, degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, delle Dir CEE 82/76,10 di 17Numero registro generale 23747/2024Numero sezionale 1033/202675/363 e 93/16, delle sentenze della Corte di Giustizia Europea 25Numero di raccolta generale 11412/2026febbraio 1999 (procedimento C-131/97) e del 3 ottobre 20D0a0ta; p udbbelicgalziio ne 27/04/2026artt. 2,3,10 e 97 Cost; violazione e falsa applicazione dell’art. 1 delProtocollo n. 1 alla CEDU (diritto al rispetto dei beni), dell’art. 6 delDecreto Legislativo 8 agosto 1991, n. 257 (in Gazz. Uff. 16 agoston. 191) e dell’art. 11 della Legge 370/99 – violazione o falsaapplicazione dell’art. 11 della Legge n. 370/99 e del D.Lgs. n.257/91, in relazione al n. 3 dell’art. 360 c.p.c.».I ricorrenti, con riferimento alle due precedenti censure,deducono che l’omesso riconoscimento del diritto al risarcimento deldanno per la mancata puntuale trasposizione della Direttiva82/76/CEE, nonché di quello alla corresponsione della rivalutazionemonetaria e degli interessi compensativi sulle somme tardivamenteconferite a titolo risarcitorio, avrebbe concretato una ingerenza neldiritto al pacifico godimento dei beni incompatibile con l’art. 1,Protocollo 1, della Convenzione EDU.5.1. Il terzo, il quarto e il quinto motivo del ricorso (daesaminarsi congiuntamente per ragioni di connessione) sono, al paridel primo, inammissibili, ai sensi dell'art. 360-bis n. 1 cod. proc. civ.,poiché la Corte d’appello ha deciso conformemente alla consolidatagiurisprudenza di questa Corte e l’esame delle prospettate doglianzenon offre elementi per rimeditare l’orientamento della stessa.5.1.a. Questa Corte ha reiteratamente affermato che le sommeda corrispondere ai medici specializzandi italiani che hannofrequentato il corso di specializzazione dopo il 31 dicembre 1982,derivanti dal tardivo recepimento delle direttive CEE n. 362 del 1975e n. 76 del 1982, non possono essere commisurate all’importo dellaborsa di studio così come introdotta e quantificata nel d.lgs. 8 agosto1991, n. 257, che non ha efficacia retroattiva ed è diretto adindividuare, secondo la discrezionalità del legislatore interno, lamisura della retribuzione dovuta per le prestazioni fornite dai medicispecializzandi.11 di 17Numero registro generale 23747/2024Numero sezionale 1033/2026L’obbligazione scaturente dalla mancata attuazione di direttive,[OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 11412/2026invece, non ha natura retributiva né può dar luogo Daatad p ubbulincaazio ne 27/04/2026riparazione integrale, desumibile dai criteri di calcolo della leggesopracitata. Essa ha piuttosto natura para-risarcitoria e laprestazione che ne forma oggetto deve essere quantificata sulla basedi un parametro equitativo fondato sul canone di parità ditrattamento per situazioni analoghe.Questo parametro deve essere desunto dalle indicazionicontenute nella legge 19 ottobre 1999, n. 370, con la quale lo Statoitaliano ha ritenuto di procedere ad un parziale adempimentosoggettivo nei confronti di tutte le categorie che, dopo il 31 dicembre1982, si siano trovate nelle condizioni fattuali idonee all’acquisizionedei diritti previsti dalle direttive comunitarie, senza però esserericompresi nel d.lgs. n. 257 del 1991.Con l’art.11 della legge n. 370 del 1999, lo Stato italiano, incoerenza ai criteri dettati dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea,ha compiuto una aestimatio del danno da ritardata attuazione delladirettiva comunitaria in grado di contemplare le sue diversecomponenti, e dunque tanto il pregiudizio da mancata percezionedella remunerazione adeguata da parte dello specializzando, quantoquello relativo all’inidoneità del diploma di specializzazione alriconoscimento negli altri Stati membri, e al suo minor valore sulpiano interno ai fini dei concorsi per l’accesso ai profili professionali.il parametro di cui al citato art. 11 della legge n. 370 del 1999,è di per sé sufficiente a coprire tutta l’area dei pregiudizicausalmente collegabili al tardivo adempimento del legislatoreitaliano all’obbligo di trasposizione della normativa comunitaria,salva la rigorosa prova – nella fattispecie mancante – di circostanzediverse da quelle normali, tempestivamente e analiticamentededotte in giudizio prima della maturazione delle preclusioniassertive o di merito e di quelle istruttorie (ex multis, cfr., solo trale più recenti, Cass. 21/12/2021, n. 41076; Cass. 26/07/2022, n.12 di 17Numero registro generale 23747/2024Numero sezionale 1033/202623350; Cass. 25/08/2022, n. 25365; Cass. 12/09/2022, n. 26812;[OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 11412/2026Cass. 13/09/2022, n. 26901). Data pubblicazione 27/04/20265.1.b. Quanto alle specifiche doglianze sulla mancatacorresponsione degli interessi compensativi e della rivalutazionemonetaria, va ribadito che, venendo in considerazione un peculiarediritto (para)risarcitorio, la sua liquidazione equitativa – dacompiersi, come detto, sulla base delle indicazioni contenute nellalegge n. 370 del 1999 – comporta esclusivamente la decorrenza degliinteressi (moratori) nella misura legale (e non anche la necessitàdella rivalutazione monetaria, salva la prova del maggior danno aisensi dell'art. 1224, secondo comma, c.c.) dalla data in cuil’obbligazione risarcitoria, mediante “monetizzazione”, si converte dadebito di valore a debito di valuta (Cass., Sez. Un., 27/11/2018, n.30649; in precedenza cfr. già Cass. 09/02/2012, n. 1917 e Cass.06/11/2014, n. 23635; successivamente v. Cass. 10/01/2019, n.458 e Cass. 24/01/2020, n. 1641).5.1.c. Neppure può essere accolta l’istanza di rinvio pregiudizialealla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.Al riguardo, questa Corte ha già chiarito (v. Cass. 21/12/2021,n. 41076, cit.) che lo stabilire quale dovesse essere la remunerazionedovuta ai frequentanti i corsi di specializzazione in medicina è unascelta discrezionale che l’ordinamento europeo ha lasciato agli Statimembri.Pertanto, nella sentenza impugnata non è ravvisabile alcunaviolazione del diritto eurounitario, il quale non si occupa dellaquantificazione della remunerazione dovuta ai frequentanti le scuoledi specializzazione (Cass. 13/06/2018 n. 15520; Cass.28/06/2018,n. 17051; Cass. 10/12/2018, n. 31922).5.1.d. In proposito, non è ipotizzabile alcuna disparità ditrattamento fra coloro che si sono iscritti alle scuole dispecializzazione dopo il 1991 e coloro che le hanno frequentate inprecedenza.13 di 17Numero registro generale 23747/2024Numero sezionale 1033/2026Se è vero, infatti, che ai secondi è stata riconosciuta unaNumero di raccolta generale 11412/2026remunerazione maggiore del risarcimento liquidato opeD altea pguibsb licaziio ne 27/04/2026primi, è altrettanto vero che soltanto i secondi, nell’iscriversi allescuole di specializzazione, hanno assunto oneri ed impegni (quali, ades., il tempo pieno) non gravanti sui primi.5.1.e. Deve ancora evidenziarsi, reiterando un rilievo già svoltoda questa Corte (Cass.12/09/2022, n. 26812, cit.), che la doglianzadei ricorrenti circa la mancata liquidazione del danno nella maggiormisura prevista dal d.lgs. n. 257 del 1991, muove dall’indimostratoassunto che, se il legislatore avesse dato tempestiva attuazione allaDirettiva 82/76, il compenso che lo Stato avrebbe loro corrispostotra il 1982 ed il 1991 sarebbe stato comunque superiore a quello chesarebbe stato poi stabilito dalla legge n. 370 del 1999.L’assunto, tuttavia, è arbitrario in quanto omette di tenere contosia della cesura temporale tra le due epoche, nonché dei profondimutamenti macroeconomici che le differenziano, sia della giàevidenziata circostanza che la quantificazione della remunerazionedovuta ai frequentanti i corsi di specializzazione in medicinacostituisce oggetto di un potere discrezionale del legislatore interno,sul quale nessuna ingerenza svolge il diritto eurounitario.6. In definitiva, va accolto il secondo motivo di ricorso, propostodai ricorrenti [OSCURATO:PERSONA]Alessandro e [OSCURATO:PERSONA], mentrevanno dichiarati inammissibili gli altri.La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accoltocon rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, chesottoporrà a nuovo esame la domanda proposta dai due ricorrentiIl Giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio dilegittimità concernenti i rapporti processuali intercorsi tra i ricorrenti[OSCURATO:PERSONA] D’Alessandro e [OSCURATO:PERSONA], da un lato, e leamministrazioni statali, dall’altro.14 di 17Numero registro generale 23747/2024Numero sezionale 1033/20267. Le spese del giudizio di legittimità concernenti i rapportiNumero di raccolta generale 11412/2026processuali tra queste ultime e gli altri ricorrenti seguono Dinatva peucbbeli calazio ne 27/04/2026soccombenza dei secondi e sono liquidate come da dispositivo, avutoriguardo all’attività difensiva spiegata ed in applicazione dell’art. 4,commi 2 e 4, del D.M. n. 55 del 2014, vigente ratione temporis.7.1. Alla condanna dei ricorrenti soccombenti nelle speseprocessuali deve seguire quella al pagamento da parte loro, in favoredelle amministrazioni vittoriose, di una somma equitativamentedeterminata, ai sensi dell’art.96, terzo comma, cod. proc. civ., nellamisura liquidata in dispositivo.Ciò, in ragione della circostanza che le inammissibili censureproposte, infrangendosi su orientamenti nomofilattici consolidati damolto tempo o su principi ormai definitivamente affermati anchedalle Sezioni Unite e assurti a situazione di “diritto vivente”, si sonotradotte oggettivamente in un uso abusivo del mezzo diimpugnazione, idoneo a determinare un ingiustificato sviamento delsistema processuale dai suoi fini istituzionali, ponendosi in posizioneincompatibile con un quadro ordinamentale che, da una parte, deveuniversalmente garantire l’accesso alla tutela giurisdizionale deidiritti (art.6 CEDU) e, dall’altra, deve tenere conto del principiocostituzionale della ragionevole durata del processo e dellaconseguente necessità di strumenti dissuasivi rispetto ad azionimeramente dilatorie, defatigatorie o pretestuose. Tale condotta sipresta, dunque, ad essere sanzionata con la condanna deisoccombenti al pagamento, in favore della controparte, di unasomma equitativamente determinata, ai sensi dell’art.96, terzocomma, cod. proc. civ. (Cass. 04/08/2021, n. 22208; Cass.21/09/2022, n. 27568; Cass. 05/12/2022, n. 35593). P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo di ricorso e dichiarainammissibili gli altri.15 di 17Numero registro generale 23747/2024Numero sezionale 1033/2026Numero di raccolta generale 11412/2026Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto eData pubblicazione 27/04/2026rinvia ad altra Sezione della Corte d’appello di Roma, comunque indiversa composizione, la quale provvederà anche sulle spese delgiudizio di legittimità concernenti il rapporto processuale tra iricorrenti [OSCURATO:PERSONA]Alessandro e [OSCURATO:PERSONA], da un lato, e leamministrazioni statali, dall’altro.Condanna i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CostaAdriano Salvatore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (quale erede della dott.ssaDomenica Cutuli), D’[OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA], D’EusebioEnza, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Della CorteMarcello, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Di SommaAgnese, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], DuboisMarco, [OSCURATO:PERSONA] (gli ultimi quattro quali eredi del dott.PaoloDubois), in solido tra loro, a rimborsare alle amministrazioni statalicontroricorrenti le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro26.000,00, oltre le spese prenotate a debito.Condanna i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CostaAdriano Salvatore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (quale erede della dott.ssaDomenica Cutuli), D’[OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA], D’EusebioEnza, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Della CorteMarcello, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Di SommaAgnese, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], DuboisMarco, [OSCURATO:PERSONA] (gli ultimi quattro quali eredi del dott.PaoloDubois), in solido tra loro, a pagare alle amministrazioni statali, aisensi dell’art.96, terzo comma, cod. proc. civ., la sommaequitativamente determinata di Euro 13.000,00.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a16 di 17Numero registro generale 23747/2024Numero sezionale 1033/2026Numero di raccolta generale 11412/2026titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, seData pubblicazione 27/04/2026dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della TerzaSezione Civile, il giorno 17 marzo 2026.Il PresidenteRaffaele [OSCURATO:PERSONA] Frasca17 di 17
Sentenza Cassazione n. 11412/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris