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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 1 luglio 2026

Cassazione n. 22537/2026

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in personadel suo Sindaco e legale rappresentante p.t., Dott. [OSCURATO:PERSONA], rap-presentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 66H57 C514Q),con studio in Bari, alla Piazza G. Garibaldi, 27 (presso lo studio dell'Avv.[OSCURATO:PERSONA]), il quale dichiara di voler ricevere gli avvisi e le comuni-cazioni relative al presente procedimento all'indirizzo PEC [OSCURATO:EMAIL] e con questi elettivamente domiciliato, ai finidel presente giudizio, presso e nello studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA],in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA], 1, in virtù di mandato con procuraspeciale in calce al ricorso. nonché in forza di Deliberazione di [OSCURATO:PERSONA] n. 62 del 21.04.21.Ricorrente e ControricorrentecontroLopez Donato, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il 28 luglio 1944, c.f.

LPZDNT 44L28 H839Q, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il6 novembre 1948, c.f.

BVL RS0 48S46 H839K, coniugi, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16493/2021Numero sezionale 2069/2026Numero di raccolta generale 22537/2026Data pubblicazione 01/07/2026dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 53A03 A662M [OSCURATO:TELEFONO] pec: [OSCURATO:EMAIL]), insieme al quale elet-tivamente domiciliati in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] n. 24 e/o il dr.[OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 59H02 H501V; [OSCURATO:TELEFONO]; pec: [OSCURATO:EMAIL]), nonché al domicilio digitale: [OSCURATO:EMAIL], giusta procura speciale in calce al controricorso.Controricorrenti e Ricorrenti incidentaliavverso l'ordinanza della Corte d'appello di Bari n° 1008 depositata il 13aprile 2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 maggio 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1.- La Corte d'appello di Bari, adita in sede di rinvio a seguito di cassa-zione della precedente sentenza (che aveva erroneamente dichiarato lagiurisdizione del Giudice amministrativo), liquidava a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] euro 79.328,46 a titolo di indennità per l'occupazione le-gittima, avvenuta il 24 maggio 2002, a seguito di decreto 2 maggio 2002,ed euro 543.966,64 a titolo di indennizzo per l'esproprio, disposto con de-creto del 23 febbraio 2004 (il tutto per complessivi euro 623.295,10), dialcuni suoli di proprietà degli attori siti in Comune di [OSCURATO:PERSONA] diPuglia al foglio 17, particelle 951, 848, 852, 847 e 954 dell'estensione dimq 18.785.2.- Osservava la Corte che dal certificato storico di destinazione urba-nistica allegato alla c.t.u. emergeva che i suoli erano compresi nel Pro-gramma di fabbricazione (PDF), in particolare nelle “Zone artigianali desti-nate a laboratori artigianali, a piccole industrie a carattere cooperativisticodi trasformazione dei prodotti agricoli-oleifici e cantine sociali, nonché aNumero registro generale 16493/2021Numero sezionale 2069/2026Numero di raccolta generale 22537/2026Data pubblicazione 01/07/2026piccole industrie ecc…” (ordinanza pagina 2) e che il c.t.u. aveva recepitole osservazioni del Comune, determinando il valore unitario dei beni colmetodo comparativo, sulla base di due compravendite dell'8 agosto (21,69al mq) e del 30 ottobre 2000 (21,28 al mq), pervenendo così alla quantifi-cazione di euro 21,45 (21,69 + 21,28 diviso 2).Il c.t.u., inoltre, in considerazione della “inflazione conseguente alchangeover monetario” (ordinanza pagina 4), aveva incrementato il valoreunitario dei fondi del 35%: soluzione condivisa dalla Corte che perveniva,dunque, ad una liquidazione di euro 28,96 al mq, con conseguente attri-buzione agli ablati delle somme indicate al precedente paragrafo (28,96 x18.785), oltre agli interessi dal decreto di esproprio ed esclusa la rivaluta-zione, trattandosi di obbligazione di valuta.3.- Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso principale il Comu-ne, affidando il gravame a tre mezzi, e ricorso incidentale condizionato, il-lustrato da memoria, i coniugi Lopez-Bevilacqua, in base a due doglianze,cui il Comune ha resistito con controricorso.La causa è stata assegnata per la trattazione in adunanza camerale aisensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE4.- Col primo motivo, formulato in base all'art. 360 n° 4 cod. proc.civ., il Comune denuncia la nullità dell'ordinanza di definizione del giudizioper violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 24, 97 e 111 Cost., 53 e54 del d.P.R. n° 327/2001, 29 e 36 del d.lgs. n° 150/2011 e 702-bis cod.proc. civ.Il ricorrente lamenta – secondo quello che risulterebbe dalla visurastorica del 24 maggio 2021, rilasciata dalla Cancelleria della Corte di Ap-pello di Bari – che, in data 13 aprile 2021, la Corte avrebbe provveduto al-la "correzione del rito" del giudizio RG n° 989/2019, ridefinendo l'"ordi-nanza definitiva generica" pubblicata lo stesso 13 aprile 2021, quale "ordi-Numero registro generale 16493/2021Numero sezionale 2069/2026Numero di raccolta generale 22537/2026Data pubblicazione 01/07/2026nanza ex art. 702 bis", nonostante l'originario giudizio di opposizione allastima fosse iniziato il 23 marzo 2004, con la conseguenza che la Corteavrebbe dovuto procedere col rito ordinario ed emettere una sentenza.5.- Il motivo, salvo quanto si dirà appresso in sede di esame della se-conda doglianza, è inammissibile sia per mancanza di autosufficienza (nonriportando il testo del provvedimento di correzione, che non risulta dallacopia dell'ordinanza gravata allegata al ricorso per cassazione), sia perl'ulteriore e dirimente ragione che il provvedimento di modifica dell'inte-stazione dell'ordinanza non ha determinato alcuna nullità (tanto che il ri-corrente non indica alcuna norma che la preveda), né ha compromesso ilcontradittorio (Cass., sez.

III, 16 novembre 2020, n° 25861) o alcuna al-tra facoltà processuale dei litiganti (lesione parimenti del tutto pretermes-sa dal ricorrente nelle sue allegazioni).6.- Col secondo mezzo, veicolato con l'art. 360 n° 4 cod. proc. civ., ilricorrente si duole della violazione dell'art. 352, primo comma, del codicedi rito, e dell'art. 221, quarto comma, della legge n° 77/2020; della nullitàdel procedimento e dell'ordinanza impugnata per violazione degli artt. 24,primo e secondo comma, 111 Cost. e 101, secondo comma, cod. proc.civ.; nonché della violazione degli artt. 158 e 276 del codice di rito.Il motivo presenta tre profili.Col primo si assume che la Corte, in aderenza a quanto previsto dalloart. 221, quarto comma, della legge n° 77/2020, aveva emesso un Decre-to per la disciplina delle udienze di marzo ed aprile 2021 (durante la pan-demia Covid), prevedendo la comunicazione di un avviso di trattazionescritta della causa e la relativa indicazione dell'udienza, all'esito della qua-le la Corte avrebbe dovuto emettere un provvedimento di decisione sulleistanze e richieste delle parti, oppure trattenere la causa a decisione.Osserva, pertanto, il ricorrente che all'udienza del 16 marzo 2021 ilCollegio decidente, avendo trattenuto la lite in decisione, avrebbe dovutoassegnare i termini per le conclusionali e le repliche: evenienza che non siNumero registro generale 16493/2021Numero sezionale 2069/2026Numero di raccolta generale 22537/2026Data pubblicazione 01/07/2026era verificata, in quanto la causa era stata decisa con l'ordinanza qui gra-vata, depositata il 13 aprile 2021.Con un secondo profilo il Comune fa osservare che la Corte, dopo avertrattenuto la causa in decisione, avrebbe incrementato la stima dei suolidel 35%, aderendo ai chiarimenti depositati dal c.t.u., in ragione del so-praggiunto “changeover monetario” dalla lira all'euro: procedendo nel mo-do indicato nel primo profilo, la Corte avrebbe impedito al Comune di re-plicare su tale punto alla c.t.u.Col terzo profilo, il Comune lamenta che la Corte, dopo aver trattenutola causa in decisone all'udienza del 16 marzo 2021, senza assegnare ter-mini per conclusionale e repliche, avrebbe designato i componenti del Col-legio decidente con un provvedimento del 31 marzo 2021 e con due prov-vedimenti del 7 aprile 2021, di cui il primo delle ore 9:16 ed il secondodelle ore 17:04.Ne sarebbe derivato un vizio di costituzione del giudice (art. 158 cod.proc. civ.), sia perché il Collegio che avrebbe dovuto decidere la causa do-veva essere quello indicato nel provvedimento di assunzione della lite indecisione, sia perché il cambio dei giudici era avvenuto non solo dopo l'as-sunzione della causa in decisione, ma addirittura dopo la decisione dellacausa stessa, avvenuta nella camera di consiglio del 23 marzo 2021.7.- Il primo profilo è fondato e determina l'assorbimento dei restantidue.Da quello che risulta dall'ordinanza gravata e dalle allegazioni delleparti, gli ablati hanno introdotto il giudizio di opposizione alla stima con ci-tazione davanti alla Corte d'appello notificata il 26 marzo 2004 e, a segui-to di Cass. 13434/2019, hanno riassunto il giudizio di rinvio ex art. 392cod. proc. civ. con altra citazione.Quest'ultimo giudizio è stato, poi, definito dalla Corte territoriale conl'ordinanza qui gravata, senza previamente disporre il mutamento di rito.Numero registro generale 16493/2021Numero sezionale 2069/2026Numero di raccolta generale 22537/2026Data pubblicazione 01/07/2026Ora, sebbene possa con fondamento affermarsi che il giudizio di rinviodell'opposizione alla stima nei procedimenti di espropriazione per pubblicautilità debba seguire il rito sommario (ora rito semplificato) di cognizione,in quanto la lite anche in sede di rinvio ha pur sempre ad oggetto “l'oppo-sizione alla stima di cui all'art. 54” del d.P.R. n° 327/2001 (art. 29 d.lgs.n° 150/2011), è tuttavia noto (Cass., Sez.

Un., 12 gennaio 2022, n° 758)che l'art. 4 del d.lgs. n° 150 ha introdotto il cosiddetto “principio di conso-lidamento del rito”, nel senso che, mancando un provvedimento che ordiniil cambio delle regole procedurali entro la prima udienza (dal 18 ottobre2022: entro il termine dell'art. 171-bis cod. proc. civ.), il giudizio segue leforme connesse all'atto introduttivo erroneo.Inoltre, come già detto, il giudizio venne introdotto con citazione noti-ficata il 26 marzo 2004, ossia in data anteriore al d.lgs. n° 150/2011, conla conseguenza dell'inapplicabilità delle disposizioni in esso contenute (art.36, primo comma), compresa ovviamente quella che prevede l'adozionedel rito sommario (ora: semplificato) per il giudizio di opposizione alla sti-La Corte, in conclusione, non avendo disposto il mutamento del rito daordinario a sommario, avrebbe dovuto fissare un'udienza per la precisa-zione delle conclusioni e quindi assegnare i termini per il deposito dellecomparse conclusionali e delle memorie replica.È, poi, anche noto che durante la pandemia Covid sono state emessenorme particolari per la celebrazione dei processi.Tra queste viene in rilievo l'art. 221, quarto comma, del d.l. 19 maggio2020 n° 34, che ha continuato ad applicarsi sino al 31 dicembre 2021 pereffetto del d.l. 23 luglio 2021 n° 105.In attuazione di tale norma, la Corte d'appello di Bari in data 25 gen-naio 2021 ha emesso il “Decreto per lo svolgimento di udienza mediantetrattazione scritta nelle cause dei mesi di marzo e aprile 2021”, debita-Numero registro generale 16493/2021Numero sezionale 2069/2026Numero di raccolta generale 22537/2026Data pubblicazione 01/07/2026mente trascritto dal ricorrente, ai sensi dell'art. 366 n° 6 cod. proc. civ.,nelle parti che qui interessano.Tale Decreto ha previsto, in sostanza, che all'esito dell'udienza sosti-tuita con trattazione scritta (lettera a), la Corte avrebbe emesso un prov-vedimento di decisione sulle istanze istruttorie, sulle richieste e sulle ecce-zioni delle parti, oppure avrebbe trattenuto la causa in decisione.Tale provvedimento avrebbe dovuto essere comunicato alle parti (let-tera b) e, nell'ipotesi di assunzione della causa in decisione, sarebbero de-corsi i termini per le conclusionali e le repliche (lettera c), oppure il termi-ne per il deposito della decisione definitiva “qualora il rito non richieda ildeposito di scritti difensivi o le parti ne siano dispensate”.Si è, nondimeno, visto che in ragione del rito ordinario ormai incardi-nato davanti alla Corte, era necessario il deposito delle conclusionali e del-le repliche, alle quali nessuna parte aveva rinunciato.Ora, è ben noto (Cass., Sez.

Un., 25 novembre 2021, n° 36596; piùrecentemente Cass., sez.

III, 29 dicembre 2025, n° 34651) che “la viola-zione determinata dall'avere il giudice deciso la controversia senza asse-gnare alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e del-le memorie di replica, ovvero senza attendere la loro scadenza, comportadi per sé la nullità della sentenza per impedimento frapposto alla possibili-tà per i difensori delle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa,in quanto la violazione del principio del contraddittorio, al quale il diritto didifesa si associa, non è riferibile solo all'atto introduttivo del giudizio, maimplica che il contraddittorio e la difesa si realizzino in piena effettività du-rante tutto lo svolgimento del processo”.Tale nullità, che si produce senza che la parte abbia l'onere di indicarequali argomentazioni avrebbe potuto spendere a propria difesa, viene me-no solo nel caso in cui, di fatto, il giudice abbia deciso la causa senza for-malmente negare la concessione dei termini e depositando il provvedi-Numero registro generale 16493/2021Numero sezionale 2069/2026Numero di raccolta generale 22537/2026Data pubblicazione 01/07/2026mento di definizione dopo la scadenza dei termini stessi, che inveceavrebbe dovuto concedere.In conclusione, la Corte non sembra aver rispettato tali principi, poi-ché, dopo aver fissato l'udienza del 16 marzo 2021, sostituita da notescritte, ha trattenuto la causa in decisione senza assegnare i termini per leconclusionali e le repliche (come richiedeva il rito ordinario, ormai definiti-vamente incardinato) e depositando il provvedimento di definizione dellalite il 13 aprile 2021, ossia in data comunque anteriore alla scadenza deitermini che avrebbe dovuto assegnare.8.- Col terzo mezzo, formulato in base all'art. 360 n° 4 cod. proc.civ., il Comune denuncia la nullità del procedimento e dell'ordinanza gra-vata per violazione e falsa applicazione degli artt. 61, 196, 115 e 132 delcodice di rito.La Corte non solo non aveva concesso i termini per conclusionali e re-pliche, ma nemmeno si era onerata di rispondere ai rilievi difensivi delComune.Infatti, il c.t.u., dopo aver condiviso il valore di stima del c.t.p. delComune (euro 21,45 al mq per l'anno 2000), aveva inopinatamente in-crementato tale valore, nella relazione finale, del 35%, sul rilievo che visarebbe stata una “inflazione conseguente a changeover monetario”, so-cialmente percepita, ma della quale non aveva fornito alcuna base scienti-fica.La Corte aveva acriticamente aderito alle conclusioni del proprio Ausi-liare, senza riconvocarlo e senza chiedere chiarimenti, nonostante leistanze del Comune.9.- Il mezzo è assorbito dall'accoglimento del secondo motivo, secondoquanto precedentemente detto.10.- L'accoglimento del ricorso principale comporta l'assorbimento diquello incidentale, anch'esso avente ad oggetto la determinazione del va-lore dei beni espropriati.Numero registro generale 16493/2021Numero sezionale 2069/2026Numero di raccolta generale 22537/2026Data pubblicazione 01/07/2026Alla cassazione del provvedimento impugnato segue il rinvio della cau-sa alla Corte d'appello di Bari, in diversa composizione, la quale provvede-rà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.Mla Corte accoglie il secondo motivo di ricorso principale.

Dichiara inammis-sibile il primo e assorbito il terzo motivo di ricorso principale.

Dichiara as-sorbito il ricorso incidentale condizionato.

Cassa l'ordinanza impugnata erinvia alla Corte d'appello di Bari, in diversa composizione, anche per lespese del presente giudizio.Così deciso in Roma il 7 maggio 2026, nell'adunanza camerale dellaprima sezione.Il presidenteGuido Mercolino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
in personadel suo Sindaco e legale rappresentante p.t., Dott. [OSCURATO:PERSONA], rap-presentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 66H57 C514Q),con studio in Bari, alla Piazza G. Garibaldi, 27 (presso lo studio dell'Avv.[OSCURATO:PERSONA]), il quale dichiara di voler ricevere gli avvisi e le comuni-cazioni relative al presente procedimento all'indirizzo PEC [OSCURATO:EMAIL] e con questi elettivamente domiciliato, ai finidel presente giudizio, presso e nello studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA],in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA], 1, in virtù di mandato con procuraspeciale in calce al ricorso. nonché in forza di Deliberazione di [OSCURATO:PERSONA] n. 62 del 21.04.21.Ricorrente e ControricorrentecontroLopez Donato, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il 28 luglio 1944, c.f. LPZDNT 44L28 H839Q, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il6 novembre 1948, c.f. BVL RS0 48S46 H839K, coniugi, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16493/2021Numero sezionale 2069/2026Numero di raccolta generale 22537/2026Data pubblicazione 01/07/2026dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 53A03 A662M [OSCURATO:TELEFONO] pec: [OSCURATO:EMAIL]), insieme al quale elet-tivamente domiciliati in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] n. 24 e/o il dr.[OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 59H02 H501V; [OSCURATO:TELEFONO]; pec: [OSCURATO:EMAIL]), nonché al domicilio digitale: [OSCURATO:EMAIL], giusta procura speciale in calce al controricorso.Controricorrenti e Ricorrenti incidentaliavverso l'ordinanza della Corte d'appello di Bari n° 1008 depositata il 13aprile 2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 maggio 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1.- La Corte d'appello di Bari, adita in sede di rinvio a seguito di cassa-zione della precedente sentenza (che aveva erroneamente dichiarato lagiurisdizione del Giudice amministrativo), liquidava a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] euro 79.328,46 a titolo di indennità per l'occupazione le-gittima, avvenuta il 24 maggio 2002, a seguito di decreto 2 maggio 2002,ed euro 543.966,64 a titolo di indennizzo per l'esproprio, disposto con de-creto del 23 febbraio 2004 (il tutto per complessivi euro 623.295,10), dialcuni suoli di proprietà degli attori siti in Comune di [OSCURATO:PERSONA] diPuglia al foglio 17, particelle 951, 848, 852, 847 e 954 dell'estensione dimq 18.785.2.- Osservava la Corte che dal certificato storico di destinazione urba-nistica allegato alla c.t.u. emergeva che i suoli erano compresi nel Pro-gramma di fabbricazione (PDF), in particolare nelle “Zone artigianali desti-nate a laboratori artigianali, a piccole industrie a carattere cooperativisticodi trasformazione dei prodotti agricoli-oleifici e cantine sociali, nonché aNumero registro generale 16493/2021Numero sezionale 2069/2026Numero di raccolta generale 22537/2026Data pubblicazione 01/07/2026piccole industrie ecc…” (ordinanza pagina 2) e che il c.t.u. aveva recepitole osservazioni del Comune, determinando il valore unitario dei beni colmetodo comparativo, sulla base di due compravendite dell'8 agosto (21,69al mq) e del 30 ottobre 2000 (21,28 al mq), pervenendo così alla quantifi-cazione di euro 21,45 (21,69 + 21,28 diviso 2).Il c.t.u., inoltre, in considerazione della “inflazione conseguente alchangeover monetario” (ordinanza pagina 4), aveva incrementato il valoreunitario dei fondi del 35%: soluzione condivisa dalla Corte che perveniva,dunque, ad una liquidazione di euro 28,96 al mq, con conseguente attri-buzione agli ablati delle somme indicate al precedente paragrafo (28,96 x18.785), oltre agli interessi dal decreto di esproprio ed esclusa la rivaluta-zione, trattandosi di obbligazione di valuta.3.- Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso principale il Comu-ne, affidando il gravame a tre mezzi, e ricorso incidentale condizionato, il-lustrato da memoria, i coniugi Lopez-Bevilacqua, in base a due doglianze,cui il Comune ha resistito con controricorso.La causa è stata assegnata per la trattazione in adunanza camerale aisensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE4.- Col primo motivo, formulato in base all'art. 360 n° 4 cod. proc.civ., il Comune denuncia la nullità dell'ordinanza di definizione del giudizioper violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 24, 97 e 111 Cost., 53 e54 del d.P.R. n° 327/2001, 29 e 36 del d.lgs. n° 150/2011 e 702-bis cod.proc. civ.Il ricorrente lamenta – secondo quello che risulterebbe dalla visurastorica del 24 maggio 2021, rilasciata dalla Cancelleria della Corte di Ap-pello di Bari – che, in data 13 aprile 2021, la Corte avrebbe provveduto al-la "correzione del rito" del giudizio RG n° 989/2019, ridefinendo l'"ordi-nanza definitiva generica" pubblicata lo stesso 13 aprile 2021, quale "ordi-Numero registro generale 16493/2021Numero sezionale 2069/2026Numero di raccolta generale 22537/2026Data pubblicazione 01/07/2026nanza ex art. 702 bis", nonostante l'originario giudizio di opposizione allastima fosse iniziato il 23 marzo 2004, con la conseguenza che la Corteavrebbe dovuto procedere col rito ordinario ed emettere una sentenza.5.- Il motivo, salvo quanto si dirà appresso in sede di esame della se-conda doglianza, è inammissibile sia per mancanza di autosufficienza (nonriportando il testo del provvedimento di correzione, che non risulta dallacopia dell'ordinanza gravata allegata al ricorso per cassazione), sia perl'ulteriore e dirimente ragione che il provvedimento di modifica dell'inte-stazione dell'ordinanza non ha determinato alcuna nullità (tanto che il ri-corrente non indica alcuna norma che la preveda), né ha compromesso ilcontradittorio (Cass., sez. III, 16 novembre 2020, n° 25861) o alcuna al-tra facoltà processuale dei litiganti (lesione parimenti del tutto pretermes-sa dal ricorrente nelle sue allegazioni).6.- Col secondo mezzo, veicolato con l'art. 360 n° 4 cod. proc. civ., ilricorrente si duole della violazione dell'art. 352, primo comma, del codicedi rito, e dell'art. 221, quarto comma, della legge n° 77/2020; della nullitàdel procedimento e dell'ordinanza impugnata per violazione degli artt. 24,primo e secondo comma, 111 Cost. e 101, secondo comma, cod. proc.civ.; nonché della violazione degli artt. 158 e 276 del codice di rito.Il motivo presenta tre profili.Col primo si assume che la Corte, in aderenza a quanto previsto dalloart. 221, quarto comma, della legge n° 77/2020, aveva emesso un Decre-to per la disciplina delle udienze di marzo ed aprile 2021 (durante la pan-demia Covid), prevedendo la comunicazione di un avviso di trattazionescritta della causa e la relativa indicazione dell'udienza, all'esito della qua-le la Corte avrebbe dovuto emettere un provvedimento di decisione sulleistanze e richieste delle parti, oppure trattenere la causa a decisione.Osserva, pertanto, il ricorrente che all'udienza del 16 marzo 2021 ilCollegio decidente, avendo trattenuto la lite in decisione, avrebbe dovutoassegnare i termini per le conclusionali e le repliche: evenienza che non siNumero registro generale 16493/2021Numero sezionale 2069/2026Numero di raccolta generale 22537/2026Data pubblicazione 01/07/2026era verificata, in quanto la causa era stata decisa con l'ordinanza qui gra-vata, depositata il 13 aprile 2021.Con un secondo profilo il Comune fa osservare che la Corte, dopo avertrattenuto la causa in decisione, avrebbe incrementato la stima dei suolidel 35%, aderendo ai chiarimenti depositati dal c.t.u., in ragione del so-praggiunto “changeover monetario” dalla lira all'euro: procedendo nel mo-do indicato nel primo profilo, la Corte avrebbe impedito al Comune di re-plicare su tale punto alla c.t.u.Col terzo profilo, il Comune lamenta che la Corte, dopo aver trattenutola causa in decisone all'udienza del 16 marzo 2021, senza assegnare ter-mini per conclusionale e repliche, avrebbe designato i componenti del Col-legio decidente con un provvedimento del 31 marzo 2021 e con due prov-vedimenti del 7 aprile 2021, di cui il primo delle ore 9:16 ed il secondodelle ore 17:04.Ne sarebbe derivato un vizio di costituzione del giudice (art. 158 cod.proc. civ.), sia perché il Collegio che avrebbe dovuto decidere la causa do-veva essere quello indicato nel provvedimento di assunzione della lite indecisione, sia perché il cambio dei giudici era avvenuto non solo dopo l'as-sunzione della causa in decisione, ma addirittura dopo la decisione dellacausa stessa, avvenuta nella camera di consiglio del 23 marzo 2021.7.- Il primo profilo è fondato e determina l'assorbimento dei restantidue.Da quello che risulta dall'ordinanza gravata e dalle allegazioni delleparti, gli ablati hanno introdotto il giudizio di opposizione alla stima con ci-tazione davanti alla Corte d'appello notificata il 26 marzo 2004 e, a segui-to di Cass. 13434/2019, hanno riassunto il giudizio di rinvio ex art. 392cod. proc. civ. con altra citazione.Quest'ultimo giudizio è stato, poi, definito dalla Corte territoriale conl'ordinanza qui gravata, senza previamente disporre il mutamento di rito.Numero registro generale 16493/2021Numero sezionale 2069/2026Numero di raccolta generale 22537/2026Data pubblicazione 01/07/2026Ora, sebbene possa con fondamento affermarsi che il giudizio di rinviodell'opposizione alla stima nei procedimenti di espropriazione per pubblicautilità debba seguire il rito sommario (ora rito semplificato) di cognizione,in quanto la lite anche in sede di rinvio ha pur sempre ad oggetto “l'oppo-sizione alla stima di cui all'art. 54” del d.P.R. n° 327/2001 (art. 29 d.lgs.n° 150/2011), è tuttavia noto (Cass., Sez. Un., 12 gennaio 2022, n° 758)che l'art. 4 del d.lgs. n° 150 ha introdotto il cosiddetto “principio di conso-lidamento del rito”, nel senso che, mancando un provvedimento che ordiniil cambio delle regole procedurali entro la prima udienza (dal 18 ottobre2022: entro il termine dell'art. 171-bis cod. proc. civ.), il giudizio segue leforme connesse all'atto introduttivo erroneo.Inoltre, come già detto, il giudizio venne introdotto con citazione noti-ficata il 26 marzo 2004, ossia in data anteriore al d.lgs. n° 150/2011, conla conseguenza dell'inapplicabilità delle disposizioni in esso contenute (art.36, primo comma), compresa ovviamente quella che prevede l'adozionedel rito sommario (ora: semplificato) per il giudizio di opposizione alla sti-La Corte, in conclusione, non avendo disposto il mutamento del rito daordinario a sommario, avrebbe dovuto fissare un'udienza per la precisa-zione delle conclusioni e quindi assegnare i termini per il deposito dellecomparse conclusionali e delle memorie replica.È, poi, anche noto che durante la pandemia Covid sono state emessenorme particolari per la celebrazione dei processi.Tra queste viene in rilievo l'art. 221, quarto comma, del d.l. 19 maggio2020 n° 34, che ha continuato ad applicarsi sino al 31 dicembre 2021 pereffetto del d.l. 23 luglio 2021 n° 105.In attuazione di tale norma, la Corte d'appello di Bari in data 25 gen-naio 2021 ha emesso il “Decreto per lo svolgimento di udienza mediantetrattazione scritta nelle cause dei mesi di marzo e aprile 2021”, debita-Numero registro generale 16493/2021Numero sezionale 2069/2026Numero di raccolta generale 22537/2026Data pubblicazione 01/07/2026mente trascritto dal ricorrente, ai sensi dell'art. 366 n° 6 cod. proc. civ.,nelle parti che qui interessano.Tale Decreto ha previsto, in sostanza, che all'esito dell'udienza sosti-tuita con trattazione scritta (lettera a), la Corte avrebbe emesso un prov-vedimento di decisione sulle istanze istruttorie, sulle richieste e sulle ecce-zioni delle parti, oppure avrebbe trattenuto la causa in decisione.Tale provvedimento avrebbe dovuto essere comunicato alle parti (let-tera b) e, nell'ipotesi di assunzione della causa in decisione, sarebbero de-corsi i termini per le conclusionali e le repliche (lettera c), oppure il termi-ne per il deposito della decisione definitiva “qualora il rito non richieda ildeposito di scritti difensivi o le parti ne siano dispensate”.Si è, nondimeno, visto che in ragione del rito ordinario ormai incardi-nato davanti alla Corte, era necessario il deposito delle conclusionali e del-le repliche, alle quali nessuna parte aveva rinunciato.Ora, è ben noto (Cass., Sez. Un., 25 novembre 2021, n° 36596; piùrecentemente Cass., sez. III, 29 dicembre 2025, n° 34651) che “la viola-zione determinata dall'avere il giudice deciso la controversia senza asse-gnare alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e del-le memorie di replica, ovvero senza attendere la loro scadenza, comportadi per sé la nullità della sentenza per impedimento frapposto alla possibili-tà per i difensori delle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa,in quanto la violazione del principio del contraddittorio, al quale il diritto didifesa si associa, non è riferibile solo all'atto introduttivo del giudizio, maimplica che il contraddittorio e la difesa si realizzino in piena effettività du-rante tutto lo svolgimento del processo”.Tale nullità, che si produce senza che la parte abbia l'onere di indicarequali argomentazioni avrebbe potuto spendere a propria difesa, viene me-no solo nel caso in cui, di fatto, il giudice abbia deciso la causa senza for-malmente negare la concessione dei termini e depositando il provvedi-Numero registro generale 16493/2021Numero sezionale 2069/2026Numero di raccolta generale 22537/2026Data pubblicazione 01/07/2026mento di definizione dopo la scadenza dei termini stessi, che inveceavrebbe dovuto concedere.In conclusione, la Corte non sembra aver rispettato tali principi, poi-ché, dopo aver fissato l'udienza del 16 marzo 2021, sostituita da notescritte, ha trattenuto la causa in decisione senza assegnare i termini per leconclusionali e le repliche (come richiedeva il rito ordinario, ormai definiti-vamente incardinato) e depositando il provvedimento di definizione dellalite il 13 aprile 2021, ossia in data comunque anteriore alla scadenza deitermini che avrebbe dovuto assegnare.8.- Col terzo mezzo, formulato in base all'art. 360 n° 4 cod. proc.civ., il Comune denuncia la nullità del procedimento e dell'ordinanza gra-vata per violazione e falsa applicazione degli artt. 61, 196, 115 e 132 delcodice di rito.La Corte non solo non aveva concesso i termini per conclusionali e re-pliche, ma nemmeno si era onerata di rispondere ai rilievi difensivi delComune.Infatti, il c.t.u., dopo aver condiviso il valore di stima del c.t.p. delComune (euro 21,45 al mq per l'anno 2000), aveva inopinatamente in-crementato tale valore, nella relazione finale, del 35%, sul rilievo che visarebbe stata una “inflazione conseguente a changeover monetario”, so-cialmente percepita, ma della quale non aveva fornito alcuna base scienti-fica.La Corte aveva acriticamente aderito alle conclusioni del proprio Ausi-liare, senza riconvocarlo e senza chiedere chiarimenti, nonostante leistanze del Comune.9.- Il mezzo è assorbito dall'accoglimento del secondo motivo, secondoquanto precedentemente detto.10.- L'accoglimento del ricorso principale comporta l'assorbimento diquello incidentale, anch'esso avente ad oggetto la determinazione del va-lore dei beni espropriati.Numero registro generale 16493/2021Numero sezionale 2069/2026Numero di raccolta generale 22537/2026Data pubblicazione 01/07/2026Alla cassazione del provvedimento impugnato segue il rinvio della cau-sa alla Corte d'appello di Bari, in diversa composizione, la quale provvede-rà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio. P.Q.Mla Corte accoglie il secondo motivo di ricorso principale. Dichiara inammis-sibile il primo e assorbito il terzo motivo di ricorso principale. Dichiara as-sorbito il ricorso incidentale condizionato. Cassa l'ordinanza impugnata erinvia alla Corte d'appello di Bari, in diversa composizione, anche per lespese del presente giudizio.Così deciso in Roma il 7 maggio 2026, nell'adunanza camerale dellaprima sezione.Il presidenteGuido Mercolino
Sentenza Cassazione n. 22537/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris