CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 3 maggio 2023
Cassazione n. 24383/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Sa) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Salerno; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso per rinuncia; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], quale procuratore speciale del ricorrente, che ha dichiarato di rinunciare al ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale del riesame di Salerno rigettava la richiesta avanzata ex art. 309 cod. proc. -p'en. da [OSCURATO:PERSONA], così confermando l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva applicato la misura del divieto di dimora nelle province di Salerno ed Avellino, oltre che nel Comune di Roma, in relazione a numerose ipotesi di reato mosse con riguardo a "frodi carosello". 2. Propone ricorso per cassazione Rapido, a mezzo del proprio difensore, deducendo - con unica censura - la violazione dell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., con vizio di motivazione. Con atto del 17/3/2023, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] - quale procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA] - ha dichiarato di rinunciare al ricorso, in quanto la misura cautelare in atto è stata revocata dal G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 3. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile per rinuncia. Segue la condanna al pagamento delle spese processuali, ma non al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, in quanto la rinuncia stessa è motivata da un provvedimento del Giudice emesso successivamente alla proposizione del ricorso, tale da far venir meno l'interesse all'impugnazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 3 maggio 2023 liere este